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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025 e promossa da
(C.F. elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1
Piazza San Pietro in Gessate n. 2 presso lo studio degli avv.ti GUARDAMAGNA DAVIDE e
NICOLO' CALCAGNO che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via S. Barnaba, 39 Milano presso lo studio degli avv.ti SCARPINO FILIPPO e
FEDERICO LERRO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
E
(CF ) mandataria di (CF CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC P.IVA_3 Email_1
1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA FROJO giusta procura in atti
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, opponeva il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 141/2023 portante l'ingiunzione di pagare euro 943.263,87 oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. e spese a in qualità di fideiussore Controparte_4
della società -J RL.
A tale fine, citava la innanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che l'opposizione non è prima facie infondata, è basata su prova scritta e di pronta soluzione e che non sussistono, in assenza della documentazione completa per la ricostruzione dei rapporti azionati, le condizioni ex art. 648 cod. proc. civ. per la concessione della provvisoria esecutorietà del
Decreto Ingiuntivo.
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di quale Controparte_5
mandataria di in assenza di specifica prova che tra i crediti oggetto di Parte_2
cessione vi siano anche quelli – seppur contestati – oggetto di questo procedimento e riconducibili alla X-Joy S.r.l. e, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atti.
Nel merito - accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_4
da parte del sig. e, per l'effetto, revocare nei confronti di quest'ultimo e/o Pt_1
comunque dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto (n. 141/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data 1° marzo 2023 e pubblicato il successivo 3 marzo
2023 – doc. 01), ciò anche a seguito dell'intervenuta surroga ex art. 1203 cod. civ. da parte del (doc. 8) e, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atti;
Controparte_6
2 - accertare e dichiarare che il sig. nulla è tenuto a corrispondere alla Pt_1 [...]
in quanto non sussiste il credito azionato in via monitoria (oltre Controparte_4
interessi e accessori) che quest'ultima assume infondatamente ed illegittimamente di vantare nei confronti, inter alios, dell'Opponente in forza del saldo di c/c e dei due mutui azionati oggetto di opposizione, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, revocare
e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto (n. 141/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data 1 marzo 2023 e pubblicato il successivo 3 marzo
2023 – doc. 01);
- accertare e dichiarare la nullità e comunque la invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori passivi e, in ogni caso, accertare e dichiarare per tutta la durata del rapporto l'illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici operati da
[...]
sul rapporto di c/c e affidamenti ivi confluiti oggetto di causa, Controparte_4
per violazione dell'art. 120 TUB, nonché degli artt. 2 e 6 della delibera Cicr 9.2.2000, attuativa della subdelega contenuta nell'art. 120, 2° comma, D.lgs. 385/1993 (TUB) e dalla nuova previsione dell'art. 120, 2° comma, TUB, così come modificato dalla legge
n°147/2013 e dalla L. 49/2016 e, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare altresì l'invalidità e/o la nullità della applicazione di tassi di interesse passivi in misura eccedente il tasso legale mai pattuiti e/o variati unilateralmente dalla senza accordo con la società correntista (violazione degli articoli 117, 117 bis, CP_4
118, 119 e 120 TUB e 1284, 3° comma, 1325, 1346 e 1418 c.c.), il tutto dalla data di accensione dei rapporti e fino alla loro estinzione, per tutte le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare, infine, l'invalidità e/o la nullità e indeterminatezza, per difetto di forma scritta e/o per assoluta genericità di tutti gli addebiti sul c/c ordinario oggetto di causa di spese e commissioni a vario titolo applicate in assenza di loro pattuizione scritta
(violazione degli artt.117, 117 bis, 118, 119, 120 TUB, 1325, 1346 e 1418 c.c.), per tutte le ragioni esposte in atti;
3 - accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la invalidità e/o la nullità della
Fideiussione (doc. 6 avversario) rilasciata dal sig. e, in ogni caso, dichiarare la Pt_1
liberazione del sig. da ogni onere di pagamento a favore della Banca ovvero, in Pt_1
subordine,
- dichiarare, per i motivi esposti in atti, la liberazione del sig. per il debito contratto Pt_1
dalla società X-Joy S.r.l. dopo la cessazione della sua carica di amministratore della società avvenuta il 31 dicembre 2019 (atto pubblicato a R.I. il 7 febbraio 2020 – v. doc. 02).
In via istruttoria, - disporre l'esibizione ex art. 210 cod. civ. di tutta la documentazione Parte afferente il pagamento da parte del per il finanziamento n. 3548373 ed Pt_4
eventuali altri pagamenti effettuati dal Fondo a favore della Banca per posizioni garantite della XJoy S.r.l. sulle quali la ha omesso di riferire. - ammettere i capitoli di prova CP_4
orale con il teste indicato infra:
1) Vero che il sig. era socio di capitali della società X-Joy S.r.l. e fino all'estate 2019, Pt_1
periodo in cui la società predetta era ancora in bonis, svolgeva per essa attività di carattere commerciale (ad es. teneva i contatti con clienti e fornitori, effettuava gli acquisti
e gestiva le forniture ecc.).
2) Vero che dopo l'estate del 2019 il sig. pur restando socio di capitale della X-Joy Pt_1
S.r.l. cessava la sua collaborazione con la predetta società.
3) Vero che il sig. – prima che la soc. X-Joy S.r.l. venisse dichiarata fallita – riceveva Pt_1
dalla Banca convenuta informazioni (ad es. mediante lettere raccomandate e/o email) in relazione ai rapporti che erano in essere con la XJoy S.r.l. e circa i finanziamenti a quest'ultima concessi.
