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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 730 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
TRA
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Nuoro alla Via A. Mereu n.35, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Malandrino, cod. fisc.
, domicilio fax 0784/230247, pec. C.F._2 che, unitamente all'avvocato Alberto Mario Zizi c.f. Email_1
, pec lo rappresenta, assiste e difende in C.F._3 Email_2
virtù di procura rilasciata su foglio separato materialmente unito all'atto di citazione e perciò da considerarsi estesa in calce allo stesso
Attore (P.I. con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese Controparte_1 P.IVA_1
385, in persona del proprio procuratore speciale e legale rappresentante, Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa - ai fini del presente procedimento - dall'Avv. Paola Barucco (C.F.:
– fax. 010- 8932464 pec: nonché C.F._4 Email_3 dall'Avv. Anna Rita Murgia (C.F. ed C.F._5 Email_4
elettivamente domiciliata nello studio di questa in Via Nazionale angolo Via dei Lidi -
07051,BUDONI (SS), come da procura alle liti e da delega in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
C O N C L U S I O N I
Per l'attore:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così giudicare:
A. Accertata la sussistenza del danno patito dall'attore come in espositiva e la sua copertura assicurativa in base a polizza nr. 104574819 afferente al contratto assicurativo stipulato in data
2/07/2015, successivamente prorogato sino alla data del sinistro, condannando la società
[...]
in persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento del relativo Controparte_1 indennizzo contenuto nell'importo accertato dal C.T.U. ing. nella relazione di Persona_1
C.T.U. depositata in data 9 maggio 2022 di € 18.814,00 (così al netto della franchigia contrattuale) oltre interessi, od in quel maggiore e/o diverso importo che sarà reputato dovuto all'esito della esperenda istruttoria.
B. condannando la società convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio, nonché di quelle sostenute dall'attore per il procedimento cautelare preventivo in complessivi euro 5.696,70.
Per la convenuta:
Piaccia a Codesto On.le Tribunale, per le ragioni sopra indicate respingere la domanda di parte attrice;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare che il danno risarcibile in base alle risultanze dell'esperito ATP ed alle condizioni di polizza è pari ad €
10.328,16, liquidando l'indennizzo previa deduzione della franchigia di polizza (€ 2.000). Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore merita accoglimento per i motivi che vengono dappresso indicati.
Sulla pretesa carenza di legittimazione dell'attore, fondata sui presupposti che costui non era proprietario dell'unità da diporto “Sofegi” al tempo del sinistro di cui è causa, che l'unità era al tempo del sinistro di proprietà della società di leasing Monte dei Paschi a favore della quale risultava anche vincolata la polizza assicurativa che la richiesta di pagamento CP_1 dell'indennizzo non poteva quindi che essere presentata dalla società di leasing proprietaria dell'unità e vincolataria della polizza e che l'autorizzazione al pagamento dell'indennizzo al Sig. veniva accordata da Monte dei Paschi soltanto in data 15.12.2021, vale a dire due anni dopo il Pt_1 verificarsi del sinistro quando ormai il diritto della banca ad esigere l'indennizzo era ormai prescritto: tale rilievo va inquadrato come un'eccezione di prescrizione, dalla proposizione della quale parte convenuta è decaduta a causa della sua costituzione tardiva in giudizio.
Sulla an debeatur:
- all'udienza del 30 novembre 2023 la teste ha previamente dichiarato Testimone_1 di essere la moglie dell'odierno attore e di non avere alcun interesse che Parte_1
potrebbe legittimare la sua partecipazione alla causa, dopodiché si è avuta la seguente verbalizzazione: “Interrogata sul capo a) di cui alla memoria ex art 183 n. 2 c.p.c di parte attrice risponde: “E' vero quanto mi si chiede. Io ero presente personalmente”. Sul capo b: “Sì, è vero. Io ho assistito alla scena che viene descritta nel capo di prova” Sul capo c: “Sì, è vero ” Sul capo d: “ Sì, è vero” Sul capo e: “Sì, è vero”. ADR Avv. Zizi:
“Preciso che io e mio marito siamo in regime di separazione legale dei beni”
- non si ravvisa un profilo di incapacità di detta teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto costei ha dichiarato che lei e suo marito sono in regime di separazione dei beni, per cui non si può configurare un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio;
in ogni caso parte convenuta, pur avendo eccepito l'incapacità della teste prima della sua escussione, non ha poi chiesto dichiararsi la nullità della deposizione (cfr. Cass. sez. un.
06/04/2023, n.9456)
- parimenti non si ravvisano in alcun modo prove di un profilo di inattendibilità della teste - nella stessa udienza si è svolta la seguente escussione del teste : Testimone_2
“Interrogato sul capo a) di cui alla memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice, risponde: “E' vero quanto mi si chiede. Preciso che io sono avvezzo a fare delle camminate nella zona del porto e, nell'occasione, ho verificato che nel sito di cui al capo di prova era presente l'imbarcazione di cui al capo di prova medesimo. Preciso che conosco personalmente il signor odierno attore”. Sul capo b: “Non ho assistito Parte_1
alla scena che mi viene descritta. Preciso che, mentre mi allontanavo dalla barca, sentivo il rumore di una accelerata e di un urto. Quando sono tornato indietro mi sono avvicinato per chiedere cosa fosse successo ” Sul capo c: “La scena di cui al capo di prova mi è stata descritta dall'odierno attore quanto mi sono avvicinato all'imbarcazione” Sul capo d: “
E' vero che ho visto i danni descritti nel capo di prova” Sul capo e: “Non lo so ”;
- risultano quindi provate le allegazioni di parte attrice circa lo svolgimento dei fatti per cui è causa.
Sul quantum debetur: l'entità del danno risulta dimostrata nella CTU espletata nel corso del provvedimento di ATP svoltosi anteriormente al presente giudizio. Risultano quindi provate le allegazioni di parte attrice circa l'entità del danno.
La liquidazione delle spese segue le regole della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così provvede:
1) Condanna la convenuta a pagare all'attore, a titolo di ristoro del danno subito, la somma di
€ 18.814,00, oltre gli interessi legali su detta somma via via rivalutata dalla data del 26 novembre 2019, in cui si è verificato l'evento per cui è causa, sino al saldo
2) Condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre
IVA, CPA e spese generali
3) Condanna la convenuta a rifondere all'attore la somma di € 5.696,70 a titolo di rifusione delle spese sostenute per il procedimento cautelare preventivo Così deciso in Nuoro in data 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra