Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 8586
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Non ricorre il vizio di cui all'art. 158 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui, assegnato il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi ad un ausiliario allo stesso giudice persona fisica che lo aveva pronunciato, costui, dopo avere celebrato la prima udienza di comparizione, lo rimetta al Presidente del tribunale per assegnazione ad altra sezione.

Gli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono tuttora vigenti, non essendo stati abrogati dall'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma continuano ad avere l'efficacia soltanto di indicare la forma del decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e la sua natura di titolo esecutivo, mentre il procedimento di opposizione avverso tale provvedimento è regolato dall'art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

Diversamente da quanto previsto nel procedimento d'ingiunzione, nel quale il giudice può aumentare o ridurre, ai sensi del secondo comma dell'art. 641 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non era soggetto a "ius variandi" il termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione agli ausiliari del giudice previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 8586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8586
    Data del deposito : 9 aprile 2013

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