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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2019 promossa da:
- (c.f. con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Toscano elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Umberto I 551 Porto
Sant'Elpidio;
ATTORE
Contro
(c.f. e p. iva ) società cancellata dal Controparte_1 P.IVA_1
registro delle imprese;
CONVENUTA
- (c.f. ed (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Moira Vallati con la stessa C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima sito in Porto San Giorgio
(FM) alla Via Fossaceca n. 3/u;
- (c.f. ) contumace;
Controparte_4 C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 20.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per l'attore: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, in persona del g.u. designato, contrariis reiectis, per i motivi di cui agli atti, accertare che il dott. ha effettuato le prestazioni Parte_1
pagina 1 di 16 dedotte in favore della società e, per l'effetto, condannare, in solido Controparte_1 tra loro, i signori e quest'ultima Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 limitatamente alle obbligazioni sorte prima del recesso, in qualità di soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni societarie sorte in capo alla predetta società, oggi cancellata, a pagare all'attore, a titolo di corrispettivo e rimborso spese, la somma complessiva di Euro 43.887,00 al lordo di ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori o, in subordine, legali, dalla messa in mora al saldo, ovvero la diversa che risulti di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite, spese imp. forf. 15%, Cap ed
Iva come per legge." per parte convenuta e : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Controparte_2 Controparte_3 contrariis rejectis: Nel merito in via principale: per le motivazioni sopra esposte, ritenere congrua e pienamente satisfattiva la somma già corrisposta e quietanzata di euro 12.389,99 al netto, pari ad euro
14.708,47 lorda, e conseguentemente rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare i convenuti al pagamento delle sole somme che risulteranno effettivamente dovute in base alla espletanda CTU tecnico-contabile.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 e 15-06.2019 conveniva in Parte_1 giudizio , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
domandando la condanna al pagamento all'attore, a titolo di corrispettivo e Controparte_4
rimborso spese, la somma complessiva di Euro 43.887,00 per l'attività svolta in favore della società.
A fondamento della domanda l'attore deduceva in sintesi e per quanto di interesse che:
-egli svolge attività di dottore commercialista e revisore contabile nello studio di via Canada
3, Porto Sant'Elpidio; sul finire dell'anno 2014 riceveva incarico dalla società
[...]
con sede in Porto Sant'Elpidio di curare la tenuta della contabilità aziendale, Parte_2 la formazione del bilancio, la presentazione delle dichiarazioni fiscali, di fornire consulenza contrattuale, societaria, tributaria, lavoristica e previdenziale, di assisterla nell'amministrazione del personale ed in generale di svolgere ogni e qualsivoglia attività di consulenza ed amministrativa che si fosse resa necessaria nel corso dell'attività societaria;
pagina 2 di 16 -prestava i richiesti servizi dal 2015 a tutto il 2017, maturando compensi, determinati in ragione dei vigenti tariffari, in assenza di preventiva determinazione contrattuale, per complessivi Euro 57.288,88 lordi, comprensivi di Iva e spese esenti, pari ad Euro 48.290,00 al netto di ritenuta d'acconto;
-la società provvedeva nel tempo a pagare solo in parte il corrispettivo dovuto, versando un importo netto di € 11.290,00, per cui risulta ad oggi insoluto un corrispettivo al lordo di ritenuta di € 43.887,00;
- l'attore invitava la cliente al saldo del debito con racc.a.r. del 06.12.2018, mai riscontrata;
-ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132 del 2014, il dott. rasmetteva, in data 06.02.2019, invito Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
-nello specifico il professionista aveva svolto attività in favore della società dal 2015 a al 2017 consistita in:
• Formazione del bilancio della per gli anni 2014-2015- Controparte_1
2016-2017;
• Operazioni societarie di variazione indirizzo pec del 14.10.2016, variazione sede del
27.04.2017 e cessazione per recesso del socio del 09.06.2016; Controparte_4
• Assistenza tributaria, formazione e presentazione n. 12 dichiarazioni fiscali: modello
Società di Persone e dichiarazione Iva 2015 per redditi '14, 2016 per redditi '15, 2017 per redditi '16; modello Unico Persone Fisiche 2015-2016-2017; modello Controparte_3
Unico Persone Fisiche 2015-2016-2017; modello Unico Persone Controparte_2
Fisiche 2015-2016; modello Unico Persone Fisiche 2015; Controparte_4 CP_5
• Assistenza e tenuta della contabilità ordinaria dal 29.12.2014 al 31.12.2018;
• Consulenza contrattuale nella stipula di contratti di assunzione di dipendenti e collaboratori e di contratti commerciali;
• Ricostruzione contabilità e bilancio 2014;
• Amministrazione del personale: redazione di lettere di licenziamento dei dipendenti, redazione ed invio delle comunicazioni di licenziamento Unilav;
• Dichiarazioni, comunicazioni e denunce previdenziali all' Inps;
pagina 3 di 16 • Pratiche Cassa Integrazione Guadagni straordinaria: assistenza in accordi aziendali di sospensione dell'attività lavorativa in deroga;
preparazione ed invio domanda di C.I.G. del 20.01.2016;
-la società provvedeva al versamento di diversi acconti, senza contestare alcunché;
- il calcolo del compenso in assenza di pattuizione dell'entità del corrispettivo deve avvenire in applicazione alla fattispecie del d.m. n. 140 del 20.07.2012 e del d.m. n. 46 del 21.02.2013.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'attore concludeva chiedendo previo accertamento dell'attività svolta di condannare i convenuti al pagamento del compenso di € 43.887,00 al lordo di ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori o, in subordine, legali, dalla messa in mora al saldo, ovvero la diversa somma che risulti di giustizia.
Si costituivano in giudizio e che avversavano le opposte Controparte_3 Controparte_2
pretese deducendo che:
• sul finire dell'anno 2014 i soci della ditta società Controparte_1 che lavorava nel settore calzaturiero, si rivolgevano al dott. che Parte_1
iniziava la propria attività professionale dall'inizio del 2015, omettendo di riscontrare la richiesta dei soci, reiterata più volte, di un preventivo del compenso spettante o comunque preteso dal professionista, alla quale seguivano da parte del dott. Pt_1
soltanto rassicurazioni che i compensi professionali sarebbero stati quantificati tenendo nella debita considerazione il precario stato economico-finanziario della società, sua nuova cliente;
• le fatture emesse e quietanzate dal dott. importano una somma complessiva Pt_1
netta di € 12.389,99 (e non € 11.290,00 come affermato da controparte) per un totale lordo di € 14.708,47 e riguardano le prestazioni professionali dallo stesso espletate quantomeno negli anni 2014 e 2015, annualità per le quali nulla può essere richiesto ai soci della cessata società convenuta;
• il professionista, a differenza degli anni 2014 e 2015, negli anni 2016 e 2017 ha omesso di rappresentare e contabilizzare in bilancio i costi derivanti dalle proprie prestazioni professionali;
pagina 4 di 16 • verso la metà dell'anno 2017 il dott. interrompeva le proprie prestazioni Pt_1 professionali, costringendo in breve i convenuti a doversi rivolgere ad altro consulente, senza mai apertamente rinunciare al mandato;
• in data 31.01.2018, dopo aver redatto il bilancio di esercizio 2017 e 2018 l'attore inviava alla società convenuta una richiesta di pagamento, contenente una proposta transattiva a saldo e stralcio per la somma complessiva di euro 15.000,00 al netto della ritenuta d'acconto;
• nella notula allegata all'atto di citazione nella quantificazione del corrispettivo l'attore non ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui al DM 21.02.2013 anche alla luce della condizione economica della società come evincibile dai bilanci;
• nell'anno 2016 i dipendenti venivano tutti licenziati per mancanza di lavoro pertanto dopo tale anno non poteva pretendere il compenso per l'amministrazione del personale;
• il 23.05.2016 con atto del Notaio la socia usciva dalla Per_1 Controparte_4 compagine societaria a seguito di cessione della propria quota sociale alla socia
[...]
