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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5370 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO
, esercente impresa individuale sotto la ditta omonima, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Federica Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale, dichiarare nullo e/o annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto mandando assolta l'opponente dalle richieste della ditta opposta.
In via principale e riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto del 03.08.2009
1 per grave inadempimento della ditta opposta e/o per i vizi e le difformità dell'opera realizzata e condannare quest'ultima:
- a rimborsare all'opponente gli importi fin qui corrisposti a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto per quanto verrà ritenuto di ragione, oltre a interessi e rivalutazione come per legge;
- a risarcire alla medesima attrice opponente tutti i danni subiti nella misura di €
130.682,05 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di ragione, e dei danni subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con eventuale compensazione (anche parziale) dei reciproci crediti accertati in corso di causa e liquidazione della differenza a carico del soccombente.
In via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare gli avversi inadempimenti e/o i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla società opposta nei termini di cui all'espositiva e di conseguenza:
- ridurre proporzionalmente il prezzo convenuto nel contratto del 03.08.2009, secondo quanto ritenuto di ragione;
- condannare la convenuta a rimborsare all'attrice gli importi fin qui corrisposti
a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto nella misura corrispondente al prezzo ridotto per effetto dell'emananda sentenza, oltre a interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare la convenuta a risarcire alla medesima attrice tutti i danni subiti nella misura di € 130.682,05 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di ragione, e dei danni subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge;
- il tutto con eventuale compensazione (anche parziale) dei reciproci crediti accertati in corso di causa e liquidazione della differenza a carico del soccombente.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Per l'opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale provvedere come segue:
2 A) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 891/2012 è pienamente valido ed efficace contro l' Parte_1
B) rigettare la domanda di parte opponente-attrice sull'eccezione di nullità, annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 891/2012 perché infondata in fatto e in diritto;
C) accertare che i vizi contestati dall' non possono essere Parte_1
provati, in quanto non è stato richiesto un accertamento tecnico preventivo antecedentemente all'intervento di altre aziende edili in cantiere che hanno coperto e modificato i lavori eseguiti dall'appaltatrice;
D) accertare e dichiarare che l'impresa edile ha eseguito le Controparte_1 opere commissionate a regola d'arte e conformemente alla direttive e prescrizioni impartite dalla committente;
E) accertare che i ritardi della consegna dei lavori oggetto di appalto sono imputabili esclusivamente alle nuove lavorazioni richieste dalla committente e all'imperizia della stessa e del direttore dei lavori e che, pertanto, non sono dovute penali da parte dell'appaltatrice;
F) accertare che l' non ha pagato l'ultimo stato di avanzamento Parte_1
lavori eseguiti dalla convenuta e che, pertanto, si è resa inadempiente al contratto di appalto di cui trattasi;
G) accertare e dichiarare che l' in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, ing. rimane debitrice dell'impresa edile CP_2 CP_1
per l'importo di € 48.896,12, oltre interessi e spese legali, per le opere
[...]
eseguite a suo favore eseguite e non ancora pagate;
H) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, ing. al pagamento, a favore dell'impresa edile CP_2
, in persona Controparte_1 del suo omonimo legale rappresentante, dell'importo di € 48.896,12, oltre alle spese legali, liquidate con il decreto ingiuntivo n. 891/2012, pari ad € 984,50 oltre
a spese e C.P.A.;
I) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a risarcire tutti i danni subiti dall'impresa edile , Controparte_1
3 nell'ammontare che si riterrà di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse fondate le eccezioni di parte attrice:
J) accertare e dichiarare che la reale entità del danno subito da controparte è di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato nell'atto di citazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di avvocato, spese e C.P.A. del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 giugno 2012, la ha Parte_1
convenuto in giudizio la ditta , esercente impresa edile, in Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 891/2012, depositato il 13 aprile 2012 e notificato il 19 maggio 2012, per il pagamento della somma di Euro 48.896,12, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di residuo corrispettivo dei lavori di costruzione di un edificio composto da sei appartamenti in Cagliari, via Pepe nn.
47-51, come da fattura n. 41 del 14 dicembre 2011, in forza del contratto del 3 agosto 2009, deducendo la mancata ultimazione dell'opera, l'esistenza di vizi e difformità della parte eseguita, l'eccedenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto ed il ritardo nell'adempimento e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per grave inadempimento o per difetti dell'opera ovvero, in via subordinata, la riduzione proporzionale del prezzo, convenuto a corpo, pari a Euro 162.000,00, ed in ogni caso la condanna alla restituzione della somma indebita ed al risarcimento di tutti i danni, nella misura di Euro 130.682,05, o quella diversa di ragione, con eventuale compensazione dei reciproci crediti.
Si è costituito in giudizio , contestando il fondamento dei Controparte_1
motivi, eccependo le modifiche al progetto, insistendo nella pretesa creditoria per l'ultimo stato di avanzamento dei lavori e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente al risarcimento, in favore dell'opposto, di tutti i danni, nella misura di giustizia.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
4 All'udienza del 19 dicembre 2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo e a sostegno delle domande riconvenzionali ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che l'opponente, con Parte_1 contratto del 3 agosto 2009, affidava all'impresa opposta l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la realizzazione di un edificio residenziale dotato di sei appartamenti, bivani e trivani, ed il prezzo veniva stabilito a corpo in Euro
162.000,00, IVA esclusa;
che le lavorazioni dovevano iniziare entro il 14 settembre 2009 e terminare entro il 24 aprile 2010, per i bivani entro il 2 febbraio
2010, con la previsione per ogni giorno di ritardo di una penale di Euro 200,00; che i lavori venivano consegnati alla ditta appaltatrice l'8 ottobre 2009; che agli inizi del mese di febbraio 2011, in attesa dei pagamenti sollecitati, l'impresa decideva di disporre il fermo del cantiere;
che la committente, nel frattempo, corrispondeva la somma complessiva di Euro 138.775,34, al netto di IVA, largamente superiore all'importo maturato dalla ditta appaltatrice, in quanto le opere eseguite fino a quel momento erano incomplete ed imperfette;
che l'impresa si rendeva gravemente inadempiente, in relazione al termine per la consegna, non rispettato, ed allo stato delle lavorazioni, realizzate solo in parte, nonché caratterizzate da vizi e difformità; che si riscontrava la presenza di infiltrazioni negli appartamenti al piano terra e nei ballatoi in legno, la irregolarità della muratura di tamponamento, la mancanza di braghe al piano primo, la imperizia nelle opere strutturali in ampliamento ed in elevazione e la mancata ultimazione della tinteggiatura, per cui si rendeva necessario l'intervento di altre ditte, per la spesa complessiva di Euro 7.826,00; che il valore delle lavorazioni effettuate, considerati i difetti e le misure riscontrabili, ammontava a Euro 126.840,33, IVA esclusa;
che entrambi i termini pattuiti non venivano rispettati e, perciò,
5 considerati i giorni di ritardo, alla data di stipula dei contratti di vendita degli appartamenti, la penale dovuta alla committente ammontava a Euro 72.800,00; che la committente, inoltre, doveva corrispondere a uno degli acquirenti la somma di Euro 40.200,00, detratta dal prezzo, come penale per il ritardo;
che la ditta appaltatrice, dunque, doveva pagare alla committente la somma complessiva di
Euro 130.682,05, di cui Euro 11.935,01 a titolo di differenza tra quanto percepito e quanto maturato, Euro 5.747,04 a titolo di risarcimento del danno per interventi correttivi, Euro 40.200,00 a titolo di risarcimento del danno per penale versata a un terzo acquirente ed Euro 72.800,00 a titolo di penale stabilita per il ritardo.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che il preventivo Controparte_1
elaborato dall'impresa ed inserito nel contratto quantificava il prezzo dell'opera a misura, e non a corpo;
che nel corso dei lavori la committente modificava continuamente il progetto, senza richiedere il consenso dell'appaltatore, né rideterminare il prezzo;
che tali modifiche rendevano necessari dettagli tecnici, disegni aggiornati e chiarimenti sulle nuove lavorazioni;
che la committente, da ultimo, presentava richieste di autorizzazione e progetti per accedere al c.d. Piano casa, al fine di costruire due ulteriori piani, rispetto a quelli previsti, con conseguenti modifiche di opere già eseguite e ritardo nello svolgimento dei lavori;
che al momento delle verifiche mai venivano fatte obiezioni;
che, il 18 ottobre
2010, venivano ultimati e consegnati alla committente un bivano e due trivani al piano terra, nonché un bivano al piano primo;
che, nonostante la richiesta della ditta appaltatrice, la committente non procedeva ad una nuova verifica dello stato di avanzamento, determinando una situazione di grave difficoltà per l'impresa, costretta ad anticipare ingenti somme;
che, il 9 marzo 2011, la ditta appaltatrice sospendeva i lavori e, a quel punto, diveniva impossibile accedere al cantiere, perché venivano modificate le serrature e chiamate altre imprese per il completamento dei lavori;
che le modifiche apportate al progetto iniziale erano illegittime, trattandosi di modifiche significative dell'opera, in violazione del contratto, causa di ingenti ritardi;
che tra le modifiche vi era la richiesta di sopraelevazione, oltre il piano primo, di ben due piani ulteriori, così da determinare un incremento superiore a un sesto del prezzo dell'opera e da rendere
6 necessaria, oltre all'autorizzazione dell'appaltatore, anche la rideterminazione del suo compenso;
che nell'ultima fattura emessa erano elencate le nuove lavorazioni, con l'indicazione dei giorni necessari per l'esecuzione, causa della ritardata consegna degli appartamenti in costruzione;
che non poteva applicarsi la penale, a seguito delle modifiche richieste dalla committente, senza che si fosse stabilito un nuovo termine di consegna;
che ulteriori giorni di ritardo venivano causati, inoltre, da imperizia e negligenza della committente nella trasmissione dei documenti necessari;
che, in riferimento alle contestazioni sui lavori, dopo il fermo del cantiere, l'appaltatore richiedeva la verifica di quelli fino a quel momento eseguiti, ma la committente negava l'accesso e faceva continuare i lavori ad altre imprese, coprendo le lavorazioni già eseguite, anziché chiedere un accertamento tecnico preventivo;
che la convenuta disconosceva e disconosce i difetti, ad essa non imputabili, anche perché il direttore dei lavori, nonché titolare della committente, si intrometteva nello svolgimento dei lavori stessi, privando l'appaltatore di ogni libertà di decisione e facendolo agire quale nudus minister; che il direttore dei lavori, comunque, non avanzava alcuna contestazione, tanto che pagava undici stati di avanzamento;
che la denunzia era tardiva, perché le contestazioni dovevano formularsi entro sessanta giorni dalla scoperta dei difetti;
che i quattro appartamenti consegnati, per di più, venivano venduti e, dovendo il direttore dei lavori attestare la conformità al progetto approvato per il rilascio dei certificati di agibilità, ciò costituiva prova di accettazione dell'opera.
2. Le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto, ripetizione dell'indebito e risarcimento dei danni e la domanda principale di pagamento del residuo corrispettivo, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono rispettivamente le prime infondate e l'ultima parzialmente fondata.
2.1. Alcune questioni richiedono approfondimento in diritto.
2.2. In tema di variazioni del progetto, con particolare riferimento a quelle ordinate dal committente, secondo la giurisprudenza ferma da decenni, il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo
7 caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n. 7242 del 2001; conf. nn.
8528 del 2003, 208 del 2006, 19099 del 2011, 40122 del 2021 e 24246 del 2023).
Tuttavia, l'art. 1661 cod. civ. consente al committente di apportare variazioni al progetto, assumendone i costi di esecuzione, purché queste non importino notevoli modificazioni nella natura dell'opera o dei quantitativi delle singole categorie dei lavori e l'ammontare dei relativi costi non superi il sesto del prezzo convenuto. Le richieste di variazione non determinano, dunque, di per sé, la sostituzione del precedente contratto con un diverso contratto, ma solo la parziale modifica dell'oggetto della prestazione dovuta dall'appaltatore e l'obbligazione del committente di pagamento degli eventuali costi aggiuntivi. A meno che non sia dimostrato un diverso e specifico accordo tra le parti o che non si tratti di variazioni di notevole entità che, comportando un importante mutamento del piano dei lavori, rendano inesigibile l'adempimento nell'originario termine,
l'esercizio del potere attribuito al committente dalla citata norma, quando si tratti di variazioni di poca entità, non influisce sui patti relativi al termine di esecuzione dei lavori, ma assume rilevanza solo come eventuale causa di ritardo non imputabile all'appaltatore e di giustificazione dell'inosservanza di quel termine di consegna (Cass. n. 2290 del 1995). Perciò, ove in un contratto di appalto vengano pattuiti un termine di consegna ed una penale a carico dell'appaltatore per il ritardo, tali convenzioni devono intendersi superate se, nel corso dell'esecuzione dell'opera, il committente abbia richiesto ed ottenuto importanti e notevoli variazioni dell'iniziale progetto. In detta ipotesi, verificandosi lo sconvolgimento del piano dei lavori cui è ancorato il termine stabilito, affinché la penale conservi efficacia deve essere fissato di comune accordo un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la dimostrazione del colpevole ritardo addebitabile all'appaltatore (Cass. n. 7242 del 2001; conf. nn. 20484 del 2011,
8 8405 del 2019, 9152 del 2019 e 12396 del 2024).
2.3. In tema di accettazione di parte dell'opera, secondo la giurisprudenza,
l'appalto di opera da eseguire per partite, ex art. 1666 cod. civ., postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti in frazioni, dotate ciascuna di una propria individualità, e non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite, ai fini della presunzione di accettazione della parte di opera pagata (Cass.
n. 8752 del 1993; cfr. n. 13132 del 2003).
2.4. In tema di difformità e vizi dell'opera, secondo il costante orientamento, per l'appalto, la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia stata completata, ma presenti vizi, difformità o difetti, laddove nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e
1668 cod. civ., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(Cass. n. 13983 del 2011); dunque, operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 cod. civ. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto (Cass. n. 4527 del 2022).
2.5. In tema di onere della prova di difformità e vizi dell'opera, secondo la più recente giurisprudenza, il momento dell'accettazione segna lo spartiacque, ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti: infatti, finché l'opera non
9 sia espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di essi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate. Nel caso in cui si raggiunga la prova dell'esistenza del difetto, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. n. 19146 del 2013; conf. n. 7267 del 2023).
2.6. In tema di limiti alla responsabilità per vizi dell'opera, secondo la consolidata giurisprudenza, anche se l'appaltatore nell'esecuzione dell'opera si è attenuto alle previsioni del progetto è responsabile per i vizi che presenti l'opera medesima: infatti, nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d'arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli;
qualora non li abbia segnalati, è responsabile per i vizi dell'opera, ancorché abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni;
in una sola ipotesi va esente da responsabilità e, cioè, se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di nudus minister (Cass. n. 7515 del 2005; conf. nn. 12995 del 2006 e
3659 del 2009; cfr. nn. 8016 del 2012, 23594 del 2017, 777 del 2020 e 15661 del
2023). In altri termini, la responsabilità dell'appaltatore deve ritenersi esclusa nel
10 solo caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere nell'esecutore ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma ipso facto in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente (Cass. n. 28605 del 2008; cfr. n.
6202 del 2009).
2.7. Nella specie, l'opponente ha assunto il ritardo nella consegna e i difetti dell'opera a fondamento delle azioni di risoluzione del contratto d'appalto, ripetizione dell'indebito e risarcimento dei danni, oltre che pagamento della penale, vantando un controcredito nei confronti dell'altra parte, dedotto in compensazione;
l'opposto, di contro, ha avanzato la pretesa di pagamento del residuo corrispettivo, fondandola sulla entità dei lavori svolti, da ultimo non verificati, e ha eccepito la mancanza di autonomia dell'appaltatore, la decadenza della committente dalla garanzia per i difetti e l'accettazione dell'opera, nonché la reiterata variazione del progetto e il ritardato compimento di atti di sua competenza da parte della committente come causa del ritardo nella consegna.
2.8. Ciò premesso, nella congerie di difese svolte, le questioni attinenti al contenuto del contratto d'appalto ed alla garanzia per i difetti vanno risolte con precedenza rispetto a quelle attinenti all'estensione dei lavori eseguiti, anche dal punto di vista temporale, ed all'entità dei contrapposti crediti, presupponendo ciascuna di esse accertamenti comuni ed altri distinti, in ordine logico e giuridico.
2.9. Per quanto attiene al contenuto del contratto d'appalto, sotto il profilo della descrizione dell'opera, in base a quello che risulta dalla scrittura privata sottoscritta il 3 agosto 2009, oggetto della prestazione dell'appaltatore, come definito negli artt. 1 e 2, era l'esecuzione di tutte le lavorazioni occorrenti per la demolizione di un preesistente fabbricato e per la costruzione di un nuovo edificio, a destinazione residenziale, sviluppato su due livelli e composto da sei appartamenti. Il corrispettivo veniva convenuto a corpo, cioè globalmente, in Euro
162.000,00, oltre a IVA, come stabilito nell'art. 6, ma il meccanismo di remunerazione dei lavori, diversamente da quanto assumono le parti in causa, non influisce sul computo delle variazioni al progetto, compatibili tanto con l'appalto a misura quanto con l'appalto a corpo: infatti, la differenza tra le due tipologie, a
11 corpo o a misura, non è che nell'appalto a corpo il corrispettivo sia sempre e comunque fisso e nell'appalto a misura sia meramente indicativo e liberamente incrementabile, bensì che, in quest'ultimo caso, per ciascuna categoria l'operazione matematica necessaria per determinare il corrispettivo stesso, in base a un prezzo invariabile per unità di misura, è rinviata al momento della consegna dell'opera finita e della verifica delle quantità realizzate;
in ciò si esaurisce la differenza tra il corrispettivo a corpo e quello a misura, non potendo questa pattuizione rendere inoperante il regime delle varianti in corso d'opera e vanificare il controllo sulle difformità progettuali. Con clausola meramente confermativa della previsione legale, all'art. 4, per quel che interessa, il contratto vietava alla committente di apportare modifiche significative all'opera progettata, consentendo tutte le altri varianti, dunque quelle di scarsa importanza. Nel corso dell'esecuzione dell'opera, come documentato dagli elaborati tecnici trasmessi in data posteriore alla stipula, interveniva pacificamente una pluralità di variazioni riguardanti particolari costruttivi, via via introdotte dalla committente a sua discrezione, nell'esercizio di un proprio diritto potestativo, per le quali l'appaltatore non poteva rifiutare la prestazione, ma poteva solo chiedere il compenso per i maggiori lavori eventualmente eseguiti. Anche qualora queste variazioni comportassero un aumento del sesto del corrispettivo convenuto, la questione è irrilevante, non risultando esercitato il recesso da parte dell'appaltatore. Ad attento esame, tenuto conto delle voci e dei prezzi elencati nell'ultima fattura, inoltre, bisogna convenire che nessuna di tali varianti determinasse notevoli modificazioni dell'opera, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tranne una sola realmente significativa, l'unica dedotta in modo specifico dall'appaltatore nelle sue difese, vale a dire la richiesta di altri e più ampi lavori strutturali, diretti alla sopraelevazione oltre il piano primo. Non si pone alcuna difficoltà probatoria in tal senso, trattandosi di una modifica progettuale non contestata in modo specifico e perfino riconosciuta dalla committente nelle sue produzioni, per il tramite della corrispondenza contenente doglianze per la mancata protezione dalle infiltrazioni della copertura del piano sottostante e, soprattutto, della relazione peritale di verifica dello stato di
12 consistenza, redatta stragiudizialmente dal tecnico da essa incaricato. Nonostante
l'appaltatore potesse allora rifiutare la prestazione ed abbia ora lamentato la violazione del divieto, lo stesso elenco delle nuove lavorazioni e la stessa entità della pretesa dimostrano, ancora una volta, la tacita approvazione anche di quella ennesima richiesta, in quanto volontariamente è stato dato un principio di esecuzione ai lavori da intraprendere sulla copertura del piano primo, ai fini della edificazione anche dei piani secondo e terzo, opera iniziata come d'uso con la posa di ferri, travi e pilastri.
