Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2005, n. 7515
CASS
Sentenza 12 aprile 2005

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L'appaltatore che nella realizzazione dell'opera si attiene alle previsioni del progetto altrui può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera, in quanto, sebbene la obbligazione dell'appaltatore sia di risultato, la sua responsabilità non è oggettiva ma è commisurata alla diligenza e alla perizia necessarie nel caso concreto e secondo il parametro di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile. In particolare, nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni, mentre va esente da responsabilità se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di "nudus minister".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2005, n. 7515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7515
    Data del deposito : 12 aprile 2005

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