Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 2
La compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà e il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell'ultima rata del prezzo; l'art. 1360 cod. civ. sulla retroattività della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto (nella specie si è affermato che l'assegnazione in proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare opera dal momento del pagamento integrale del prezzo e che da tale momento decorre il divieto di alienazione del bene).
Alle assegnazioni di alloggi di edilizia economica e popolare effettuata prima dell'agosto 1977 non si applica la legge n. 513 del 1977 restando le medesime regolate, anche ai fini della disciplina del divieto di alienazione, dal D.P.R. n. 2 del 1959 e successive modifiche ostandovi il disposto dell'art. 11 preleggi sulla irretroattività della legge.
Commentario • 1
- 1. Clausola di riserva di proprietà: e se fosse solo un modo per intimorire l’altro contraente?https://www.iusinitinere.it/
A cura di Elisabetta Salata, Roberto Ferlin e Simone Galbiati partecipanti dell'Executive Master in Avvocato di Affari e dell'Executive Master in Giurista d'Impresa di MELIUSform Business School. La legislazione italiana Abbiamo sempre bisogno di pensare di essere tutelati, pur sapendo, a volte, di non poter applicare proprio l'istituto che ci tutela. In fondo un po' di tranquillità, anche se astratta, ci serve: ci rende più sicuri in ciò che stiamo facendo. È quasi un gioco di persuasione senza reali regole, ma con un risultato molto spesso soddisfacente ed utile, peraltro, a far circolare la ricchezza. Si consideri il contratto di compravendita: esso ha ad oggetto il trasferimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1999, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AP NO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO DOVETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AN AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1661/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
assiste alla discussione della causa il dott. Vincenzo NAPOLITANO, tess. 786/97 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Nola, rilasciata in data 16/04/97;
udito l'Avvocato DOVETTO Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PROCACCINI Ernesto, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 28 maggio 1987 DO OT dichiarò che con contratto preliminare del 9 giugno 1986 aveva promesso di comprare da VA AN, che aveva promesso di vendere, un appartamento sito in Napoli via Domenico Fontana n. 45, versando a titolo di caparra la somma di L. 85.000.000; aggiunse che non era stato possibile stipulare l'atto pubblico di vendita sia perché il promittente aveva nascosto il vincolo di inalienabilità derivante dall'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 trattandosi di alloggio di tipo economico e popolare dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia perché lo stesso promittente aveva venduto il bene stesso a TA LB per la somma di L. 120.000.000 con atto per notar Tafuri del 26 marzo 1987; pertanto, col predetto atto, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, sia il AN che il LB e chiese - per quanto occorre, in relazione al ricorso - che fosse dichiarata la nullità della vendita conclusa il 26 marzo 1987 e che il AN fosse condannato al risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio il AN contestò la domanda e ne chiese il rigetto.
Si costituì in giudizio anche il LB il quale contestò la domanda affermando che la vendita era pienamente valida e non preclusa da nessuna norma giuridica, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 16 del citato d.P.R. n. 2 del 1959. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale, con sentenza in data 12 maggio 1993, così tra l'altro provvide: accolse la domanda, dichiarò la nullità dell'atto di vendita del 26 marzo 1987, e condannò il AN a pagare al OT la somma di L. 121.720.000, oltre agli interessi. Contro la sentenza il solo LB propose impugnazione, per cui il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente, nella contumacia del AN, davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale, con sentenza in data 19 settembre 1995 - dato atto che la decisione di primo grado era passata in giudicato nei confronti del AN (limitatamente alla sua condanna al risarcimento del danno in favore del OT) - rigettò il gravame confermando sul punto la decisione del Tribunale.
Contro la sentenza TA LB ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione, poi illustrati con memoria.
DO OT ha depositato controricorso, poi illustrato con memoria.
VA AN non si è costituito.
Motivi della decisione.
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art.113 c.p.c. per mancata applicazione degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Afferma che la Corte d'appello ha deciso la causa applicando le norme di cui al d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 251, senza tener conto che nella materia in questione dovevano invece applicarsi le norme successivamente emanate con la legge 8 agosto 1977 n. 513, alla luce delle quali la domanda del OT doveva essere rigettata perché il contratto di vendita era stato stipulato dodici anni dopo la cessione in proprietà al AN dell'immobile de quo e comunque dopo il pagamento integrale del prezzo.
Aggiunge che qualora dovesse ritenersi che le norme applicate siano rimaste in vigore nonostante l'avvenuta abrogazione, evidente è la loro illegittimità costituzionale in relazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La doglianza va disattesa.
La Corte d'appello, esaminando i motivi di gravame formulati dal LB, ha accertato che il AN aveva ricevuto l'alloggio in questione (già assegnatogli in locazione) dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 447 e del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, con contratto del 7 novembre 1974, il quale prevedeva il pagamento rateale del prezzo dilazionato in venti anni: il trasferimento della proprietà sarebbe avvenuto al momento del pagamento integrale del prezzo e, prima di tale momento, il AN non poteva rivendere l'immobile a terzi.
La Corte ha accertato altresì che con dichiarazione resa il 22 settembre 1986 l'Azienda di Stato diede atto, davanti al notaio Mascolo, dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo da parte del AN, autorizzando il Conservatore dei registri immobiliari alle relative annotazioni.