2.10. Per quanto attiene ancora al contenuto del contratto d'appalto, sotto il profilo dei tempi di esecuzione, in base a quello che risulta dal contratto, come previsto dall'art. 8, i lavori dovevano iniziare entro il 14 settembre 2009 e terminare in generale entro il 24 aprile 2010 e in particolare relativamente ai bivani entro il 2 febbraio 2010. Tolti i primi due giorni dopo la scadenza, per ogni giorno di ritardo successivo nella consegna dell'opera le parti convenivano, a carico dell'appaltatore, la penale di Euro 200,00, da computare sul saldo finale dei lavori. La clausola penale per il caso di ritardo poteva produrre, in astratto, gli effetti tipici sia di predeterminazione convenzionale dell'ammontare del risarcimento del danno, con l'esonero della committente dalla relativa prova, sia di limitazione convenzionale del risarcimento stesso alla prestazione promessa, stante la mancata previsione della risarcibilità del danno ulteriore. Nondimeno, in concreto, la penale non può trovare applicazione, essendo tamquam non esset.
Ebbene, l'attività nel cantiere aveva inizio a far data dall'8 ottobre 2009, come risultante dal verbale di consegna dei lavori redatto dalle parti, e proseguiva fino alla data del 9 marzo 2011, come risultante dalla comunicazione di fermo del cantiere con missiva dall'appaltatore, dopodiché nel cantiere facevano ingresso altre imprese, chiamate per l'ultimazione dei lavori, come risultante dalle prove testimoniali. Nel frattempo, il 1° novembre 2009, entrava in vigore la L.R. n. 4 del
2009, meglio conosciuta come Piano casa, che derogava agli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e consentiva gli ampliamenti anche mediante sopraelevazione, con norme di particolare favore, fra l'altro, in caso di integrale demolizione e ricostruzione di edifici ad uso
13 residenziale, come nel caso in esame. Fatto sta che già il mese successivo, a dicembre 2009, le parti convenivano verbalmente di avvalersi delle nuove disposizioni ed estendere senza indugio i lavori ai piani superiori al primo, come dimostrato in modo inequivoco dalla comunicazione della tavola aggiornata del solaio del piano secondo, con missiva del 23 dicembre 2009, al di là della mancata determinazione dei prezzi anche di tali lavori. Eppure, a seguito di tale importante modifica progettuale, con l'introduzione di una variante volta al maggior sviluppo verticale dell'edificio, i due contraenti, fra cui era la committente ad averne maggior interesse, non si preoccupavano di stabilire anche un diverso e più lungo termine per la consegna dell'opera, al fine di adeguare il programma cronologico alle accresciute esigenze esecutive, a fronte di un impegno contemporaneo dell'appaltatore, con la stessa capacità operativa, nelle lavorazioni già previste ed in quelle nuove e più gravose richieste. Ne consegue che il termine per l'adempimento e la clausola penale, come elementi accessori, restano entrambi caducati in via consequenziale, per effetto di tale modifica dell'oggetto del contratto, e diviene superfluo, dunque, procedere al computo dei periodi di prosecuzione e sospensione dei lavori ed alla verifica della imputabilità delle cause del ritardo all'una o all'altra parte.
2.11. Per quanto attiene alla garanzia per i difetti, sotto il profilo dei pagamenti parziali intervenuti nel corso dei lavori, in relazione agli stati di avanzamento precedenti alla fattura posta a base del ricorso per ingiunzione, in base a quello che risulta dal contratto, il corrispettivo doveva essere pagato, dopo il primo anticipo al momento dell'apertura del cantiere, in più soluzioni, per importi variabili, corrispondenti a quattro stati di avanzamento provvisori ed uno finale, previsto a saldo, secondo le modalità di cui all'art.
7. A prescindere dal fatto che le parti non avessero, poi, seguito tali modalità, dando luogo a un numero superiore di stati di avanzamento dei lavori, in conseguenza di più varianti apportate durante il loro svolgimento, dal contenuto del contratto si evince in modo inequivoco che l'opera non fosse da eseguire per partite, mantenendo la sua unitarietà strutturale e funzionale. Non esiste alcuna ragione per sostenere l'autonomia delle singole lavorazioni, rispetto al risultato finale con esse
14 perseguito, consistente nella costruzione di un intero fabbricato, per cui ciascuna parte è inscindibile dal tutto, anche per la presenza di muri ed impianti posti a servizio di tutti i piani e di tutte le porzioni di piano. Ne consegue che le somme via via corrisposte valgono come semplici acconti, versati per far fronte alle esigenze finanziarie dell'appaltatore, non comportando neanche parzialmente l'accettazione presunta dei lavori da parte della committente, come per presunzione legale di accettazione senza riserve, qui inoperante, e non precludendo affatto la rilevabilità di eventuali difetti dell'opera in sede di verifica finale, a suo tempo non attuata dalle parti, ai fini della determinazione del corrispettivo residuo.
2.12. Per quanto attiene ancora alla garanzia per i difetti, sotto il profilo dell'alienazione degli appartamenti ultimati e delle asseverazioni rese per l'uso abitativo, da un lato è dirimente osservare la mancanza del presupposto per la predicabilità di un'accettazione tacita dell'opera, costituito dalla preventiva consegna alla committente, la quale consegna, come già evidenziato, si riferiva all'edificio nel suo complesso, comprensivo delle parti comuni e finito in ogni aspetto, e di certo detta consegna non era intervenuta al momento del fermo di cantiere, e dall'altro lato, qualunque dichiarazione successiva avesse rilasciato il direttore dei lavori, è dirimente osservare il difetto di rappresentanza della committente, se non limitatamente alla materia tecnica, laddove neppure è stata allegata la spendita del nome della società nel rilascio di attestazioni riservate ad un professionista abilitato e destinate al competente ufficio tecnico comunale, oltretutto con manifestazioni di scienza, e non di volontà.
2.13. Per quanto attiene ancora alla garanzia per i difetti, sotto il profilo dell'omessa denunzia, l'eccezione non ha fondamento: è assolutamente incontestato tra le parti il fatto che i lavori commissionati non fossero stati completati, neppure quelli originariamente previsti, essendo stati sospesi e mai ripresi, stante la consegna solo di quattro su sei unità immobiliari, con la conseguenza che non è applicabile, a fronte di un'opera incompiuta, la disciplina dettata in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, fra cui l'onere di tempestiva denunzia, nel breve termine stabilito a pena di decadenza.
15 2.14. Per quanto attiene ancora alla responsabilità per eventuali vizi, sotto il profilo dell'attuazione delle direttive per l'esecuzione dell'opera, anche in tal caso l'eccezione proposta dall'appaltatore per andar esente da responsabilità non va incontro a miglior sorte: è evidente che un conto è esercitare quel diritto di controllo che la legge rimette alla committente, ex art. 1662 cod. civ., già nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che il contratto riservava alla figura del direttore dei lavori nominato dalla committente stessa sulla base del progetto predisposto su suo incarico, ex art. 3 della scrittura privata, dunque una circostanza priva di efficacia esimente, ed un altro conto è ingerirsi nell'esecuzione dei lavori, tanto da privare l'altra parte della sua autonomia nella fase esecutiva, un'evenienza assolutamente indimostrata nel caso in esame, con la conseguenza che l'appaltatore non può ritenersi nudus minister della committente e risponde, oltre che delle difformità dal progetto, di tutti i vizi dell'opera, a meno che non dimostri
– neppure ciò è dimostrato – che fossero imprevedibili ed inevitabili con l'uso della diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta.
2.15. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della consistenza dei lavori, ai fini della quantificazione del corrispettivo, alla verifica della sussistenza dei difetti, sia per difformità dal contratto e dal progetto sia per vizi di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, anche in relazione alle varianti, nei limiti di quanto dedotto, ed al computo, infine, delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti stessi;
a ciò si procederà sulla base della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. nella quale l'ausiliare, Persona_1
chiamato in un primo momento per una stima sommaria a fini conciliativi ed in seguito per un approfondito esame delle questioni tecniche, ha dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, e corredando le risposte fornite ai quesiti con la descrizione e riproduzione planimetrica e fotografica dello stato dei luoghi, nonché con la valutazione delle censure delle parti.
2.16. Secondo quanto emerge dal rilievo dello stato dei luoghi, ove possibile, nonché dalla lettura dei documenti, per il resto, premesso di non dover
16 eseguire la rilevazione e misurazione dei lavori già previsti e compensati a corpo nel contratto, bensì solo la determinazione delle qualità e quantità differenti, supplementari o riduttive, rispetto alle previsioni progettuali, anche per effetto delle varianti, l'ausiliare ha verificato i lavori eseguiti limitatamente ai primi due livelli del fabbricato, compreso il solaio di copertura, come prescritto con provvedimento interlocutorio, suddividendo i lavori in tre macrocategorie, cioè lavori previsti dal contratto originario esterni, lavori previsti dal contratto originario interni e lavori non previsti dal contratto originario, ed ancora per ciascuna di esse in due sottocategorie, cioè lavori non contestati e lavori contestati. Ricostruendo così la contabilità dei lavori, l'ausiliare è stato in grado di determinare precisamente il valore dell'opera eseguita in Euro 146.016,11, di cui la parte ascrivibile al progetto iniziale Euro 116.582,09 e quella ascrivibile alle varianti Euro 29.434,02. Passando ai vizi ed alle difformità dell'opera, l'ausiliare ha potuto stimare le spese necessarie per la loro eliminazione, secondo gli elementi offerti, nei limiti di quelle relative alla tinteggiature delle pareti al piano terra danneggiate da infiltrazioni, pari a Euro 500,00, e di quelle relative all'adeguamento dell'impianto di scarico delle acque nere, pari a Euro 520,00, per il totale di Euro 1.020,00.
2.17. Non può sfuggire, però, che la limitazione delle indagini, cui si è fatto cenno, ai primi due piani, cioè terra e primo, e solo ad essi, imposta d'ufficio dopo la formulazione dei quesiti ed ingiustificata, non corrisponde alla obiettiva estensione della materia del contendere e rende necessario parimenti d'ufficio integrare le risposte ai medesimi quesiti, in riferimento ai lavori eseguiti ai piani superiori, cioè secondo e terzo, lasciati al grezzo. A tal fine, non v'è bisogno di richiamare l'ausiliare, ma è sufficiente far applicazione del medesimo criterio di analisi già applicato, riconducibile al principio di non contestazione. Nello specifico, mettendo a confronto la fattura emessa a saldo dall'appaltatore, recante nella parte relativa ai lavori di ampliamento l'importo di Euro 25.417,05, ed il computo metrico estimativo redatto a consuntivo per conto della committente e da essa richiamato nella citazione, recante nella parte relativa ai lavori di sopraelevazione l'importo di Euro 10.593,51, è possibile assumere come
17 riconosciuta e senz'altro dovuta, tra i due importi per la stessa categoria di lavori, la minor somma di Euro 10.593,51, da aggiungere al saldo del compenso per le varianti. Ne consegue che il valore dell'opera eseguita ammonta nel complesso a
Euro 156.609,62, di cui la parte ascrivibile al progetto iniziale Euro 116.582,09 e quella ascrivibile alle varianti Euro 40.027,53.
2.18. Non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni del consulente e per non condividere la sua valutazione di carattere tecnico. Alla relazione di consulenza, peraltro, sono state mosse critiche da entrambe le parti. Sulle censure formulate dall'opponente, con riguardo alle lavorazioni riscontrate, l'ausiliare ha confermato integralmente le risposte già rese, rilevando la genericità delle doglianze, in quanto non correlate a specifiche categorie o voci di computo, oltretutto in parte non supportate da evidenze documentali o elementi acquisiti durante i sopralluoghi ed in parte costruite in forma ipotetica, senza considerare le varianti, e fornendo, comunque, elementi di valutazione più che esaustivi, anche mediante rinvio a quanto descritto e documentato. Sulla censura, unica e precisa, formulata dall'opposto, con riguardo ai lavori di sopraelevazione non verificati,
l'ausiliare ha giustificato l'omesso esame rammentando di essersi attenuto al limite istruttorio posto all'accertamento, superato nella decisione di merito.
2.19. Alla luce di quanto precede, da un lato, non può ritenersi fornita dall'appaltatore la prova della esatta esecuzione della prestazione per la intera e più ampia estensione risultante dalle variazioni apportate dalla committente e corrispondente alla quantificazione unilaterale del preteso credito;
dall'altro lato, la mancata ultimazione dei lavori, proseguiti oltre la scadenza originaria e non completati senza un nuovo termine per la consegna, e la presenza di alcuni vizi e difformità dell'opera, circoscritti e di scarsa importanza nell'economia dell'affare, non possono ritenersi sufficienti per addivenire a una pronuncia di risoluzione del contratto, tanto in virtù della disciplina generale in materia di contratti con prestazioni corrispettive, ex art. 1453 cod. civ., quanto in virtù della disciplina speciale in materia di garanzia per i difetti d'opera in appalto, ex art. 1668 cod. civ., non essendo i profili di inadempienza tali da configurare un inadempimento grave, a fronte della caducazione del termine per la consegna prima pattuito e
18 della realizzazione di un numero di appartamenti superiore alla metà di quelli in origine previsti e in condizioni satisfattive di un persistente interesse a riceverli, oppure profili tali da rendere la costruzione, anche se difettosa in alcuni aspetti, del tutto inadatta alla sua destinazione, a fronte della conservazione di quanto già costruito ad uso residenziale e della conclusione dei lavori con esito positivo per il tramite di altre imprese.
2.20. Peraltro, poiché l'appalto è configurabile come un contratto ad esecuzione prolungata, quand'anche se ne potesse pronunciare la risoluzione per colpa dell'appaltatore, la conseguenza sarebbe solo quella di estinguere il rapporto per causa riferibile all'altra parte, escludendo il fondamento dell'eventuale sua pretesa di essere tenuto indenne del mancato guadagno per la parte dell'opera non eseguita, come nel caso di recesso del committente, ma non anche quella di impedirgli il riconoscimento del compenso per i lavori già eseguiti, dei quali il committente stesso si sia giovato (cfr. Cass. n. 6181 del 2011; conf. n. 27640 del
2018).
2.21. Accertato il diritto fatto valere, può procedersi alla sua liquidazione e, sulla base di quanto stabilito ai capi precedenti, detraendo per compensazione impropria dall'importo liquidato a credito dell'appaltatore, pari a Euro
156.609,62, l'importo riconosciuto a credito della committente, pari a Euro
1.020,00, il saldo finale è determinabile nell'importo di Euro 155.589,62.
All'ammontare del corrispettivo va sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 4%, in funzione del tipo d'intervento edilizio, per l'importo lordo di Euro 161.813,20. È incontestato il pagamento in corso d'opera dell'importo complessivo di Euro 138.775,34, al netto dell'imposta, equivalente a Euro
144.326,35, al lordo dell'imposta, corrisposto in più soluzioni per stati d'avanzamento, dal che la parziale estinzione del debito. Ne consegue il debito verso l'appaltatore, non ancora estinto dalla committente, per la differenza dovuta e non pagata di Euro 17.486,85 (161.813,20 – 144.326,35).
2.22. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura legale, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, in difetto di fissazione di un termine per il pagamento e
19 di preventiva costituzione in mora.
2.23. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del residuo corrispettivo nei limiti sopra stabiliti.
2.24. Non sussiste, di contro, il diritto alla ripetizione di alcun indebito.
2.25. Non sussiste, infine, nemmeno il diritto al risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento, al di fuori di quelli corrispondenti alle spese necessarie per le riparazioni, sopra liquidati e già portati in detrazione, nell'ambito della garanzia per i difetti;
in particolare, non è risarcibile il danno per la ritardata consegna al terzo acquirente di uno degli appartamenti in costruzione, uno dei bivani al piano terra, sia perché il ritardo di cui l'appaltatore possa rispondere per colpa si determina in base a un termine per adempiere la sua obbligazione, come visto venuto meno per la notevole modifica nel corso dell'esecuzione, sia perché, comunque, non è stata data dalla committente la prova di una differenza tra il prezzo convenuto con il contratto preliminare e il ricavato della vendita, attesa l'omessa produzione dei contratti indicati.
3. La domanda riconvenzionale subordinata di riduzione del corrispettivo, unitamente a tutte le altre equiordinate, è inammissibile per carenza di interesse, perché la domanda diretta ad ottenere l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera, in luogo della quale può chiedersi ed è stato chiesto, nel caso in esame, il risarcimento per equivalente del danno non eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 2346 del 1995), e la domanda di riduzione del prezzo si pongono tra loro in concorso alternativo, ex lege (v. art. 1668, primo comma, cod. civ.), essendo dirette a preservare il medesimo interesse, cioè il mantenimento del contratto, con la riduzione dello squilibrio economico derivante dai difetti dell'opera (cfr. Cass. n. 2314 del 1964).
4. La domanda ulteriormente riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore è manifestamente infondata, infine, perché l'obbligazione parzialmente inadempiuta da parte della committente ha natura pecuniaria, avendo per oggetto una somma di danaro, sulla quale sono dovuti gli interessi legali, ex art. 1224 cod. civ., e il creditore, nel caso in esame, non prova e neppure allega di aver subito dal ritardo un danno maggiore.
20 5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma dovuta;
le domande riconvenzionali, invece, vanno in parte respinte ed in parte dichiarate inammissibili.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione e dal totale rigetto delle riconvenzionali, oltre che il rifiuto della proposta conciliativa ben più favorevole della parte riuscita in prevalenza vittoriosa (definizione mediante pagamento della somma quantificata dal consulente con spese di lite compensate), giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di
Euro 17.486,85, a titolo di residuo corrispettivo, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali principali;
4) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali subordinate;
5) rigetta la domanda ulteriormente riconvenzionale;
6) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposto, della restante metà, che liquida in Euro 7.051,50,
a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 9 giugno 2025.
