Sentenza 5 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6328 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' IN NOME6328/0 1 REPUBB OPO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO -· Presidente R.G.N. 10994/99 Consigliere- Cron. 14/02 Dott. Fernando LUPI - Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere - Rep. - Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.21/03/01 - Dott. Raffaele DI LELLA -- Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NZ, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.F.S.S. SPA- FERROVIE DELLO STATO- Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che le rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
1335 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 4575/99 del Tribunale di BARI, depositata il 05/01/99 R.G.N. 688/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso introduttivo proposto innanzi al Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'attuale ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della SpA Ferrovie dello Stato, e di essere stato collocato in quiescenza, nella vigenza del C.C.N.L. 1990/92 dei Ferrovieri, a seguito di domanda per prepensionamento, ai sensi della legge 141/1990, la quale prevede un aumento di servizio fino a sette anni, valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e della indennità di buonuscita. Chiedeva l'accertamento del proprio diritto a veder riliquidata la indennità di buonuscita computando nella base di calcolo tutti gli aumenti salariali, previsti nell'arco del triennio di riferimento, dal CCNL 1990/1992, e maturati in epoca successiva alla cessazione del rapporto. Il Pretore rigettava la domanda. Il Tribunale di Bari, con la impugnata sentenza, rigettava l'appello proposto dal lavoratore, confermando la decisione pretorile. Osservava il giudice di appello che l'art 96 del C.C.N.L. 90/92, laddove prevede che “i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dalla applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto, comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale", si riferisce esclusivamente al trattamento pensionistico a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, e non anche alla indennità di buonuscita, mancando ogni riferimento a quest'ultimo istituto. Tale interpretazione, rilevava ancora il Tribunale, trova conforto nell'art 14 della legge n.829/1973, 3 richiamata dal 3° comma dell'art 96 del C.C.N.L. 90/92, il quale ricollega il calcolo della indennità di buonuscita all'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, per tale dovendosi intendere quello maturato all'atto della cessazione del rapporto, insensibile pertanto a vicende retributive intervenute e maturate in momenti successivi. Il giudice del gravame rilevava ancora che l'aumento di servizio previsto dalla legge 141/90 determina un corrispondente incremento del numero degli anni su cui calcolare la indennità di buonuscita, ma non incide sul principio della indifferenza della indennità di buonuscita (ancorata secondo quanto previsto dall'art 14 legge 829/1973 - all'ultimo stipendio effettivamente percepito) rispetto a fatti successivi al momento di cessazione del rapporto, quali gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo 90/92. Avverso tale decisione il dipendente in epigrafe propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. Le Ferrovie dello Stato S.p.A. resistono con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi sei motivi del ricorso il ricorrente denuncia: · la violazione e falsa applicazione dell'art 1363 c.c. (sotto il profilo della violazione del criterio di valutazione complessiva delle clausole) nella interpretazione dell'art 96 punto 3 del CCNL 90/92 dei ferrovieri (1° motivo); la violazione e falsa applicazione dell'art 1362 c.c. (sotto il profilo della - violazione del criterio letterale) nella interpretazione dell'art 96 punto 4 del 4 citato contratto collettivo (2° motivo); - la violazione dell'art 1362 c.c. (sotto il profilo della violazione del criterio logico) nella interpretazione dell'art 96 punto 4 del citato contratto collettivo (3° motivo); - la violazione e falsa applicazione dell'art 1362 c.c. (sotto il profilo della considerazione del criterio storico sistematico), nonché mancata insufficiente motivazione, nella interpretazione dell'art 96 menzionato (4° motivo); - la violazione dell'art 1366 c.c. (sotto il profilo della violazione del criterio della buona fede) nella interpretazione dell'art 96 punto 4 (5° motivo); - la violazione degli artt 1363 e 1367 c.c. (sotto il profilo della violazione dei criteri letterale, logico e sistematico) nella interpretazione del complesso normativo costituito dagli artt. 38 n.5 e 96 n.4 del citato contratto