Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4557 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4557 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giuseppe Italia, presso il cui studio, sito in ANIM (NA) alla Via Antonio
Gramsci n.8 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'avv. Nicola Sabatino, presso il cui studio, sito in ANIM (Na) alla Via Mazzini n.
21 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 03.01.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 16.01.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero in data 07.01.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25.11.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in ANIM (NA) data 13.10.2005 e che dalla loro unione erano nati n. 3 figli - ( nata a [...] il [...] ), ( nato a Per_1 Per_2
Castel Volturno (CE)il 03.12.2012) e (09.01.2008 a Napoli) - chiedevano pronunziarsi la Per_3
separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 07.01.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 16.01.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“A) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
B) La casa coniugale sita in ANIM, alla via Inghilterra, n. 27, condotta in locazione dalla famiglia, resta nella disponibilità della moglie;
C) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. In particolare il padre eserciterà il proprio diritto di visita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dall'orario post scolastico sino alle ore 20.00, mentre i a fine settimana alterni i figli potranno pernottare col padre, trasferendosi a casa dello stesso dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 sino alla domenica sera ore 20.00. Per ciò che concerne le vacanze natalizie i turni verranno parimenti realizzati condividendo fra i genitori la scelta sulla settimana dal 23 al 31 e quella dal giorno 1 al giorno 6. Le festività pasquali saranno a turno, come lo saranno tutte le altre feste previste nel calendario. Durante i compleanni dei figli saranno questi a scegliere dove trascorrerli, mentre durante i compleanni dei genitori, i figli passeranno il genetliaco del genitore festeggiato. Per ciò che concerne le vacanze estive invece, i genitori si danno impegno a comunicare l'un l'altro sino al 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui terranno
i figli per le vacanze estive, in ogni caso nel mese di agosto dal giorno 1 al 14 sera con uno e dal 15
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al 31 con l'altro. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli sono con sé;
D) Il padre, a titolo di concorso nel matrimonio dei figli , e , Per_1 Per_2 Persona_4
verserà all'altro genitore, entro il 5 giorno di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate;
E) La percezione dell'assegno unico sarà diviso in parti uguali al 50% tra i coniugi;
F) Nulla doversi alla sig.ra che si dichiara economicamente autosufficiente;
Parte_1
G) I ricorrenti dichiarano di rinunciare a comparire dinanzi all'intestato Tribunale e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte così come previsto dall'art. 473bis 51, comma 2 c.p.c
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
ANIM (NA) il 26.04.1981) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANIM (Na) (Atto n. 31, Parte I , Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005 ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
R.g. V.g. n. 4557 /2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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