e la prestazione notarile importava un costo netto di euro 1.150,00. Ciò CP_2
nonostante il dott. indicava in notula un costo di euro 600,00 ma tale Pt_1 operazione societaria era stata espletata da altro e diverso professionista;
• nell'anno 2017 arrivavano le diffide di pagamento del Tfr da parte delle lavoratrici licenziate nel 2016 e la loro contestuale richiesta di rettifica dei CUD errati;
• il commercialista restava silente alla richiesta di quantificazione dei debiti della società
e le eventuali decisioni da assumere a tal riguardo su richiesta rivoltagli dalla società, dall'avv. Raffaellina Della Sala nonché dai suoi stessi clienti, senza aver mai apertamente rinunciato all'incarico;
• così soci convenuti si dovevano rivolgere ad altro professionista anche al fine di essere assistiti nelle successive scelte gestionali che portarono alla cancellazione della società dal registro imprese avvenuta il 21.12.2018;
• il dottore commercialista ha violato il dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., tenuto conto della natura e della portata dell'incarico conferito, gravante sul prestatore d'opera intellettuale: ha omesso di pagina 5 di 16 fornire ai suoi clienti informazioni per poter fare scelte gestionali importanti senza mai rinunciare al mandato, quindi ritardando ogni opportuna decisione che in condizioni diverse si sarebbe potuta assumere certamente in via anticipata.
Svolte le argomentazioni in fatto e in diritto i convenuti concludevano domandando il rigetto della domanda o limitare la condanna alle sole somme che risulteranno effettivamente dovute in base alla espletanda CTU tecnico-contabile.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice istruttore verificata la regolarità della notifica a CP_4
ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c.
[...]
In sede di prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. l'attore precisava le conclusioni come in epigrafe riportate.
I convenuti in sede di II memoria deducevano che la fattura 107/00 del 01.12.2015 veniva integralmente pagata, come si evince dalla matrice dell'assegno n. 5006361062 tratto sulla UBI
Banca, per la somma di euro 1.555,12 (comprensivo di ritenuta d'acconto: 1.310+245,12) ed a saldo della fattura predetta;
assegno posto all'incasso dal Dott. e negoziato in data Pt_1
10.01.2018.
All'esito dell'udienza dell'11.09.2020 il Giudice istruttore disponeva CTU tecnico contabile per l'accertamento e la determinazione dei compensi relativi all'attività espletata dall'attore, sulla base della normativa vigente, ovvero dei criteri previsti dal d.m. n. 140/12 e dal d.m n.
46/2013, nominando consulente il Dr. Persona_2
In data 30.06.2021 veniva depositata la CTU del dott. e all'esito dell'udienza del Per_2
11.11.2021 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “Pagamento da parte dei convenuti della somma pari ad € 4.000,00, spese di lite compensate e spese di CTU contabile a cario di entrambe le parti per il 50%".
All'udienza del 20.01.2022 l'attore si dichiarava disponibile ad accettare la proposta conciliativa mentre i convenuti costituiti dichiaravano di non accettare la proposta. All'esito dell'udienza il giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportato e il
Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** pagina 6 di 16 1. La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono.
2. La controversia ha ad oggetto l'accertamento del credito dell'attore con domanda di pagamento dei compensi professionali, rispetto alla quale i convenuti contestano da un lato l'avvenuto pagamento e dall'altro la quantificazione eccessiva in violazione dei criteri normatiamente previsti.
In tema di onere probatorio occorre ricordare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento spetta al dott. che si asserisce creditore dei convenuti, provare la Parte_1
fonte del proprio diritto, mentre spetta ai debitori l'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
3. In relazione ai parametri di determinazione del compenso, nel caso di specie è lo stesso attore ad aver affermato che difetta un accordo preventivo delle parti sul compenso pertanto il compenso verrà determinato facendo applicazione per le attività di natura contabile/fiscale/societaria dei criteri previsti dal D.M. n. 140/2012, mentre per quelle di consulenza in materia lavoristica dei criteri del D.M. n. 46/2013. L'applicazione dei parametri professionali previsti dai decreti deve avvenire per tutte le prestazioni di cui l'attore chiede il compenso avendo l'attore stesso rielaborato secondo i criteri di legge i compensi per tutta l'attività svolta dall'inizio dell'incarico al 2017 (v. atto di citazione, diffida ad adempiere
06.12.2018 e doc. 22 prospetto riassuntivo allegato all'atto di citazione) per poi sottrarre da tale calcolo complessivo le somme già ricevute a titolo di “acconto” (così definito dallo stesso dott. Pt_1
Dunque nonostante le fatture depositate da parte dei convenuti rechino la dicitura “onorario preconcordato” il comportamento delle parti tenuto nel corso del giudizio (entrambe hanno richiesto l'applicazione dei parametri di legge) porta all'applicazione delle tabelle professionali con esclusione dell'accertamento dell'esistenza di un accordo sulla determinazione dei compensi e della sua entità.
Quanto alla gerarchia dei criteri applicabili si rileva che il DM 140 del 2012 all'art. 17 prevede che al fine di determinare i compensi debbano essere individuati il valore dell'attività secondo le prescrizioni di cui agli artt. 19 e ss del DM 140/2012 a cui si devono applicare le pagina 7 di 16 percentuali specifiche per ciascuna attività previste dalla tabella C allegata al decreto. Al fine di determinare l'effettivo corrispettivo sono fatte salve le variazioni in considerazione i criteri generali indicati all'art. 17 comma 1 ossia “a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.”
Spetta a colui che invoca un compenso maggiore di quello determinato dai riquadri della tabella C, l'onere di provare la presenza di elementi che consentano di valorizzare la particolare l'importanza, difficoltà e la complessità della pratica, gli specifici vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente e l'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, infine il pregio dell'opera prestata.
Le medesime considerazioni valgono per i criteri di determinazione di compensi per l'attività di consulenza lavoristica in quanto l'art. 4 del DM 46/2013 contiene prescrizioni sovrapponibili a quelle dell'art 17 del DM 140/2012.
4. Occorre ora analizzare ciascuna delle attività di cui l'attore chiede il compenso alla luce dei criteri di legge.
4.1. Formazione del bilancio (punto 1 atto di citazione)
L'attore domanda il compenso di € 1.300,00 per la formazione e redazione del bilancio della per gli anni 2014-2015-2016-2017. Parte_2
L'effettivo svolgimento delle prestazioni non è stato contestato ed inoltre sono stati allegati dall'attore i bilanci della società da esso redatti (v. all. 4 all'atto di citazione).
Tuttavia l'attore non ha allegato specifiche circostanze, nè fornito elementi probatori concreti, tali da apprezzare per giustificare una quantificazione dei compensi maggiore rispetto alla media o maggiore rispetto a quella prevista dal riquadro di riferimento, non potendosi evincere la difficoltà dell'incarico dall'insieme dei dati numerici dei bilanci societari, né dallo stato di difficoltà economica della società. L'attore non ha individuato nell'atto di citazione le specifiche voci di bilancio la cui elaborazione è stata complessa, né il motivo di tale eventuale complessità. Ne consegue che risulta adeguato quantificare l'importo per la redazione dei bilanci dal 2014 al 2018 pari a € 1.142,88. pagina 8 di 16 4.2. Compensi operazioni societarie (punto 2. dell'atto di citazione).
