Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
L'appaltatore che nella realizzazione dell'opera si attiene alle previsioni del progetto altrui può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera, in quanto, sebbene la obbligazione dell'appaltatore sia di risultato, la sua responsabilità non è oggettiva ma è commisurata alla diligenza e alla perizia necessarie nel caso concreto e secondo il parametro di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile. In particolare, nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni, mentre va esente da responsabilità se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di "nudus minister".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2005, n. 7515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7515 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SABATINI ES - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIODEPURAZIONE DI FO ES RA, in persona del legale rappresentante RO ES RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO SARDOS ALBERTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA VERONA, in persona del Sindaco, pro tempore Dott. Ferdinando Emanuelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S GIACOMO 18, difeso dagli avvocati PASQUINI GIULIO, LUIGI FLAUTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1175/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione quarta civile, emessa il 14 marzo 2001, depositata il 21/09/01, RG. 430/2000. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/01/05 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega avv. LUIGI MANZI);
udito l'Avvocato LUIGI FLAUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Castelnuovo del Garda conveniva innanzi al tribunale di Verona la ditta Biodepurazione di RO ES RA per ottenerne la condanna al pagamento di lire 100.000.000 a titolo di risarcimento danni.
A sostegno della domanda deduceva che la ditta convenuta non aveva dato regolare esecuzione al contratto di appalto per la costruzione della fognatura della frazione di Oliosi, per cui l'impianto di depurazione presentava vizi, che ne impedivano il funzionamento, e la loro eliminazione richiedeva interventi con esborso di somme. La ditta convenuta resisteva, sostenendo l'inesistenza dei vizi lamentati.
Espletata c.t.u., il tribunale rigettava la domanda e compensava le spese;
ad opposta conclusione perveniva la corte di appello di Venezia che, con sentenza resa il 14.3.2001 sui gravami di entrambe le parti, condannava la ditta convenuta al pagamento di lire 32.840.000 oltre accessori ed alle spese dei due gradi di giudizio. Per quanto ancora interessa la corte ha considerato che in sede di consulenza tecnica sono state individuate due carenze nell'impianto, frutto di errore di progettazione e sicuramente ostative del conseguimento del risultato dovuto per contratto;
che, peraltro, l'obbligazione dell'appaltatore è di risultato, di tal che per liberarsi da responsabilità l'appaltatore è tenuto a fornire la prova che non è a lui imputabile il mancato conseguimento del risultate - che nella specie vi è la prova "non solo del malfunzionamento dell'impianto, di per sè sufficiente a ritenere l'inadempimento dell'appaltatore, quanto anche dell'inidoneità dello stesso impianto al conseguimento del risultato per carenze strutturali sicuramente riconducibili ad un errore progettuale". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ditta Biodepurazione di RO ES RA, deducendo due motivi;
ha resistito l'intimato con controricorso sostenuto con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia "carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c."; la corte di merito - si sostiene - ha omesso di considerare che l'appaltatore era tenuto alla stretta osservanza delle prescrizioni tecniche del bando di gara;
come riconosciuto dalla stessa corte, le indagini tecniche sono inequivoche nel senso che il mancato conseguimento del risultato è dipeso da errore di progettazione;
in questa situazione il committente avrebbe dovuto fornire la prova della responsabilità dell'appaltatore invece di impedire al c.t.u. di portare a termine le indagini.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il medesimo vizio di motivazione;
l'addebito che viene mosso alla corte di merito è di non avere considerato gli effetti delle modifiche apportate dal committente dopo la realizzazione dell'opera; in sede di chiarimenti - si afferma - il c.t.u. ha precisato che il cattivo funzionamento dell'impianto si doveva imputare ad errori nel dimensionamento della struttura idraulica che provvede all'immissione delle acque;
la variabilità delle acque immesse nell'impianto è dovuta "a carenza del sistema di sfioro delle portate eccedenti"; in realtà l'appaltatore ha realizzato il sistema di sfioro, assicurando l'immissione all'interno della vasca di sedimentazione di una quantità di acqua adeguata, ma il committente lo ha rimosso, come emerso in sede di accertamento tecnico preventivo, di tal che avrebbe dovuto essere esclusa ogni responsabilità dell'appaltatore. I motivi, che si esaminano congiuntamente per la evidente connessione, sono privi di fondamento.
La corte di merito ha ritenuto - sulla base dell'accertamento tecnico preventivo e della c.t. espletata nel corso del giudizio - che l'impianto presenta due carenze (il sottodimensionamento del comparto di sedimentazione;
la sottovalutazione dei livelli di portata), entrambe dovute ad errore di progettazione ed ostative del risultato dovuto per contratto.
La censura di insufficiente motivazione per avere la corte di merito omesso di valutare le risultanze processuali, soprattutto di natura tecnica, secondo le quali la causa principale del cattivo funzionamento dell'impianto va individuata nelle carenze del sistema di sfioro delle portate eccedenti, rimosso dal committente, è inammissibile, non essendo riportate le risultanze che si assumono pretermesse, come sarebbe stato necessario per il principio di autosufficienza del ricorso.
La questione è, pertanto, se l'appaltatore, il quale nella realizzazione dell'opera si è attenuto alle previsioni del progetto, sia o meno responsabile per i vizi che presenti l'opera medesima. La questione è risolta affermativamente dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis sentenze 5.5.2003, n. 6754; 30.5.2003, n. 8813). Secondo tale giurisprudenza, sebbene l'obbligazione dell'appaltatore sia di risultato, la responsabilità del medesimo non è oggettiva, dovendosi il suo inadempimento valutare alla stregua della diligenza e del grado di perizia necessari nel caso concreto, anche se in base al criterio più restrittivo e specifico della diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.; nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d'arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli;
se non li abbia segnalati, è responsabile dei vizi dell'opera, ancorché abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni;
in una sola ipotesi va esente da responsabilità e, cioè, se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di "nudus minister".
Alla giurisprudenza sopra richiamata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, si è nella sostanza adeguata la corte di merito, ond'è che il ricorso va rigettato con condanna della ditta ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 2100, di cui euro 2000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005