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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 922/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LL AT, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3272/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 5504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720191460001004 VARIE IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120013775861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120183159892000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140259116804000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140174724556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150063261817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza.
Richieste delle parti:
Appellante: sia dichiarata nulla o annullata l'iscrizione ipotecaria impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Appellate (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma e Agenzia delle Entrate – Riscossione): rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 5504/2024, pubblicata il 23 aprile 2024, la Sezione n. 39 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n.1300/182 a suo carico e alle cartelle di pagamento presupposte. Il primo giudice, dopo aver rilevato il difetto di giurisdizione in ordine a dieci delle cartelle sottese all'avviso impugnato – in quanto relative a sanzioni amministrative al codice della strada o a sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 prive di natura tributaria – osservava in motivazione che al contribuente era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000 (notificata il 10.10.2019 e non impugnata) e che le cinque residue cartelle di pagamento (n. 0972012001377586100, n. 09720120183159892000, n. 09720140259116804000, n. 09720140174724556000 e n. 09720150063261817000) erano state ritualmente notificate e non opposte, risultando così smentito l'assunto del ricorrente di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un casuale accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ l'art. 76 del d.P.R. n. 602/1973 fa divieto di sottoporre a esecuzione l'unico immobile di proprietà del debitore quando non costituisca abitazione di lusso, risulti classato nelle categorie catastali A/8 e A/9 e sia dal medesimo utilizzato per finalità abitative, risultando ivi anagraficamente residente;
nella fattispecie, è stata iscritta ipoteca su due immobili, uno di classe A4 (abitazione di tipo popolare) e l'altro di classe A7; sul punto il giudice di prime cure ha omesso ogni pronuncia, pur avendo riportato in sentenza quanto dedotto dal ricorrente;
─ i primi giudici hanno omesso, altresì, di esaminare l'eccezione del ricorrente circa il calcolo del valore dell'immobile da sottoporre a ipoteca, che va calcolato, come espressamente previsto dall'art. 77, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, a norma del successivo art. 79; l'indicazione del valore dell'immobile è necessaria ai fini di valutare la congruità del valore iscritto
- 2 - mediante ipoteca, giacché il contribuente deve essere in grado di accertare, attraverso il confronto con la rendita catastale degli immobili oggetto di ipoteca, che l'iscrizione sia limitata a garantire il doppio del credito e di opporsi nel caso in cui gli immobili presi a base del credito superino di numero e di valore il necessario quantum previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;
─ la Corte di primo grado ha omesso, inoltre, di giudicare sull'eccezione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto opposto nella parte in cui prevede che il ricorrente debba versare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione, in palese lesione dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973;
─ i giudici di prime cure non si sono pronunciati sull'eccepita nullità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca in quanto preceduta dalla regolare notificazione dell'intimazione di pagamento;
─ i giudici di primo grado non hanno considerato che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09720110241052215000 è relativo all'anno 2010 e che le cartelle n. 09720140174724556000, n. 09720150063261817000 e n. 0972012001377586100 «[…] risultano comunque prescritte per difetto di notifica»; ciò in quanto, in particolare:
‒ «[…] NON E' PROVATO che sia stata notificata “in data 01/12/2014” la cartella n.
09720140174724556000 (doc. 8) in quanto allo stesso documento è stata acclusa un avviso di ricevimento del 01/12/2014 appunto, ma NON riportante né il destinatario, con una Nominativo_1sottoscrizione non appartenente all'esponente e come mittente “
” senza alcun riferimento e/o indicazione della relativa cartella.
‒ Contrariamente a quanto asserito dalla resistente NON SI E' PERFEZIONATA la NOTIFICA della cartella di PAGAMENTO N. 09720150063261817000, dell'importo si € 4.121,11 contrassegnata come All.12, poiché l'avviso di ricevimento non riporta sbarrata la casella
“familiare convivente” né tantomeno una sottoscrizione riconducibile ad soggetto che possa qualificarsi tale.