21 Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5370 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO
, esercente impresa individuale sotto la ditta omonima, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Federica Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale, dichiarare nullo e/o annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto mandando assolta l'opponente dalle richieste della ditta opposta.
In via principale e riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto del 03.08.2009
1 per grave inadempimento della ditta opposta e/o per i vizi e le difformità dell'opera realizzata e condannare quest'ultima:
- a rimborsare all'opponente gli importi fin qui corrisposti a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto per quanto verrà ritenuto di ragione, oltre a interessi e rivalutazione come per legge;
- a risarcire alla medesima attrice opponente tutti i danni subiti nella misura di €
130.682,05 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di ragione, e dei danni subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con eventuale compensazione (anche parziale) dei reciproci crediti accertati in corso di causa e liquidazione della differenza a carico del soccombente.
In via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare gli avversi inadempimenti e/o i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla società opposta nei termini di cui all'espositiva e di conseguenza:
- ridurre proporzionalmente il prezzo convenuto nel contratto del 03.08.2009, secondo quanto ritenuto di ragione;
- condannare la convenuta a rimborsare all'attrice gli importi fin qui corrisposti
a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto nella misura corrispondente al prezzo ridotto per effetto dell'emananda sentenza, oltre a interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare la convenuta a risarcire alla medesima attrice tutti i danni subiti nella misura di € 130.682,05 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di ragione, e dei danni subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge;
- il tutto con eventuale compensazione (anche parziale) dei reciproci crediti accertati in corso di causa e liquidazione della differenza a carico del soccombente.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Per l'opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale provvedere come segue:
2 A) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 891/2012 è pienamente valido ed efficace contro l' Parte_1
B) rigettare la domanda di parte opponente-attrice sull'eccezione di nullità, annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 891/2012 perché infondata in fatto e in diritto;
C) accertare che i vizi contestati dall' non possono essere Parte_1
provati, in quanto non è stato richiesto un accertamento tecnico preventivo antecedentemente all'intervento di altre aziende edili in cantiere che hanno coperto e modificato i lavori eseguiti dall'appaltatrice;
D) accertare e dichiarare che l'impresa edile ha eseguito le Controparte_1 opere commissionate a regola d'arte e conformemente alla direttive e prescrizioni impartite dalla committente;
E) accertare che i ritardi della consegna dei lavori oggetto di appalto sono imputabili esclusivamente alle nuove lavorazioni richieste dalla committente e all'imperizia della stessa e del direttore dei lavori e che, pertanto, non sono dovute penali da parte dell'appaltatrice;
F) accertare che l' non ha pagato l'ultimo stato di avanzamento Parte_1
lavori eseguiti dalla convenuta e che, pertanto, si è resa inadempiente al contratto di appalto di cui trattasi;
G) accertare e dichiarare che l' in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, ing. rimane debitrice dell'impresa edile CP_2 CP_1
per l'importo di € 48.896,12, oltre interessi e spese legali, per le opere
[...]
eseguite a suo favore eseguite e non ancora pagate;
H) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, ing. al pagamento, a favore dell'impresa edile CP_2
, in persona Controparte_1 del suo omonimo legale rappresentante, dell'importo di € 48.896,12, oltre alle spese legali, liquidate con il decreto ingiuntivo n. 891/2012, pari ad € 984,50 oltre
a spese e C.P.A.;
I) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a risarcire tutti i danni subiti dall'impresa edile , Controparte_1
3 nell'ammontare che si riterrà di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse fondate le eccezioni di parte attrice:
J) accertare e dichiarare che la reale entità del danno subito da controparte è di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato nell'atto di citazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di avvocato, spese e C.P.A. del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 giugno 2012, la ha Parte_1
convenuto in giudizio la ditta , esercente impresa edile, in Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 891/2012, depositato il 13 aprile 2012 e notificato il 19 maggio 2012, per il pagamento della somma di Euro 48.896,12, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di residuo corrispettivo dei lavori di costruzione di un edificio composto da sei appartamenti in Cagliari, via Pepe nn.
47-51, come da fattura n. 41 del 14 dicembre 2011, in forza del contratto del 3 agosto 2009, deducendo la mancata ultimazione dell'opera, l'esistenza di vizi e difformità della parte eseguita, l'eccedenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto ed il ritardo nell'adempimento e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per grave inadempimento o per difetti dell'opera ovvero, in via subordinata, la riduzione proporzionale del prezzo, convenuto a corpo, pari a Euro 162.000,00, ed in ogni caso la condanna alla restituzione della somma indebita ed al risarcimento di tutti i danni, nella misura di Euro 130.682,05, o quella diversa di ragione, con eventuale compensazione dei reciproci crediti.
Si è costituito in giudizio , contestando il fondamento dei Controparte_1
motivi, eccependo le modifiche al progetto, insistendo nella pretesa creditoria per l'ultimo stato di avanzamento dei lavori e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente al risarcimento, in favore dell'opposto, di tutti i danni, nella misura di giustizia.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
4 All'udienza del 19 dicembre 2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo e a sostegno delle domande riconvenzionali ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che l'opponente, con Parte_1 contratto del 3 agosto 2009, affidava all'impresa opposta l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la realizzazione di un edificio residenziale dotato di sei appartamenti, bivani e trivani, ed il prezzo veniva stabilito a corpo in Euro
162.000,00, IVA esclusa;
che le lavorazioni dovevano iniziare entro il 14 settembre 2009 e terminare entro il 24 aprile 2010, per i bivani entro il 2 febbraio
2010, con la previsione per ogni giorno di ritardo di una penale di Euro 200,00; che i lavori venivano consegnati alla ditta appaltatrice l'8 ottobre 2009; che agli inizi del mese di febbraio 2011, in attesa dei pagamenti sollecitati, l'impresa decideva di disporre il fermo del cantiere;
che la committente, nel frattempo, corrispondeva la somma complessiva di Euro 138.775,34, al netto di IVA, largamente superiore all'importo maturato dalla ditta appaltatrice, in quanto le opere eseguite fino a quel momento erano incomplete ed imperfette;
che l'impresa si rendeva gravemente inadempiente, in relazione al termine per la consegna, non rispettato, ed allo stato delle lavorazioni, realizzate solo in parte, nonché caratterizzate da vizi e difformità; che si riscontrava la presenza di infiltrazioni negli appartamenti al piano terra e nei ballatoi in legno, la irregolarità della muratura di tamponamento, la mancanza di braghe al piano primo, la imperizia nelle opere strutturali in ampliamento ed in elevazione e la mancata ultimazione della tinteggiatura, per cui si rendeva necessario l'intervento di altre ditte, per la spesa complessiva di Euro 7.826,00; che il valore delle lavorazioni effettuate, considerati i difetti e le misure riscontrabili, ammontava a Euro 126.840,33, IVA esclusa;
che entrambi i termini pattuiti non venivano rispettati e, perciò,
5 considerati i giorni di ritardo, alla data di stipula dei contratti di vendita degli appartamenti, la penale dovuta alla committente ammontava a Euro 72.800,00; che la committente, inoltre, doveva corrispondere a uno degli acquirenti la somma di Euro 40.200,00, detratta dal prezzo, come penale per il ritardo;
che la ditta appaltatrice, dunque, doveva pagare alla committente la somma complessiva di
Euro 130.682,05, di cui Euro 11.935,01 a titolo di differenza tra quanto percepito e quanto maturato, Euro 5.747,04 a titolo di risarcimento del danno per interventi correttivi, Euro 40.200,00 a titolo di risarcimento del danno per penale versata a un terzo acquirente ed Euro 72.800,00 a titolo di penale stabilita per il ritardo.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che il preventivo Controparte_1
elaborato dall'impresa ed inserito nel contratto quantificava il prezzo dell'opera a misura, e non a corpo;
che nel corso dei lavori la committente modificava continuamente il progetto, senza richiedere il consenso dell'appaltatore, né rideterminare il prezzo;
che tali modifiche rendevano necessari dettagli tecnici, disegni aggiornati e chiarimenti sulle nuove lavorazioni;
che la committente, da ultimo, presentava richieste di autorizzazione e progetti per accedere al c.d. Piano casa, al fine di costruire due ulteriori piani, rispetto a quelli previsti, con conseguenti modifiche di opere già eseguite e ritardo nello svolgimento dei lavori;
che al momento delle verifiche mai venivano fatte obiezioni;
che, il 18 ottobre
2010, venivano ultimati e consegnati alla committente un bivano e due trivani al piano terra, nonché un bivano al piano primo;
che, nonostante la richiesta della ditta appaltatrice, la committente non procedeva ad una nuova verifica dello stato di avanzamento, determinando una situazione di grave difficoltà per l'impresa, costretta ad anticipare ingenti somme;
che, il 9 marzo 2011, la ditta appaltatrice sospendeva i lavori e, a quel punto, diveniva impossibile accedere al cantiere, perché venivano modificate le serrature e chiamate altre imprese per il completamento dei lavori;
che le modifiche apportate al progetto iniziale erano illegittime, trattandosi di modifiche significative dell'opera, in violazione del contratto, causa di ingenti ritardi;
che tra le modifiche vi era la richiesta di sopraelevazione, oltre il piano primo, di ben due piani ulteriori, così da determinare un incremento superiore a un sesto del prezzo dell'opera e da rendere
6 necessaria, oltre all'autorizzazione dell'appaltatore, anche la rideterminazione del suo compenso;
che nell'ultima fattura emessa erano elencate le nuove lavorazioni, con l'indicazione dei giorni necessari per l'esecuzione, causa della ritardata consegna degli appartamenti in costruzione;
che non poteva applicarsi la penale, a seguito delle modifiche richieste dalla committente, senza che si fosse stabilito un nuovo termine di consegna;
che ulteriori giorni di ritardo venivano causati, inoltre, da imperizia e negligenza della committente nella trasmissione dei documenti necessari;
che, in riferimento alle contestazioni sui lavori, dopo il fermo del cantiere, l'appaltatore richiedeva la verifica di quelli fino a quel momento eseguiti, ma la committente negava l'accesso e faceva continuare i lavori ad altre imprese, coprendo le lavorazioni già eseguite, anziché chiedere un accertamento tecnico preventivo;
che la convenuta disconosceva e disconosce i difetti, ad essa non imputabili, anche perché il direttore dei lavori, nonché titolare della committente, si intrometteva nello svolgimento dei lavori stessi, privando l'appaltatore di ogni libertà di decisione e facendolo agire quale nudus minister; che il direttore dei lavori, comunque, non avanzava alcuna contestazione, tanto che pagava undici stati di avanzamento;
che la denunzia era tardiva, perché le contestazioni dovevano formularsi entro sessanta giorni dalla scoperta dei difetti;
che i quattro appartamenti consegnati, per di più, venivano venduti e, dovendo il direttore dei lavori attestare la conformità al progetto approvato per il rilascio dei certificati di agibilità, ciò costituiva prova di accettazione dell'opera.
2. Le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto, ripetizione dell'indebito e risarcimento dei danni e la domanda principale di pagamento del residuo corrispettivo, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono rispettivamente le prime infondate e l'ultima parzialmente fondata.
2.1. Alcune questioni richiedono approfondimento in diritto.
2.2. In tema di variazioni del progetto, con particolare riferimento a quelle ordinate dal committente, secondo la giurisprudenza ferma da decenni, il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo
7 caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n. 7242 del 2001; conf. nn.
8528 del 2003, 208 del 2006, 19099 del 2011, 40122 del 2021 e 24246 del 2023).
Tuttavia, l'art. 1661 cod. civ. consente al committente di apportare variazioni al progetto, assumendone i costi di esecuzione, purché queste non importino notevoli modificazioni nella natura dell'opera o dei quantitativi delle singole categorie dei lavori e l'ammontare dei relativi costi non superi il sesto del prezzo convenuto. Le richieste di variazione non determinano, dunque, di per sé, la sostituzione del precedente contratto con un diverso contratto, ma solo la parziale modifica dell'oggetto della prestazione dovuta dall'appaltatore e l'obbligazione del committente di pagamento degli eventuali costi aggiuntivi. A meno che non sia dimostrato un diverso e specifico accordo tra le parti o che non si tratti di variazioni di notevole entità che, comportando un importante mutamento del piano dei lavori, rendano inesigibile l'adempimento nell'originario termine,
l'esercizio del potere attribuito al committente dalla citata norma, quando si tratti di variazioni di poca entità, non influisce sui patti relativi al termine di esecuzione dei lavori, ma assume rilevanza solo come eventuale causa di ritardo non imputabile all'appaltatore e di giustificazione dell'inosservanza di quel termine di consegna (Cass. n. 2290 del 1995). Perciò, ove in un contratto di appalto vengano pattuiti un termine di consegna ed una penale a carico dell'appaltatore per il ritardo, tali convenzioni devono intendersi superate se, nel corso dell'esecuzione dell'opera, il committente abbia richiesto ed ottenuto importanti e notevoli variazioni dell'iniziale progetto. In detta ipotesi, verificandosi lo sconvolgimento del piano dei lavori cui è ancorato il termine stabilito, affinché la penale conservi efficacia deve essere fissato di comune accordo un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la dimostrazione del colpevole ritardo addebitabile all'appaltatore (Cass. n. 7242 del 2001; conf. nn. 20484 del 2011,
8 8405 del 2019, 9152 del 2019 e 12396 del 2024).
2.3. In tema di accettazione di parte dell'opera, secondo la giurisprudenza,
l'appalto di opera da eseguire per partite, ex art. 1666 cod. civ., postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti in frazioni, dotate ciascuna di una propria individualità, e non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite, ai fini della presunzione di accettazione della parte di opera pagata (Cass.
n. 8752 del 1993; cfr. n. 13132 del 2003).
2.4. In tema di difformità e vizi dell'opera, secondo il costante orientamento, per l'appalto, la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia stata completata, ma presenti vizi, difformità o difetti, laddove nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e
1668 cod. civ., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(Cass. n. 13983 del 2011); dunque, operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 cod. civ. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto (Cass. n. 4527 del 2022).
2.5. In tema di onere della prova di difformità e vizi dell'opera, secondo la più recente giurisprudenza, il momento dell'accettazione segna lo spartiacque, ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti: infatti, finché l'opera non
9 sia espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di essi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate. Nel caso in cui si raggiunga la prova dell'esistenza del difetto, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. n. 19146 del 2013; conf. n. 7267 del 2023).
2.6. In tema di limiti alla responsabilità per vizi dell'opera, secondo la consolidata giurisprudenza, anche se l'appaltatore nell'esecuzione dell'opera si è attenuto alle previsioni del progetto è responsabile per i vizi che presenti l'opera medesima: infatti, nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d'arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli;
qualora non li abbia segnalati, è responsabile per i vizi dell'opera, ancorché abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni;
in una sola ipotesi va esente da responsabilità e, cioè, se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di nudus minister (Cass. n. 7515 del 2005; conf. nn. 12995 del 2006 e
3659 del 2009; cfr. nn. 8016 del 2012, 23594 del 2017, 777 del 2020 e 15661 del
2023). In altri termini, la responsabilità dell'appaltatore deve ritenersi esclusa nel
10 solo caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere nell'esecutore ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma ipso facto in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente (Cass. n. 28605 del 2008; cfr. n.
6202 del 2009).
2.7. Nella specie, l'opponente ha assunto il ritardo nella consegna e i difetti dell'opera a fondamento delle azioni di risoluzione del contratto d'appalto, ripetizione dell'indebito e risarcimento dei danni, oltre che pagamento della penale, vantando un controcredito nei confronti dell'altra parte, dedotto in compensazione;
l'opposto, di contro, ha avanzato la pretesa di pagamento del residuo corrispettivo, fondandola sulla entità dei lavori svolti, da ultimo non verificati, e ha eccepito la mancanza di autonomia dell'appaltatore, la decadenza della committente dalla garanzia per i difetti e l'accettazione dell'opera, nonché la reiterata variazione del progetto e il ritardato compimento di atti di sua competenza da parte della committente come causa del ritardo nella consegna.
2.8. Ciò premesso, nella congerie di difese svolte, le questioni attinenti al contenuto del contratto d'appalto ed alla garanzia per i difetti vanno risolte con precedenza rispetto a quelle attinenti all'estensione dei lavori eseguiti, anche dal punto di vista temporale, ed all'entità dei contrapposti crediti, presupponendo ciascuna di esse accertamenti comuni ed altri distinti, in ordine logico e giuridico.
2.9. Per quanto attiene al contenuto del contratto d'appalto, sotto il profilo della descrizione dell'opera, in base a quello che risulta dalla scrittura privata sottoscritta il 3 agosto 2009, oggetto della prestazione dell'appaltatore, come definito negli artt. 1 e 2, era l'esecuzione di tutte le lavorazioni occorrenti per la demolizione di un preesistente fabbricato e per la costruzione di un nuovo edificio, a destinazione residenziale, sviluppato su due livelli e composto da sei appartamenti. Il corrispettivo veniva convenuto a corpo, cioè globalmente, in Euro
162.000,00, oltre a IVA, come stabilito nell'art. 6, ma il meccanismo di remunerazione dei lavori, diversamente da quanto assumono le parti in causa, non influisce sul computo delle variazioni al progetto, compatibili tanto con l'appalto a misura quanto con l'appalto a corpo: infatti, la differenza tra le due tipologie, a
11 corpo o a misura, non è che nell'appalto a corpo il corrispettivo sia sempre e comunque fisso e nell'appalto a misura sia meramente indicativo e liberamente incrementabile, bensì che, in quest'ultimo caso, per ciascuna categoria l'operazione matematica necessaria per determinare il corrispettivo stesso, in base a un prezzo invariabile per unità di misura, è rinviata al momento della consegna dell'opera finita e della verifica delle quantità realizzate;
in ciò si esaurisce la differenza tra il corrispettivo a corpo e quello a misura, non potendo questa pattuizione rendere inoperante il regime delle varianti in corso d'opera e vanificare il controllo sulle difformità progettuali. Con clausola meramente confermativa della previsione legale, all'art. 4, per quel che interessa, il contratto vietava alla committente di apportare modifiche significative all'opera progettata, consentendo tutte le altri varianti, dunque quelle di scarsa importanza. Nel corso dell'esecuzione dell'opera, come documentato dagli elaborati tecnici trasmessi in data posteriore alla stipula, interveniva pacificamente una pluralità di variazioni riguardanti particolari costruttivi, via via introdotte dalla committente a sua discrezione, nell'esercizio di un proprio diritto potestativo, per le quali l'appaltatore non poteva rifiutare la prestazione, ma poteva solo chiedere il compenso per i maggiori lavori eventualmente eseguiti. Anche qualora queste variazioni comportassero un aumento del sesto del corrispettivo convenuto, la questione è irrilevante, non risultando esercitato il recesso da parte dell'appaltatore. Ad attento esame, tenuto conto delle voci e dei prezzi elencati nell'ultima fattura, inoltre, bisogna convenire che nessuna di tali varianti determinasse notevoli modificazioni dell'opera, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tranne una sola realmente significativa, l'unica dedotta in modo specifico dall'appaltatore nelle sue difese, vale a dire la richiesta di altri e più ampi lavori strutturali, diretti alla sopraelevazione oltre il piano primo. Non si pone alcuna difficoltà probatoria in tal senso, trattandosi di una modifica progettuale non contestata in modo specifico e perfino riconosciuta dalla committente nelle sue produzioni, per il tramite della corrispondenza contenente doglianze per la mancata protezione dalle infiltrazioni della copertura del piano sottostante e, soprattutto, della relazione peritale di verifica dello stato di
12 consistenza, redatta stragiudizialmente dal tecnico da essa incaricato. Nonostante
l'appaltatore potesse allora rifiutare la prestazione ed abbia ora lamentato la violazione del divieto, lo stesso elenco delle nuove lavorazioni e la stessa entità della pretesa dimostrano, ancora una volta, la tacita approvazione anche di quella ennesima richiesta, in quanto volontariamente è stato dato un principio di esecuzione ai lavori da intraprendere sulla copertura del piano primo, ai fini della edificazione anche dei piani secondo e terzo, opera iniziata come d'uso con la posa di ferri, travi e pilastri.
2.10. Per quanto attiene ancora al contenuto del contratto d'appalto, sotto il profilo dei tempi di esecuzione, in base a quello che risulta dal contratto, come previsto dall'art. 8, i lavori dovevano iniziare entro il 14 settembre 2009 e terminare in generale entro il 24 aprile 2010 e in particolare relativamente ai bivani entro il 2 febbraio 2010. Tolti i primi due giorni dopo la scadenza, per ogni giorno di ritardo successivo nella consegna dell'opera le parti convenivano, a carico dell'appaltatore, la penale di Euro 200,00, da computare sul saldo finale dei lavori. La clausola penale per il caso di ritardo poteva produrre, in astratto, gli effetti tipici sia di predeterminazione convenzionale dell'ammontare del risarcimento del danno, con l'esonero della committente dalla relativa prova, sia di limitazione convenzionale del risarcimento stesso alla prestazione promessa, stante la mancata previsione della risarcibilità del danno ulteriore. Nondimeno, in concreto, la penale non può trovare applicazione, essendo tamquam non esset.
Ebbene, l'attività nel cantiere aveva inizio a far data dall'8 ottobre 2009, come risultante dal verbale di consegna dei lavori redatto dalle parti, e proseguiva fino alla data del 9 marzo 2011, come risultante dalla comunicazione di fermo del cantiere con missiva dall'appaltatore, dopodiché nel cantiere facevano ingresso altre imprese, chiamate per l'ultimazione dei lavori, come risultante dalle prove testimoniali. Nel frattempo, il 1° novembre 2009, entrava in vigore la L.R. n. 4 del
2009, meglio conosciuta come Piano casa, che derogava agli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e consentiva gli ampliamenti anche mediante sopraelevazione, con norme di particolare favore, fra l'altro, in caso di integrale demolizione e ricostruzione di edifici ad uso
13 residenziale, come nel caso in esame. Fatto sta che già il mese successivo, a dicembre 2009, le parti convenivano verbalmente di avvalersi delle nuove disposizioni ed estendere senza indugio i lavori ai piani superiori al primo, come dimostrato in modo inequivoco dalla comunicazione della tavola aggiornata del solaio del piano secondo, con missiva del 23 dicembre 2009, al di là della mancata determinazione dei prezzi anche di tali lavori. Eppure, a seguito di tale importante modifica progettuale, con l'introduzione di una variante volta al maggior sviluppo verticale dell'edificio, i due contraenti, fra cui era la committente ad averne maggior interesse, non si preoccupavano di stabilire anche un diverso e più lungo termine per la consegna dell'opera, al fine di adeguare il programma cronologico alle accresciute esigenze esecutive, a fronte di un impegno contemporaneo dell'appaltatore, con la stessa capacità operativa, nelle lavorazioni già previste ed in quelle nuove e più gravose richieste. Ne consegue che il termine per l'adempimento e la clausola penale, come elementi accessori, restano entrambi caducati in via consequenziale, per effetto di tale modifica dell'oggetto del contratto, e diviene superfluo, dunque, procedere al computo dei periodi di prosecuzione e sospensione dei lavori ed alla verifica della imputabilità delle cause del ritardo all'una o all'altra parte.
2.11. Per quanto attiene alla garanzia per i difetti, sotto il profilo dei pagamenti parziali intervenuti nel corso dei lavori, in relazione agli stati di avanzamento precedenti alla fattura posta a base del ricorso per ingiunzione, in base a quello che risulta dal contratto, il corrispettivo doveva essere pagato, dopo il primo anticipo al momento dell'apertura del cantiere, in più soluzioni, per importi variabili, corrispondenti a quattro stati di avanzamento provvisori ed uno finale, previsto a saldo, secondo le modalità di cui all'art.
7. A prescindere dal fatto che le parti non avessero, poi, seguito tali modalità, dando luogo a un numero superiore di stati di avanzamento dei lavori, in conseguenza di più varianti apportate durante il loro svolgimento, dal contenuto del contratto si evince in modo inequivoco che l'opera non fosse da eseguire per partite, mantenendo la sua unitarietà strutturale e funzionale. Non esiste alcuna ragione per sostenere l'autonomia delle singole lavorazioni, rispetto al risultato finale con esse
14 perseguito, consistente nella costruzione di un intero fabbricato, per cui ciascuna parte è inscindibile dal tutto, anche per la presenza di muri ed impianti posti a servizio di tutti i piani e di tutte le porzioni di piano. Ne consegue che le somme via via corrisposte valgono come semplici acconti, versati per far fronte alle esigenze finanziarie dell'appaltatore, non comportando neanche parzialmente l'accettazione presunta dei lavori da parte della committente, come per presunzione legale di accettazione senza riserve, qui inoperante, e non precludendo affatto la rilevabilità di eventuali difetti dell'opera in sede di verifica finale, a suo tempo non attuata dalle parti, ai fini della determinazione del corrispettivo residuo.
2.12. Per quanto attiene ancora alla garanzia per i difetti, sotto il profilo dell'alienazione degli appartamenti ultimati e delle asseverazioni rese per l'uso abitativo, da un lato è dirimente osservare la mancanza del presupposto per la predicabilità di un'accettazione tacita dell'opera, costituito dalla preventiva consegna alla committente, la quale consegna, come già evidenziato, si riferiva all'edificio nel suo complesso, comprensivo delle parti comuni e finito in ogni aspetto, e di certo detta consegna non era intervenuta al momento del fermo di cantiere, e dall'altro lato, qualunque dichiarazione successiva avesse rilasciato il direttore dei lavori, è dirimente osservare il difetto di rappresentanza della committente, se non limitatamente alla materia tecnica, laddove neppure è stata allegata la spendita del nome della società nel rilascio di attestazioni riservate ad un professionista abilitato e destinate al competente ufficio tecnico comunale, oltretutto con manifestazioni di scienza, e non di volontà.
2.13. Per quanto attiene ancora alla garanzia per i difetti, sotto il profilo dell'omessa denunzia, l'eccezione non ha fondamento: è assolutamente incontestato tra le parti il fatto che i lavori commissionati non fossero stati completati, neppure quelli originariamente previsti, essendo stati sospesi e mai ripresi, stante la consegna solo di quattro su sei unità immobiliari, con la conseguenza che non è applicabile, a fronte di un'opera incompiuta, la disciplina dettata in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, fra cui l'onere di tempestiva denunzia, nel breve termine stabilito a pena di decadenza.
15 2.14. Per quanto attiene ancora alla responsabilità per eventuali vizi, sotto il profilo dell'attuazione delle direttive per l'esecuzione dell'opera, anche in tal caso l'eccezione proposta dall'appaltatore per andar esente da responsabilità non va incontro a miglior sorte: è evidente che un conto è esercitare quel diritto di controllo che la legge rimette alla committente, ex art. 1662 cod. civ., già nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che il contratto riservava alla figura del direttore dei lavori nominato dalla committente stessa sulla base del progetto predisposto su suo incarico, ex art. 3 della scrittura privata, dunque una circostanza priva di efficacia esimente, ed un altro conto è ingerirsi nell'esecuzione dei lavori, tanto da privare l'altra parte della sua autonomia nella fase esecutiva, un'evenienza assolutamente indimostrata nel caso in esame, con la conseguenza che l'appaltatore non può ritenersi nudus minister della committente e risponde, oltre che delle difformità dal progetto, di tutti i vizi dell'opera, a meno che non dimostri
– neppure ciò è dimostrato – che fossero imprevedibili ed inevitabili con l'uso della diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta.
2.15. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della consistenza dei lavori, ai fini della quantificazione del corrispettivo, alla verifica della sussistenza dei difetti, sia per difformità dal contratto e dal progetto sia per vizi di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, anche in relazione alle varianti, nei limiti di quanto dedotto, ed al computo, infine, delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti stessi;
a ciò si procederà sulla base della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. nella quale l'ausiliare, Persona_1
chiamato in un primo momento per una stima sommaria a fini conciliativi ed in seguito per un approfondito esame delle questioni tecniche, ha dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, e corredando le risposte fornite ai quesiti con la descrizione e riproduzione planimetrica e fotografica dello stato dei luoghi, nonché con la valutazione delle censure delle parti.
2.16. Secondo quanto emerge dal rilievo dello stato dei luoghi, ove possibile, nonché dalla lettura dei documenti, per il resto, premesso di non dover
16 eseguire la rilevazione e misurazione dei lavori già previsti e compensati a corpo nel contratto, bensì solo la determinazione delle qualità e quantità differenti, supplementari o riduttive, rispetto alle previsioni progettuali, anche per effetto delle varianti, l'ausiliare ha verificato i lavori eseguiti limitatamente ai primi due livelli del fabbricato, compreso il solaio di copertura, come prescritto con provvedimento interlocutorio, suddividendo i lavori in tre macrocategorie, cioè lavori previsti dal contratto originario esterni, lavori previsti dal contratto originario interni e lavori non previsti dal contratto originario, ed ancora per ciascuna di esse in due sottocategorie, cioè lavori non contestati e lavori contestati. Ricostruendo così la contabilità dei lavori, l'ausiliare è stato in grado di determinare precisamente il valore dell'opera eseguita in Euro 146.016,11, di cui la parte ascrivibile al progetto iniziale Euro 116.582,09 e quella ascrivibile alle varianti Euro 29.434,02. Passando ai vizi ed alle difformità dell'opera, l'ausiliare ha potuto stimare le spese necessarie per la loro eliminazione, secondo gli elementi offerti, nei limiti di quelle relative alla tinteggiature delle pareti al piano terra danneggiate da infiltrazioni, pari a Euro 500,00, e di quelle relative all'adeguamento dell'impianto di scarico delle acque nere, pari a Euro 520,00, per il totale di Euro 1.020,00.
2.17. Non può sfuggire, però, che la limitazione delle indagini, cui si è fatto cenno, ai primi due piani, cioè terra e primo, e solo ad essi, imposta d'ufficio dopo la formulazione dei quesiti ed ingiustificata, non corrisponde alla obiettiva estensione della materia del contendere e rende necessario parimenti d'ufficio integrare le risposte ai medesimi quesiti, in riferimento ai lavori eseguiti ai piani superiori, cioè secondo e terzo, lasciati al grezzo. A tal fine, non v'è bisogno di richiamare l'ausiliare, ma è sufficiente far applicazione del medesimo criterio di analisi già applicato, riconducibile al principio di non contestazione. Nello specifico, mettendo a confronto la fattura emessa a saldo dall'appaltatore, recante nella parte relativa ai lavori di ampliamento l'importo di Euro 25.417,05, ed il computo metrico estimativo redatto a consuntivo per conto della committente e da essa richiamato nella citazione, recante nella parte relativa ai lavori di sopraelevazione l'importo di Euro 10.593,51, è possibile assumere come
17 riconosciuta e senz'altro dovuta, tra i due importi per la stessa categoria di lavori, la minor somma di Euro 10.593,51, da aggiungere al saldo del compenso per le varianti. Ne consegue che il valore dell'opera eseguita ammonta nel complesso a
Euro 156.609,62, di cui la parte ascrivibile al progetto iniziale Euro 116.582,09 e quella ascrivibile alle varianti Euro 40.027,53.
2.18. Non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni del consulente e per non condividere la sua valutazione di carattere tecnico. Alla relazione di consulenza, peraltro, sono state mosse critiche da entrambe le parti. Sulle censure formulate dall'opponente, con riguardo alle lavorazioni riscontrate, l'ausiliare ha confermato integralmente le risposte già rese, rilevando la genericità delle doglianze, in quanto non correlate a specifiche categorie o voci di computo, oltretutto in parte non supportate da evidenze documentali o elementi acquisiti durante i sopralluoghi ed in parte costruite in forma ipotetica, senza considerare le varianti, e fornendo, comunque, elementi di valutazione più che esaustivi, anche mediante rinvio a quanto descritto e documentato. Sulla censura, unica e precisa, formulata dall'opposto, con riguardo ai lavori di sopraelevazione non verificati,
l'ausiliare ha giustificato l'omesso esame rammentando di essersi attenuto al limite istruttorio posto all'accertamento, superato nella decisione di merito.
2.19. Alla luce di quanto precede, da un lato, non può ritenersi fornita dall'appaltatore la prova della esatta esecuzione della prestazione per la intera e più ampia estensione risultante dalle variazioni apportate dalla committente e corrispondente alla quantificazione unilaterale del preteso credito;
dall'altro lato, la mancata ultimazione dei lavori, proseguiti oltre la scadenza originaria e non completati senza un nuovo termine per la consegna, e la presenza di alcuni vizi e difformità dell'opera, circoscritti e di scarsa importanza nell'economia dell'affare, non possono ritenersi sufficienti per addivenire a una pronuncia di risoluzione del contratto, tanto in virtù della disciplina generale in materia di contratti con prestazioni corrispettive, ex art. 1453 cod. civ., quanto in virtù della disciplina speciale in materia di garanzia per i difetti d'opera in appalto, ex art. 1668 cod. civ., non essendo i profili di inadempienza tali da configurare un inadempimento grave, a fronte della caducazione del termine per la consegna prima pattuito e
18 della realizzazione di un numero di appartamenti superiore alla metà di quelli in origine previsti e in condizioni satisfattive di un persistente interesse a riceverli, oppure profili tali da rendere la costruzione, anche se difettosa in alcuni aspetti, del tutto inadatta alla sua destinazione, a fronte della conservazione di quanto già costruito ad uso residenziale e della conclusione dei lavori con esito positivo per il tramite di altre imprese.
2.20. Peraltro, poiché l'appalto è configurabile come un contratto ad esecuzione prolungata, quand'anche se ne potesse pronunciare la risoluzione per colpa dell'appaltatore, la conseguenza sarebbe solo quella di estinguere il rapporto per causa riferibile all'altra parte, escludendo il fondamento dell'eventuale sua pretesa di essere tenuto indenne del mancato guadagno per la parte dell'opera non eseguita, come nel caso di recesso del committente, ma non anche quella di impedirgli il riconoscimento del compenso per i lavori già eseguiti, dei quali il committente stesso si sia giovato (cfr. Cass. n. 6181 del 2011; conf. n. 27640 del
2018).
2.21. Accertato il diritto fatto valere, può procedersi alla sua liquidazione e, sulla base di quanto stabilito ai capi precedenti, detraendo per compensazione impropria dall'importo liquidato a credito dell'appaltatore, pari a Euro
156.609,62, l'importo riconosciuto a credito della committente, pari a Euro
1.020,00, il saldo finale è determinabile nell'importo di Euro 155.589,62.
All'ammontare del corrispettivo va sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 4%, in funzione del tipo d'intervento edilizio, per l'importo lordo di Euro 161.813,20. È incontestato il pagamento in corso d'opera dell'importo complessivo di Euro 138.775,34, al netto dell'imposta, equivalente a Euro
144.326,35, al lordo dell'imposta, corrisposto in più soluzioni per stati d'avanzamento, dal che la parziale estinzione del debito. Ne consegue il debito verso l'appaltatore, non ancora estinto dalla committente, per la differenza dovuta e non pagata di Euro 17.486,85 (161.813,20 – 144.326,35).
2.22. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura legale, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, in difetto di fissazione di un termine per il pagamento e
19 di preventiva costituzione in mora.
2.23. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del residuo corrispettivo nei limiti sopra stabiliti.
2.24. Non sussiste, di contro, il diritto alla ripetizione di alcun indebito.
2.25. Non sussiste, infine, nemmeno il diritto al risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento, al di fuori di quelli corrispondenti alle spese necessarie per le riparazioni, sopra liquidati e già portati in detrazione, nell'ambito della garanzia per i difetti;
in particolare, non è risarcibile il danno per la ritardata consegna al terzo acquirente di uno degli appartamenti in costruzione, uno dei bivani al piano terra, sia perché il ritardo di cui l'appaltatore possa rispondere per colpa si determina in base a un termine per adempiere la sua obbligazione, come visto venuto meno per la notevole modifica nel corso dell'esecuzione, sia perché, comunque, non è stata data dalla committente la prova di una differenza tra il prezzo convenuto con il contratto preliminare e il ricavato della vendita, attesa l'omessa produzione dei contratti indicati.
3. La domanda riconvenzionale subordinata di riduzione del corrispettivo, unitamente a tutte le altre equiordinate, è inammissibile per carenza di interesse, perché la domanda diretta ad ottenere l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera, in luogo della quale può chiedersi ed è stato chiesto, nel caso in esame, il risarcimento per equivalente del danno non eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 2346 del 1995), e la domanda di riduzione del prezzo si pongono tra loro in concorso alternativo, ex lege (v. art. 1668, primo comma, cod. civ.), essendo dirette a preservare il medesimo interesse, cioè il mantenimento del contratto, con la riduzione dello squilibrio economico derivante dai difetti dell'opera (cfr. Cass. n. 2314 del 1964).
4. La domanda ulteriormente riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore è manifestamente infondata, infine, perché l'obbligazione parzialmente inadempiuta da parte della committente ha natura pecuniaria, avendo per oggetto una somma di danaro, sulla quale sono dovuti gli interessi legali, ex art. 1224 cod. civ., e il creditore, nel caso in esame, non prova e neppure allega di aver subito dal ritardo un danno maggiore.
20 5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma dovuta;
le domande riconvenzionali, invece, vanno in parte respinte ed in parte dichiarate inammissibili.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione e dal totale rigetto delle riconvenzionali, oltre che il rifiuto della proposta conciliativa ben più favorevole della parte riuscita in prevalenza vittoriosa (definizione mediante pagamento della somma quantificata dal consulente con spese di lite compensate), giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di
Euro 17.486,85, a titolo di residuo corrispettivo, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali principali;
4) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali subordinate;
5) rigetta la domanda ulteriormente riconvenzionale;
6) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposto, della restante metà, che liquida in Euro 7.051,50,
a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 9 giugno 2025.
21 Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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