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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2980/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2023 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ERA FRANCESCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. ERA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 22.11.2023, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“all' On. le Tribunale adito, di voler dichiarare la separazione consensuale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando l'aggiornamento negli uffici dello stato civile del Comune di Alghero, e propongono e accettano i seguenti patti e condizioni da porre a base del verbale di conciliazione.
pagina 1 di 3 Accordi tra i coniugi:
- i coniugi vivranno separati;
- chiuderà il proprio account sul conto corrente bancario cointestato, Parte_2
presso la ANZ Bank N. 01-0635-0175744-46 (intestazione MISS S FRY & MR MA CARBONI);
- il in relazione all'attività agricola intrapresa a Gisborne, Controparte_1
rinuncia alle azioni della cooperativa agricola di gestione dei terreni in Nuova Zelanda, numero socio
n. 910433889;
- non vi sono Assegni di mantenimento a carico dei coniugi”.
All'udienza del 5.3.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio, che pronunciava sentenza di separazione in data 29.04.2024.
Nella medesima data, la causa veniva rimessa in trattazione per la pronuncia sul divorzio con udienza fissata al 18.02.2025 da svolgersi in modalità cartolare. A tale udienza, le parti, mediante note scritte, confermavano di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/70. Inoltre, vista l'omologa dell'accordo di separazione intervenuto tra le parti, in relazione ai requisiti temporali di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della
Legge N. 898/1970 e dato atto che i coniugi hanno già definito fra loro ogni rapporto patrimoniale e di liquidità e non residuano questioni di natura economica da regolare, hanno confermato le medesime condizioni e hanno insistito per la pronuncia di divorzio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Alghero in data Parte_1 Parte_2
29.9.2012 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, Serie
A), dalla cui unione non sono nati figli.
In via preliminare, si afferma la giurisdizione italiana in quanto uno dei coniugi è cittadino italiano (art. 32 l. n. 215/98).
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione che qui si richiamano integralmente.
La natura della causa e l'accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Alghero in data 29.9.2012 (trascritto Parte_2
presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, serie A) alle condizioni di cui all'accordo di separazione, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 07.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice rel. dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2023 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ERA FRANCESCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. ERA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 22.11.2023, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“all' On. le Tribunale adito, di voler dichiarare la separazione consensuale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando l'aggiornamento negli uffici dello stato civile del Comune di Alghero, e propongono e accettano i seguenti patti e condizioni da porre a base del verbale di conciliazione.
pagina 1 di 3 Accordi tra i coniugi:
- i coniugi vivranno separati;
- chiuderà il proprio account sul conto corrente bancario cointestato, Parte_2
presso la ANZ Bank N. 01-0635-0175744-46 (intestazione MISS S FRY & MR MA CARBONI);
- il in relazione all'attività agricola intrapresa a Gisborne, Controparte_1
rinuncia alle azioni della cooperativa agricola di gestione dei terreni in Nuova Zelanda, numero socio
n. 910433889;
- non vi sono Assegni di mantenimento a carico dei coniugi”.
All'udienza del 5.3.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio, che pronunciava sentenza di separazione in data 29.04.2024.
Nella medesima data, la causa veniva rimessa in trattazione per la pronuncia sul divorzio con udienza fissata al 18.02.2025 da svolgersi in modalità cartolare. A tale udienza, le parti, mediante note scritte, confermavano di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/70. Inoltre, vista l'omologa dell'accordo di separazione intervenuto tra le parti, in relazione ai requisiti temporali di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della
Legge N. 898/1970 e dato atto che i coniugi hanno già definito fra loro ogni rapporto patrimoniale e di liquidità e non residuano questioni di natura economica da regolare, hanno confermato le medesime condizioni e hanno insistito per la pronuncia di divorzio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Alghero in data Parte_1 Parte_2
29.9.2012 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, Serie
A), dalla cui unione non sono nati figli.
In via preliminare, si afferma la giurisdizione italiana in quanto uno dei coniugi è cittadino italiano (art. 32 l. n. 215/98).
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione che qui si richiamano integralmente.
La natura della causa e l'accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Alghero in data 29.9.2012 (trascritto Parte_2
presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, serie A) alle condizioni di cui all'accordo di separazione, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 07.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice rel. dott.ssa Ilaria Bradamante
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