‒ Lo stesso dicasi per la cartella n. 0972012001377536100 in quanto NON è stata data la
PROVA dell'avvenuta regolare notifica che controparte indica in data 29.01.2013 e, in ogni caso già prescritta poiché riguardanti ruoli dell'anno 2006 (Tasse auto soggette a prescrizione triennale)»;
‒ sono irregolari anche le notificazioni delle intimazioni di pagamento n. 09720189003898433800 e n. 09720179080895478000, alle quali la controparte attribuisce valore di “atto interruttivo” della prescrizione, perché non inviate all'indirizzo di residenza del contribuente e anche perché l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata n. 57314014635-8 ex art. 140 c.p.c. è totalmente in bianco e non reca alcuna sottoscrizione da parte del ricevente;
Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto che l'iscrizione ipotecaria impugnata sia dichiarata nulla o annullata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante il deposito di controdeduzioni del seguente tenore:
- 3 - ─ l'appellante confonde l'esecuzione forzata con le misure poste a garanzia del credito, giacché richiama una disposizione che pone limiti all'espropriazione immobiliare e non alla misura di garanzia rappresentata dall'iscrizione ipotecaria prevista dal successivo art. 77, il quale prevede dei limiti di valore (euro 20.000,00) del tutto diversi da quelli della precedente disposizione, che nella fattispecie risultano perfettamente rispettati;
─ secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza SS.UU. n. 19667/2014) l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del d.P.R. 602/1973 non può considerarsi un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che l'Agente della riscossione può procedere con l'iscrizione ipotecaria senza la preventiva notificazione dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 del richiamato d.P.R., ma deve provvedere, prima di iscrivere ipoteca, a comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo un termine - che può essere fissato in trenta giorni - per consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa, mediante la presentazione di opportune osservazioni, oppure per provvedere al pagamento del dovuto;
─ poiché al ricorrente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui è stata data prova nel giudizio di primo grado, il riferimento alla notificazione degli avvisi di intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 è del tutto inconferente e privo di alcun fondamento poiché i crediti azionati con l'iscrizione ipotecaria hanno natura tributaria, ogni atto notificato precedentemente soggiace al regime impugnatorio, o meglio è soggetto ad un termine decadenziale, spirato il quale, ogni contestazione riferita alle pretese economiche manifestate nel provvedimento notificato diventa inammissibile e il relativo credito irretrattabile;
le eccezioni del ricorrente in ordine all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, spiegate nella opposizione e riferite, sostanzialmente, alle pretese contenute comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000 notificata il 10.10.2019, sono inammissibili poiché andavano proposte ritualmente entro sessanta giorni dalla notificazione di tale atto;
─ in ogni caso, le cartelle di pagamento presupposte sono state tutte ritualmente notificate:
‒ per la cartella di pagamento n. 09720110241052215000 vi è difetto di giurisdizione;
in ogni caso è stata notificata in data 09.01.2012 a mezzo posta come risulta da avviso di ricevimento racc. a/r 67082371943-0 sottoscritto da familiare convivente (moglie);
‒ la cartella di pagamento n. 9720140174724556000 (di natura tributaria) è stata notificata con il rito dell'irreperibilità relativa in data 01.12.2014, come dimostrato dalla documentazione prodotta, che conclama la regolarità della procedura seguita (avviso di deposito presso la Casa Comunale di Velletri con invio di raccomandata informativa ricevuta dalla moglie convivente;
il disconoscimento operato dalla controparte è irrilevante se non opposto tramite formale “querela di falso” in quanto documenti protetti da pubblica fede;
‒ la cartella di pagamento n. 09720150063261817000 (di natura tributaria) è stata notificata a mezzo posta in data 08.05.2015 come risulta da avviso di ricevimento racc. a/r 67112986082-9 sottoscritto da familiare convivente (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado); in
- 4 - ogni caso il disconoscimento operato da controparte è irrilevante se non opposto tramite formale “querela di falso” in quanto documenti protetti da pubblica fede;
‒ la cartella di pagamento n. 09720120013775861000 (di natura tributaria) è stata notificata con il rito dell'irreperibilità relativa in data 01.02.2013 e, a tal fine, sono state prodotte copie della relazione di notificazione, della visura anagrafica, dell'avviso di deposito presso la casa comunale di Velletri e dell'informativa inviata con raccomandata n. 61163478295-8, con relativo avviso di ricevimento sottoscritto da familiare convivente (moglie);
─ le regolari notificazioni delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000 rendono inammissibile qualsivoglia eccezione su fatti estintivi verificatisi antecedentemente;
─ gli avvisi di intimazione n. 09720189003898433800 e n. 09720179080895478000, aventi valore di “atto interruttivo” della prescrizione, sono stati notificati con il rito dell'irreperibilità relativa e i relativi plichi raccomandati sono stati restituiti per “compiuta giacenza” in quanto non ritirati dal destinatario;
─ infine, per tutte le altre questioni ci si riporta alla memoria difensiva in primo grado. Sulla base delle suesposte considerazioni, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni nelle quali ha rappresentato quanto segue:
─ in via principale, non può che ribadirsi la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio per le stesse ragioni di merito, con le relative le allegazioni probatorie, esposte in sede di costituzione nel giudizio in primo grado e acquisite al fascicolo processuale, a cui si rinvia;
─ quanto al difetto motivazione della sentenza, questo deve ritenersi infondato atteso che il provvedimento decisorio appare oltremodo circostanziato e motivato;
─ relativamente alla contestazione avanzata con il secondo motivo, circa la mancata preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento, si rileva che tale eccezione risulta del tutto inammissibile;
─ in ordine alla generica eccezione sulla mancata notificazione degli avvisi presupposti alle cartelle 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972 si evidenzia che l'art. 6 della legge 212/2000, al comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito dei detti controlli automatizzati e non ricorrano incertezze al riguardo. Per i motivi esposti, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di giudizio. La Regione Lazio non si è costituita, pur avendo avuto la notificazione dell'atto di appello, come comprovato dalla relativa ricevuta di consegna della relativa p.e.c., depositata dall'appellante. In previsione dell'odierna udienza, la difesa dell'appellante ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, nella quale il difensore dell'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre il rappresentante dell'Agenzia delle
- 5 - Entrate - Direzione Provinciale II di Roma ne ha chiesto il rigetto. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è destituito di fondamento in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere rigettato.