4) Vero che tutte le attività amministrative e gestionali della società X-Joy S.r.l., tra cui la tenuta dei rapporti con gli istituti di credito (compresi quelli con la convenuta opposta) erano di competenza della sig.ra le svolgeva in autonomia senza coinvolgere il CP_7
sig. […] Pt_1
4 In ogni caso, con favore delle spese e degli onorari di causa, oltre spese generali e accessori di legge”.
A sostegno della propria domanda, il educeva: Pt_1
- che la gli aveva notificato il decreto ingiuntivo nella veste di fideiussore della CP_4
società -J RL la quale aveva intrattenuto diversi rapporti bancari, quali il contratto di apertura di credito su c/c n. 20368/74 e affidamento n. 51869231 nel 2011 oltre a due contratti di mutuo sottoscritti nel 2021 ed entrambi garantiti ex L. 662/1996;
- che, tuttavia, la documentazione prodotta ai fini della fideiussione era una mera copia fotostatica e che si riservava di disconoscere la firma apposta previa esibizione dell'originale del contratto;
- che la fideiussione era, comunque, invalida per vizi attinenti al rapporto garantito;
- che la fideiussione, inoltre, era invalida in quanto redatta sulla base del modello ABI già dichiarato violativo della normativa pro-concorrenziale ex L. 287/1990 con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 da Banca Italia con provvedimento 55/2005;
- che, in particolare, l'art. 6 della fideiussione de qua era invalida con riviviscenza del termine di sei mesi per coltivare le istanze nei confronti del debitore a pena di decadenza dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria;
- che la gli aveva richiesto il pagamento in data 17.05.2022 mentre, poi, aveva CP_4
agito in sede monitoria solo nel gennaio 2023;
- che la Banca aveva concesso abusivamente il credito alla società -J RL che era già in stato di crisi ed aveva approfittato della garanzia rilasciata da CP_6
integrando un illecito del soggetto finanziatore;
[...]
- che, quindi, la concessione dei mutui ad una società già in crisi era finalizzata a Parte rientrare dell'esposizione più significativa mediante la garanzia di e consolidare l'indebitamento della società; Parte
- che la fideiussione non poteva sovrapporsi a quella di dovendosi, quindi, escludere la sua operatività quantomeno per i due mutui del 2021;
5 - che non avrebbe risposto del debito maturato dalla società successivamente alla data del 23.05.2022 data di comunicazione del suo recesso dal contratto di fideiussione alla
CP_4
- che doveva essere qualificato come consumatore e che la fideiussione presentava delle clausole vessatorie;
- che il credito non era sufficientemente provato mediante l'estratto ex art. 50 TUB;
- che la aveva addebitato spese ed interessi non dovuti da espungere nella CP_1
regolazione del rapporto dare/avere tra le parti;
- che, successivamente al 01.01.2014, la aveva continuato ad addebitare CP_1
trimestralmente gli interessi passivi in violazione dell'art. 120 TUB;
- che, inoltre, la aveva illegittimamente esercitato lo ius variandi apportando CP_1
condizioni peggiorative quanto a tassi, commissioni e spese senza preavviso e senza concessione del diritto di recesso;
- che i tassi di interesse superavano la soglia usura;
- che, quindi, le somme ingiunte non erano dovute con necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che non vi erano i presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_8
affermato e, in particolare, eccependo:
- di avere chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 141/2023 (RG 209/2023) nei confronti del debitore principale -J RL e dei fideiussori Parte_5 [...]
e Pt_6 Parte_7 Parte_1
- che, in data 02.02.2011, la -J RL aveva acceso il conto corrente n. 20368/74 (doc.
1 fascicolo monitorio);
6 - che, in data 21.02.2011, la aveva messo a disposizione “un'apertura di credito CP_4
valida sino a revoca di 10.000,00 (diecimila/00) euro, utilizzabile per elasticità di cassa”
a valere sul conto corrente n. 20368/74 (doc. 2 fascicolo monitorio);
- che, in data 23.05.2011, la aveva costituito, in nome della società, un rapporto CP_4
di portafoglio commerciale n. 51869231 con relativo affidamento a valere sul Pt_8
conto corrente già indicato (doc. 3 fascicolo monitorio);
- che, successivamente in data 13.10.2021, la -J RL aveva sottoscritto contratto di finanziamento n. 101390828 assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia ex L.
662/1996 per l'importo di euro 740.000 erogato sul conto corrente della debitrice
(doc. 4 fascicolo monitorio);
- che, nello stesso giorno, la -J RL aveva sottoscritto anche il contratto di finanziamento n. 101390829 assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia ex L.
