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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3065/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.9.2023, da:
1) Parte_1
nato/a SANT'AGATA DI MILITELLO il 23.08.1995
cittadino/a: ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. MARIA RITA IELASI
e
1 2) Parte_2
Nata a PATTI il 22.10.1992
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. JESSICA MARIANI
letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto/a dalle parti sopraindicate, volto/a a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla
FIGLIA MINORE:
1) nata a [...] il [...], cf. Parte_4
C.F._3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
-Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento della minore presso la Pt_4
residenza materna;
- Monitoraggio da parte dei Servizi Sociali già incaricati, con funzione vicaria in caso di contrasto insanabile tra i genitori;
- Diritto di visita del padre, che si farà carico dei relativi oneri di trasferta per raggiungere la figlia, con cadenza bimestrale, per 4 giorni consecutivi, previa indicazione della struttura alberghiera prescelta. Saranno previste videochiamate giornaliere padre-figlia alle ore 8,00 circa ed alle ore 20,30;
2 - Suddivisione del periodo di vacanze natalizie, ad anni alternati, in parti uguali tra i due genitori, salvo diverso accordo tra i genitori stessi;
-Suddivisione del periodo estivo ad anni alterni tra i genitori :
1-15 agosto;
16-31 agosto, salvo diverso accordo tra i genitori;
- Mantenimento indiretto del padre per la figlia di euro 300 mensili, comprensivi dei buoni pasti, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese (soggetto a rivalutazione ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio al protocollo del Tribunale di Como;
- Percezione integrale dell'assegno unico da parte della parte, in quanto collocataria prevalente della minore.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
3 consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.9.2023, da:
1) Parte_1
nato/a SANT'AGATA DI MILITELLO il 23.08.1995
cittadino/a: ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. MARIA RITA IELASI
e
1 2) Parte_2
Nata a PATTI il 22.10.1992
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. JESSICA MARIANI
letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto/a dalle parti sopraindicate, volto/a a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla
FIGLIA MINORE:
1) nata a [...] il [...], cf. Parte_4
C.F._3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
-Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento della minore presso la Pt_4
residenza materna;
- Monitoraggio da parte dei Servizi Sociali già incaricati, con funzione vicaria in caso di contrasto insanabile tra i genitori;
- Diritto di visita del padre, che si farà carico dei relativi oneri di trasferta per raggiungere la figlia, con cadenza bimestrale, per 4 giorni consecutivi, previa indicazione della struttura alberghiera prescelta. Saranno previste videochiamate giornaliere padre-figlia alle ore 8,00 circa ed alle ore 20,30;
2 - Suddivisione del periodo di vacanze natalizie, ad anni alternati, in parti uguali tra i due genitori, salvo diverso accordo tra i genitori stessi;
-Suddivisione del periodo estivo ad anni alterni tra i genitori :
1-15 agosto;
16-31 agosto, salvo diverso accordo tra i genitori;
- Mantenimento indiretto del padre per la figlia di euro 300 mensili, comprensivi dei buoni pasti, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese (soggetto a rivalutazione ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio al protocollo del Tribunale di Como;
- Percezione integrale dell'assegno unico da parte della parte, in quanto collocataria prevalente della minore.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
3 consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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