1.1 Preliminarmente va detto che il contribuente ha impugnato in primo grado la comunicazione di iscrizione ipotecaria (e anche le sottese cartelle di pagamento) assumendo di averne avuto conoscenza soltanto attraverso un accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Il medesimo ha, però, depositato, in allegato al ricorso introduttivo, la copia di tale comunicazione, sicché, trattandosi di atto la cui emissione non è soggetta a decadenza e costituendo la notificazione di esso soltanto una condizione di efficacia, si deve ritenere insussistente l'interesse del contribuente a far valere l'omessa notificazione dell'atto in questione, del quale ha avuto, comunque, conoscenza, con conseguente raggiungimento del suo scopo.
1.2 Ciò premesso, la Corte rileva che risulta non pertinente l'eccezione, di cui al primo motivo di appello, incentrata sulla presunta violazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto, come giustamente osservato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, tale disposizione si riferisce all'espropriazione immobiliare, alla quale è estranea la misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio.
1.3 Quanto alla doglianza afferente all'art. 77 del citato d.P.R., va osservato che, secondo quanto previsto dal comma 1 di tale disposizione, «[…] Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.», sicché l'iscrizione di ipoteca è del tutto rituale. Il comma 2 di detto art. 77, al quale ha fatto riferimento l'appellante, prevede l'obbligo, per il concessionario, di iscrivere ipoteca prima di procedere all'esecuzione se l'importo complessivo del credito non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79; risulta, quindi, evidente che la disposizione in parola non limitava l'iscrizione di ipoteca nel caso in esame. Al riguardo è di conforto la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare quanto segue: «[…] premesso che l'avviso di iscrizione, allegato al ricorso per cassazione, contiene l'indicazione degli immobili interessati dal provvedimento cautelare, per quanto riguarda il loro valore, questa Corte ha già precisato che, con riferimento all'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, questo non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77 (Cass. n. 36000/2021; per la specificazione che la norma fa
- 6 - riferimento al valore per il quale viene iscritta l'ipoteca e non al valore complessivo dei beni immobili sui quali l'agente per la riscossione ha iscritto ipoteca, vedi Cass. n. 29111/2025);
- per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria non è, infatti, necessaria l'indicazione del valore dell'immobile - e, conseguentemente, della rendita catastale, in base alla quale, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. cit., tale valore è determinato - essendo, invece, sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, poiché l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell'immobile aggredito, ove il credito per cui si proceda superi l'importo indicato dall'art. 77, comma 1 bis, d.P.R. cit., essendo solo obbligatoria (e non facoltativa), ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.P.R. cit., qualora l'importo di detto credito non superi il 5% di quello dell'immobile 30962/2021)» (così Cass., Sez. 5, ordinanza n. 34131/2025).
1.4 Inammissibile e, comunque, priva di pregio, è anche la doglianza relativa al mancato esame, da parte della corte di primo grado, «[…] dell'eccezione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto opposto nella parte in cui prevede che il ricorrente debba versare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione, in palese lesione dell'art. 77, comma
2-bis, del d.P.R. n. 602/1973». Invero, si tratta di una eccezione inammissibile – in quanto formulata per la prima volta nell'atto di appello – e, in ogni caso, essa si appalesa confusa ed estranea al contenuto della comunicazione di iscrizione ipotecaria, posto che il termine di trenta giorni è stabilito dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, della quale ci si appresta a dire.
1.5 Altrettanto infondata è l'eccezione che si basa sulla mancata notificazione dell'intimazione di pagamento, posto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta, invece, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come è ritualmente avvenuto. Infatti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentalmente dimostrato la notificazione, a mezzo p.e.c. il 10 ottobre 2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000, che non è stata impugnata dal contribuente.