662/1996 per l'importo di euro 175.000 erogato sul conto corrente della debitrice
(doc. 5 fascicolo monitorio);
- che, sin dal 22.12.2107, il si era costituito fideiussore, assieme ad altri, delle Pt_1
obbligazioni della -J RL “sino alla concorrenza dell'importo di Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato […]” (doc. 6, 7,
8 e 9 fascicolo monitorio);
- che, in data 26.05.2022, il aveva comunicato il proprio recesso dall Pt_1
fideiussione in favore della Banca rimanendo obbligato per l'esposizione già maturata a quella data (doc. 10 e 11 fascicolo monitorio);
- che, all'epoca del ricorso monitorio, l'esposizione debitoria della -J RL era di euro
943.263,87.=, di cui (i) euro 11.409,00.= quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 20368/74, (ii) euro 754.169,36.=, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 10 - 1390828, di originari euro 740.000,00 (iii) 177.685,51.=, quale
7 residuo debito del mutuo chirografario n, 10 – 1390829 di originari euro 175.000, il tutto oltre interessi;
- che il non aveva contestato i crediti residui derivanti dai due mutui Pt_1
chirografari che dovevano essere considerati pacifici;
- che le uniche contestazioni mosse al rapporto di conto corrente erano generiche e prive di riscontro documentale;
- che la fideiussione era stata redatta dal e che, in caso di disconoscimento Pt_1
della firma, se ne richiedeva la verificazione;
- che, a decidere sulla domanda di nullità parziale delle clausole riproduttive del modello ABI per contrarietà alla normativa pro-concorrenziale L. 287/1990, era competente il Tribunale delle Imprese di Milano;
- che, in ogni caso, il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia non poteva costituire prova privilegiata nell'ambito del presente giudizio posto che la fideiussione era stata sottoscritta nel 2017;
- che, comunque, la aveva coltivato diligentemente le proprie istanze contro il CP_4
debitore principale avendo comunicato la revoca di tutte le linee di credito con raccomandata a mezzo PEC del 05.101.2022 (doc. 12 monitorio) e la risoluzione dei contratti di mutuo con raccomandata a mezzo PEC del 26.09.2022 (doc. 23 e 14 monitorio) ed avendo depositato il ricorso per ingiunzione nel gennaio 2023;
- che, pertanto, il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato rispettato;
- che non poteva essere invocata la liberazione ex art. 1956 c.c. in quanto il debitore non aveva dimostrato la consapevolezza da parte della Banca delle condizioni economiche oltre al fatto che la correntista, all'epoca della concessione dei finanziamenti, non aveva mai sconfinato gli affidamenti concessi ed aveva sempre pagato le rate dei finanziamenti in essere;
- che, infatti, nell'anno 2020/2021 la società non aveva generato perdite ed il patrimonio netto era positivo tanto che l'esercizio si era chiuso in utile;
8 - che le garanzie fideiussorie non erano nulle per sovrapposizione alla garanzia statale del ex L. 662/1996; CP_9
- che, infatti, si trattava di “garanzie personali” previste dal riquadro C4 delle disposizioni operative del;
CP_9
- che il non poteva essere qualificato come consumatore con conseguenza Pt_1
inapplicabilità della normativa a tutela dei consumatori in quanto titolare del 30% del capitale della società e consigliere di amministrazione della società sino al 31.12.2019;
- che, in atti, erano confluiti sia l'estratto conto ex art. 50 TUB che gli estratti conto sino al 01.01.2022 data di chiusura del rapporto;
- che, in ogni caso, non erano stati contestati i certificati relativi ai due finanziamenti chirografari;
- che tutte le contestazioni sui “costi, spese e interessi” non dovuti dal debitore erano formulate in modo generico ed esplorativo e che, in ogni caso, tutte le pretese anteriori all'08.05.2013 dovevano intendersi prescritte per decorso del termine decennale;
- che, invece, la clausola di capitalizzazione degli interessi era stata validamente stipulata secondo quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR 09.02.2000;
- che, anche quanto allo ius variandi previsto all'art. 16 del contratto di conto corrente, lo stesso era stato esercitato legittimamente con l'invio delle relative comunicazioni al debitore;
- che, quanto al superamento della soglia usura, il debitore non aveva prodotto nulla a sostegno della sua pretesa.
Insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà e nel rigetto delle domande formulate.
Chiamata alla prima udienza, il dopo avere visionato il contratto di fideiussione Pt_1
in originale, disconosceva le firme ivi apposte e, di conseguenza, veniva rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. per le ragioni indicate nell'ordinanza del 06.10.2023 qui
9 integralmente richiamate. Le parti venivano mandate in mediazione che aveva esito negativo.
La causa veniva istruita con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito delle quali veniva ammessa la CTU grafologica al fine di verificare, come richiesto dalla le firme CP_4
apposte sul contratto di fideiussione. Nelle more, in data 01.08.2023, il CP_6
rimborsava alla l'80% delle somme relative al mutuo chirografario 10 –
[...] CP_1
1390829 concesso per euro 175.000 (capitale rimborsato euro 140.000) (doc. 6 fascicolo attoreo e memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte opposta).
Successivamente si costituiva quale mandataria, Controparte_3 Pt_2
quale cessionaria del credito da parte di di cui
[...] Controparte_4
chiedeva l'estromissione.
All'esito del deposito della consulenza tecnica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Chiamata all'udienza del 19.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di credito di discendente dall'obbligo restitutorio, Controparte_4
rimasto inadempiuto, nell'ambito di vari rapporti bancari intestati alla società -J SPA e garantiti, tra gli altri, anche da Parte_1
1. Sulla richiesta di estromissione e sulla legittimazione ad agire delle cessionarie.
A seguito dell'intervento di in giudizio, dovrà, anzitutto, Controparte_3
essere vagliata la richiesta di estromissione dal presente giudizio di Controparte_4
.
[...]
Ed infatti, la cessionaria del credito, intervenendo nel Controparte_3
giudizio ex art. 111 c.p.c., ha chiesto al Giudice di pronunciare l'estromissione dell'istituto
10 bancario, originario opposto, in quanto cedente “portafogli di crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati "in sofferenza", tra cui quello per cui è causa, con contratto del 15.12.2023 pubblicato in GU in data 21.12.2023.
La richiesta non può, tuttavia, essere accolta.
L'art. 111 co. 3 c.p.c., infatti, dispone che “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante
o il successore universale può esserne estromesso”.
Nel caso di specie, però, le altre parti non vi hanno consentito.
