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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2961/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. DI LULLO PAOLO
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (29/01/2010), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PULFERO (UD), in data
02/09/2007, con atto trascritto al n. 1, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte I, dell'anno 2007 tra e Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_1
A) dispone che il figlio rimanga affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
B) dispone che il padre veda il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre;
dispone che lo tenga con sé a fine settimana alterni da venerdì dopo la scuola a lunedì mattina, quando sarà sua cura riaccompagnarlo a scuola,
oltre ad un giorno infrasettimanale, da dopo la scuola sino alla mattina seguente;
C) dispone che il minore trascorra almeno due settimane consecutive, da concordare entro il mese precedente, con ciascun genitore durante le vacanze estive e, in periodi di frequenza scolastica, i genitori concorderanno di volta in volta con chi il minore trascorrerà ricorrenze e festività, i giorni di sospensione dell'attività didattica o i “ponti”, nel rispetto del principio di alternanza;
D) dispone che il minore trascorra una settimana intera durante le vacanze natalizie e pasquali con il padre e una con la madre, e il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
E) prende catto che i genitori si impegnano, in caso di impegni personali che impediscano di accudire direttamente il minore nei giorni di competenza di ciascuno, a verificare la disponibilità dell'altro genitore prima di affidarlo a terze persone;
F) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore;
Per_1
2 G) le spese straordinarie, come indicate nel regolamento redatto dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, sono poste a carico al 50%
tra i genitori;
H) dà atto che gli assegni familiari (assegno unico universale ed eventuali altri bonus) saranno di spettanza della signora così come pure le Pt_1
detrazioni fiscali, in quanto collocataria prevalente del minore.
I) nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
L) nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PULFERO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.1, Parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 08.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2961/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. DI LULLO PAOLO
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (29/01/2010), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PULFERO (UD), in data
02/09/2007, con atto trascritto al n. 1, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte I, dell'anno 2007 tra e Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_1
A) dispone che il figlio rimanga affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
B) dispone che il padre veda il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre;
dispone che lo tenga con sé a fine settimana alterni da venerdì dopo la scuola a lunedì mattina, quando sarà sua cura riaccompagnarlo a scuola,
oltre ad un giorno infrasettimanale, da dopo la scuola sino alla mattina seguente;
C) dispone che il minore trascorra almeno due settimane consecutive, da concordare entro il mese precedente, con ciascun genitore durante le vacanze estive e, in periodi di frequenza scolastica, i genitori concorderanno di volta in volta con chi il minore trascorrerà ricorrenze e festività, i giorni di sospensione dell'attività didattica o i “ponti”, nel rispetto del principio di alternanza;
D) dispone che il minore trascorra una settimana intera durante le vacanze natalizie e pasquali con il padre e una con la madre, e il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
E) prende catto che i genitori si impegnano, in caso di impegni personali che impediscano di accudire direttamente il minore nei giorni di competenza di ciascuno, a verificare la disponibilità dell'altro genitore prima di affidarlo a terze persone;
F) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore;
Per_1
2 G) le spese straordinarie, come indicate nel regolamento redatto dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, sono poste a carico al 50%
tra i genitori;
H) dà atto che gli assegni familiari (assegno unico universale ed eventuali altri bonus) saranno di spettanza della signora così come pure le Pt_1
detrazioni fiscali, in quanto collocataria prevalente del minore.
I) nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
L) nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PULFERO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.1, Parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 08.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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