Decreto cautelare 20 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2023
N. 00783/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo di racc. a.r. ricevuta il 21 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 812.173,51 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 28 dicembre 2018 ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compresi:
- il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta;
– l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 543 c.p.c.)” notificato il 14 dicembre 2021 – codice indentificato della procedura esecutiva -OMISSIS- eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra sub 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2021, -OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, l’atto di Intimazione di pagamento intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 812.173,51 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 28 dicembre 2018 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.
La ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) illegittimità dell’intimazione impugnata in cui è richiesto il versamento dei prelievi, relativi ai periodi indicati, illegittimamente gravati di interessi esposti a debito in violazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, come già riconosciuto dal TAR Veneto con sentenza n. 580/2015; 2) l’intimazione impugnata sarebbe nulla atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da AG tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”; 3) l’Amministrazione sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero dei prelievi di cui all’intimazione qui impugnata ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73.; 4) i debiti per prelievo latte di cui all’intimazione impugnata sarebbero prescritti sia in relazione al termine quadriennale ex art. 3 reg. CE n. 2988/1995, sia in relazione al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sia, in subordine, rispetto al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 5) il ruolo di cui all’impugnata intimazione sarebbe illegittimo in quanto derivante da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte; vi sarebbe, inoltre, una illegittima duplicazione della procedure di recupero; 6) l’intimazione impugnata sarebbe illegittima, sia in relazione all’ an che al quantum , per esposizione di somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di AG con premi Pac liquidati alla impresa ricorrente; 7) mancata notifica e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente; in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti; solo i debiti “accertati come dovuti” ex artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , l. n. 33/2009, potrebbero essere oggetto delle procedure di recupero, laddove, per contro, non potrebbero ritenersi “accertati come dovuti” debiti per “prelievo latte” privi di efficacia nei confronti del ricorrente, per omessa notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti, oltre al fatto che si tratterebbe comunque di prelievi e di intimazioni sub judice e considerato che AGEA non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento di cui all’art. 8 quinquies , comma 1, l. n. 33 del 2009; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento; 8) illegittimità dell’atto impugnato in quanto Ader avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto indicare nell’impugnata intimazione quando il “residuo ruolo” formato da AG ex D.L. 27/2019 era stato reso esecutivo; 9) nullità dell’intimazione impugnata per difetto degli elementi essenziali; illegittimità del procedimento di recupero per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge n. 33/09, ed erroneità dell’importo indicato, sia in relazione al capitale che agli interessi; difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
Si è costituita in giudizio Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Non si è costituita in giudizio AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Con ordinanza n. 90, assunta alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2021, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato ed è stato disposto un incombente istruttorio a carico delle Amministrazioni intimate, ordinando alle medesime di depositare, entro il termine ivi indicato e ognuna per la rispettiva competenza, una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui, tra il resto, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6505/2022 con cui è sono stati annullati i provvedimenti di compensazione nazionale, tra gli altri, per il periodo 1997/1998 effettuati da AIMA ai sensi degli artt. 1, commi 7 e 10, L. n. 118/1999 e 1, comma 7, L. n. 79/2000 nonché la comunicazione AIMA riportante la quantificazione del prelievo supplementare per gli stessi periodi.
Pubblica Udienza del 19 aprile 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate in ricorso, in considerazione della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato n. 6505/2022, con cui sono stati annullati annullati i provvedimenti di compensazione nazionale per il periodo 1997/1998.
I suddetti annullamenti si fondano sostanzialmente sulla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27 giugno 2019 la quale ha evidenziato che la normativa di cui all’art. 2, parag. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3590/92 impone agli Stati membri che abbiano deciso di procedere, in favore dei produttori i quali abbiano superato i rispettivi quantitativi di riferimento (QRI), alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati (onde ridurre, per i produttori eccedentari, il prelievo supplementare dovuto per le eccedenze), di effettuare tale operazione di “perequazione” o di “compensazione” a livello nazionale esclusivamente secondo un criterio di proporzionalità ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Il predetto art. 2 non consente, invece, agli Stati membri di effettuare la suindicata compensazione tra gli sforamenti e le sottoproduzioni rispetto alle quote individuali assegnate ai produttori secondo un sistema – qual è quello delineato dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, convertito con legge n. 118/1999 – volto a dare preferenza a talune categorie di produttori eccedentari, che ne beneficiano in via prioritaria
Il Consiglio di Stato ha, dunque, precisato che “Dalle statuizioni della Corte di Giustizia discende dunque che il meccanismo di “compensazione-riassegnazione” applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo. La norma è stata cioè applicata dall’Amministrazione nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l’ordine indicato, e non già «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore». Essendo, quindi, quella italiana una compensazione ormai considerata dalla giurisprudenza come basata su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare, in tale parte l’appello va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. Da ciò discende che l’Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo” (Consiglio di Stato, n. 6505/2022 cit. )
Pertanto, l’annullamento dei provvedimenti relativi al regime delle cc.dd. quote latte per l’annata lattiero-casearia 1997/1998 - annata contemplata –unitamente alle annate 1995/1996 e 1996/1997- dall’intimazione di pagamento impugnata, ha determinato il venir meno, con riferimento a tale annate, del titolo esecutivo per cui AG ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto della cartella di pagamento di cui è intimato, con l’atto gravato, il pagamento.
Giova, però, evidenziare che, in conseguenza dell’annullamento del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella di cui all’intimazione gravata, non essendo contemplate le annate 1995/1996 e 1996/1997), è necessario effettuare - eventualmente e sussistendone i relativi presupposti - una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con un provvedimento di sgravio che adatti le somme eventualmente rideterminate a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima.
Dunque, l’intera intimazione di pagamento impugnata è illegittima e va di conseguenza annullata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo restare assorbita ogni altra questione sollevata in ricorso.
Le spese di causa, stante la indubbia particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO