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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 731/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_1 P.IVA_1
MENDINI FRANCESCO e dell'avv. LUCA DEL BELLO, elettivamente domiciliata in
PIAZZA SAN FERMO, 5 – VERONA presso il loro studio (indirizzo telematico:
, come da mandato Email_1 Email_2
redatto su atto separato e allegato al ricorso;
OPPONENTE contro
(C.F.: ) rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. ZORZI ALBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_3
domiciliata in VIA LEONCINO, 16 – VERONA presso lo studio del predetto difensore
(indirizzo telematico: , come da mandato Email_3
redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Oggetto: 100022 – opposizione agli atti esecutivi (617c.p.c.) immobiliare pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Nel merito
Per tutti i motivi e le ragioni esposte negli scritti e negli atti difensivi della Ricorrente, accertare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della procura conferita da CP_2
a e dichiarare il difetto di legittimazione
[...] Controparte_4
processuale di quest'ultima e la nullità dell'atto intervento, disponendo l'estinzione della procedura esecutiva n. 176/20 R.E. del Tribunale di Mantova.
Conseguentemente, in considerazione della vendita del compendio immobiliare pignorato, disporre la restituzione alla Ricorrente delle somme incassate da CP_2
tramite ex art. 41 TUB e comunque ricavate dalla
[...] Controparte_4
vendita degli immobili staggiti nella procedura n. 176/20 R.E. del Tribunale di Mantova.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, spese generali e accessori di legge, anche relative alla fase sommaria e di reclamo.
Per l'opposta:
In via preliminare:
Dichiararsi l'inammissibilità del motivo di opposizione rappresentato dalla tesi della insussistenza del rapporto a tre soggetti (Società di cartolarizzazione, e Controparte_5
Special nel cui contesto conferiva a CP_5 Controparte_2 Controparte_4
la procura speciale 07/06/2021, rep. n. 15823 notaio di
[...] Persona_1
Roma registrata a Roma 4 il 09/06/2021 al n. 20109/1T;
In via preliminare eventuale:
Per l'ipotesi in cui parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, riproponga istanza in via preliminare volta a sentir sospendere il procedimento esecutivo immobiliare n. 176/2020 R.G.E. Tribunale di Mantova, rigettarsi la stessa in quanto infondata per le considerazioni tutte che parte convenuta ha enunciato nel paragrafo sub iv) della comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/05/2024;
pagina 2 di 7 Nel merito:
Rigettarsi istanze e domande tutte proposte da parte attrice in quanto infondate per le considerazioni tutte svolte con la comparsa di costituzione e risposta depositata il
31/05/2024 e con le due memorie autorizzate ai sensi dell'art. 281 -duodecies, co. 4
c.p.c. depositate il 12/07/2024 e il 22/07/2024. Con il favore di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. notificato il 15-4-2024
l'opponente esponeva 1) che in qualità di mandataria di Controparte_6
in data 8-9-2020 le aveva notificato un atto di precetto intimando il Controparte_7
pagamento della somma di € 2.545.088,88; 2) che la predetta società in data 5-10-2020 aveva notificato un atto di pignoramento immobiliare instaurando avanti al Tribunale di
Mantova la procedura n. 176/20; 3) che, in data 4-1-2024, era Controparte_2
intervenuta nel procedimento esecutivo n. 176/20 in surroga all'originario creditore essendosi resa cessionaria, con atto del 3-6-2021 di cessione in blocco Controparte_7
ex artt. 4 e 7 della legge n. 130/1999, del credito di cui la predetta banca era titolare;
4) che aveva conferito a (già Controparte_2 Controparte_4
denominata mandato a procedere al recupero del credito in Controparte_6
questione; 5) che è autorizzata al recupero stragiudiziale Controparte_4
dei crediti ai sensi dell'art. 115 t.u.l.p.s. ma non è iscritta all'elenco tenuto dalla AN
d'IT ai sensi dell'art. 106 t.u.l.b.; 6) che essa aveva proposto ricorso ex art. 617 c.p.c. al G.E. deducendo la nullità della procura conferita a e, Controparte_4
conseguentemente, il difetto di legittimazione processuale di quest'ultima con richiesta di sospensione della procedura e di declaratoria di estinzione della stessa;
7) che il G.E. con ordinanza datata 25-2-2024 e comunicata il 26-2-2024 aveva rigettato l'istanza di sospensione e assegnato il termine per l'inizio del giudizio di merito;
8) che essa aveva proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal G.E.; 9) che la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 t.u.l.b. soggetto non Pt_2 Controparte_4
abilitato all'attività di riscossione del credito sicchè la procura conferita a quest'ultima pagina 3 di 7 sarebbe nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 co. 6 della legge n.
130/1999; 10) che dal difetto di legittimazione di Controparte_4
derivava la nullità degli atti processuali compiuti conseguendone che l'esecuzione non poteva essere proseguita in difetto di altri creditori;
11) che l'assunto posto dal G.E. a base della propria decisione secondo cui vi sarebbe stato un rapporto trilaterale tra
(società veicolo), Credito Fondiario s.p.a. (servicer) e Controparte_2 Controparte_4
(subservicer) non era corretto alla stregua della documentazione
[...]
negoziale allegata da cui emergeva che le parti accordatesi per il recupero del credito erano unicamente e mentre nessun Controparte_2 Controparte_4
rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che il riferimento al Credito Fondiario s.p.a. fosse contenuto nell'estratto della Gazzetta Ufficiale: alla stregua di tali deduzioni la società opponente chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione processuale di la nullità dell'atto di intervento e Controparte_4
l'estinzione della procedura.
Si costituiva tramite (già denominata Controparte_2 Controparte_4
la quale sosteneva 12) che il compendio immobiliare, nelle Controparte_6
more, era stato venduto e che il collegio con ordinanza del 18-24/4/2024 aveva rigettato il reclamo avverso la ordinanza del G.E. emessa il 25-2-2024; 13) che il motivo di opposizione fatto valere da controparte sarebbe inammissibile posto che, con il ricorso proposto ex art. 617 c.p.c., l'opponente si era limitata a dedurre la nullità della procura speciale conferita da a mentre con Controparte_2 Controparte_4
l'atto introduttivo del presente giudizio aveva dedotto Controparte_8
l'insussistenza del rapporto a tre soggetti (società veicolo – servicer – subservicer), argomento questo sollevato per la prima volta solo con l'atto di reclamo al collegio depositato in data 11-3-2024; 14) che, in ogni caso, la procedura non poteva essere dichiarata estinta posto che risultava tuttora costituito il creditore originario CP_7
sicché operava il disposto di cui all'art. 111 c.p.c.; 15) che, per effetto di quanto
[...]
previsto dall'art. 2929 c.c., la eventuale declaratoria di nullità dell'atto di intervento non pagina 4 di 7 avrebbe prodotto alcun effetto nei confronti degli aggiudicatari;
16) che la tesi della nullità dell'atto di intervento era infondata anche alla luce della decisione assunta da
Cass. 18-3-2024 n. 7243; 17) che, in ogni caso, risultava documentata la sussistenza del rapporto trilaterale (società veicolo – servicer – subservicer) e che doveva ritenersi legittima l'operazione di esternalizzazione di alcune attività di recupero di crediti cartolarizzati: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'opposta chiedeva che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione alla udienza del 15-4-2025 sulle conclusioni in epigrafe riportate.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Va ribadito che la sussistenza del rapporto trilaterale tra (società Controparte_2
veicolo), Credito Fondiario s.p.a. (servicer) e Controparte_4
(subservicer) può ritenersi provato in via indiziaria in considerazione della pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti tra e Controparte_7 CP_2
sulla Gazzetta Ufficiale unitamente alla circostanza della mancata immediata
[...]
contestazione della sussistenza di tale rapporto nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione benché l'atto di intervento in surroga del 4-1-2024 nel giudizio esecutivo ne facesse espressa menzione, tenendo conto che il conferimento dell'incarico gestorio in questione non richiede la forma scritta, rapporto che soddisfa le condizioni previste dalla normativa primaria (v. artt. 2 della legge 130/1999 e 106 t.u.l.b.) e da quella integrativa secondaria emanata (la circolare della AN d'IT n. 288 del 3-4-2015) per il corretto esercizio dell'attività di recupero crediti in sede giudiziaria.
In ogni caso va osservato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è
pagina 5 di 7 specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr.
Cass.18-3-2024 n.7243; Cass. 3-5-2024 n. 12007; decreto del Primo Presidente della
S.C. del 17-5-2024; nel medesimo senso nella giurisprudenza di merito v. Trib. Padova
24-9-2024; Trib. Roma 11-11-2024).
Ogni ulteriore questione dedotta deve ritenersi assorbita.
Va peraltro segnalata alla competente autorità per le opportune valutazioni di competenza l'esercizio dell'attività di recupero del credito da parte di Controparte_4
nonostante la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 t.u.l.b..
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, fatta eccezione per la fase di trattazione che viene liquidata nel minimo
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì a rimborsare ad le spese Controparte_8 Controparte_2
di lite, che si liquidano in € 37.900,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla AN d'IT
(all'indirizzo e alla Procura della Repubblica in sede Email_4
in relazione alla fattispecie di cui all'art. 132 t.u.l.b..
Mantova, 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
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