Art. 1. Articolo unico.
E' approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la quale a far tempo dal 1 dicembre 1948 e' affidato al detto ente il servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi.
E' approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la quale a far tempo dal 1 dicembre 1948 e' affidato al detto ente il servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi.