Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. Dott. Guendalina Alessandra Virginia Giudice Pascale ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 529/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 14-4-2025 IN PROPRIO DA VISUAL NOTE S.R.L. [C.F. 14381661009 ], con sede legale in MILANO via Carlo IMBONATI 72 , con avv. DAVIDE BIESTRO [[...]], come da procura in atti
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 14-4-2025 parte ricorrente VISUAL NOTE S.R.L in epigrafe ha chiesto dichiararsi la propria liquidazione giudiziale;
• il ricorso è depositato dall'amministratore unico Vincenzo Maresca, che ha sottoscritto la procura alle liti (in deposito telematico);
• vi è legittimazione dell'AU e l.r., essendo investito del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio (v. Cass.Sent. n. 2957 del 03/02/2017
“L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata non solo è pienamente legittimato a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi è tenuto, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella menzionata dichiarazione ).
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a Milano via Imbonati 72 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, dalla documentazione in atti risulta il superamento delle soglie di cui all'art.2 lett.d) CCII: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2023 il totale dell'attivo è superiore ad € 300.000 ed in particolare pari ad € 1.121.945,00.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art.49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono ben superiori a €.30.000 (v. prospetto ed elenco creditori, doc.6, per tot. €.690.645,15).
SEZIONE II CIVILE
• La società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195 c.c. (sviluppo produzione e commercializzazione dispositivi innovativi con applicazioni per strumenti musicali).
• Ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, in ordine al blocco delle vendite, la chiusura dei finanziamenti, le perdite registrate e infine la cessazione dell'attività; l'insolvenza è altresì desumibile dai dati negativi del bilancio al 31.12.2023 (con grave perdita di esercizio di €. 844.216).
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di VISUAL NOTE S.R.L. [C.F. 14381661009], con sede legale in Milano via Carlo Imbonati 72, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) NOMINA Curatore dottor LUCA MINETTO ;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 15 ottobre 2025 ore 12:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17/04/2025. Il giudice Dott.Luisa Vasile
Il Presidente Dott. Laura De Simone
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