Articolo 24 della Legge 13 maggio 1999, n. 133
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 maggio 1999
Art. 24. (Disposizioni in materia di redditi individuali).

1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' art. 15 della legge n. 441 del 1982 :
"Art. 15. - Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'art. 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamerito espressi dalla presente legge".
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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