L'attore ha domandato la somma di € 600 per le operazioni societarie consistite nelle seguenti pratiche: variazione indirizzo pec, variazione sede legale e recesso del socio . Controparte_4
L'espletamento di tali pratiche risulta dai documenti 5, 6 e 7 allegati dall'attore e non risulta contestato da parte convenuta.
Tali attività ricadono nell'ambito dell'articolo 25 (Operazioni societarie) comma 1, che prevede che per gli incarichi in materia di operazioni societarie o relative variazioni, “il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili”, allegata al predetto decreto.
Il riquadro 7.1 della Tabella C- Dottori Commercialisti ed esperti contabili stabilisce, con riferimento ad un capitale sociale sottoscritto fino ad € 1.000.000 (1° scaglione), un compenso che va da un minimo dello 0,75% ad un massimo dell'1,50% dello stesso.
In applicazione di tali criteri specifici il CTU ha verificato che il compenso complessivo è oscillante tra un minimo di € 34,86 ed un massimo di € 69,72 con un compenso medio pari ad
€ 52,29. Anche in tale caso in assenza di elementi che possano comprovare la particolare complessità o che possano essere valorizzati ai sensi dell'art 17 comma 1 DM 140/2012 si ritiene consono un compenso determinato secondo i valori medi e dunque pari a 52,29 per tutte le pratiche.
Le attività accessorie (genericamente allegate) alle due variazioni e alla pratica di recesso si intendono già incluse nella determinazione del compenso ex art 25. Ed invero l'Art. 1
(Ambito di applicazione e regole generali) del D.M. n. 140/2012 al punto 3 stabilisce che “i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa”.
Spetta al dott. l rimborso delle spese vive anticipate in relazione a tali attività (bolli e Pt_1 diritti di segreteria), per ulteriori euro 238,00, integralmente documentate e riconosciute dallo stesso Ctu (cfr. Ctu pag. 17).
4.3. Compensi per assistenza tributaria, formazione e presentazione n. 12 dichiarazioni fiscali
(punto 3. dell'atto di citazione).
L'attore ha domandato la somma di € 6.000 per l'attività di assistenza tributaria. pagina 9 di 16 Sul punto risulta provata e non contestata la redazione delle seguenti dichiarazioni:
– relativamente ai periodi d'imposta 2014, 2015 e Parte_3
2016 (all. 8 dell'atto di citazione di parte attrice);
–Sig. relativamente ai periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (all. 9 Controparte_3
dell'atto di citazione di parte attrice);
-sig.ra relativamente ai periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (sub all. 10 Controparte_2 dell'atto di citazione di parte attrice);
-Sig.ra relativamente ai periodi d'imposta 2014 e 2015 (sub all. 11 Controparte_4 dell'atto di citazione di parte attrice);
- Sig.ra relativamente al periodo d'imposta 2014 (sub all. 12 dell'atto di CP_5
citazione di parte attrice).
Correttamente il CTU ha fatto applicazione dell'art 28 del DM 140/2014 e riquadro 10.1 della
Tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili- giungendo alla determinazione della somma di euro 4.670,00 (v. pag. 9 della CTU). Non sono stati specificatamente allegati e provati elementi che consentano di discostarsi in aumento da tale somma o per applicare le maggiorazioni di cui all'art 18 del DM 140/2012.
4.4. Compensi per assistenza e tenuta della contabilità ordinaria dal 29.12.2014 al 31.12.2018
(punto 4. dell'atto di citazione).
Per la attività di assistenza e tenuta della contabilità il dott. ha domandato € Pt_1
20.000,00.
Lo svolgimento di tali incombenti è comprovato dalla documenti allegati dall'attore quali le copie dei registri IVA (acquisti e fatture emesse) e copia dell'attestazione dell'Agenzia Entrate dalla quale il Dr. risulta depositario delle scritture contabili della per il Pt_1 CP_1
periodo che va dal 28 dicembre 2014 al 21 dicembre 2018 (v. all. 13 e 14 atto di citazione) attività non contestata dalla parte convenuta.
Quanto alla determinazione del compenso occorre applicare l'art 23 del DM 140/2012 il quale prevede che “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della Tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili”.
pagina 10 di 16 Ebbene il CTU facendo applicazione ai dati evincibili relativi ai redditi lordi, attività e passività risultanti dai bilanci ha individuato relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017 un compenso oscillante tra un minimo di € 1.119,23 ed un massimo di € 2.428,39 con un compenso medio pari ad € 1.773,81.
In assenza di allegazione specifica circa elementi che valorizzino la difficoltà dell'incarico e consentano aumentare la liquidazione in virtù dei criteri generali di cui all'art. 17 DM
140/2012 si ritiene congruo determinare il compenso secondo il parametro medio di euro
1.773,81.
4.5. Compensi per ricostruzione contabilità 2014 (punto 6. dell'atto di citazione)
Non vi sono i presupposti per applicare anche per l'anno 2014 l'art 23 del DM 140/2012 posto che il commercialista dott. er sua stessa dichiarazione per tale annualità ha svolto il Pt_1 riordino della contabilità la cui attività deve essere remunerata ai sensi dell'art. 22 del DM 140 del 2012. Non vi sono elementi che consentano di ritenere che il professionista abbia elaborato ex novo la contabilità della società. In questo caso si può riconoscere l'applicazione dei parametri massimi in quanto si trattava del primo incarico assunto dal professionista che ha verosimilmente comportato un maggior impiego di tempo per lo studio della situazione della società e pertanto va determinato il compenso per € 930,96.
4.6. Compensi per consulenza contrattuale (punto 5. dell'atto di citazione).
Il dott. omanda per l'attività di assistenza e consulenza nella stipula di contratti la Pt_1 somma di € 300. Non vi è tuttavia prova della attività svolta dal professionista. Tale attività non risulta neppure essere stata specificatamente allegata. Il professionista non ha indicato quali e quanti siano i contratti rispetto ai quali chiede il compenso. Cosicchè rispetto all'allegazione generica non possono neppure ritenersi provati i fatti per il principio di non contestazione: “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.” Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017
Nulla dunque è dovuto per l'attività di consulenza contrattuale.
4.7. Compensi per Amministrazione del personale (punto 7. dell'atto di citazione). pagina 11 di 16 Per l'attività di redazione di lettere di licenziamento dei dipendenti ed invio delle comunicazioni di licenziamento Unilav l'attore domanda il corrispettivo di € 3.428,00.
Dalla documentazione in atti risultano redatte n. 5 lettere di licenziamento dei dipendenti di la redazione ed invio di n. 7 comunicazioni di licenziamento Unilav (v. all. 15 e 16 CP_1
atto di citazione)
All'attività in questione non deve applicarsi l'art 6 del DM 46/2013 in materia di
“amministrazione del personale” ma l'art 9 essendo l'attività riferita alla sola fase di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. L'art 9 invero considera “la consulenza e
l'assistenza in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro”. Va considerato il compenso medio nella forbice determinata dal CTU sulla base del riquadro 4 della Tabella A allegata al DM
46/2013 e dunque pari a € 2.400,00.
4.8. Dichiarazioni, Comunicazioni e Denunce Previdenziali (punto 8. dell'atto di citazione)
L'attore ha domandato per l'attività di relativa alle denunce comunicazioni e dichiarazioni all'INPS la somma di € 2.500,00.