1.6 Da disattendere sono anche tutte le eccezioni afferenti agli asseriti vizi delle notificazioni delle cartelle di pagamento n. 09720140174724556000, n. 09720150063261817000 e n. 0972012001377586100), specificamente indicate nell'atto di appello. Infatti, al riguardo si deve rilevare che il ricorrente aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria in epigrafe, e le cartelle di pagamento da essa presupposte, sostenendo di non aver ricevuto la notificazione di tali atti, ma l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva smentito detto assunto, producendo la documentazione afferente alle notificazioni di cui trattasi. A fronte di tale produzione, la difesa del contribuente non si avvalse della facoltà di integrazione dei motivi, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, per muovere rilievi in ordine alla ritualità e completezza delle produzioni della controparte, che affidò, invece, a una memoria difensiva. Invero, secondo detta disposizione, “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
- 7 -
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”. In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
“eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente).» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479). In una successiva decisione è stato espressamente osservato che il deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, legittima «[…] il contribuente ad introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» e che la contestazione delle produzioni della controparte non può, però, avvenire «[…] soltanto nell'ambito delle memorie illustrative» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020). Pertanto, non avendo il contribuente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità a contestare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, comprovata dai documenti che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva depositato in primo grado senza essere ritualmente contrastata, risultano inammissibili tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello circa l'asserita nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, stante il divieto di proporre domande nuove previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. 1.7 Quanto rilevato sopra incide ineludibilmente sull'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09720140174724556000, n. 09720150063261817000 e n. 0972012001377586100. Invero, come è dato cogliere da quanto osservato nell'atto di appello, e testualmente riportato sopra trattando dello svolgimento del processo, l'appellante ha sostenuto che le cartelle in questione «[…] risultano comunque prescritte per difetto di notifica». Ciò non può che essere
- 8 - inteso nel senso che, ad avviso dell'appellante, i crediti per i quali vennero emesse dette cartelle sono da intendersi prescritti in quanto le notificazioni di esse risulterebbero irregolari e, quindi, tali titoli non sarebbero mai divenuti esecutivi. Come rilevato sopra, però, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato documentazione che la difesa del contribuente non ha validamente contrastato in prime cure – secondo quanto dianzi illustrato – e che nella sentenza impugnata è stata, invece, ritenuta valida prova delle avvenute notificazioni delle cartelle di pagamento de quibus, che il ricorrente aveva negato di aver ricevuto. Orbene, nell'atto di appello la difesa del contribuente ha contestato – ma, inammissibilmente, per le ragioni dianzi specificate – le notificazioni delle cartelle di cui trattasi e ha ancorato ai rilievi al riguardo formulati la sua eccezione di prescrizione dei crediti da essi portate. In sostanza, l'appellante non ha preso atto dell'avvenuta, e ormai incontestabile, prova delle notificazioni di dette cartelle di pagamento – reiterando acriticamente inammissibili rilievi sugli asseriti vizi di dette notificazioni senza porre, in alcun modo, la questione di un'eventuale prescrizione dei crediti per decorso del tempo successivamente alle notificazioni di esse – per come risultanti dal compendio probatorio depositato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Si sarebbe trattato, come è evidente, di un'eccezione ben diversa da quella formulata, nel ricorso introduttivo e ribadita nell'atto di impugnazione, che si incentra, invece, sull'originaria prescrizione dei crediti per nullità della notificazione delle cartelle di pagamenti emesse per il loro recupero. Pertanto, esclusa la fondatezza di detti rilievi dell'appellante, in mancanza di una formale eccezione che la parte avrebbe dovuto sollevare in primo grado, non è possibile, in questa sede, prendere in esame la questione – non suscettibile di rilevazione d'ufficio – dell'eventuale prescrizione di parte dei crediti successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento indicate dall'appellante e presupposte, tra le altre, dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata. Peraltro, sia detto per inciso, l'eventuale accertamento della sopravvenuta prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata avrebbe potuto portare soltanto alla parziale riduzione dell'ipoteca e, giammai, all'integrale annullamento dell'atto richiesto (ma sulla base dei diversi presupposti di cui si è detto) dall'appellante.
1.8 Riguardo all'obiezione relativa alla cartella di pagamento n. 09720110241052215000, anch'essa oggetto dei rilievi contenuti nell'atto di impugnazione, si deve sottolineare, invece, come giustamente posto in evidenza dal difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che vi è difetto di giurisdizione, come dichiarato dai giudici di prime cure nella sentenza impugnata, sicché ogni questione afferente a essa non può costituire oggetto del presente giudizio.
2. Per quanto sin qui illustrato, l'appello deve essere integralmente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della
- 9 - complessità della materia e dell'attività svolta, praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate, e applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.800/00 (milleottocento/00) per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma e di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 1.800 (milleottocento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma e di euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LL
- 10 -
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LL AT, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3272/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 5504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720191460001004 VARIE IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120013775861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120183159892000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140259116804000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140174724556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150063261817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza.
Richieste delle parti:
Appellante: sia dichiarata nulla o annullata l'iscrizione ipotecaria impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Appellate (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma e Agenzia delle Entrate – Riscossione): rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 5504/2024, pubblicata il 23 aprile 2024, la Sezione n. 39 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n.1300/182 a suo carico e alle cartelle di pagamento presupposte. Il primo giudice, dopo aver rilevato il difetto di giurisdizione in ordine a dieci delle cartelle sottese all'avviso impugnato – in quanto relative a sanzioni amministrative al codice della strada o a sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 prive di natura tributaria – osservava in motivazione che al contribuente era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000 (notificata il 10.10.2019 e non impugnata) e che le cinque residue cartelle di pagamento (n. 0972012001377586100, n. 09720120183159892000, n. 09720140259116804000, n. 09720140174724556000 e n. 09720150063261817000) erano state ritualmente notificate e non opposte, risultando così smentito l'assunto del ricorrente di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un casuale accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ l'art. 76 del d.P.R. n. 602/1973 fa divieto di sottoporre a esecuzione l'unico immobile di proprietà del debitore quando non costituisca abitazione di lusso, risulti classato nelle categorie catastali A/8 e A/9 e sia dal medesimo utilizzato per finalità abitative, risultando ivi anagraficamente residente;
nella fattispecie, è stata iscritta ipoteca su due immobili, uno di classe A4 (abitazione di tipo popolare) e l'altro di classe A7; sul punto il giudice di prime cure ha omesso ogni pronuncia, pur avendo riportato in sentenza quanto dedotto dal ricorrente;
─ i primi giudici hanno omesso, altresì, di esaminare l'eccezione del ricorrente circa il calcolo del valore dell'immobile da sottoporre a ipoteca, che va calcolato, come espressamente previsto dall'art. 77, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, a norma del successivo art. 79; l'indicazione del valore dell'immobile è necessaria ai fini di valutare la congruità del valore iscritto
- 2 - mediante ipoteca, giacché il contribuente deve essere in grado di accertare, attraverso il confronto con la rendita catastale degli immobili oggetto di ipoteca, che l'iscrizione sia limitata a garantire il doppio del credito e di opporsi nel caso in cui gli immobili presi a base del credito superino di numero e di valore il necessario quantum previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;
─ la Corte di primo grado ha omesso, inoltre, di giudicare sull'eccezione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto opposto nella parte in cui prevede che il ricorrente debba versare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione, in palese lesione dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973;
─ i giudici di prime cure non si sono pronunciati sull'eccepita nullità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca in quanto preceduta dalla regolare notificazione dell'intimazione di pagamento;
─ i giudici di primo grado non hanno considerato che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09720110241052215000 è relativo all'anno 2010 e che le cartelle n. 09720140174724556000, n. 09720150063261817000 e n. 0972012001377586100 «[…] risultano comunque prescritte per difetto di notifica»; ciò in quanto, in particolare:
‒ «[…] NON E' PROVATO che sia stata notificata “in data 01/12/2014” la cartella n.
09720140174724556000 (doc. 8) in quanto allo stesso documento è stata acclusa un avviso di ricevimento del 01/12/2014 appunto, ma NON riportante né il destinatario, con una Nominativo_1sottoscrizione non appartenente all'esponente e come mittente “
” senza alcun riferimento e/o indicazione della relativa cartella.
‒ Contrariamente a quanto asserito dalla resistente NON SI E' PERFEZIONATA la NOTIFICA della cartella di PAGAMENTO N. 09720150063261817000, dell'importo si € 4.121,11 contrassegnata come All.12, poiché l'avviso di ricevimento non riporta sbarrata la casella
“familiare convivente” né tantomeno una sottoscrizione riconducibile ad soggetto che possa qualificarsi tale.
‒ Lo stesso dicasi per la cartella n. 0972012001377536100 in quanto NON è stata data la
PROVA dell'avvenuta regolare notifica che controparte indica in data 29.01.2013 e, in ogni caso già prescritta poiché riguardanti ruoli dell'anno 2006 (Tasse auto soggette a prescrizione triennale)»;
‒ sono irregolari anche le notificazioni delle intimazioni di pagamento n. 09720189003898433800 e n. 09720179080895478000, alle quali la controparte attribuisce valore di “atto interruttivo” della prescrizione, perché non inviate all'indirizzo di residenza del contribuente e anche perché l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata n. 57314014635-8 ex art. 140 c.p.c. è totalmente in bianco e non reca alcuna sottoscrizione da parte del ricevente;
Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto che l'iscrizione ipotecaria impugnata sia dichiarata nulla o annullata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante il deposito di controdeduzioni del seguente tenore:
- 3 - ─ l'appellante confonde l'esecuzione forzata con le misure poste a garanzia del credito, giacché richiama una disposizione che pone limiti all'espropriazione immobiliare e non alla misura di garanzia rappresentata dall'iscrizione ipotecaria prevista dal successivo art. 77, il quale prevede dei limiti di valore (euro 20.000,00) del tutto diversi da quelli della precedente disposizione, che nella fattispecie risultano perfettamente rispettati;
─ secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza SS.UU. n. 19667/2014) l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del d.P.R. 602/1973 non può considerarsi un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che l'Agente della riscossione può procedere con l'iscrizione ipotecaria senza la preventiva notificazione dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 del richiamato d.P.R., ma deve provvedere, prima di iscrivere ipoteca, a comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo un termine - che può essere fissato in trenta giorni - per consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa, mediante la presentazione di opportune osservazioni, oppure per provvedere al pagamento del dovuto;
─ poiché al ricorrente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui è stata data prova nel giudizio di primo grado, il riferimento alla notificazione degli avvisi di intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 è del tutto inconferente e privo di alcun fondamento poiché i crediti azionati con l'iscrizione ipotecaria hanno natura tributaria, ogni atto notificato precedentemente soggiace al regime impugnatorio, o meglio è soggetto ad un termine decadenziale, spirato il quale, ogni contestazione riferita alle pretese economiche manifestate nel provvedimento notificato diventa inammissibile e il relativo credito irretrattabile;
le eccezioni del ricorrente in ordine all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, spiegate nella opposizione e riferite, sostanzialmente, alle pretese contenute comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000 notificata il 10.10.2019, sono inammissibili poiché andavano proposte ritualmente entro sessanta giorni dalla notificazione di tale atto;
─ in ogni caso, le cartelle di pagamento presupposte sono state tutte ritualmente notificate:
‒ per la cartella di pagamento n. 09720110241052215000 vi è difetto di giurisdizione;
in ogni caso è stata notificata in data 09.01.2012 a mezzo posta come risulta da avviso di ricevimento racc. a/r 67082371943-0 sottoscritto da familiare convivente (moglie);
‒ la cartella di pagamento n. 9720140174724556000 (di natura tributaria) è stata notificata con il rito dell'irreperibilità relativa in data 01.12.2014, come dimostrato dalla documentazione prodotta, che conclama la regolarità della procedura seguita (avviso di deposito presso la Casa Comunale di Velletri con invio di raccomandata informativa ricevuta dalla moglie convivente;
il disconoscimento operato dalla controparte è irrilevante se non opposto tramite formale “querela di falso” in quanto documenti protetti da pubblica fede;
‒ la cartella di pagamento n. 09720150063261817000 (di natura tributaria) è stata notificata a mezzo posta in data 08.05.2015 come risulta da avviso di ricevimento racc. a/r 67112986082-9 sottoscritto da familiare convivente (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado); in
- 4 - ogni caso il disconoscimento operato da controparte è irrilevante se non opposto tramite formale “querela di falso” in quanto documenti protetti da pubblica fede;
‒ la cartella di pagamento n. 09720120013775861000 (di natura tributaria) è stata notificata con il rito dell'irreperibilità relativa in data 01.02.2013 e, a tal fine, sono state prodotte copie della relazione di notificazione, della visura anagrafica, dell'avviso di deposito presso la casa comunale di Velletri e dell'informativa inviata con raccomandata n. 61163478295-8, con relativo avviso di ricevimento sottoscritto da familiare convivente (moglie);
─ le regolari notificazioni delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000 rendono inammissibile qualsivoglia eccezione su fatti estintivi verificatisi antecedentemente;
─ gli avvisi di intimazione n. 09720189003898433800 e n. 09720179080895478000, aventi valore di “atto interruttivo” della prescrizione, sono stati notificati con il rito dell'irreperibilità relativa e i relativi plichi raccomandati sono stati restituiti per “compiuta giacenza” in quanto non ritirati dal destinatario;
─ infine, per tutte le altre questioni ci si riporta alla memoria difensiva in primo grado. Sulla base delle suesposte considerazioni, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni nelle quali ha rappresentato quanto segue:
─ in via principale, non può che ribadirsi la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio per le stesse ragioni di merito, con le relative le allegazioni probatorie, esposte in sede di costituzione nel giudizio in primo grado e acquisite al fascicolo processuale, a cui si rinvia;
─ quanto al difetto motivazione della sentenza, questo deve ritenersi infondato atteso che il provvedimento decisorio appare oltremodo circostanziato e motivato;
─ relativamente alla contestazione avanzata con il secondo motivo, circa la mancata preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento, si rileva che tale eccezione risulta del tutto inammissibile;
─ in ordine alla generica eccezione sulla mancata notificazione degli avvisi presupposti alle cartelle 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972 si evidenzia che l'art. 6 della legge 212/2000, al comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito dei detti controlli automatizzati e non ricorrano incertezze al riguardo. Per i motivi esposti, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di giudizio. La Regione Lazio non si è costituita, pur avendo avuto la notificazione dell'atto di appello, come comprovato dalla relativa ricevuta di consegna della relativa p.e.c., depositata dall'appellante. In previsione dell'odierna udienza, la difesa dell'appellante ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, nella quale il difensore dell'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre il rappresentante dell'Agenzia delle
- 5 - Entrate - Direzione Provinciale II di Roma ne ha chiesto il rigetto. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è destituito di fondamento in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere rigettato.
