Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 577/2023
R.G
Promosso da
C.F. e P.I. , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Serravalle di Chienti (MC), via Castello n. 36, nella persona dei legali rappresentanti pro-tempore , C.F. , nato a Parte_2 C.F._1
IN (MC) il 02/05/1989, residente in [...], e , C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._2
08/04/1987, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Carnevali
Appellante
Contro
(C.F. ), quale Impresa designata, a norma CP_1 P.IVA_2 dell'art. 286 D.lgs. 209/2005, alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Marche, con sede legale in Milano (MI), Piazza Tre
Torri, 3, in persona del suo procuratore speciale, , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Guglielmo Borgiani
E contro
) nato ad [...] il [...] P_ CodiceFiscale_3 ed ) nato ad [...] il [...] CP_4 CodiceFiscale_4 entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Pippi
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, n.419/2023 pubblicata il 16.5.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“In via principale i) riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Macerata –
Sez.Civile- n. 419/2023 emessa in data 16/05/2023, pubb. Il 16/05/2023, RG
n.1173/2020, in quanto nulla per mancanza degli elementi di diritto ed errata ricostruzione dei fatti, per mancanza di nesso di causalità e per difetto ed insufficienza di motivazioni, errata applicazione delle norme di legge, e per l'effetto annullare la condanna al pagamento del danno in ogni sua componente per mancanza di nesso di causalità ed inesistenza del danno;
in via subordinata ridurre la percentuale di responsabilità a carico dell'odierno appellante, per l'effetto, ridurre la somma di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese, competenze, CNA.”
Per l'appellata – appellante incidentale:
“…in via principale: rigettata ogni domanda da chiunque proposta nei confronti di quale Impresa designata a norma dell'art. 286 D.lgs. 209/2005 CP_1 alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione
Marche, accertata l'effettiva dinamica del sinistro oggetto del presente giudizio e ritenuta l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione dello P_ stesso, riformare la sentenza n. 419/2023, emessa dal Tribunale di Macerata nel giudizio civile n. 1173/2020 R.G., in persona del Giudice Unico, Dott. Umberto
Rana, pubblicata in data 16.5.2023 e notificata in data 29.5.2023, nella parte in cui la stessa riconosce la responsabilità concorsuale della Parte_1
con conseguente condanna a carico dei Sigg.ri ed
[...] P_ [...]
a restituire in favore di quale Impresa designata a norma CP_4 CP_1 dell'art. 286 D.lgs. 209/2005 alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Marche, le somme da quest'ultima versate in esecuzione della sentenza di primo grado. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, integrale o parziale, della decisione di primo grado in punto di an debeatur, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre il concorso di colpa riconosciuto alla nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1 condannando i Sigg.ri ed a restituire in favore di P_ CP_4
quale Impresa designata a norma dell'art. 286 D.lgs. 209/2005 CP_1 alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione
Marche, la differenza rispetto a quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”
Per gli appellati TA
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello proposto dalla Parte_4 confermando la sentenza n. 419/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Macerata.
Con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, riconoscendo in capo ad , conducente del motociclo Yamaha, tg. DA90235, di P_
proprietà di , la responsabilità, in misura del 70%, nella causazione CP_4 del sinistro stradale occorso in data 22.9.2018, in Serravalle di Chienti ed in capo alla , proprietaria del trattore agricolo marca Landini, Parte_1 tg. MC026405, la restante responsabilità in misura del 30%, condannava detta ultima società, in solido con la compagnia quale impresa CP_1 designata, a norma dell'art. 286 D.lgs. 209/2005, alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Marche, al pagamento in favore di di euro 33.851,18 a titolo di danno biologico, oltre euro P_
1.464,00 per rimborso spese mediche e di euro 900,00 in favore di CP_4 per danni materiali al motociclo, oltre al pagamento delle spese processuali.
La ha proposto appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva che spiegava appello incidentale avverso la medesima CP_1 sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva deciso che non risultava superata la presunzione di concorso dei due conducenti nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 c.c. fermo restando il riconoscimento della maggiore responsabilità, in misura pari al 70%, al conducente del motociclo, P_
.
[...]
Si costituivano in giudizio i sigg. ed i quali, preliminarmente, CP_4 P_ eccepivano la tardività dell'appello incidentale proposto da e, nel CP_1 merito, chiedevano il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza gravata.
Preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti e delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di appello, deve vagliarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da come sollevata CP_1 dalla difesa degli appellati sul presupposto che detta impugnazione sia P_ tardiva, dal momento che l'interesse alla sua proposizione non può ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale.
Detta eccezione è infondata.
Sul punto, in relazione al processo con pluralità di parti, si registra un recentissimo arresto nomofilattico (Cass., Sez. Un., n. 8486/2024) secondo cui
"L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva".
Orbene, nella specie appare evidente che l'interesse all'impugnazione incidentale da parte di (in parte qua, di natura CP_1 chiaramente adesiva rispetto a quella giacché il Parte_1 motivo di doglianza finalizzato a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ricostruisce la dinamica del sinistro ed accerta il grado di responsabilità dei soggetti coinvolti è sovrapponibile al primo motivo dell'appello principale), ben può essere insorto a seguito dell'impugnazione principale della stessa
, perché l'eventuale accoglimento di quest'ultima è Parte_1 suscettivo di incidere sulle conseguenze che dalla vicenda discendono per la compagnia di assicurazione, in quanto la ripartizione della responsabilità, oggetto contestazione, determina un riflesso immediato sul diritto di regresso ex art. 292 D.lgs. 209/2005.
Se, dunque, è vero che la compagnia di assicurazioni - nell'ambito delle proprie valutazioni - avrebbe potuto accettare (e, di fatto, ha accettato) l'esito del giudizio determinato dalla decisione del giudice di primo grado, la messa in discussione del conseguente assetto da parte dell'appellante principale è senz'altro idonea a giustificare l'insorgenza dell'interesse ad impugnare in capo alla stessa , donde l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale in CP_1 parola, benché tardiva, siccome rispettosa dei termini previsti per il dispiegamento delle difese da parte degli intimati nel giudizio di legittimità.
(Cassazione civile sez. III, 21/01/2025, (ud. 05/11/2024, dep. 21/01/2025),
n.1404).
Ciò posto, con il primo motivo di appello la e Parte_1
l'appellante incidentale censurano la sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui ha proceduto alla ricostruzione cinematica dell'incidente, attribuendone una corresponsabilità, seppure in diversa misura, ai conducenti coinvolti e, di conseguenza, ha erroneamente determinato il quantum dovuto a titolo di risarcimento, avendo omesso il giudice di primo grado di valutare adeguatamente gli elementi scientifici rilevati dalla ctu cinematica espletata. Orbene, alla luce delle risultanze della ctu espletata nel primo grado di giudizio, delle prove orale assunte e dei documenti versati in atti dalle parti, emerge che il sinistro di cui trattasi si è verificato lungo SS 77 nel territorio del Comune di
Serravalle di Chienti all'altezza del km 30+800 lungo la strada che conduce da verso Serravalle di Chienti, direttrice di marcia impegnata da entrambi Parte_5
i veicoli coinvolti.
Il tratto di strada in cui si sono verificati i fatti era rettilineo e la collisione è avvenuta 23 metri prima di un'intersezione posta sulla destra rispetto al procedere dei due veicoli;
vigeva un limite di velocità di settanta Km/h e la segnaletica orizzontale era costituita dalla striscia continua di mezzeria.
Ciò posto, per il ctu, sia il tipo di lesioni riportate dall' che i danni riportati P_ dal motociclo, ossia la rottura del forcellone nella parte posteriore di destra o meglio all'estremità del forcellone, sia gli spostamenti post urto del motociclo e del corpo del conducente dimostrano che l'impatto è avvenuto tra la ruota posteriore della trattrice agricola in rotazione ed il fianco destro del motociclista, che, in considerazione anche delle tracce di frenata visibili sull'asfalto, procedeva ad una velocità pari a circa 72 -75 km/h, mentre il trattore che lo precedeva marciava ad una velocità tra i 30 ed i 40 km/h.
In particolare, l'ausiliario nominato ha accertato che l'urto di cui si discute non è stato un tamponamento, ma un urto in parte laterale (cfr immagine a pag 17 della relazione), circostanza confermata dal fatto che il pneumatico anteriore del motociclo presenta una leggera impronta sul fianco destro, circostanza che conferma che la parte anteriore della moto ha solo sfiorato e leggermente toccato la ruota della trattrice, forse mentre era in fase di caduta e che, di certo, non vi è stato un impatto diretto tra i due pneumatici tipico di un classico tamponamento tra due veicoli che procedono l'uno dietro l'altro, tanto che la parte anteriore del motociclo, come detto, non ha riportato danni.