Quanto alla prova dell'attività svolta, dai documenti depositati dall'attore risultano n. 16 attestazioni della denuncia contributiva mensile (c.d. “Uni-emens mensili”) relative a ciascun mese dell'anno 2015 ed ai mesi di gennaio, febbraio, giugno e luglio 2016 (v. all. 17 dell'atto di citazione di parte attrice).
Per la determinazione dei compensi relativi alle predette prestazioni deve farsi riferimento all'art. 10 (Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali) del D.M.
n. 46/2013 che stabilisce che: “il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, è determinato dalla sommatoria degli emolumenti orari lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della Tabella
A”.
Il CTU in applicazione del riquadro 5 della Tabella A, sulla base della documentazione allegata, ha individuato una forbice di compenso oscillante tra un minimo di € 43,14 ed un massimo di € 246,49 con un valore medio della liquidazione pari ad € 92,43.
Anche per tale attività non sono stati evidenziati elementi che consentano la liquidazione ai massimi della forbice consentita, né per un aumento oltre il limite previsto dal legislatore. Ne consegue che risulta congruo il compenso medio di euro 92,43. pagina 12 di 16 4.9. Compensi per Pratiche Cassa Integrazione Guadagni straordinaria (punto 9. dell'atto di citazione).
L'attore domanda per l'attività di assistenza in accordi aziendali di sospensione dell'attività lavorativa in deroga e la preparazione ed invio domanda di C.I.G. del 20.01.2016 la somma di euro 1000.
A prova dell'attività svolta risultano depositate sei copie di accordi di sospensione in deroga
(all. 18 all'atto di citazione) e una copia della “domanda di trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga anno 2016. Decreto interministeriale n. 83473 del 01 agosto 2014” inviata in data 20.01.2016 (all 19 all'atto di citazione).
Per tali attività non risulta evincibile dagli atti di causa l'entità degli emolumenti orari lordi richiesti a favore dei lavoratori dipendenti necessari per calcolare il valore ai sensi dell'art 8 del dm 46/2013, dunque trova applicazione il criterio residuale di cui all'art 15 comma 2 dm
16/2013 “
2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.”
In mancanza dell'allegazione dell'effettivo tempo impiegato dal professionista non può che riconoscersi il minimo della liquidazione e dunque € 50 euro (corrispondente ad un ora lavorativa) per ogni accordo ed € 50 euro per la domanda di cassa integrazione, per un totale complessivo di € 350,00.
Il compenso complessivo risulta dunque pari a € 11.412,37 oltre 4% per CAP e IVA al 22% per un totale di € 14.480,01 oltre € 238,00 per rimborso spese (in totale € 14.718,01).
5. Pagamenti effettuati.
Dalla documentazione versata in atti risultano versati € 11.290,00 come riconosciuto da parte attrice. Le parti convenute eccepiscono l'ulteriore pagamento di € 1555,12 a saldo della fattura
107 del 2015 tramite assegno n. 5006361062. Al fine di provare l'avvenuto pagamento mediante assegno tuttavia per il debitore non è sufficiente la produzione della sola matrice degli assegni. Le matrici dell'assegno costituiscono una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo e della prova dell'incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento (Cass. n. 15709/2021). Nel caso di specie non sussiste alcuna prova dell'incasso posto che l'estratto conto depositato (v. doc 6 allegato alla II memoria di parte convenuta) non dà atto del beneficiario dell'assegno. Non è stato richiesto ordine di esibizione della documentazione necessaria a verificare l'incasso da parte del commercialista. pagina 13 di 16 6. somme dovute al dott. Parte_1
Dunque al netto del pagamento di € 11.290,00 risulta ancora dovuta la somma di € 3.428,01 di cui dovranno rispondere in solido i soci illimitatamente responsabili della società della società
(cessata e cancellata dal Registro Imprese in data Controparte_1
21.12.2018,) e oltre interessi legali dal giorno della Controparte_2 Controparte_3
messa in mora.
In virtù dell'art. 2290 c.c. il quale prevede che “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” deve rispondere delle sole Controparte_4
obbligazioni sorte anteriormente giugno 2016 in cui la stessa ha sciolto il vincolo societario per recesso.
Ne consegue che devono essere sottratti alla somma complessiva di € 14.718,01 le seguenti voci:
– Compenso medio bilancio 2017 per € 280,23
– Compenso medio per la tenuta della contabilità del 2017 per € 531,46
– Compenso medio per due lettere di licenziamento avvenuto dopo il recesso per €
960,00
– Compenso medio per la comunicazione unilav luglio 2016 Euro 5,75
– Compenso medio per Pratica di variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
(pec) della società del 14.10.2016 e Pratica di variazione della sede della società del
27.04.2017 per euro 17,43.
La somma risultante è pari a 12.923,144
Da tale somma vanno detratti pagamenti avvenuti tutti anteriormente al giugno 2016 per €
11.290,00.
Ne consegue che è tenuta in solido con e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
al pagamento della somma di € 1.633,00 (12.923,14-11.290,00) oltre interessi legali
[...] dal giorno della messa in mora.
7. Circa la diligenza professionale.
Le parti convenute deducono la violazione della diligenza professionale da parte del professionista in relazione alla mancanza di informazioni degli elementi necessari per poter le scelte gestionali della società. pagina 14 di 16 Nello specifico i convenuti asseriscono che gli stessi necessitavano di conoscere il dettaglio dello stato di indebitamento della ditta, il suo volume d'affari e l'eventuale integrazione dei criteri previsti dall'art. 1 Legge Fallimentare, soprattutto quando la società veniva diffidata al pagamento dei Tfr da parte dei dipendenti licenziati. Ma nulla veniva chiarito in tal senso dal professionista.
Ebbene tali questioni esulano dalla determinazione dei compensi per le attività di cui ha richiesto compenso il commercialista, trattandosi di attività diverse dall'attività di consulenza per cui l'attore non ha domandato alcun compenso.
Le questioni relative alla diligenza del professionista in ordine alla valutazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento non devono essere vagliati neppure a fini risarcitori in quanto parte convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale.
8. Sulle spese.
Per quanto concerne le spese di lite, considerata la soccombenza delle parti convenute che - seppure in entità minore rispetto a quanto richiesto in atto di citazione- sono risultate debitrici del dott. per il principio di soccombenza le spese di lite vanno poste a carico Pt_1
di queste ultime liquidate secondo i parametri medi del DM 55 del 2014.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite il valore della causa va ricavato non già dalla domanda giudiziale originaria (disputatum) bensì dalla somma in concreto attribuita con la sentenza (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903) e dunque va presa in considerazione la fascia fino a 5.200 euro.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte convenuta per lite temeraria.