1.1 Preliminarmente va detto che il contribuente ha impugnato in primo grado la comunicazione di iscrizione ipotecaria (e anche le sottese cartelle di pagamento) assumendo di averne avuto conoscenza soltanto attraverso un accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Il medesimo ha, però, depositato, in allegato al ricorso introduttivo, la copia di tale comunicazione, sicché, trattandosi di atto la cui emissione non è soggetta a decadenza e costituendo la notificazione di esso soltanto una condizione di efficacia, si deve ritenere insussistente l'interesse del contribuente a far valere l'omessa notificazione dell'atto in questione, del quale ha avuto, comunque, conoscenza, con conseguente raggiungimento del suo scopo.
1.2 Ciò premesso, la Corte rileva che risulta non pertinente l'eccezione, di cui al primo motivo di appello, incentrata sulla presunta violazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto, come giustamente osservato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, tale disposizione si riferisce all'espropriazione immobiliare, alla quale è estranea la misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio.
1.3 Quanto alla doglianza afferente all'art. 77 del citato d.P.R., va osservato che, secondo quanto previsto dal comma 1 di tale disposizione, «[…] Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.», sicché l'iscrizione di ipoteca è del tutto rituale. Il comma 2 di detto art. 77, al quale ha fatto riferimento l'appellante, prevede l'obbligo, per il concessionario, di iscrivere ipoteca prima di procedere all'esecuzione se l'importo complessivo del credito non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79; risulta, quindi, evidente che la disposizione in parola non limitava l'iscrizione di ipoteca nel caso in esame. Al riguardo è di conforto la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare quanto segue: «[…] premesso che l'avviso di iscrizione, allegato al ricorso per cassazione, contiene l'indicazione degli immobili interessati dal provvedimento cautelare, per quanto riguarda il loro valore, questa Corte ha già precisato che, con riferimento all'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, questo non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77 (Cass. n. 36000/2021; per la specificazione che la norma fa
- 6 - riferimento al valore per il quale viene iscritta l'ipoteca e non al valore complessivo dei beni immobili sui quali l'agente per la riscossione ha iscritto ipoteca, vedi Cass. n. 29111/2025);
- per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria non è, infatti, necessaria l'indicazione del valore dell'immobile - e, conseguentemente, della rendita catastale, in base alla quale, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. cit., tale valore è determinato - essendo, invece, sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, poiché l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell'immobile aggredito, ove il credito per cui si proceda superi l'importo indicato dall'art. 77, comma 1 bis, d.P.R. cit., essendo solo obbligatoria (e non facoltativa), ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.P.R. cit., qualora l'importo di detto credito non superi il 5% di quello dell'immobile 30962/2021)» (così Cass., Sez. 5, ordinanza n. 34131/2025).
1.4 Inammissibile e, comunque, priva di pregio, è anche la doglianza relativa al mancato esame, da parte della corte di primo grado, «[…] dell'eccezione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto opposto nella parte in cui prevede che il ricorrente debba versare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione, in palese lesione dell'art. 77, comma
2-bis, del d.P.R. n. 602/1973». Invero, si tratta di una eccezione inammissibile – in quanto formulata per la prima volta nell'atto di appello – e, in ogni caso, essa si appalesa confusa ed estranea al contenuto della comunicazione di iscrizione ipotecaria, posto che il termine di trenta giorni è stabilito dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, della quale ci si appresta a dire.
1.5 Altrettanto infondata è l'eccezione che si basa sulla mancata notificazione dell'intimazione di pagamento, posto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta, invece, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come è ritualmente avvenuto. Infatti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentalmente dimostrato la notificazione, a mezzo p.e.c. il 10 ottobre 2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900018348000, che non è stata impugnata dal contribuente.