Tale ricostruzione porta, dunque, a ritenere che l'urto è avvenuto mentre P_
era in fase di sorpasso, come peraltro riferito dai testimoni escussi (cfr
[...] dichiarazioni di e di e dichiarazioni rese dallo Testimone_1 Testimone_2 stesso nel corso dell'interrogatorio formale), sorpasso già effettuato e P_ riuscito da parte di un altro motociclista che, assieme all' procedeva su P_ detta strada (cfr dichiarazioni dei testimoni sopra indicati).
Ebbene, i predetti testimoni che, procedendo a bordo dei rispettivi motocicli, seguivano l' hanno riferito di aver visto il trattore spostarsi sulla sinistra P_ verso il centro della carreggiata, verosimilmente per agevolare la manovra di svolta a destra che, nel contempo, si avvedevano del fatto che la moto dell' P_ urtava contro la gomma posteriore sinistra del trattore stesso, cadendo a terra.
Dall'altro canto, il ctu ha ritenuto che non vi sia alcuna ragione per giustificare uno spostamento del trattore verso il centro strada e poi un ritorno, al momento della collisione, al centro della corsia, in quanto l'intersezione, ancorchè vicina, non era tale da indurre il conducente della trattrice agricola ad effettuare una manovra di leggero spostamento verso la linea di mezzeria per impostare la curva di accesso all'intersezione.
Orbene, ritiene il collegio di condividere la ricostruzione della dinamica del sinistro come operata dal giudice di primo grado perché confortata dalle univoche dichiarazioni dei testimoni oculari che, seppure viaggiavano assieme all' hanno avuto una chiara visione di quanto occorso, atteso che, P_ procedendo nella stessa direzione dei mezzi ed avendo, come ci si attende, lo sguardo rivolto alla strada impegnata, hanno potuto chiaramente percepire il comportamento degli altri utenti della strada e, per quanto qui interessa, del conducente del mezzo agricolo, indicando chiaramente che lo stesso ha avuto uno spostamento verso sinistra, compatibile, per le ragioni indicate dal primo giudice, con una manovra di svolta a destra da intraprendere, manovra consistita nello spostarsi leggermente verso la linea di mezzeria per aumentare, sia pure di poco, l'arco della sterzata ed il raggio della curva e compiuta proprio mentre l' stava sorpassando. P_
Il conducente del mezzo agricolo, avendo, come accertato, lo specchietto retrovisore chiuso, non si è avveduto della presenza del motociclista che, invece, notato il movimento del trattore, allorquando era già in fase di sorpasso, ha frenato energicamente senza però riuscire ad evitare l'urto con la ruota posteriore sinistra del trattore “in rotazione” (come precisato dal ctu), ossia con la parte della trattrice che, in quel momento, era più sporgente verso la linea di mezzeria.
Nulla aggiungono alla ricostruzione della dinamica del sinistro così operata le dichiarazioni rese dai testi addotti dagli appellanti, atteso che gli stessi, peraltro intenti a ricercare tra i monti un capo di bestiame, hanno visto il sinistro dall'alto, non potendo, quindi, per la loro posizione, percepire un lieve spostamento verso sinistra del mezzo agricolo.
Appare, allora, evidente la responsabilità del conducente del motociclo che procedeva ad una velocità superiore a quella consentita ed effettuava la manovra di sorpasso pur in presenza del segnale di pericolo di intersezione che avrebbe dovuto consigliare quantomeno una maggiore prudenza, dovendosi comunque evidenziare che in prossimità delle intersezioni è anche vietato il sorpasso dall'art. 148 comma 12 del cds.
A ciò va aggiunto che , nell'eseguire un sorpasso non consentito, P_ non ha avuto neppure l'accortezza di spostarsi in prossimità della striscia di mezzeria, risultando le tracce di frenata a circa 80-100 centimetri dalla stessa, rendendo inevitabile l'impatto, violando con tale condotta il disposto di cui all'art
148 comma 3 Cds, che impone, tra l'altro, che il conducente che sorpassa un veicolo che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale di sicurezza, ovviamente al fine di tener conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.
