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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonia Libera Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304 / 2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Adriano Sottini Parte_1 CodiceFiscale_1
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ) nella loro qualità di chiamati all'eredità
[...] CodiceFiscale_5
del signor (C.F. ) Persona_1 CodiceFiscale_6
e con l'intervento di
(P.IVA ) Controparte_5 P.IVA_1 con l'Avv. Gianluca Luisotti
e nei confronti di
(C.F. E P.IVA ) Controparte_6 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Come da verbale che precede.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare rge 53/21, avente ad oggetto la quota di 3/6 del diritto di proprietà in capo all'esecutato sull'immobile sito in Viareggio, Sez. NCT Foglio 25; Persona_1
Part. 642; Sub.
2. Comproprietari non esecutati del bene risultano, (per Controparte_1
la quota di 1/3), (per la quota di 1/6). CP_2
Nelle more dell'introduzione del presente giudizio risulta deceduto l'esecutato e l'ordinanza di divisione è stata notificata ai nipoti del de cuius (stante le intervenute rinunce dei precedenti chiamati) e e per Controparte_3 Controparte_4
questi, essendo ancora minore, ai genitori e . CP_7 Persona_2
I convenuti citati non si sono costituiti e se ne deve dichiarare la contumacia.
Tuttavia, la contumacia del convenuto debitore esecutato e dei condividenti in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché va emessa sul punto sentenza ai sensi dell'art. 785 C.P.C..
Va premesso, infatti, che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso, ex multis, Cass. n.
14623/2009 e n. 4161/2014), non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione dei beni pignorati in sede esecutiva
(ovvero del relativo diritto reale) nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva.
Ciò, del resto, è coerente con la natura per "fasi" del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni
"strumentali", a pervenire al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota ideale spettante al singolo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione.
pagina 2 di 3 Nella specie, le risultanze documentali della procedura e la natura del diritto oggetto di esecuzione forzata evidenziano la non comoda divisibilità in natura (che neppure è stata chiesta dai comproprietari, non costituitisi nel procedimento esecutivo) non essendo peraltro sorte contestazioni sostanziali sul punto all'esito della ordinanza ex art. 600 c.p.c., con la quale era stato disposto dal G.E. il giudizio di divisione.
Va pertanto riconosciuto il diritto alla divisione del bene, le cui modalità verranno disciplinate con separata ordinanza.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo per disporre sulla prosecuzione.
Nulla sulle spese non essendosi soccombenza sostanziale ad alcuna parte imputabile per la natura e l'oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la contumacia di
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ) nella loro qualità di chiamati all'eredità
[...] CodiceFiscale_5
di (C.F. ) Persona_1 CodiceFiscale_6
2) dichiara lo scioglimento della comunione tra i convenuti indicati;
3) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione.
Si comunichi.
Lucca, 02/01/2025
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
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