Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 922
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 76 d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione invocata si riferisce all'espropriazione immobiliare e non alla misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sul calcolo del valore dell'immobile da sottoporre a ipoteca

    L'iscrizione di ipoteca è rituale secondo l'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973. Il comma 2 non limita l'iscrizione e la giurisprudenza di legittimità afferma che l'avviso di iscrizione ipotecaria non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile, essendo sufficiente l'indicazione del credito.

  • Inammissibile
    Nullità/annullabilità/illegittimità dell'atto per termine di pagamento

    L'eccezione è inammissibile perché formulata per la prima volta in appello ed è estranea al contenuto della comunicazione di iscrizione ipotecaria, in quanto il termine di trenta giorni si riferisce alla comunicazione preventiva.

  • Rigettato
    Nullità della comunicazione di ipoteca per mancata notificazione dell'intimazione di pagamento

    La comunicazione di iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come avvenuto con la notifica del 10.10.2019, non impugnata.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei crediti per difetto di notifica delle cartelle di pagamento

    Le eccezioni relative ai vizi delle notifiche delle cartelle di pagamento sono inammissibili perché non sono state sollevate tempestivamente in primo grado, nonostante la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione basata su tali vizi è anch'essa inammissibile. Non è stata sollevata una formale eccezione di prescrizione per decorso del tempo successivamente alle notifiche.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione sulla cartella n. 09720110241052215000

    Vi è difetto di giurisdizione sulla cartella n. 09720110241052215000, come dichiarato dai giudici di prime cure, pertanto ogni questione relativa a essa non può costituire oggetto del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 922
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 922
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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