Le spese di CTU poiché espletata nell'interesse di tutte le parti vanno definitivamente suddivise al 50%tra l'attore e i convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1287-2019 ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
• CONDANNA, in solido tra loro, i signori e al Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma di € 3.428,01 e in solido con i primi, Controparte_4
limitatamente alla minor somma di euro 1.633,00, in favore del dott. Pt_1
pagina 15 di 16 oltre interessi legali dalla data della messa in mora (11.12.2018) per le Pt_1
causali di cui in parte motiva;
• CONDANNA, in solido tra loro, i signori , e Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese di lite in favore del dott. Controparte_4 Parte_1 che si liquidano in € 2.552,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• PONE definitivamente le spese di CTU come già liquidate in separato decreto al 50% fra parte attrice e per il restante 50% a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Fermo, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2019 promossa da:
- (c.f. con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Toscano elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Umberto I 551 Porto
Sant'Elpidio;
ATTORE
Contro
(c.f. e p. iva ) società cancellata dal Controparte_1 P.IVA_1
registro delle imprese;
CONVENUTA
- (c.f. ed (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Moira Vallati con la stessa C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima sito in Porto San Giorgio
(FM) alla Via Fossaceca n. 3/u;
- (c.f. ) contumace;
Controparte_4 C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 20.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per l'attore: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, in persona del g.u. designato, contrariis reiectis, per i motivi di cui agli atti, accertare che il dott. ha effettuato le prestazioni Parte_1
pagina 1 di 16 dedotte in favore della società e, per l'effetto, condannare, in solido Controparte_1 tra loro, i signori e quest'ultima Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 limitatamente alle obbligazioni sorte prima del recesso, in qualità di soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni societarie sorte in capo alla predetta società, oggi cancellata, a pagare all'attore, a titolo di corrispettivo e rimborso spese, la somma complessiva di Euro 43.887,00 al lordo di ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori o, in subordine, legali, dalla messa in mora al saldo, ovvero la diversa che risulti di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite, spese imp. forf. 15%, Cap ed
Iva come per legge." per parte convenuta e : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Controparte_2 Controparte_3 contrariis rejectis: Nel merito in via principale: per le motivazioni sopra esposte, ritenere congrua e pienamente satisfattiva la somma già corrisposta e quietanzata di euro 12.389,99 al netto, pari ad euro
14.708,47 lorda, e conseguentemente rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare i convenuti al pagamento delle sole somme che risulteranno effettivamente dovute in base alla espletanda CTU tecnico-contabile.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 e 15-06.2019 conveniva in Parte_1 giudizio , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
domandando la condanna al pagamento all'attore, a titolo di corrispettivo e Controparte_4
rimborso spese, la somma complessiva di Euro 43.887,00 per l'attività svolta in favore della società.
A fondamento della domanda l'attore deduceva in sintesi e per quanto di interesse che:
-egli svolge attività di dottore commercialista e revisore contabile nello studio di via Canada
3, Porto Sant'Elpidio; sul finire dell'anno 2014 riceveva incarico dalla società
[...]
con sede in Porto Sant'Elpidio di curare la tenuta della contabilità aziendale, Parte_2 la formazione del bilancio, la presentazione delle dichiarazioni fiscali, di fornire consulenza contrattuale, societaria, tributaria, lavoristica e previdenziale, di assisterla nell'amministrazione del personale ed in generale di svolgere ogni e qualsivoglia attività di consulenza ed amministrativa che si fosse resa necessaria nel corso dell'attività societaria;
pagina 2 di 16 -prestava i richiesti servizi dal 2015 a tutto il 2017, maturando compensi, determinati in ragione dei vigenti tariffari, in assenza di preventiva determinazione contrattuale, per complessivi Euro 57.288,88 lordi, comprensivi di Iva e spese esenti, pari ad Euro 48.290,00 al netto di ritenuta d'acconto;
-la società provvedeva nel tempo a pagare solo in parte il corrispettivo dovuto, versando un importo netto di € 11.290,00, per cui risulta ad oggi insoluto un corrispettivo al lordo di ritenuta di € 43.887,00;
- l'attore invitava la cliente al saldo del debito con racc.a.r. del 06.12.2018, mai riscontrata;
-ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132 del 2014, il dott. rasmetteva, in data 06.02.2019, invito Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
-nello specifico il professionista aveva svolto attività in favore della società dal 2015 a al 2017 consistita in:
• Formazione del bilancio della per gli anni 2014-2015- Controparte_1
2016-2017;
• Operazioni societarie di variazione indirizzo pec del 14.10.2016, variazione sede del
27.04.2017 e cessazione per recesso del socio del 09.06.2016; Controparte_4
• Assistenza tributaria, formazione e presentazione n. 12 dichiarazioni fiscali: modello
Società di Persone e dichiarazione Iva 2015 per redditi '14, 2016 per redditi '15, 2017 per redditi '16; modello Unico Persone Fisiche 2015-2016-2017; modello Controparte_3
Unico Persone Fisiche 2015-2016-2017; modello Unico Persone Controparte_2
Fisiche 2015-2016; modello Unico Persone Fisiche 2015; Controparte_4 CP_5
• Assistenza e tenuta della contabilità ordinaria dal 29.12.2014 al 31.12.2018;
• Consulenza contrattuale nella stipula di contratti di assunzione di dipendenti e collaboratori e di contratti commerciali;
• Ricostruzione contabilità e bilancio 2014;
• Amministrazione del personale: redazione di lettere di licenziamento dei dipendenti, redazione ed invio delle comunicazioni di licenziamento Unilav;
• Dichiarazioni, comunicazioni e denunce previdenziali all' Inps;
pagina 3 di 16 • Pratiche Cassa Integrazione Guadagni straordinaria: assistenza in accordi aziendali di sospensione dell'attività lavorativa in deroga;
preparazione ed invio domanda di C.I.G. del 20.01.2016;
-la società provvedeva al versamento di diversi acconti, senza contestare alcunché;
- il calcolo del compenso in assenza di pattuizione dell'entità del corrispettivo deve avvenire in applicazione alla fattispecie del d.m. n. 140 del 20.07.2012 e del d.m. n. 46 del 21.02.2013.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'attore concludeva chiedendo previo accertamento dell'attività svolta di condannare i convenuti al pagamento del compenso di € 43.887,00 al lordo di ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori o, in subordine, legali, dalla messa in mora al saldo, ovvero la diversa somma che risulti di giustizia.
Si costituivano in giudizio e che avversavano le opposte Controparte_3 Controparte_2
pretese deducendo che:
• sul finire dell'anno 2014 i soci della ditta società Controparte_1 che lavorava nel settore calzaturiero, si rivolgevano al dott. che Parte_1
iniziava la propria attività professionale dall'inizio del 2015, omettendo di riscontrare la richiesta dei soci, reiterata più volte, di un preventivo del compenso spettante o comunque preteso dal professionista, alla quale seguivano da parte del dott. Pt_1
soltanto rassicurazioni che i compensi professionali sarebbero stati quantificati tenendo nella debita considerazione il precario stato economico-finanziario della società, sua nuova cliente;
• le fatture emesse e quietanzate dal dott. importano una somma complessiva Pt_1
netta di € 12.389,99 (e non € 11.290,00 come affermato da controparte) per un totale lordo di € 14.708,47 e riguardano le prestazioni professionali dallo stesso espletate quantomeno negli anni 2014 e 2015, annualità per le quali nulla può essere richiesto ai soci della cessata società convenuta;
• il professionista, a differenza degli anni 2014 e 2015, negli anni 2016 e 2017 ha omesso di rappresentare e contabilizzare in bilancio i costi derivanti dalle proprie prestazioni professionali;
pagina 4 di 16 • verso la metà dell'anno 2017 il dott. interrompeva le proprie prestazioni Pt_1 professionali, costringendo in breve i convenuti a doversi rivolgere ad altro consulente, senza mai apertamente rinunciare al mandato;
• in data 31.01.2018, dopo aver redatto il bilancio di esercizio 2017 e 2018 l'attore inviava alla società convenuta una richiesta di pagamento, contenente una proposta transattiva a saldo e stralcio per la somma complessiva di euro 15.000,00 al netto della ritenuta d'acconto;
• nella notula allegata all'atto di citazione nella quantificazione del corrispettivo l'attore non ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui al DM 21.02.2013 anche alla luce della condizione economica della società come evincibile dai bilanci;
• nell'anno 2016 i dipendenti venivano tutti licenziati per mancanza di lavoro pertanto dopo tale anno non poteva pretendere il compenso per l'amministrazione del personale;
• il 23.05.2016 con atto del Notaio la socia usciva dalla Per_1 Controparte_4 compagine societaria a seguito di cessione della propria quota sociale alla socia
[...]