1.6 Da disattendere sono anche tutte le eccezioni afferenti agli asseriti vizi delle notificazioni delle cartelle di pagamento n. 09720140174724556000, n. 09720150063261817000 e n. 0972012001377586100), specificamente indicate nell'atto di appello. Infatti, al riguardo si deve rilevare che il ricorrente aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria in epigrafe, e le cartelle di pagamento da essa presupposte, sostenendo di non aver ricevuto la notificazione di tali atti, ma l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva smentito detto assunto, producendo la documentazione afferente alle notificazioni di cui trattasi. A fronte di tale produzione, la difesa del contribuente non si avvalse della facoltà di integrazione dei motivi, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, per muovere rilievi in ordine alla ritualità e completezza delle produzioni della controparte, che affidò, invece, a una memoria difensiva. Invero, secondo detta disposizione, “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
- 7 -
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”. In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
“eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente).» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479). In una successiva decisione è stato espressamente osservato che il deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, legittima «[…] il contribuente ad introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» e che la contestazione delle produzioni della controparte non può, però, avvenire «[…] soltanto nell'ambito delle memorie illustrative» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020). Pertanto, non avendo il contribuente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità a contestare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, comprovata dai documenti che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva depositato in primo grado senza essere ritualmente contrastata, risultano inammissibili tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello circa l'asserita nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, stante il divieto di proporre domande nuove previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. 1.7 Quanto rilevato sopra incide ineludibilmente sull'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09720140174724556000, n. 09720150063261817000 e n. 0972012001377586100. Invero, come è dato cogliere da quanto osservato nell'atto di appello, e testualmente riportato sopra trattando dello svolgimento del processo, l'appellante ha sostenuto che le cartelle in questione «[…] risultano comunque prescritte per difetto di notifica». Ciò non può che essere
- 8 - inteso nel senso che, ad avviso dell'appellante, i crediti per i quali vennero emesse dette cartelle sono da intendersi prescritti in quanto le notificazioni di esse risulterebbero irregolari e, quindi, tali titoli non sarebbero mai divenuti esecutivi. Come rilevato sopra, però, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato documentazione che la difesa del contribuente non ha validamente contrastato in prime cure – secondo quanto dianzi illustrato – e che nella sentenza impugnata è stata, invece, ritenuta valida prova delle avvenute notificazioni delle cartelle di pagamento de quibus, che il ricorrente aveva negato di aver ricevuto. Orbene, nell'atto di appello la difesa del contribuente ha contestato – ma, inammissibilmente, per le ragioni dianzi specificate – le notificazioni delle cartelle di cui trattasi e ha ancorato ai rilievi al riguardo formulati la sua eccezione di prescrizione dei crediti da essi portate. In sostanza, l'appellante non ha preso atto dell'avvenuta, e ormai incontestabile, prova delle notificazioni di dette cartelle di pagamento – reiterando acriticamente inammissibili rilievi sugli asseriti vizi di dette notificazioni senza porre, in alcun modo, la questione di un'eventuale prescrizione dei crediti per decorso del tempo successivamente alle notificazioni di esse – per come risultanti dal compendio probatorio depositato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Si sarebbe trattato, come è evidente, di un'eccezione ben diversa da quella formulata, nel ricorso introduttivo e ribadita nell'atto di impugnazione, che si incentra, invece, sull'originaria prescrizione dei crediti per nullità della notificazione delle cartelle di pagamenti emesse per il loro recupero. Pertanto, esclusa la fondatezza di detti rilievi dell'appellante, in mancanza di una formale eccezione che la parte avrebbe dovuto sollevare in primo grado, non è possibile, in questa sede, prendere in esame la questione – non suscettibile di rilevazione d'ufficio – dell'eventuale prescrizione di parte dei crediti successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento indicate dall'appellante e presupposte, tra le altre, dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata. Peraltro, sia detto per inciso, l'eventuale accertamento della sopravvenuta prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata avrebbe potuto portare soltanto alla parziale riduzione dell'ipoteca e, giammai, all'integrale annullamento dell'atto richiesto (ma sulla base dei diversi presupposti di cui si è detto) dall'appellante.
1.8 Riguardo all'obiezione relativa alla cartella di pagamento n. 09720110241052215000, anch'essa oggetto dei rilievi contenuti nell'atto di impugnazione, si deve sottolineare, invece, come giustamente posto in evidenza dal difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che vi è difetto di giurisdizione, come dichiarato dai giudici di prime cure nella sentenza impugnata, sicché ogni questione afferente a essa non può costituire oggetto del presente giudizio.
2. Per quanto sin qui illustrato, l'appello deve essere integralmente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della
- 9 - complessità della materia e dell'attività svolta, praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate, e applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.800/00 (milleottocento/00) per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma e di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 1.800 (milleottocento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma e di euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LL
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