Ciò premesso, appare evidente che l'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513 - secondo cui "sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge" le disposizioni contenute nel d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963 n. 60 e le altre comunque disciplinanti il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice - e l'art. 28 della stessa legge - secondo cui il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, e l'alloggio è inalienabile per il periodo di dieci anni dal contratto di cessione e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo - non possono essere applicati al caso di specie, relativo ad un rapporto sorto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in parola, allorché erano in vigore le norme delle precedenti leggi che regolavano la materia, abrogate solo a partire dall'agosto 1977, ostandovi il disposto dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, e non ha effetto retroattivo.
La questione di legittimità costituzionale relativa alla dedotta disparità di trattamento tra rapporti regolati dalla normativa anteriore alla legge 8 agosto 1977 n. 513 e rapporti regolati dalla legge stessa, in relazione al principio di uguaglianza, è già stata risolta dalla Corte Costituzionale che, esaminando la nuova disciplina della cessione degli alloggi di edilizia popolare recata dagli artt. 27 e 28 della citata legge n. 513, ha dichiarato infondata la questione di incostituzionalità dei predetti articoli con riferimento all'art. 3 della Costituzione osservando che le norme in essi contenute sono il risultato di una scelta di politica economica, come tale rientrante nella discrezionalità del legislatore ordinario, e che è del tutto razionale che la diversità del regime della cessione venga collegata all'elemento dell'avvenuta o non avvenuta stipula del contratto di cessione, non rimessa alla discrezionalità dell'Ente (sent. 23 luglio 1980 n. 122). Essendo stata sollevata con riferimento allo stesso principio di eguaglianza già esaminato dalla Corte costituzionale, l'eccezione di illegittimità costituzionale va disattesa a norma dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87 perché manifestamente infondata.
Il primo motivo va dunque rigettato anche in relazione al denunziato ma insussistente vizio di motivazione
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 13 60 c.c. e dell'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e succ. mod., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che il contratto di cessione in proprietà per notar Mascolo del 7 novembre 1974 era subordinato, quanto al trasferimento del diritto, al verificarsi della condizione - espressamente formulata all'art. 1 con le parole "vende sotto la condizione di cui all'art. 15" del citato d.P.R. - che il compratore ne avesse integralmente pagato il prezzo;
e poiché gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, doveva necessariamente ritenersi che alla data del 26 marzo 1987 il AN doveva considerarsi proprietario pieno ed assoluto dell'immobile, e ciò fin dal 7 novembre 1974, col solo divieto di alienazione (della durata di dieci anni a partire dal 1974)sancito dall'art. 15, comma 1 del citato d.P.R. n.
2. Erroneamente, quindi, la Corte ha dichiarato la nullità del contratto di vendita stipulato tre anni dopo la scadenza di tale divieto.
La doglianza è infondata.
Innanzi tutto questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare - e non v'è motivo per disattendere tale orientamento - che la compravendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo - come nel caso di specie, alla luce del citato art. 15, secondo cui "il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente" - può inquadrarsi nella fattispecie della vendita con riserva della proprietà, nella quale il trasferimento di tale diritto opera ex nunc col pagamento dell'ultima rata di prezzo, perché la regola generale della retroattività della condizione, sancita dall'art. 1360 c.c., non opera tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto (Cass. 3 aprile 1980 n. 2167). È pertanto evidente che, sia per la natura del rapporto (disciplinato da legge dello Stato a tutela di interessi pubblici) sia per la volontà delle parti (che si sono concordemente richiamate ad una espressa previsione normativa),gli effetti del contratto intercorso tra il AN ed il LB non possono essere riportati al momento della stipula del contratto - come sostiene il ricorrente - ma al momento diverso, espressamente menzionato, del pagamento integrale del prezzo, avvenuto nel 1986.
Inoltre, si ritenga che, in caso di riscatto anticipato, il vincolo decennale di inalienabilità non si protrae oltre il quindicesimo anno dall'assegnazione (Cass. 26 maggio 1993 n. 5912, Cass. 5 settembre 1980 n. 5137), oppure si ritenga che il vincolo decennale permane senza la possibilità, per chi ha esercitato il riscatto anticipato, di avvalersi del limite di contenimento del divieto entro il termine massimo di quindici anni dall'assegnazione (Cass. 20 luglio 1994 n. 6773), la decisione del caso di specie non muta: infatti, il termine di dieci anni dal riscatto anticipato (avvenuto nel 1986) è scaduto nel 1996, quello di quindici anni dall'assegnazione (avvenuta nel 1974) è scaduto nel 1989, mentre il contratto di vendita era stato stipulato nel 1987, cioè prima dell'uno e dell'altro termine di scadenza, allorché era in pieno vigore il vincolo di inalienabilità.
Giustamente, pertanto, la Corte d'appello, con motivazione sufficiente, ha dichiarato la nullità del contratto ispirandosi ad una corretta applicazione delle norme invocate dal ricorrente. Il ricorso, in conclusione, va rigettato nella sua interezza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore del OT, liquidate nella somma di L. 219.800, oltre a L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 12 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999