e la prestazione notarile importava un costo netto di euro 1.150,00. Ciò CP_2
nonostante il dott. indicava in notula un costo di euro 600,00 ma tale Pt_1 operazione societaria era stata espletata da altro e diverso professionista;
• nell'anno 2017 arrivavano le diffide di pagamento del Tfr da parte delle lavoratrici licenziate nel 2016 e la loro contestuale richiesta di rettifica dei CUD errati;
• il commercialista restava silente alla richiesta di quantificazione dei debiti della società
e le eventuali decisioni da assumere a tal riguardo su richiesta rivoltagli dalla società, dall'avv. Raffaellina Della Sala nonché dai suoi stessi clienti, senza aver mai apertamente rinunciato all'incarico;
• così soci convenuti si dovevano rivolgere ad altro professionista anche al fine di essere assistiti nelle successive scelte gestionali che portarono alla cancellazione della società dal registro imprese avvenuta il 21.12.2018;
• il dottore commercialista ha violato il dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., tenuto conto della natura e della portata dell'incarico conferito, gravante sul prestatore d'opera intellettuale: ha omesso di pagina 5 di 16 fornire ai suoi clienti informazioni per poter fare scelte gestionali importanti senza mai rinunciare al mandato, quindi ritardando ogni opportuna decisione che in condizioni diverse si sarebbe potuta assumere certamente in via anticipata.
Svolte le argomentazioni in fatto e in diritto i convenuti concludevano domandando il rigetto della domanda o limitare la condanna alle sole somme che risulteranno effettivamente dovute in base alla espletanda CTU tecnico-contabile.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice istruttore verificata la regolarità della notifica a CP_4
ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c.
[...]
In sede di prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. l'attore precisava le conclusioni come in epigrafe riportate.
I convenuti in sede di II memoria deducevano che la fattura 107/00 del 01.12.2015 veniva integralmente pagata, come si evince dalla matrice dell'assegno n. 5006361062 tratto sulla UBI
Banca, per la somma di euro 1.555,12 (comprensivo di ritenuta d'acconto: 1.310+245,12) ed a saldo della fattura predetta;
assegno posto all'incasso dal Dott. e negoziato in data Pt_1
10.01.2018.
All'esito dell'udienza dell'11.09.2020 il Giudice istruttore disponeva CTU tecnico contabile per l'accertamento e la determinazione dei compensi relativi all'attività espletata dall'attore, sulla base della normativa vigente, ovvero dei criteri previsti dal d.m. n. 140/12 e dal d.m n.
46/2013, nominando consulente il Dr. Persona_2
In data 30.06.2021 veniva depositata la CTU del dott. e all'esito dell'udienza del Per_2
11.11.2021 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “Pagamento da parte dei convenuti della somma pari ad € 4.000,00, spese di lite compensate e spese di CTU contabile a cario di entrambe le parti per il 50%".
All'udienza del 20.01.2022 l'attore si dichiarava disponibile ad accettare la proposta conciliativa mentre i convenuti costituiti dichiaravano di non accettare la proposta. All'esito dell'udienza il giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportato e il
Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** pagina 6 di 16 1. La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono.
2. La controversia ha ad oggetto l'accertamento del credito dell'attore con domanda di pagamento dei compensi professionali, rispetto alla quale i convenuti contestano da un lato l'avvenuto pagamento e dall'altro la quantificazione eccessiva in violazione dei criteri normatiamente previsti.
In tema di onere probatorio occorre ricordare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento spetta al dott. che si asserisce creditore dei convenuti, provare la Parte_1
fonte del proprio diritto, mentre spetta ai debitori l'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
3. In relazione ai parametri di determinazione del compenso, nel caso di specie è lo stesso attore ad aver affermato che difetta un accordo preventivo delle parti sul compenso pertanto il compenso verrà determinato facendo applicazione per le attività di natura contabile/fiscale/societaria dei criteri previsti dal D.M. n. 140/2012, mentre per quelle di consulenza in materia lavoristica dei criteri del D.M. n. 46/2013. L'applicazione dei parametri professionali previsti dai decreti deve avvenire per tutte le prestazioni di cui l'attore chiede il compenso avendo l'attore stesso rielaborato secondo i criteri di legge i compensi per tutta l'attività svolta dall'inizio dell'incarico al 2017 (v. atto di citazione, diffida ad adempiere
06.12.2018 e doc. 22 prospetto riassuntivo allegato all'atto di citazione) per poi sottrarre da tale calcolo complessivo le somme già ricevute a titolo di “acconto” (così definito dallo stesso dott. Pt_1
Dunque nonostante le fatture depositate da parte dei convenuti rechino la dicitura “onorario preconcordato” il comportamento delle parti tenuto nel corso del giudizio (entrambe hanno richiesto l'applicazione dei parametri di legge) porta all'applicazione delle tabelle professionali con esclusione dell'accertamento dell'esistenza di un accordo sulla determinazione dei compensi e della sua entità.
Quanto alla gerarchia dei criteri applicabili si rileva che il DM 140 del 2012 all'art. 17 prevede che al fine di determinare i compensi debbano essere individuati il valore dell'attività secondo le prescrizioni di cui agli artt. 19 e ss del DM 140/2012 a cui si devono applicare le pagina 7 di 16 percentuali specifiche per ciascuna attività previste dalla tabella C allegata al decreto. Al fine di determinare l'effettivo corrispettivo sono fatte salve le variazioni in considerazione i criteri generali indicati all'art. 17 comma 1 ossia “a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.”
Spetta a colui che invoca un compenso maggiore di quello determinato dai riquadri della tabella C, l'onere di provare la presenza di elementi che consentano di valorizzare la particolare l'importanza, difficoltà e la complessità della pratica, gli specifici vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente e l'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, infine il pregio dell'opera prestata.
Le medesime considerazioni valgono per i criteri di determinazione di compensi per l'attività di consulenza lavoristica in quanto l'art. 4 del DM 46/2013 contiene prescrizioni sovrapponibili a quelle dell'art 17 del DM 140/2012.
4. Occorre ora analizzare ciascuna delle attività di cui l'attore chiede il compenso alla luce dei criteri di legge.
4.1. Formazione del bilancio (punto 1 atto di citazione)
L'attore domanda il compenso di € 1.300,00 per la formazione e redazione del bilancio della per gli anni 2014-2015-2016-2017. Parte_2
L'effettivo svolgimento delle prestazioni non è stato contestato ed inoltre sono stati allegati dall'attore i bilanci della società da esso redatti (v. all. 4 all'atto di citazione).
Tuttavia l'attore non ha allegato specifiche circostanze, nè fornito elementi probatori concreti, tali da apprezzare per giustificare una quantificazione dei compensi maggiore rispetto alla media o maggiore rispetto a quella prevista dal riquadro di riferimento, non potendosi evincere la difficoltà dell'incarico dall'insieme dei dati numerici dei bilanci societari, né dallo stato di difficoltà economica della società. L'attore non ha individuato nell'atto di citazione le specifiche voci di bilancio la cui elaborazione è stata complessa, né il motivo di tale eventuale complessità. Ne consegue che risulta adeguato quantificare l'importo per la redazione dei bilanci dal 2014 al 2018 pari a € 1.142,88. pagina 8 di 16 4.2. Compensi operazioni societarie (punto 2. dell'atto di citazione).
L'attore ha domandato la somma di € 600 per le operazioni societarie consistite nelle seguenti pratiche: variazione indirizzo pec, variazione sede legale e recesso del socio . Controparte_4
L'espletamento di tali pratiche risulta dai documenti 5, 6 e 7 allegati dall'attore e non risulta contestato da parte convenuta.
Tali attività ricadono nell'ambito dell'articolo 25 (Operazioni societarie) comma 1, che prevede che per gli incarichi in materia di operazioni societarie o relative variazioni, “il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili”, allegata al predetto decreto.
Il riquadro 7.1 della Tabella C- Dottori Commercialisti ed esperti contabili stabilisce, con riferimento ad un capitale sociale sottoscritto fino ad € 1.000.000 (1° scaglione), un compenso che va da un minimo dello 0,75% ad un massimo dell'1,50% dello stesso.
In applicazione di tali criteri specifici il CTU ha verificato che il compenso complessivo è oscillante tra un minimo di € 34,86 ed un massimo di € 69,72 con un compenso medio pari ad
€ 52,29. Anche in tale caso in assenza di elementi che possano comprovare la particolare complessità o che possano essere valorizzati ai sensi dell'art 17 comma 1 DM 140/2012 si ritiene consono un compenso determinato secondo i valori medi e dunque pari a 52,29 per tutte le pratiche.
Le attività accessorie (genericamente allegate) alle due variazioni e alla pratica di recesso si intendono già incluse nella determinazione del compenso ex art 25. Ed invero l'Art. 1
(Ambito di applicazione e regole generali) del D.M. n. 140/2012 al punto 3 stabilisce che “i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa”.
Spetta al dott. l rimborso delle spese vive anticipate in relazione a tali attività (bolli e Pt_1 diritti di segreteria), per ulteriori euro 238,00, integralmente documentate e riconosciute dallo stesso Ctu (cfr. Ctu pag. 17).
4.3. Compensi per assistenza tributaria, formazione e presentazione n. 12 dichiarazioni fiscali
(punto 3. dell'atto di citazione).
L'attore ha domandato la somma di € 6.000 per l'attività di assistenza tributaria. pagina 9 di 16 Sul punto risulta provata e non contestata la redazione delle seguenti dichiarazioni:
– relativamente ai periodi d'imposta 2014, 2015 e Parte_3
2016 (all. 8 dell'atto di citazione di parte attrice);
–Sig. relativamente ai periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (all. 9 Controparte_3
dell'atto di citazione di parte attrice);
-sig.ra relativamente ai periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (sub all. 10 Controparte_2 dell'atto di citazione di parte attrice);
-Sig.ra relativamente ai periodi d'imposta 2014 e 2015 (sub all. 11 Controparte_4 dell'atto di citazione di parte attrice);
- Sig.ra relativamente al periodo d'imposta 2014 (sub all. 12 dell'atto di CP_5
citazione di parte attrice).
Correttamente il CTU ha fatto applicazione dell'art 28 del DM 140/2014 e riquadro 10.1 della
Tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili- giungendo alla determinazione della somma di euro 4.670,00 (v. pag. 9 della CTU). Non sono stati specificatamente allegati e provati elementi che consentano di discostarsi in aumento da tale somma o per applicare le maggiorazioni di cui all'art 18 del DM 140/2012.
4.4. Compensi per assistenza e tenuta della contabilità ordinaria dal 29.12.2014 al 31.12.2018
(punto 4. dell'atto di citazione).
Per la attività di assistenza e tenuta della contabilità il dott. ha domandato € Pt_1
20.000,00.
Lo svolgimento di tali incombenti è comprovato dalla documenti allegati dall'attore quali le copie dei registri IVA (acquisti e fatture emesse) e copia dell'attestazione dell'Agenzia Entrate dalla quale il Dr. risulta depositario delle scritture contabili della per il Pt_1 CP_1
periodo che va dal 28 dicembre 2014 al 21 dicembre 2018 (v. all. 13 e 14 atto di citazione) attività non contestata dalla parte convenuta.
Quanto alla determinazione del compenso occorre applicare l'art 23 del DM 140/2012 il quale prevede che “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della Tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili”.
pagina 10 di 16 Ebbene il CTU facendo applicazione ai dati evincibili relativi ai redditi lordi, attività e passività risultanti dai bilanci ha individuato relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017 un compenso oscillante tra un minimo di € 1.119,23 ed un massimo di € 2.428,39 con un compenso medio pari ad € 1.773,81.
In assenza di allegazione specifica circa elementi che valorizzino la difficoltà dell'incarico e consentano aumentare la liquidazione in virtù dei criteri generali di cui all'art. 17 DM
140/2012 si ritiene congruo determinare il compenso secondo il parametro medio di euro
1.773,81.
4.5. Compensi per ricostruzione contabilità 2014 (punto 6. dell'atto di citazione)
Non vi sono i presupposti per applicare anche per l'anno 2014 l'art 23 del DM 140/2012 posto che il commercialista dott. er sua stessa dichiarazione per tale annualità ha svolto il Pt_1 riordino della contabilità la cui attività deve essere remunerata ai sensi dell'art. 22 del DM 140 del 2012. Non vi sono elementi che consentano di ritenere che il professionista abbia elaborato ex novo la contabilità della società. In questo caso si può riconoscere l'applicazione dei parametri massimi in quanto si trattava del primo incarico assunto dal professionista che ha verosimilmente comportato un maggior impiego di tempo per lo studio della situazione della società e pertanto va determinato il compenso per € 930,96.
4.6. Compensi per consulenza contrattuale (punto 5. dell'atto di citazione).
Il dott. omanda per l'attività di assistenza e consulenza nella stipula di contratti la Pt_1 somma di € 300. Non vi è tuttavia prova della attività svolta dal professionista. Tale attività non risulta neppure essere stata specificatamente allegata. Il professionista non ha indicato quali e quanti siano i contratti rispetto ai quali chiede il compenso. Cosicchè rispetto all'allegazione generica non possono neppure ritenersi provati i fatti per il principio di non contestazione: “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.” Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017
Nulla dunque è dovuto per l'attività di consulenza contrattuale.
4.7. Compensi per Amministrazione del personale (punto 7. dell'atto di citazione). pagina 11 di 16 Per l'attività di redazione di lettere di licenziamento dei dipendenti ed invio delle comunicazioni di licenziamento Unilav l'attore domanda il corrispettivo di € 3.428,00.
Dalla documentazione in atti risultano redatte n. 5 lettere di licenziamento dei dipendenti di la redazione ed invio di n. 7 comunicazioni di licenziamento Unilav (v. all. 15 e 16 CP_1
atto di citazione)
All'attività in questione non deve applicarsi l'art 6 del DM 46/2013 in materia di
“amministrazione del personale” ma l'art 9 essendo l'attività riferita alla sola fase di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. L'art 9 invero considera “la consulenza e
l'assistenza in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro”. Va considerato il compenso medio nella forbice determinata dal CTU sulla base del riquadro 4 della Tabella A allegata al DM
46/2013 e dunque pari a € 2.400,00.
4.8. Dichiarazioni, Comunicazioni e Denunce Previdenziali (punto 8. dell'atto di citazione)
L'attore ha domandato per l'attività di relativa alle denunce comunicazioni e dichiarazioni all'INPS la somma di € 2.500,00.