collettivo (6° motivo). I motivi di ricorso in esame, che possono valutarsi congiuntamente, appaiono inammissibili. In sede di legittimità, in forza del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che censuri la interpretazione del contratto per avere il giudice del merito tralasciato di valutare, o erroneamente valutato, specifiche disposizioni contrattuali, ha l'onere di riprodurre analiticamente nel ricorso le disposizioni contrattuali invocate, onde consentire alla Corte di cassazione di esercitare il controllo di legittimità. Nel caso di specie, il ricorrente, pur denunciando la erronea interpretazione delle menzionate disposizioni del CCNL in questione, omette di riportarne il contenuto. Con il 7° motivo del ricorso l'attore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 14 della legge 829/1973, nonché violazione dell'art 12, comma 2°, delle preleggi. Sostiene il ricorrente che l'espressione “ultimo stipendio” di cui alla norma in questione, deve essere interpretata, in presenza di aumenti stipendiali a regime, come ultimo stipendio che risulterebbe acquisito dopo la cessazione del rapporto, alle date di decorrenza degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL 90/92, e cioè quale stipendio integrato dagli importi dei suddetti aumenti stipendiali, e non come ultimo stipendio corrisposto. Precisa al riguardo il ricorrente che anche il T.U. 1092/1973 all'art 40 utilizza l'espressione "ultimo stipendio" con riferimento alla pensione, e che ciononostante si è ripetutamente affermata la computabilità degli aumenti stipendiali in questione della determinazione del trattamento pensionistico. Il motivo di ricorso non merita accoglimento. Non solo l'inequivocabile dato letterale, ma altresì la natura stessa della indennità di buonuscita, e la sua disciplina, evidenziano la infondatezza della tesi interpretativa proposta. L'art. 14 della legge 829/73 statuisce che a titolo di indennità di buonuscita compete “la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile ..." L'ultimo stipendio", nel significato e con la funzione, espressamente attribuitigli dalla norma di legge in questione, di parametro per la quantificazione di una prestazione che matura all'atto della cessazione del rapporto e che va immediatamente liquidata e corrisposta, in ciò esaurendosi, non può che essere inteso quale "ultimo stipendio" spettante prima della cessazione stessa. Peraltro il concetto stesso di stipendio spettante, sia esso il primo o l'ultimo, presuppone la permanenza e la contestuale esistenza del rapporto di lavoro, per cui il riferimento ad uno stipendio che sarebbe maturato in un momento in cui il rapporto era già cessato appare affermazione intimamente contraddittoria. La infondatezza della tesi del ricorrente appare peraltro confermata dalla considerazione che, come è noto, l'indennità di buonuscita -al pari di quanto previsto per indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali - veniva erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica;
la sua misura veniva determinata dalla legge, e la stessa legge pone l'obbligo -a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro di versare all'ente un contributo - proporzionale alla retribuzione, che funge da provvista per l'erogazione dell'indennità. Per i ferrovieri l'ente erogatore era l'Opafs, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e la normativa che regolava contributi e prestazione era quella di cui alla legge 829/73. Nessuna modifica intervenne a seguito della privatizzazione delle Ferrovie, dal momento che l'art. 21 ultimo comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 sanci che, fino a quando non fosse stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge. Solo a decorrere dal 1° giugno 1994 (art. 1 comma quarantatre della legge 24 dicembre 1993 n. 537) l'Opafs è stata soppressa e le prestazioni da questa erogate sono state attribuite funzionalmente alle Ferrovie dello Stato spa, subentrante nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. Peraltro l'art. 13 D.L. primo aprile 1995 n. 98, conv. in legge 30 maggio 1995 n. 204, ha poi previsto che il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. L'Opafs erogava la indennità di buonuscita (ex art. 2 della legge 829/73) ed incamerava le entrate previste nell'art. 36 della stessa legge. Le disponibilità economiche per l'erogazione dell'indennità di buonuscita provenivano all'Opera dai versamenti a carico sia dei dipendenti sia delle Ferrovie dello Stato (art. 36), e precisamente dalla ritenuta a carico dell'iscritto e dal contributo a carico delle Ferrovie. Stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione (cfr. anche art. 34 della legge 829/73), non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, vige