Da ciò consegue che, ai sensi del co. 4 della medesima norma, la sentenza sarà pronunciata tra le parti originarie (quindi, nei confronti del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario ex art. 81 c.p.c.) pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (Cassazione civile sez. II 24 agosto 2006 n. 18483).
Quanto detto assorbe la richiesta di verificare la legittimazione attiva di Controparte_5
quale cessionaria di sollevata da parte
[...] Controparte_4
opponente.
2. Sull'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto all'onere della prova, giova ricordare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso (l'inversione, infatti, ha valore solo ai fini della posizione processuale), tale che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che, col giudizio di opposizione, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione risultando, quindi, a carico del creditore opposto, l'onere di provare l'esistenza del diritto ex art. 2697 c.c. mentre, a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti
11 estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato in via monitoria (ex multis, Cass.
31.5.2007 n. 12765).
3. Sulle firme apposte sul contratto di finanziamento.
Sulla scorta delle difese del CURIONI, dovrà, anzitutto, verificarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione omnibus in atti (sub. doc. 6 fascicolo monitorio) in quanto asseritamente apocrife e, comunque, mai apposte. Ed infatti, tale verifica si pone con priorità rispetto alle altre domande in quanto, ove il non Pt_1
avesse apposto la firma sul contratto di fideiussione, verrebbe meno la garanzia sino a euro 2.000.000 da questo prestata in favore della società -J RL (pur sussistendo altre fideiussioni a firma del on disconosciute). Pt_1
Il CTU ha, però, comparato - mediante metodologia adeguata e congrua, pertanto, priva di possibili censure – le sottoscrizioni poste sul documento impugnato (il cui originale era stato depositato in cassaforte e custodito presso la Cancelleria), con le sottoscrizioni poste da sul contratto di mutuo chirografario (originale) del 19 novembre Parte_1
2014
(12 firme), sul contratto di mutuo chirografario (originale) del Controparte_4
23 febbraio 2018 (12 firme), sulla Raccomandata (file) AR Controparte_4
Gallarate 23.05.22, sulla Delega (file) Milano 30 marzo 2023 sul verbale OP del 17 luglio
2024 e con i saggi grafici acquisiti nel corso delle operazioni peritali.
Nelle conclusioni cui giunge il CTU in esito alla comparazione svolta – cui questo giudice intende integralmente fare riferimento non essendo emersi elementi per contestare la loro intrinseca coerenza logica - si legge “Il tracciato delle sigle firme disconosciute è fluido veloce, non presenta ne rallentamenti ne incertezze, non ci sono punti di sosta. Un imitatore o un falsario difficilmente o meglio è impossibile che riesca a riprodurre una sigla come la X1a dove varia l'aspetto morfologico per lo spazio a disposizione ma si ritrovano le particolarità presenti nelle altre due firme disconosciute. Le tre firme disconosciute, sono
12 state apposte da una sola mano. Comparando le caratteristiche tipiche delle sigle autografe, ritroviamo fra loro tutte le particolarità grafiche.
La velocità, l'ampiezza, i rapporti dimensionali oltre che il totale aspetto morfologico.
Il tracciato è vergato in continuità, senza soste o riprese, mantenendo la velocità e la grandezza, la parte centrale dove si formano delle asole non può essere riprodotta da un falsario mantenendo le stesse proporzioni, la stessa pressione e le stesse piccole variabili personali. Il saggio grafico anche se risente della normale tensione ed emozione che un soggetto può provare in tale situazione, ripropone dei gesti variabili, completamente compatibili con i tracciati grafici che caratterizzano il tracciato autografo. […] Il campione grafico abbiamo detto che è consono e congruo alla comparazione. Alla fine dell'esame dei segni presenti e del loro confronto, possiamo dire che nelle scritture a confronto abbiamo la presenza delle stesse caratteristiche grafiche gli stessi tratti tipici coattivi, quantità di segni che possono essere presenti solo se ci troviamo di fronte ad un solo autore”. (pagg.
27 e 28 elaborato peritale).
Il consulente ha, poi, affermato “Dopo aver attentamente analizzato il tracciato delle sigle disconosciute e il tracciato autografo ha potuto effettuare un'analisi confrontuale delle sigle firme oggetto di verificazione con le comparative. Ha così evidenziato un elevato grado di confidenza tecnica, relativamente ai connotati generali, particolari e salienti1 circa l'autografia delle tre sigle firma” (pag. 29 elaborato peritale).
Le conclusioni cui è giunto il CTU hanno tenuto in conto anche le osservazioni del CTP di parte attrice che aveva sostenuto la facilità di riproduzione della firma da parte di terzi;
il
CTU ha, invece, affermato, sulla base di una analisi compiuta con “metodo grafonomico e grafoscopico”, che “Nessun falsario o imitatore potrebbe riuscire a riprodurre i tratti tipici coattivi caratteristici del tracciato autografo, riproponendo insieme i rapporti delle grandezze, la velocità, la continuità senza punti di sosta o rallentamenti, specialmente nei cambi di direzione”.
13 Alla luce di quanto sinora rilevato, si ritiene, pertanto, accertata l'autenticità della sottoscrizione di sul contratto di fideiussione prodotto con il fascicolo Parte_1
monitorio sub doc. 6.
4. Sulla prova del credito fornita da parte creditrice.
Ora, quanto alla prova della posizione creditoria, il convenuto ha depositato in atti:
- il contratto di fideiussione omnibus sino a euro 300.000 a favore di -J RL del
21.10.2011 a firma del doc. 18 fascicolo opposto) Pt_1
- il contratto di fideiussione omnibus sino a euro 560.000 a favore di -J RL del
01.08.2012 a firma del doc. 22 fascicolo opposto); Pt_1
- contratto di fideiussione omnibus sino a euro 2.000.000 a favore di -J RL del
22.12.2017 a firma del doc. 6 fascicolo monitorio) Pt_1
- contratto di apertura del conto corrente n. 20368/74 del 07.02.2011 a favore di P_
(doc. 1 monitorio);
[...]
- contratto di apertura di credito del 21.02.2011 sino a 10.000 a favore di -J RL
(doc. 2 monitorio) Part
- contratto di portafoglio commerciale del 23.05.2011 a favore di -J RL (doc. 3 monitorio);
- contratto di finanziamento n. 10-130828 del 13.10.2021 a favore di -J RL (doc. 4 monitorio) per euro 740.000 da restituire in nn. 120 rate a decorrere dal 01.11.2021 con condizioni di contratto e piano di ammortamento;
- contratto di finanziamento n. 10-130829 del 13.10.2021 a favore di -J RL (doc. 5 monitorio) per euro 175.000 da restituire in nn. 120 rate a decorrere dal 01.11.2021 con condizioni di contratto e piano di ammortamento;
- comunicazione di recesso a firma del el 26.05.2022 (doc. 10 monitorio); Pt_1
- comunicazione di revoca dai rapporti bancari in essere con -J RL (doc. 11, 12, 13 e
14 fascicolo monitorio);
14 - estratti del conto n. 20368/74 certificati conformi ex art. 50 TUB (doc. 15 fascicolo monitorio e da 26 a 28 fascicolo opposto);
- certificazioni relative ai due mutui ex art. 50 TUB (doc. 16 e 17 fascicolo monitorio)
Vale la pena evidenziare, poi, che il on ha mai contestato l'effettiva erogazione Pt_1
delle somme a titolo di mutuo alla società -J RL né ha contestato l'inadempimento sollevando, invece, eccezioni differenti in ordine alla validità della fideiussione e, solo per il conto corrente, in ordine alla validità di alcune clausole contenute nel contratto di cui, comunque, si tratterà nel prosieguo.
Per quanto qui rileva, quindi, il Tribunale ritiene che il convenuto abbia assolto correttamente all'onere probatorio su di esso gravante;
versandosi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, sarebbe stato onere del debitore affermare il suo esatto adempimento o il fatto estintivo dell'altrui pretesa ed, invece, il pur contestando la prova del credito (in relazione, invero, solo al contratto di Pt_1
conto corrente e non anche ai contratti di mutuo che portano lo scoperto maggiore), non ha, in alcun modo, provato l'adempimento all'obbligazione restitutoria oggetto della pretesa creditoria.
Non coglie, quindi, nel segno parte debitrice laddove afferma che il credito vantato dalla sarebbe privo della necessaria prova scritta. Ed infatti, quanto al contratto di conto CP_4
corrente, il creditore ha depositato tanto il contratto che gli estratti conto completi dall'accensione al recesso (doc. 1 fascicolo monitorio e docc. 26, 27 e 28 fascicolo opposto) mentre, per quel che concerne i mutui chirografari, ha depositato il contratto con le clausole applicate ed il piano di ammortamento. A ciò si aggiungono i documenti rilasciati ex art. 50 TUB che devono essere letti, in uno, con l'ulteriore documentazione in atti.
5. Sulla prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
5.1 Sulla nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust.
15 Parte opponente introduce, anzitutto, un'eccezione volta alla declaratoria di nullità totale o parziale della fideiussione stipulata dal in data 22.12.2017 in quanto Pt_1
riproduttiva delle clausole censurate dello schema ABI con provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005; da ciò, farebbe discendere la riviviscenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e la conseguenza decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria.
Come noto, con detto provvedimento, la Banca d'Italia ha concluso l'istruttoria circa la conformità delle condizioni generali di contratto, predisposte dall'ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione cd. omnibus) all'art. 2 co. 2 lett. a) della L. n. 287/90 affermandone la contrarietà con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale analizzato.
Anzitutto, dovrà rigettarsi l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito a conoscere della domanda. Ed infatti, il on ha fatto valere l'invalidità in via di azione ma ha Pt_1
sollevato un'eccezione riconvenzionale sulla quale questo Giudice è competente a decidere secondo quanto anche affermato recentemente dalla Cassazione civile sez. VI,
02/02/2023, n.3248 secondo cui “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”.
Nel merito, quanto affermato dal risulta comunque sprovvisto di prova;
in Pt_1
particolare, non potendo beneficiare del valore di prova privilegiata ricoperto dall'accertamento di Banca d'Italia collocandosi la fideiussione rilasciata “fuori” dal periodo di accertamento dell'autorità (28.04.2003 – 26.09.2005), il avrebbe Pt_1
dovuto provare: a) l'esistenza dell'effettivo illecito anticoncorrenziale, b) che lo schema
16 contrattuale fosse corrispondente a quello derivante dal predetto illecito e c) che la libertà di scelta del fidejubente fosse stata limitata in ragione di ciò.
In assenza di tali prove, discende l'insussistenza dei presupposti per pervenire all'accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus (secondo quanto affermato da Cass. SSUU 30.12.2021 n. 41994) o anche per procedere ad eventuali interventi officiosi, nei limiti in cui ciò è consentito.
5.2 Sulla nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa consumeristica.
Il CURIONI lamenta, poi, la nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. in quanto vessatoria e, pertanto, violativa della normativa a tutela del consumatore.
La normativa invocata, invero, non è applicabile al caso di specie.
Ed infatti, il non rivestiva il ruolo di consumatore nel rapporto contrattuale Pt_1
avendo garantito la società di cui era consigliere di amministratore sino al 31.12.2019 nonché titolare del 30% del capitale della società (qualifica societaria, tra l'altro, non contestata dal;
nell'ambito della garanzia prestata, quindi, il ha agito Pt_1 Pt_1
per scopi professionali in quanto interessato alla buona gestione della società di cui faceva parte.
Nei rapporti tra professionisti, il termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c. è, però, liberamente disponibile dalle parti che possono, quindi, anche preventivamente rinunciarvi. Tale attività di rinuncia, infatti, non contrasta con alcun principio di ordine pubblico ma comporta esclusivamente l'assunzione, per il fideiussore, di un maggiore rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale
(Cassazione civile sez. III, 01/07/2005, n.14089).
Recentemente, sul punto, si è così espressa la Corte di Cassazione: “In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che
17 può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale”. (Cass. civ. Sez. I Ord., 03/12/2019, n. 31569 (rv. 656276-01)).
Ad ogni buon conto, la ha dimostrato in giudizio di non essersi avvalsa della clausola CP_4
di rinuncia al termine in quanto ha comunicato il recesso dai rapporti bancari con revoca delle linee di credito in data 17.10.2022(doc. 12 fascicolo monitorio) ed ha comunicato la risoluzione del contratti di mutuo con decadenza del beneficio del termine in data
26.09.2022(doc. 13 e 14 fascicolo monitorio) mentre ha depositato il ricorso per l'ingiunzione nel gennaio 2023.
Il termine semestrale, quindi, risulta rispettato.
È chiaro che il dies a quo per la decorrenza del termine si deve individuare nel giorno di
“scadenza dell'obbligazione principale” come prevede la legge che coincide con la decadenza dal beneficio del termine per i contratti di mutuo e con il recesso dal contratto di conto corrente comunicati al debitore principale senza che possa avere rilievo il giorno della comunicazione da parte del fideiussore di recesso dal contratto di garanzia.
5.3 Sulla nullità del contratto di fideiussione per sovrapponibilità con la garanzia statale
Parte di
Il CURIONI deduce, poi, la violazione, da parte del Finanziatore, del dettato dell'art.
4.4. parte II dell'allegato DM 23.09.2005 che prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e CP_9
bancaria”.
Il motivo è privo di pregio.
Ed infatti, il riferimento alle “garanzie bancarie” contenuto nel citato articolo non è tale da ricomprendervi anche le garanzie personali (come quella rilasciata, nel caso di specie, per l'intero dal ancorché prestate su modello predisposto dall'intermediario Pt_1
bancario dovendosi ammettere che la qualifica quale “bancaria” derivi dal soggetto che effettivamente la presta e da quella che né è il beneficiario.
18 Da ciò consegue che il predetto divieto, che fa riferimento esclusivamente alle “garanzie reali, assicurative e bancarie”, non può ritenersi esteso anche alle garanzie personali, quale quella rilasciata dal CURIONI.
5.4 Sulla liberazione dalla fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c.
Il invoca, poi, la sua liberazione ex art. 1956 c.c. con riferimento ai due mutui Pt_1
chirografari (e, quindi, non anche dello scoperto di conto corrente) in quanto la Banca, senza acquisire la preventiva autorizzazione dal garante, avrebbe “concesso abusivamente” il credito alla società -J RL asseritamente in una “situazione di crisi” che avrebbe dovuto essere nota alla Banca.
L'eccezione è priva di pregio.
Ed infatti, come noto, il fideiussore che invoca l'applicazione del suddetto articolo deve dare la prova a) dell'elemento oggettivo consistente nell'erogazione del finanziamento dopo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore e b) dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza del creditore di tale aggravamento (sul punto si legga Cass. civ. sez. III 13.03.2024 n. 6685).
Il on ha dato alcuna prova né dell'elemento oggettivo che soggettivo mentre la Pt_1
ha provato di avere concesso, nel periodo anteriore al 2021, alla -J RL altri CP_4
finanziamenti sempre onorati dalla società. Inoltre, quanto all'assenza dell'elemento soggettivo, il creditore ha riferito che “nell'esercizio 2020/2021 (i) l'attività principale svolta dalla società non aveva generato perdite;
(ii) il patrimonio netto era positivo e il capitale sociale non era eroso;
(iii) l'esercizio si è chiuso in utile” e tali affermazioni non sono state smentite né contestate dal debitore Pt_1
Tra l'altro, quanto alla valutazione dell'esistenza dell'autorizzazione del garante, si fa presente che, in costanza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito (quando ad ex. il garante è il socio della società debitrice principale), l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, giacché,
19 nell'esercizio delle prerogative proprie di componente della società, il garante socio “ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica della società e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (sul punto Cass. civ. sez. III 17.06.2024 n. 16822).
5.5 Sulla invalidità del rapporto principale.
Il a, poi, eccepito che la fideiussione fosse comunque invalida ritenendo invalido Pt_1
il rapporto principale. Nessuna altra contestazione o specificazione sul punto è stata apportata da parte attrice né, tantomeno, la prova in giudizio.
L'eccezione non può essere accolta data la sua genericità.