Quanto alla prova dell'attività svolta, dai documenti depositati dall'attore risultano n. 16 attestazioni della denuncia contributiva mensile (c.d. “Uni-emens mensili”) relative a ciascun mese dell'anno 2015 ed ai mesi di gennaio, febbraio, giugno e luglio 2016 (v. all. 17 dell'atto di citazione di parte attrice).
Per la determinazione dei compensi relativi alle predette prestazioni deve farsi riferimento all'art. 10 (Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali) del D.M.
n. 46/2013 che stabilisce che: “il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, è determinato dalla sommatoria degli emolumenti orari lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della Tabella
A”.
Il CTU in applicazione del riquadro 5 della Tabella A, sulla base della documentazione allegata, ha individuato una forbice di compenso oscillante tra un minimo di € 43,14 ed un massimo di € 246,49 con un valore medio della liquidazione pari ad € 92,43.
Anche per tale attività non sono stati evidenziati elementi che consentano la liquidazione ai massimi della forbice consentita, né per un aumento oltre il limite previsto dal legislatore. Ne consegue che risulta congruo il compenso medio di euro 92,43. pagina 12 di 16 4.9. Compensi per Pratiche Cassa Integrazione Guadagni straordinaria (punto 9. dell'atto di citazione).
L'attore domanda per l'attività di assistenza in accordi aziendali di sospensione dell'attività lavorativa in deroga e la preparazione ed invio domanda di C.I.G. del 20.01.2016 la somma di euro 1000.
A prova dell'attività svolta risultano depositate sei copie di accordi di sospensione in deroga
(all. 18 all'atto di citazione) e una copia della “domanda di trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga anno 2016. Decreto interministeriale n. 83473 del 01 agosto 2014” inviata in data 20.01.2016 (all 19 all'atto di citazione).
Per tali attività non risulta evincibile dagli atti di causa l'entità degli emolumenti orari lordi richiesti a favore dei lavoratori dipendenti necessari per calcolare il valore ai sensi dell'art 8 del dm 46/2013, dunque trova applicazione il criterio residuale di cui all'art 15 comma 2 dm
16/2013 “
2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.”
In mancanza dell'allegazione dell'effettivo tempo impiegato dal professionista non può che riconoscersi il minimo della liquidazione e dunque € 50 euro (corrispondente ad un ora lavorativa) per ogni accordo ed € 50 euro per la domanda di cassa integrazione, per un totale complessivo di € 350,00.
Il compenso complessivo risulta dunque pari a € 11.412,37 oltre 4% per CAP e IVA al 22% per un totale di € 14.480,01 oltre € 238,00 per rimborso spese (in totale € 14.718,01).
5. Pagamenti effettuati.
Dalla documentazione versata in atti risultano versati € 11.290,00 come riconosciuto da parte attrice. Le parti convenute eccepiscono l'ulteriore pagamento di € 1555,12 a saldo della fattura
107 del 2015 tramite assegno n. 5006361062. Al fine di provare l'avvenuto pagamento mediante assegno tuttavia per il debitore non è sufficiente la produzione della sola matrice degli assegni. Le matrici dell'assegno costituiscono una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo e della prova dell'incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento (Cass. n. 15709/2021). Nel caso di specie non sussiste alcuna prova dell'incasso posto che l'estratto conto depositato (v. doc 6 allegato alla II memoria di parte convenuta) non dà atto del beneficiario dell'assegno. Non è stato richiesto ordine di esibizione della documentazione necessaria a verificare l'incasso da parte del commercialista. pagina 13 di 16 6. somme dovute al dott. Parte_1
Dunque al netto del pagamento di € 11.290,00 risulta ancora dovuta la somma di € 3.428,01 di cui dovranno rispondere in solido i soci illimitatamente responsabili della società della società
(cessata e cancellata dal Registro Imprese in data Controparte_1
21.12.2018,) e oltre interessi legali dal giorno della Controparte_2 Controparte_3
messa in mora.
In virtù dell'art. 2290 c.c. il quale prevede che “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” deve rispondere delle sole Controparte_4
obbligazioni sorte anteriormente giugno 2016 in cui la stessa ha sciolto il vincolo societario per recesso.
Ne consegue che devono essere sottratti alla somma complessiva di € 14.718,01 le seguenti voci:
– Compenso medio bilancio 2017 per € 280,23
– Compenso medio per la tenuta della contabilità del 2017 per € 531,46
– Compenso medio per due lettere di licenziamento avvenuto dopo il recesso per €
960,00
– Compenso medio per la comunicazione unilav luglio 2016 Euro 5,75
– Compenso medio per Pratica di variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
(pec) della società del 14.10.2016 e Pratica di variazione della sede della società del
27.04.2017 per euro 17,43.
La somma risultante è pari a 12.923,144
Da tale somma vanno detratti pagamenti avvenuti tutti anteriormente al giugno 2016 per €
11.290,00.
Ne consegue che è tenuta in solido con e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
al pagamento della somma di € 1.633,00 (12.923,14-11.290,00) oltre interessi legali
[...] dal giorno della messa in mora.
7. Circa la diligenza professionale.
Le parti convenute deducono la violazione della diligenza professionale da parte del professionista in relazione alla mancanza di informazioni degli elementi necessari per poter le scelte gestionali della società. pagina 14 di 16 Nello specifico i convenuti asseriscono che gli stessi necessitavano di conoscere il dettaglio dello stato di indebitamento della ditta, il suo volume d'affari e l'eventuale integrazione dei criteri previsti dall'art. 1 Legge Fallimentare, soprattutto quando la società veniva diffidata al pagamento dei Tfr da parte dei dipendenti licenziati. Ma nulla veniva chiarito in tal senso dal professionista.
Ebbene tali questioni esulano dalla determinazione dei compensi per le attività di cui ha richiesto compenso il commercialista, trattandosi di attività diverse dall'attività di consulenza per cui l'attore non ha domandato alcun compenso.
Le questioni relative alla diligenza del professionista in ordine alla valutazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento non devono essere vagliati neppure a fini risarcitori in quanto parte convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale.
8. Sulle spese.
Per quanto concerne le spese di lite, considerata la soccombenza delle parti convenute che - seppure in entità minore rispetto a quanto richiesto in atto di citazione- sono risultate debitrici del dott. per il principio di soccombenza le spese di lite vanno poste a carico Pt_1
di queste ultime liquidate secondo i parametri medi del DM 55 del 2014.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite il valore della causa va ricavato non già dalla domanda giudiziale originaria (disputatum) bensì dalla somma in concreto attribuita con la sentenza (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903) e dunque va presa in considerazione la fascia fino a 5.200 euro.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte convenuta per lite temeraria.
Le spese di CTU poiché espletata nell'interesse di tutte le parti vanno definitivamente suddivise al 50%tra l'attore e i convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1287-2019 ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
• CONDANNA, in solido tra loro, i signori e al Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma di € 3.428,01 e in solido con i primi, Controparte_4
limitatamente alla minor somma di euro 1.633,00, in favore del dott. Pt_1
pagina 15 di 16 oltre interessi legali dalla data della messa in mora (11.12.2018) per le Pt_1
causali di cui in parte motiva;
• CONDANNA, in solido tra loro, i signori , e Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese di lite in favore del dott. Controparte_4 Parte_1 che si liquidano in € 2.552,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• PONE definitivamente le spese di CTU come già liquidate in separato decreto al 50% fra parte attrice e per il restante 50% a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Fermo, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
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