il principio di corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita dovuta. Costituisce conferma della operatività di tale principio la disposizione di cui all'articolo unico, comma 5, della legge 7 giugno 1990 n. 141 in tema di prepensionamento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Detta legge, per favorire l'esodo del personale indicato al comma 2, attribuisce un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, che vale sia ai fini della pensione sia ai fini dell'indennità di buonuscita. Poiché in tal modo l'Opafs dovrebbe erogare l'indennità proporzionata al maggior 8 numero di anni riconosciuti, senza però ricevere la provvista, la normativa in esame dispone che siano le Ferrovie ad erogare all'Opera il contributo mensile, anche per la parte facente carico al dipendente, “sulla base dell'ultima retribuzione imponibile”, ossia sulla base dell'ultima - retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto. Ne consegue che l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo stipendio" (art. 14) sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, perché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe, immancabilmente, lo squilibrio finanziario della gestione. Poiché è pacifico che all'Opafs non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo successivi alla cessazione del rapporto (che quindi non erano “in godimento", non essendo mai stati di fatto percepiti dal dipendente), gli stessi non sono computabili nella indennità di buonuscita. Può a questo punto aggiungersi che quand'anche risultasse l'esistenza di una disciplina contrattuale affermativa dell'integrale computo nella indennità di buonuscita di tutti gli aumenti futuri previsti al momento di stipulazione del contratto, la previsione contrattuale non poteva comunque alterare la regola, stabilita dalla legge, della corrispondenza tra contributi I versati e misura della prestazione. Deve infine evidenziarsi la inconferenza del richiamo, effettuato dal ricorrente, alla normativa di cui al T.U. 1092/73, che disciplina la pensione. Il trattamento pensionistico costituisce una erogazione periodica 9 continuativa, ed il riferimento all'ultimo stipendio", in tale normativa contenuto, attiene al momento della determinazione della pensione inizialmente corrisposta, coincidente con il momento di cessazione del rapporto (e rispetto a tale momento, anche in questo caso, l""ultimo stipendio" va inteso quale stipendio ultimo spettante). Ma proprio in quanto prestazione periodica, con funzione sostitutiva dello stipendio, nulla impedisce di prevedere la possibilità, nel corso del tempo, di incrementi del attraverso l'aggancio relativo importo periodico, eventualmente dell'importo stesso ad aumenti salariali. Il motivo di ricorso in esame va quindi rigettato. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art 151 disp att cpc, nonché difetto di motivazione. Lamenta che il giudice del gravame non ha provveduto a riunire le identiche cause proposte contro la SPA Ferrovie dello Stato, chiamate e decise alla stessa udienza, benché a tanto sollecitato dal difensore dei lavoratori. Il motivo non è fondato. Sulla questione degli effetti derivanti dalla violazione del disposto dell'art. 151, comma primo, disp. att. c.p.c., nel testo risultante dall'art. 9 della legge n. 533 del 1973, la giurisprudenza della Corte è pacificamente orientata nel senso che la mancata riunione dei procedimenti connessi non puo' essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, sia perché la mancata osservanza del disposto dell'art. 151, comma primo, disp. att. c.p.c., non e' prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, sia perché, risultando escluso l'obbligo della 10 riunione nel caso in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo, la relativa decisione configura, pur se in tali ristretti confini, una facoltà discrezionale del giudice del merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità o l'eccessivo ritardo del processo, non e' censurabile in sede di legittimità" 7 (Cass. 7 settembre 1995 n 9430; Cass. 1 settembre 1996 n. 9243; Cass. 27 maggio 1995 n. 5754; Cass 18 giugno 1991 n. 6901; Cass. 25 maggio 1982 n. 3207; 16 dicembre 1982 n. 6951; 18 agosto 1983 n. 5384; 15 giugno 1985 n. 3602). Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'art 152 disp. att. cpc, nonché illogica motivazione. Lamenta il ricorrente che il giudice del gravame è pervenuto alla statuizione di condanna alle spese in quanto ha erroneamente ritenuto la natura retributiva, anziché previdenziale, della controversia in esame, senza considerare che la indennità di buonuscita dei ferrovieri viene corrisposta su base contributiva e non retributiva, e sia soprattutto che la controversia in esame riguarda il periodo in cui detta indennità veniva erogata non già dal datore di lavoro ma da un diverso ente (l'Opafs) Il motivo di ricorso è infondato. Alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale, deve confermarsi che alla indennità in questione, così come a tutte le forme di indennità di fine rapporto di natura privata, indipendentemente dalla loro denominazione, trattandosi di erogazioni in denaro spettanti in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ed il cui importo è variamente determinato in relazione alla durata dello stesso ed alla retribuzione 11 percepita, va riconosciuta natura retributiva e non più previdenziale, quali che siano i soggetti tenuti all'erogazione della stessa (il datore di lavoro o un terzo) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti), ciò riguardando le modalità e i meccanismi attraverso cui si attua e si realizza l'istituto, ma non incidendo sulla natura (retributiva) dello stesso (Corte Cost. n. 243/1993; Corte Cost. n. 106/1996; Corte Cost. ord. 223/1999 e 453/2000; Cass. 4535/2000; Cass. 4947/98; Cass 3977/98). Con il decimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 75, 3°comma, c.p.c. e dell'art 2381 e 2384 c.c. Sostiene il ricorrente la nullità della costituzione della SpA Ferrovie dello Stato nel giudizio di merito, in quanto l'amministratore delegato, legale rappresentante, nel nominare il procuratore speciale, conferendogli la rappresentanza processuale in tutti i giudizi nell'ambito dell'area territoriale, aveva ecceduto dai propri poteri. Infatti il consiglio di amministrazione, con propria delibera, aveva limitato il potere del legale rappresentante di delegare a terzi la rappresentanza solo in relazione a singoli giudizi. La doglianza è infondata. Le società per azioni, per ragioni di certezza nei rapporti giuridici, agiscono nei rapporti esterni unicamente tramite il loro rappresentante legale, che ne esprime da solo la volontà, senza bisogno di giustificazione dei poteri specifici per i singoli atti ed in forza della qualità appunto di legale rapresentante. Proprio in relazione ciò, ed in attuazione della direttiva CEE 9/3/1968 n 151 (finalizzata alla radicale semplificazione delle relazioni giuridiche con la 12 totale identificazione della società di capitali con il rappresentante designato), il legislatore (art 5 DPR 29/12/1969 n. 1127), nel procedere alla riforma dell'art 2384 cc, ha statuito che "Gli amministratori che hanno la rapresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi....” Trattandosi di limitazioni non opponibili ai terzi, in quanto atti interni alla società, ne consegue che i terzi, in quanto estranei al rapporto fra amministratore legale rappresentante e società, non sono legittimati a far valere dette limitazioni, che non incidono sulla efficacia e validità dell'atto compiuto dal legale rappresentante in eventuale violazione delle stesse, ma possono dar luogo soltanto ad azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore legale rappresentante (Cass. n.11615/2000; Cass. 4563/1998; Cass 12420/1995; Cass. 12741/1992). La doglianza in esame è peraltro infondata anche in fatto. Occorre al riguardo ricordare come le Sezioni Unite della Corte, con sentenza 4666 del 1998, abbiano posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, “presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della socientà ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore di essere oggetto di 13 controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". Con la medesima sentenza è stato inoltre sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una “contemplatio domini”, ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". Sulla base di tali osservazioni, che il collegio condivide e fa proprie, deve evidenziarsi che la procura in contestazione, che conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, non ha ad oggetto un indiscriminato, ma riguarda, per contro, un numero conferimento determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore di competenza del procuratore, sicché non ne risulta comunque la violazione alla regola interna, posta dal consiglio di amministrazione, della possibilità di delega nella rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. 14
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano n £47.000, oltre £ 1.200.000 per onorari. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. If Presidente Il Consigliere estensore Shelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIEREEhle I O N I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L P N A L S E T I 3 S D N 7 - O I G P 8 S O - N M 1 I A E 1 D S A I E E D , A G E O T O G R T T N E T S E L I I S R G E I E A D R L L O E D 15