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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1414/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1414/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale.
promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
2 Interno 1 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Avola Via Roma n. 87 C.F._1
presso lo studio del sottoscritto Avv. Rosa Campisi che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
contro
:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in CP_1 C.F._2
Avola Via G. Boccaccio n. 2 Interno1;
- resistente contumace-
pagina 1 di 6 con l'intervento del P.M.(visto del 6.04.2022);
All'udienza del 13.03.2025, sentite le conclusioni della ricorrente, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di legge, stante la rinuncia,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 17.03.2022 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con , in Siracusa in data 10.12 1988, e che dalla loro unione è nato CP_1
il figlio (ad Avola il 27.01.1989), chiedeva al Tribunale la pronuncia della Per_1
separazione personale dal marito, l'assegnazione della casa coniugale per abitarla insieme al figlio invalido;
nonché di disporre a carico di un assegno di mantenimento CP_1
per il figlio maggiorenne e non indipendente economicamente e la moglie di € 300,00 complessivi.
All'udienza presidenziale del 24.05.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione di parte resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare sita ad Avola in Via Boccaccio n. 2 a , Parte_1
per abitarci unitamente al figlio maggiorenne disabile e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare 300,00 euro complessivi per il mantenimento del figlio e della moglie;
quindi nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di trattazione.
All'udienza del 9.04.2025, verificata la regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione al resistente, non comparso, né costituito, se ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 13.03.2025, il Giudice, sentite le conclusioni di parte ricorrente e ritenuta la causa adeguatamente istruita, la rimetteva al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., stante la rinuncia.
2. Passando al merito della controversia, la domanda di separazione giudiziale proposta è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 6 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione anche per l'assenza di parte resistente, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto nel presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c..
3. La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, appare fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 156 c.c. con riguardo alle statuizioni economiche, stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito,
sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a
favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti
dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto
pagina 3 di 6 anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per
reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con
l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni della ricorrente è
emerso che, in data 21/6/2007, è stata nominata Amministratore di sostegno Parte_1 del figlio in quanto lo stesso risulta essere affetto da “ritardo cognitivo medio e Per_1 disadattamento affettivo-relazionale” (all.n 3 della documentazione prodotta); così dovendosi occupare, per l'intero arco della giornata, dei bisogni del proprio figlio è impossibilitata a svolgere attività lavorativa.
Dall'altro lato, secondo quanto allegato dalla ricorrente, , invalido al 75%, CP_1
percepisce assegno INPS di € 300,00 mensili, nonché reddito di cittadinanza, pari all'importo di € 900,00 circa.
Per cui, in considerazione dell'assenza di qualsiasi risorsa economica e dell'impossibilità della di reperirla tramite attività lavorativa e, per altro verso, delle, seppure esigue, Pt_1
risorse del resistente, il quale non costituendosi non ha fornito, comunque, elementi diversi e discordanti da quelli offerti dalla moglie, appare equo porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare a una somma minima pari a 100,00 euro, a titolo di Parte_1
mantenimento.
4. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne e non indipendente economicamente, par la disabilità di cui è affetto, e tenuto conto che lo stesso comunque percepisce una pensione di invalidità di 300,00 euro, utile per le cure mediche, appare congruo che il genitore non collocatario versi a favore di un contributo (anche in questo Parte_1
caso minimo in relazione alle scarse risorse economiche dello stesso) per il suo mantenimento pari a 150.00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla base del Protocollo vigente presso questo Tribunale e con esclusione delle spese mediche ricollegabili alla patologia, per le quali egli percepisce un assegno pagina 4 di 6 statale.
5. La casa familiare potrà rimanere assegnata a , per continuare ad abitarla Parte_1
unitamente al figlio della quale è amministratore di sostegno. Per_1
6. Le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la mancata opposizione di parte resistente vanno compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; assegna la casa familiare sita ad Avola in Via Boccaccio n. 2 a ; Parte_1
pone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro giorno 5 di ogni mese, a CP_1
l'importo complessivo di 250,00 euro per il mantenimento suo e del figlio, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020, da cui vanno escluse le spese di salute direttamente ricollegabili alla patologia;
il tutto dalla data della domanda (17.03.2022). rigetta le ulteriori domande;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del
20.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 6 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1414/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale.
promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
2 Interno 1 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Avola Via Roma n. 87 C.F._1
presso lo studio del sottoscritto Avv. Rosa Campisi che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
contro
:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in CP_1 C.F._2
Avola Via G. Boccaccio n. 2 Interno1;
- resistente contumace-
pagina 1 di 6 con l'intervento del P.M.(visto del 6.04.2022);
All'udienza del 13.03.2025, sentite le conclusioni della ricorrente, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di legge, stante la rinuncia,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 17.03.2022 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con , in Siracusa in data 10.12 1988, e che dalla loro unione è nato CP_1
il figlio (ad Avola il 27.01.1989), chiedeva al Tribunale la pronuncia della Per_1
separazione personale dal marito, l'assegnazione della casa coniugale per abitarla insieme al figlio invalido;
nonché di disporre a carico di un assegno di mantenimento CP_1
per il figlio maggiorenne e non indipendente economicamente e la moglie di € 300,00 complessivi.
All'udienza presidenziale del 24.05.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione di parte resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare sita ad Avola in Via Boccaccio n. 2 a , Parte_1
per abitarci unitamente al figlio maggiorenne disabile e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare 300,00 euro complessivi per il mantenimento del figlio e della moglie;
quindi nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di trattazione.
All'udienza del 9.04.2025, verificata la regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione al resistente, non comparso, né costituito, se ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 13.03.2025, il Giudice, sentite le conclusioni di parte ricorrente e ritenuta la causa adeguatamente istruita, la rimetteva al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., stante la rinuncia.
2. Passando al merito della controversia, la domanda di separazione giudiziale proposta è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 6 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione anche per l'assenza di parte resistente, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto nel presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c..
3. La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, appare fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 156 c.c. con riguardo alle statuizioni economiche, stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito,
sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a
favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti
dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto
pagina 3 di 6 anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per
reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con
l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni della ricorrente è
emerso che, in data 21/6/2007, è stata nominata Amministratore di sostegno Parte_1 del figlio in quanto lo stesso risulta essere affetto da “ritardo cognitivo medio e Per_1 disadattamento affettivo-relazionale” (all.n 3 della documentazione prodotta); così dovendosi occupare, per l'intero arco della giornata, dei bisogni del proprio figlio è impossibilitata a svolgere attività lavorativa.
Dall'altro lato, secondo quanto allegato dalla ricorrente, , invalido al 75%, CP_1
percepisce assegno INPS di € 300,00 mensili, nonché reddito di cittadinanza, pari all'importo di € 900,00 circa.
Per cui, in considerazione dell'assenza di qualsiasi risorsa economica e dell'impossibilità della di reperirla tramite attività lavorativa e, per altro verso, delle, seppure esigue, Pt_1
risorse del resistente, il quale non costituendosi non ha fornito, comunque, elementi diversi e discordanti da quelli offerti dalla moglie, appare equo porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare a una somma minima pari a 100,00 euro, a titolo di Parte_1
mantenimento.
4. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne e non indipendente economicamente, par la disabilità di cui è affetto, e tenuto conto che lo stesso comunque percepisce una pensione di invalidità di 300,00 euro, utile per le cure mediche, appare congruo che il genitore non collocatario versi a favore di un contributo (anche in questo Parte_1
caso minimo in relazione alle scarse risorse economiche dello stesso) per il suo mantenimento pari a 150.00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla base del Protocollo vigente presso questo Tribunale e con esclusione delle spese mediche ricollegabili alla patologia, per le quali egli percepisce un assegno pagina 4 di 6 statale.
5. La casa familiare potrà rimanere assegnata a , per continuare ad abitarla Parte_1
unitamente al figlio della quale è amministratore di sostegno. Per_1
6. Le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la mancata opposizione di parte resistente vanno compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; assegna la casa familiare sita ad Avola in Via Boccaccio n. 2 a ; Parte_1
pone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro giorno 5 di ogni mese, a CP_1
l'importo complessivo di 250,00 euro per il mantenimento suo e del figlio, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020, da cui vanno escluse le spese di salute direttamente ricollegabili alla patologia;
il tutto dalla data della domanda (17.03.2022). rigetta le ulteriori domande;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del
20.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 6 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6