Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 3
Non ricorre il vizio di cui all'art. 158 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui, assegnato il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi ad un ausiliario allo stesso giudice persona fisica che lo aveva pronunciato, costui, dopo avere celebrato la prima udienza di comparizione, lo rimetta al Presidente del tribunale per assegnazione ad altra sezione.
Gli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono tuttora vigenti, non essendo stati abrogati dall'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma continuano ad avere l'efficacia soltanto di indicare la forma del decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e la sua natura di titolo esecutivo, mentre il procedimento di opposizione avverso tale provvedimento è regolato dall'art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
Diversamente da quanto previsto nel procedimento d'ingiunzione, nel quale il giudice può aumentare o ridurre, ai sensi del secondo comma dell'art. 641 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non era soggetto a "ius variandi" il termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione agli ausiliari del giudice previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6819/2007 proposto da:
CI IO, CI RO, NI AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI BALESIANI 4, presso lo studio dell'avvocato ISOLA Luigi, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CC BE;
- intimato -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata avverso l'ordinanza del 13/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la nullità per mancanza del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. NN NA, FA FE e DR RA hanno proposto ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza del 13 luglio 2006, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, provvedendo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.170, l'opposizione da loro proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ingegner RT IC, pronunciato dallo stesso Tribunale nell'ambito di un giudizio di esecuzione di un obbligo di fare.
Il ricorso è stato proposto nei confronti di RT IC, che non vi ha resistito.
p. 2. - Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.), ed essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, venne predisposta relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
I ricorrenti depositarono memoria.
Nell'adunanza del 7 maggio 2008 il Collegio rinviò il ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
p.
3. In vista dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato nuova memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., era stata del seguente tenore:
"(...) 3. - Il ricorso propone quattro motivi.
Il primo motivo prospetta "illegittima costituzione del giudice e la distrazione dal giudice naturale". Sull'assunto che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione era stato prima assegnato al giudice persona fisica che lo aveva pronunciato e, quindi, dopo la tenuta della prima udienza di comparizione, da lui rimesso, per essere attribuito alla "competenza" di altra sezione, al Presidente del Tribunale e, quindi sarebbe stato chiamato davanti ad altro giudice di altra sezione, si propone il seguente quesito di diritto:
"una volta che il giudizio s'è regolarmente incardinato, il giudice designato non ha il potere di declinare la propria incompetenza tabellare, perché questa incompetenza non è prevista da alcuna norma di legge (come invece stabilisce l'art. 25 Cost.), a maggior ragione dopo aver tenuto l'udienza di prima comparizione". Il motivo è infondato ed al quesito va data risposta negativa, atteso che la giurisprudenza di questa Corte non considera integrare vizio di costituzione del giudice nemmeno l'ipotesi di sostituzione dell'istruttore avvenuta al di fuori delle condizioni previste dall'art. 174 c.p.c. (si vedano: Cass. n. 2745 del 2007; n. 20926 del 2004; n. 1197 del 1996; n. 11688 del 1993). Il secondo motivo, sotto la generica intestazione "sull'omessa motivazione" lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto applicabile al decreto di liquidazione del compenso il D.P.R. n. 315 del 2002, art. 170, pur non facendo esso alcun riferimento a tale fonte normativa, e prospetta che nella specie sarebbero state applicabili le norme degli artt. 52 e 53 preleggi e quella dell'art. 135 citato codice e propone nella sostanza un corrispondente quesito. Si tratta di motivo inammissibile: esso si fonda sul contenuto che avrebbe avuto il decreto di liquidazione, che, come tale, assume la funzione di documento su cui il ricorso, o meglio il motivo, si fonda. Senonché il ricorso non indica in modo specifico - ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n.
6 - tale documento: l'indicazione specifica avrebbe richiesto il dire, ove il documento fosse stato prodotto nelle fasi di merito, dove esso sarebbe consultabile. Nel caso che in quella fase non fosse stato prodotto, la sua produzione sarebbe patimenti dovuta avvenire, previa indicazione di essa nel ricorso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., n.
4. Il motivo sarebbe in ogni caso infondato. Gli artt. 52 e 53 dist. att. c.p.c. sono tuttora vigenti, non essendo state abrogate dall'apposita disposizione (art. 299) del D.P.R. n. 115 del 2002, dettata in tema di abrogazione di norme primarie, ma essi continuano ad avere l'efficacia di indicare la forma del provvedimento di liquidazione e la sua natura di titolo esecutivo, mentre, data la valenza di disciplina generale del cennato D.P.R. non è dubbio che tutti gli altri profili siano ormai regolati da tale fonte. Non è dubbio, dunque, che il procedimento di opposizione nella specie fosse regolato dall'art. 170 del D.P.R..
Il terzo motivo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto tardiva l'opposizione non considerando che il decreto non faceva alcun riferimento al detto D.P.R. ed omettendo di motivare sul se la concessione del termine di quaranta giorni anziché di quello di venti giorni previsto dall'art. 170 citato, consentisse la riduzione del termine in quest'ultima misura.
Il quarto motivo prospetta che l'art. 641 c.p.c., prevede un jus variarteli da parte del giudice del termine per l'opposizione e lamenta che il Tribunale ne abbia implicitamente escluso il rilievo nel caso di specie.
Il terzo e quarto motivo sono inammissibili per inosservanza - negli stessi termini sopra precisati - dell'art. 366 c.p.c., n. 6, o, in subordine, dell'art. 369 c.p.c., n. 4". p.
2. Nella memoria depositata in funzione dell'adunanza in camera di consiglio i ricorrenti mossero una serie di rilievi critici alla relazione, ma il Collegio ritiene che essi non fossero e non siano idonei ad infirmarne le argomentazioni e le conclusioni, prospettate in primis nel senso della inammissibilità del ricorso. La stessa considerazione vale per le argomentazioni svolte nella nuova memoria, che riprendono quelle della prima memoria. p.
2.1. Riguardo alle osservazioni svolte dalla relazione in riferimento al primo motivo, la critica formulata nella memoria si risolve nell'asserto che sarebbe stato improprio il richiamo all'art.174 c.p.c., in quanto esso regolerebbe soltanto l'ipotesi della sostituzione dell'istruttore nei processi collegiali e non anche quella sostituzione dell'istruttore designato nei processi dinanzi al tribunale in composizione monocratica: si tratta di argomento che appare infondato sulla base del mero richiamo della norma di esordio del capo 3-bis del Titolo 1, del libro 2 del codice di procedura civile, che a proposito del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dispone che dinanzi al tribunale così composto si osservano, "in quanto applicabili" e purché non derogate, le norme dettate per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale. È appena il caso di rilevare che l'istruttore, cui si riferisce l'art. 174 c.p.c. è figura presente anche nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, essendovi in tale procedimento una fase istruttoria ed una fase di decisione ancorché attribuire allo stesso giudice- persona. Onde il limite della compatibilita è certamente rispettato. In ogni caso, a parte le decisioni che si sono occupate del problema quando erano ancora effettivi gli uffici monocratici di pretore e conciliatore, è stato ribadito, di recente, che "L'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa;
ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - nella specie tribunale in composizione monocratica - nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d'altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati" (così Cass. n. 26327 del 2007; in precedenza, a proposito di rito speciale monocratico in primo grado, si è statuito che "Anche nel rito del lavoro, la sostituzione del giudice nel corso della fase istruttoria, disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174 cod. proc. civ., comma 2 e art. 79 disp. att., costituisce, in difetto di un'espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza": così Cass. n. 14982 del 2000; sull'esistenza di una nullità solo quanto un giudice riceva le conclusioni e poi altro decida si veda - a proposito proprio di processo monocratico, nella specie dinanzi al giudice di pace - Cass. n. 5854 del 2004, seguita da altre conformi).
È stato, altresì, ritenuto - lo si osserva per completezza, ancorché nella specie i ricorrenti non abbiano dedotto una violazione delle disposizioni tabellari interne all'ufficio giudiziario del Tribunale di Roma - che "L'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa;
ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - nella specie tribunale in composizione monocratica - nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d'altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati" (Cass. n. 2745 del 2007). p.
3.1 rilievi svolti a proposito delle osservazioni al secondo motivo si sostanziano: a) sulla contestazione dell'inammissibilità del motivo per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il decreto non potrebbe che essere stato prodotto che nell'unica fase precedente il giudizio di cassazione e sarebbe in concreto "allegato nell'unico fascicolo dell'unica fase precedente, regolarmente e tempestivamente depositato, in conformità a quanto richiesto dall'art. 369 c.p.c., n. 4", b) sull'assunto che l'art. 366 c.p.c., n. 6, non richiede l'integrale trascrizione, ma solo la specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda.
p.
3.1. Fermo che nella relazione non si è affatto affermato che l'art. 366 c.p.c., n. 6, richiederebbe l'integrale trascrizione degli atti su cui il ricorso si fonda, onde il secondo rilievo non è pertinente, il primo rilievo non è condivisibile.
In ordine all'interpretazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, si debbono formulare, infatti, le seguenti considerazioni.
In primo luogo, è da ritenere che in questa norma abbia trovato riconoscimento formale il c.d. principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, che era stato - com'è noto - elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006. Il punto è stato sottolineato nella dottrina che si è occupata del commento alla norma. In questa sede non è necessario esaminarlo funditus, cioè chiarendo in che termini ed in quali limiti esso sia stato confermato: è sufficiente procedere all'esegesi della norma dell'art. 366 c.p.c., n.
6. Sotto tale aspetto il primo rilievo che mette sull'avviso nell'interprete nella ricognizione del significato della norma è che essa non si è limitata a prevedere del tutto genericamente che il ricorso, sotto il profilo del suo contenuto formale, debba recare l'indicazione degli atti processuali, dei documenti e degli accordi o contratti collettivi su cui si fonda, ma ne ha imposto una "indicazione specifica". L'interprete è, dunque, sollecitato per un verso ad interrogarsi su che cosa si intende per "indicazione" di dette entità, ma deve farlo tenendo presente l'aggettivazione che accompagna tale parola, cioè la prescrizione della "specificità". Ebbene, proprio tale prescrizione di specificità costituisce l'emergenza formale a livello normativo e la conferma della supposta consacrazione nella norma del principio di autosufficienza. Riempire di contenuti la specificità imposta dalla norma, infatti, si sostanzia necessariamente nell'esigere che l'onere contenutistico sia assolto in un certo modo, che rappresenta nient'altro che l'assicurazione proprio dell'autosufficienza sottolineata nel regime precedente.
In particolare, va ritenuto quanto segue:
aa) l'indicazione dell'atto processuale, del documento o dell'accordo o contratto collettivo comporta anzitutto l'identificazione di tale entità come oggetto che appunto si vuole indicare e, quindi, necessariamente, come per tutti gli atti di partecipazione, l'enunciazione di elementi idonei ad individuarla ab extrinseco;
bb) trattandosi di entità che si indica perché il destinatario, cioè la Corte di Cassazione, la controparte, lo stesso Pubblico Ministero quale parte necessaria del giudizio di cassazione in sede di discussione, siano messo in grado di conoscerla: bb1) se si tratta di documenti (o accordi o contratti collettivi) che siano già stati prodotti nelle fasi processuali precedenti occorre necessariamente indicare dove essi siano rintracciabili e se lo siano nelle produzioni effettuate in sede di legittimità o nel fascicolo d'ufficio (di cui si sarà provveduto naturalmente a richiedere la trasmissione) o nei fascicoli di parte (presenti nel fascicolo d'ufficio, se non ritirtati, o che si dovrà provvedere a ridepositare in sede di legittimità, trattandosi di produzione consentita dall'art. 372 c.p.c., perché riguardante atti già presenti nelle fasi di merito), mentre se si tratta di atti che si producono soltanto in sede di legittimità (nei limiti prescritti dall'art. 372 c.p.c.) occorre necessariamente indicare che essi vengono prodotti e come siano identificati nelle produzioni effettuate ai sensi dell'art. 369 c.p.c., n. 4; bb2) se si tratti atti processuali, che cioè si sono formati nel processo, occorrerà dire dove sono rinvenibili e particolarmente indicare quando si sono formati: così per una prova testimoniale sarà necessario indicare il verbale di udienza della relativa assunzione;
per eventuali memorie quando siano state depositate;
per la consulenza tecnica d'ufficio e per quelle di parte quando sono state depositate;
cc) trattandosi di indicazione che dev'essere specifica ed essendo riferita tale esigenza all'atto, al documento, al contratto o all'accordo nella loro dimensione, attitudine e consistenza sotto tutti i profili possibili di rilevanza nel mondo giuridico, e, quindi, non già soltanto nella loro veste di "contenente", bensì anche nella loro veste di "contenuto", cioè non solo nella loro dimensione ab extrinseco, ma anche nel loro modo di essere ab intrinseco, sembra doversi ritenere che la specificità vada riferita anche a questo aspetto: ne consegue che l'adempimento dell'onere di indicazione specifica comporta anche che il contenuto dell'atto processuale, del documento, dell'accordo o contratto collettivo debba essere direttamente o indirettamente riprodotto per la parte di esso su cui si fonda il motivo, che è diretto a supportare.
Pertanto, resta dimostrato che il principio di autosufficienza è effettivamente ormai normativamente previsto per il tramite del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, con la precisazione che la riproduzione può essere diretta od anche solo indiretta e deve riguardare l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo per la parte che interessa ai fini del motivo, senza che sia necessaria una integrale trascrizione(come talvolta affermato nel vigore del precedente regime).
Un dubbio potrebbe affacciarsi in ordine all'esigenza che l'indicazione specifica si concreti in quanto appena indicato sopra sub bb) e cc), ma esso - va subito detto - è privo di consistenza. Si potrebbe, infatti, pensare che la riproduzione diretta o indiretta quale portato della specificità dell'indicazione non sia necessaria, perché essi saranno presenti nel fascicolo d'ufficio o nelle altre sedi (fascicoli di parte e produzioni effettuate con il ricorso) e, dunque, che basti la loro identificazione mediante il riferimento all'estrinseco e l'indicazione della sede in cui sono rinvenibili, spettando poi alla Corte, alla controparte (e al Pubblico Ministero) di individuare quale parte relativa all'intrinseco sia quella cui il ricorrente ha inteso riferirsi: senonché una simile lettura non sarebbe condivisibile. È sufficiente osservare che la mancata riproduzione diretta od indiretta si risolverebbe in una carenza della stessa illustrazione del motivo e renderebbe anche impossibile l'adempimento dell'onere di cui all'art. 366-bis c.p.c.. Indicare l'atto processuale, il documento, il contratto o l'accordo collettivo a supporto del motivo che su di essi si fonda comporta, infatti, necessariamente specificare - per un ovvio canone logico di pertinenza - come e perché il motivo sia giustificato dal contenuto intrinseco di dette entità ed è di tutta evidenza che a questo scopo si può adempiere soltanto se tale contenuto si evidenzi e si rappresenti direttamente da chi lo invoca e non già se ci si limiti a dire del tutto assertivamente che l'atto processuale, il documento o l'accordo o contratto lo ha, delegando il lettore del ricorso a ricercare del tutto soggettivamente quale parte del documento, dell'atto o dell'accordo o contratto possa in ipotesi avere il contenuto ipotizzato dal ricorrente.
p.
3.2. Va poi rilevato che il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, dev'essere coordinato con quello, rimasto immutato, dell'art.369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Il legislatore ha mantenuto tale requisito, che onera il ricorrente di depositare gli atti processuali, i documenti ed i contratti ed accordi su cui si fonda il ricorso. Per gli atti processuali si potrebbe pensare che l'onere di deposito non sussista ove si tratti di atti presenti nel fascicolo d'ufficio o che dovrebbero esservi presenti (si pensi ad una consulenza tecnica). La ragione potrebbe rinvenirsi nel fatto che tali atti sarebbero rinvenibili nel fascicolo d'ufficio, onde se il ricorrente ne ha chiesto la trasmissione com'è onerato dal terzo comma, si potrebbe pensare che l'onere di produzione non debba essere adempiuto. Tuttavia, si tratterebbe di lettura che renderebbe priva di effetti una previsione stabilita a pena di inammissibilità, peraltro sulla base di una previsione - quella dell'onere di richiesta del fascicolo d'ufficio - stabilita nella stessa norma successivamente e che, quindi, ne suppone necessariamente - ei si direbbe a maggior ragione per essere contenuta nella stessa norma - l'efficacia cogente. Sembrerebbe, dunque, doversi ritenere che il ricorrente debba comunque produrre (evidentemente in copia autentica) gli atti processuali su cui si fonda il ricorso. Ciò corrisponde, del resto, anche ad un'esigenza di rispetto del canone costituzionale della durata ragionevole del processo, essendo notori i tempi di trasmissione del fascicolo d'ufficio, che potrebbero ritardare la trattazione del ricorso. E si giustifica anche per il fatto che l'atto processuale potrebbe trovarsi in un fascicolo d'ufficio di grado diverso da quello della sentenza impugnata, che non sia stato acquisito ad esso (com'è noto l'art. 347 c.p.c., comma 3, in appello prevede un onere della cancelleria del giudice d'appello, che, se inadempiuto non da luogo a nullità, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte).
D'altro canto, Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 (secondo cui: "In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi"), intervenendo sulla questione, ha ritenuto possibile una lettura delle disposizioni in questione nel senso che la produzione degli atti processuali possa essere evitata dal ricorrente in cassazione, allorquando si tratti di atti del fascicolo d'ufficio o presenti nel fascicolo d'ufficio, esclusivamente attraverso la scelta - funzionale all'adempimento del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, e, quindi, comunque priva di ulteriori alternative
(rispetto all'indicazione della produzione diretta) - di indicare la loro presenza nel fascicolo d'ufficio.
Scelta che nella specie non risulta compiuta dai ricorrenti. p.
3.3. Poste queste premesse, è evidente che il ricorso non ha ottemperato a quanto previsto sub bb) non avendo indicato ne' se il decreto era stato prodotto e quando nel giudizio di merito, ne' se lo si produceva in questa sede e dove.
p.
3.4. Del tutto apodittico è l'ulteriore rilievo circa l'efficacia non generale del D.P.R. n. 115 del 2002, che avrebbe richiesto un'espressa indicazione dell'essere stato il provvedimento adottato ai sensi di esso: esso contraddice la stessa funzione normativa, chiaramente generale, di questo provvedimento.
Le osservazioni svolte a proposito del secondo motivo comportano la conferma di quanto osservato dalla relazione a proposito del terzo e del quarto motivo.
p.
3.5. Il Collegio ritiene opportuno aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni, che evidenziano come il terzo e quarto motivo, ove fossero stati esaminabili, sarebbero stati infondati.
3.5.1. Il terzo lo sarebbe stato, perché inesattamente vi si sostiene che il decreto opposto davanti al giudice di merito non rivelava d'essere stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002. Invero, procedendo - senza tenere conto dell'inosservanza dell'art.366 c.p.c., n.
6 - alla ricerca nel fascicolo dei ricorrenti del decreto di fissazione della comparizione sul ricorso proposto dai medesimi, si rileva, per un verso che il decreto di liquidazione dei compensi, che si rinviene come allegato "3" nel fascicolo di parte, fa espresso riferimento alla tabella allegata al "D.M. Giustizia 30 maggio 2002, applicabile al caso di specie".
Ebbene, in tale inesatta espressione era agevole per il difensore del destinatario cogliere, nonostante la genericità dell'indicazione della tipologia di fonte normativa e l'assenza di indicazione del numero, l'indicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, che reca la data 30 maggio 2002.
Poiché l'opposizione venne proposta con il ministero di un difensore l'erroneità dell'indicazione avrebbe potuto essere facilmente rilevata, tanto più se si considera che sempre nel fascicolo dei ricorrenti tale decreto è steso in calce al ricorso del IC, il quale espressamene contiene, nei riferimenti legislativi che enuncia la stessa indicazione "D.M. Giustizia 20 maggio 2002". Lo stesso oggetto di tale ricorso non poteva lasciare dubbi sull'erroneità di quella indicazione.
In sostanza, una volta considerato che era stata rivolta al giudice un'istanza nel presupposto dell'applicazione ed una volta considerato che per l'opposizione era necessario ministero di difensore e, quindi, l'ausilio di un tecnico del diritto, l'erronea indicazione del termine non poteva assurgere a giustificazione dell'esercizio del potere di opposizione oltre il termine di legge, perché il difensore sarebbe stato pienamente in grado di percepire l'errore e, quindi, di ritenere applicabile il termine corretto. Ciò anche in ragione di quanto si osserva a proposito del motivo successivo. Del tutto fuor di luogo sarebbe invocare la giurisprudenza sull'opposizione a sanzione amministrativa (ex multis, Cass. n. 23614 del 2006), che ritiene legittimato l'ingiunto ad opporsi nel termine erroneo maggiore indicato dall'autorità che emette il provvedimento. In questo caso va considerato che l'opposizione a sanzioni amministrative è proponibile anche dalla parte personalmente e, quindi, senza l'ausilio della difesa tecnica, cui compete di rilevare eventuali errori nell'indicazione del modo di esercitare il diritto di difesa. Inoltre, va considerato che nel caso di specie che si esamina l'iniziativa ad opponendum si innesta su un procedimento che, come si è detto lo stesso ricorrente aveva introdotto nella consapevolezza ch'era regolato dal noto D.P.R..
Si deve ancora aggiungere che nel giudizio di merito il qui ricorrente avrebbe dovuto allegare di avere proposto l'opposizione nel termine maggiore di quello dovuto, mentre non ha allegato di averlo fatto. È vero che il giudice non si è occupato della previsione di quel termine in misura maggiore di quanto stabilito dalla legge, ma gli si potrebbe imputare di aver rilevato la tardività senza prospettarla previamente al ricorrente e, quindi, provocare il suo contraddittorio. Ma una simile censura non è stata formulata.
p.
3.6. Il quarto motivo deduce che, a somiglianzà del procedimento a seguito di decreto ingiuntivo, nel quale il giudice può aumentare o ridurre, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., comma 2, il termine per l'opposizione doveva reputarsi soggetto a ius variandi e così era stato, il che rendeva l'opposizione tempestiva.
L'assunto non è condivisibile, perché il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (si fa riferimento al testo applicabile ratione temporis)
non prevedeva alcuno jus variandi.
p.
4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. p.
4.1. Va considerato, a questo punto che la questione sollevata dal Pubblico Ministero in udienza, in ordine alla circostanza che nella specie il procedimento dinanzi al giudice di merito e, di risulta, quello in questa sede, risultano privi dell'integrità del contraddittorio, in quanto nell'uno e nell'altro avrebbe dovuto essere evocata la controparte dei ricorrenti nel giudizi nel quale l'espletamento delle prestazioni da parte del IC era avvenute, diventa irrilevante.
Fermo che essa (fondata sull'avviso espresso da Cass. n. 23192 del 2012 nel senso che: "Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice a quo riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio") avrebbe dovuto comportare non l'inammissibilità del ricorso, bensì la cassazione del provvedimento impugnato, con regressione davanti al giudice di merito perché si procedesse a contraddittorio integro, si osserva che nella specie, essendo il ricorso inammissibile per le ragioni indicate, non si deve fare luogo a tale cassazione, essendo preliminare la rilevata inammissibilità.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013