5.6 Sulla nullità del contratto originario con riferimento ad interessi ultra legali usurarietà dei tassi, sulla capitalizzazione degli interessi e sull'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Quanto al conto corrente n. 20368/74, il si duole genericamente Pt_1
dell'applicazione di tassi di interesse ultra legali nonché della violazione dell'art. 1283 c.c. in punto di anatocismo oltre che dell'illegittimo uso dello ius variandi. Il debitore, pertanto, invoca una rideterminazione del rapporto dare e avere con la che CP_4
attualmente vede un saldo in negativo per la -J RL e, quindi, per il pari a Pt_1
euro 11.409,00.
Tali doglianze, però, sono state dedotte in modo assolutamente generico senza, ad esempio, alcuna indicazione degli elementi necessari ai fini della valutazione del dedotto carattere usurario: ed invero, l'atto di citazione in opposizione non riporta il tasso di interesse pattuito dalle parti, corrispettivo e moratorio, né il tasso effettivo applicato dalla banca e non indica nemmeno la misura del tasso soglia che prende a riferimento. In merito, giova evidenziare come la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presupponga sempre la tempestività dell'allegazione degli elementi di fatto da cui detta nullità deriva (cfr. Cass. n. 350/2013), allegazione che nel caso di specie è stata totalmente omessa da parte dell'opponente, che
20 pure sarebbe stata gravata del relativo onere, e che avrebbe dovuto consistere nella specifica deduzione degli elementi di fatto posti a fondamento della contestata usurarietà, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 22342/2007).
Tale accertamento non avrebbe potuto svolgersi nemmeno tramite CTU contabile non potendosi dare ingresso in giudizio ad una indagine meramente esplorativa su elementi che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica allegazione di parte. Ed uguali considerazioni valgono per gli interessi anatocistici.
Si evidenzia, poi, che la banca ha prodotto la copia del contratto de qua comprensivo della previsione specifica di tutte le condizioni economiche in ottemperanza all'art. 117 TUB nonché della previsione, all'art. 16 del contratto, del diritto della allo ius variandi. CP_4
Inoltre la ha prodotto le proposte di modifica unilaterale in peius indirizzate al CP_4
debitore (doc. 34 fascicolo opposto) oltre a tutti gli estratti conto (doc. 26, 27 e 28 fascicolo opposto). A nulla vale sostenere che il on abbia avuto contezza di tali Pt_1
documenti; ed infatti, come affermato dalla la documentazione fu messa a CP_4
disposizione - quantomeno on line - del debitore principale, unico titolare del rapporto con la Banca.
Alla luce di quanto esposto, i motivi di opposizione vengono tutti rigettati.
5.7 Sulla validità della fideiussione rilasciata in data 22.12.2017.
Alla luce di tutto quanto sinora detto, quindi, il Tribunale conferma la piena validità della fideiussione rilasciata dal el 2017. Pt_1
A nulla vale affermare, come fa il debitore, che in data 26.05.2022 la parte abbia comunicato alla il recesso dal contratto di fideiussione perché è chiaro che, nel caso CP_4
di garanzia prestata per i debiti di un terzi derivanti da rapporti bancari che sono destinati per loro natura a prolungarsi nel tempo (ex conti correnti), il recesso produce solo l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il
21 recesso è divenuto efficace mentre, nel caso di finanziamenti, il fideiussore può ritenersi liberato solo se alla data del recesso è stata adempiuta l'obbligazione restitutoria.
Opinare diversamente porterebbe a ammettere l'illogica possibilità che il fideiussore garantisca, solo ai fini dell'atto di sottoscrizione del contratto di mutuo, l'obbligazione restitutoria discendente dal contratto per poi, subito dopo, liberarsi completamente della garanzia prestata mediante una mera comunicazione di recesso ed indipendentemente dal fatto che l'obbligazione principale sia stata effettivamente adempiuta.
6. Sull'importo attuale del credito.
È, tuttavia, emerso che, alla data del 18.05.2022, il saldo del conto corrente n. n. 20368/74 presentasse un importo in negativo pari a euro 162,16 (doc. 6 fascicolo attoreo) e che, in data 22.05.2022, il abbia esercitato e comunicato il diritto di recesso dal Pt_1
contratto di fideiussione.
Alla luce di quanto poc'anzi, affermato l'esercizio del diritto recesso ha cristallizzato l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso è divenuto efficace che è, quindi, euro 162.16 oltre gli interessi fino ad oggi maturati
(decorrenti dal 22.05.2022) e non euro 11.409,00 saldo certificato alla data del 16.11.2022
(successiva, quindi, al recesso).
Pertanto, l'estensione della garanzia del quanto al conto corrente dovrà essere Pt_1
ridotta rispetto agli importi riportati nel decreto ingiuntivo.
Vale, comunque, la pena evidenziare che la maggiore esposizione debitoria della società
-J RL garantita con contratto di fideiussione valido dal deriva dai due Pt_1
contratti di mutuo chirografario che, all'epoca del ricorso monitorio, presentavano un importo non restituito pari a euro 754.169,36.=, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 10 - 1390828, di originari euro 740.000,00 e euro 177.685,51.=, quale residuo debito del mutuo chirografario n, 10 – 1390829 di originari euro 175.000.
Su questi importi nulla è stato detto e contestato dal Pt_1
22 Tuttavia, è emerso che, nel corso del giudizio e precisamente in data 01.08.2023, il
[...]
abbia erogato alla euro 140.000 con riferimento al rapporto di Controparte_6 CP_4
mutuo chirografario n. 10 – 1390829 di originari euro 175.000; questa circostanza è riportata anche nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dalla che CP_4
ammette che l'importo ancora dovuto a titolo di capitale è pari a “euro 35.000” e, quindi,
è confermata.