La condotta imprudente di guida dello stesso ha, quindi, concorso in misura preponderante alla causazione del sinistro, non potendosi, però, escludere una corresponsabilità del conducente del mezzo agricolo, che deviava leggermente a sinistra la propria traiettoria, non avvedendosi, anche perché non utilizzava lo specchietto retrovisore che risultava essere chiuso, della presenza del ciclomotore che aveva iniziato la manovra di sorpasso, omettendo quindi, come doveroso per un veicolo sorpassato, di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata. La trattrice agricola aveva, inoltre, la fanaleria posteriore sporca, elemento che non consentiva, ove segnalato, al motociclista di accorgersi dell'intenzione del mezzo di effettuare una manovra di svolta a destra che avrebbe reso necessaria o quantomeno possibile una leggera deviazione verso sinistra al fine di agevolare la manovra stessa.
Orbene, premesso che la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni va effettuata con esclusivo riguardo al loro grado di incidenza eziologica e alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti, senza attribuire specifica rilevanza alla priorità temporale delle violazioni (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 484), tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta, dunque, nella misura dell'80% in capo all'appellato P_ conducente del motociclo -per aver effettuato una manovra di sorpasso non consentita ed a velocità superiore a quella ammessa, omettendo peraltro di sportarsi adeguatamente sulla sua sinistra– e nella misura del 20% al conducente del mezzo agricolo per aver deviato leggermente a sinistra la propria traiettoria, senza segnalare la volontà di girare a destra (o quantomeno senza rendere percepibile detta volontà, avendo la fanaleria posteriore sporca) e senza avvedersi della presenza del motociclo che lo seguiva.
Ne discende che, in accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado andrà riformata, riconoscendo in capo all' un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura pari P_ all'80%.
Ne discende una diversa quantificazione del danno, proprio in relazione al differente grado di colpa riconosciuto, dovendosi richiamare, sia con riferimento al danno biologico che a quello subito dal mezzo, quanto affermato dalla sentenza di primo grado, non censurata sul punto. Pertanto, partendo dal complessivo e non censurato danno biologico per P_
determinato dal Giudice di primo grado in euro 112.837,25 e, tenuto
[...] conto del concorso di colpa del predetto nella misura dell'80%, deve riconoscersi all' la minor somma di euro 22.567,45, oltre al rimborso delle spese P_ mediche per euro 292.80, mentre all' la minor somma di euro 600.00 CP_4
(partendo dal valore non contestato determinato dal Giudice di primo grado di euro 3000.00) per il danno al ciclomotore.
Ne deriva che gli appellanti e andranno Parte_1 CP_1 condannati, in solido tra loro, al pagamento dei predetti importi, a cui dovranno essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro
(22.9.2018), e via via rivalutata anno per anno far data dal fatto (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712) secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza, trattandosi di debito di valore, oltre agli ulteriori interessi come da sentenza di primo grado.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato (in ragione, soprattutto, dell'accoglimento della domanda di liquidazione del danno in misura apprezzabilmente inferiore al petitum, quantificato nell'atto di riassunzione in €. 209.964,00, oltre rivalutazione ed interessi) e dalla prevalente soccombenza solidale della
Compagnia di Assicurazione e della si ritiene di Parte_1 compensare le spese di lite di tutte le fasi del procedimento, nella misura di 1/2
e di porre la quota residua a carico della predetta Compagnia di Assicurazione e della liquidandole, come da dispositivo, sulla Parte_1 base del disputatum e con riferimento alla quattro fasi processuali per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.419/2023 pubblicata il
16.5.2023, in parziale riforma della sentenza impugnata: accerta e dichiara il concorso di colpa di nella causazione del P_ sinistro in data 22.9.2018, per le ragioni di cui in parte motiva, nella misura del
80%;
accerta e dichiara il conducente trattore agricolo marca Landini, tg. MC026405, di proprietà della parimenti responsabile per la Parte_1 Parte_1 restante quota del 20% nella causazione del sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 CP_1 pagamento di euro 22.567,45 a titolo di danno biologico, oltre euro 292.80 per rimborso spese mediche, in favore di e di euro 600,00 in favore P_ di per danni materiali al motociclo. Il tutto oltre interessi e CP_4 rivalutazioni come in parte motiva.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 CP_1 rifondere alla controparte le spese di lite di tutte le fasi del giudizio, nella misura di 1/2, spese liquidate, per l'intero:
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 5838.55, a titolo di compensi ed euro 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi euro 6680.35 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Così deciso in Ancona, il 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico