Articolo 1 della Legge 7 marzo 1951, n. 206
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24 aprile 1951
Art. 1. Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la quale a far tempo dal 1 dicembre 1948 e' affidato al detto ente il servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi.

Entrata in vigore il 24 aprile 1951