È evidente che di tale intervenuto pagamento non potrà tenersi conto solo in fase esecutiva come richiesto da parte opposta, in quanto la sede per cristallizzare il credito della Banca nei confronti del proprio il presente giudizio di opposizione. Pt_1
Pertanto, anche con riferimento a questa posizione, l'estensione della garanzia del ovrà essere ridotta rispetto a quanto riportato nel decreto ingiuntivo a seguito Pt_1
dell'intervenuto pagamento, in corso di giudizio, da parte di un soggetto terzo dell'80% del debito per capitale.
Quanto sopra evidenziato porta alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
tuttavia, il
Tribunale, alla luce di quanto sinora detto, accerta e dichiara che il CURIONI, nella sua qualità di fideiussore della società -J RL nei limiti della garanzia prestata (euro
2.000.000) e sino alla data di recesso del 22.05.2022 deve garantire l'adempimento dei seguenti importi: a) euro 162.16 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n.
20368/74, ora posizione a sofferenze n. 109135/1, oltre interessi al tasso convenzionale del 13,00% a decorrere dal 22.05.2022 fino all'effettivo pagamento, b) euro 754.169,36.=, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 10 - 1390828, di originari euro
740.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale del 4,196% a decorrere dal 26 settembre
2022 fino all'effettivo pagamento e c) euro 35.000 quale residuo debito capitale del mutuo chirografario n, 10 – 1390829, ora posizione a sofferenze n. 109135/3, di originari euro 175.000,00, oltre interessi maturati sulle rate insolute sino al 26.09.2022 ed interessi di mora al tasso convenzionale a decorrere dal 26 settembre 2022 e fino all'effettivo pagamento con conseguente sua condanna al loro versamento in favore della CP_4
23
7. Sull'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Parte opponente ha chiesto, altresì, che parte opposta venga condannata ai sensi dell'art. 96 cpc. in quanto non avrebbe riferito con tempestività in giudizio di avere incassato le Parte somme da parte di
Ora, come è noto, non vi è alternatività, ma cumulabilità tra i rimedi di cui all'art. 96 co. 1
e co. 3 c.p.c. in quanto si basano su presupposti parzialmente differenti, purché in sede di liquidazione non si dia luogo a duplicazioni risarcitorie (Cass. n. 4925/2013).
Tuttavia, nel caso di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c., è richiesta - oltre alla domanda della parte - la prova del danno, liquidabile anche d'ufficio, ma solo ove il danno risulti, comunque, provato;
in particolare, tale prova, seppure ammissibile mediante presunzioni, non può essere individuata in re ipsa nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.
Orbene, nel caso in esame, non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi l'opponente sarebbe stata costretto ad affrontare per contrastare l'ingiustificato comportamento della controparte (oltre, chiaramente all'esborso economico del presente giudizio pienamente ristorato mediante la condanna alle spese di parte attrice).
Quanto all'art. 96 co. 3 c.p.c., tale particolare condanna, “è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa d a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del
24 danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU 22405/2018).
Evidenziati i principi che enucleano quale sia la condotta sanzionabile ex art. 96 co. 3 cpc di una delle parti del giudizio, il comportamento di parte opposta non pare integrare né il dolo né la colpa grave quanto piuttosto risulta essere l'estrinsecazione del normale diritto di difesa in giudizio anche considerando che il pagamento della garanzia statale da parte di
Parte è intervenuta in corso di giudizio e il creditore ne ha pacificamente dato atto nelle memorie istruttorie.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di e si liquidano Parte_1
come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000 – parametri medi per la fase di studio, introduttiva e minimi per quella istruttoria nei confronti di
[...]
e parametri minimi per la fase conclusionale Controparte_1
in favore di in relazione all'attività processuale effettivamente svolta). Parte_2
La revoca del decreto ingiuntivo comporta la necessità di dovere liquidare nuovamente i compensi legali per la fase monitoria.
Le spese di CTU sono poste integralmente e definitivamente a carico del Pt_1
PQM
25 Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n.141/2023 (RG 209/2023);
- accerta e dichiara che , nella sua qualità di fideiussore della società Parte_1
-J RL nei limiti della garanzia prestata (euro 2.000.000) e sino alla data di recesso del 22.05.2022, deve garantire l'adempimento dei seguenti importi:
- euro 162.16 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 20368/74, ora posizione a sofferenze n. 109135/1, oltre interessi al tasso convenzionale del 13,00% a decorrere dal 22.05.2022 e fino all'effettivo pagamento;
- euro 754.169,36 quale residuo debito del mutuo chirografario n. 10 - 1390828, di originari euro 740.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale del 4,196% a decorrere dal 26 settembre 2022 e fino all'effettivo pagamento;
- euro 35.000 quale residuo debito capitale del mutuo chirografario n, 10 – 1390829, ora posizione a sofferenze n. 109135/3, di originari euro 175.000,00, oltre interessi maturati sulle rate insolute sino al 26.09.2022 ed interessi di mora al tasso convenzionale a decorrere dal 26 settembre 2022 e fino all'effettivo pagamento;
- condanna, di conseguenza, al pagamento degli importi sopra Parte_1
indicati;
- condanna lla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1
si liquidano in euro 14.413 oltre spese generali IVA e CPA come per legge in favore di e in euro 4.007 oltre spese Controparte_1
generali IVA e CPA come per legge in favore di mandataria di CP_2 [...]
oltre euro 5.500 per compenso, spese generali, IVA e CPA come Controparte_3
per legge oltre euro 870 per esborsi per la fase monitoria in favore di
[...]
Controparte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Pt_1
26 - Pone le spese della CTU grafologica interamente e definitivamente in capo a
Parte_1
Così deciso in Varese, 27.06.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
27