TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8385 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6363 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to DELLE CURTI RAFFAELE , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal Funzionario Controparte_1 delegato ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 24.2.25 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di avere ottenuto in sede amministrativa l'accertamento di invalidità civile totale con necessità di assistenza continua, ma con revisione al settembre 2027, di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento della non necessità della revisione ma di avere ottenuto una pronuncia di inammissibilità, lamenta la sussistenza del diritto alla non revisione e conclude: “in via principale accertare e dichiarare il ricorrente con TOTALE e Pt_2 permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con data di decorrenza 26.09.2024 senza la necessità di revisione e condannare i resistenti al riconoscimento della ricorrente invalido INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con data di decorrenza 26.09.2024 senza la necessità di revisione;
In via istruttoria si chiede la nomina di un nuovo consulente medico per la verifica delle condizioni legittimanti la pretesa del ricorrente con particolare riferimento alla revisione a seguito di riconoscimento della invalidità (“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con data di decorrenza 26.09.2024”)”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale si è opposto alla nomina di CTU e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
La S.C. ha chiarito più volte che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv. 553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del
23/12/2009, Rv. 611498).
Non può dirsi attuale, né concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi, il cui esito, peraltro, ben avrebbe potuto essere diverso da quello ipotizzato, in via alternativa, dalla odierna parte ricorrente”. (v. Cass. Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024 ).
E invero, allo stato, nel caso di specie, non sussiste alcun interesse ad agire della parte ricorrente, in quanto la stessa fruisce attualmente del beneficio richiesto e la revisione, il cui esito potrebbe rivelarsi positivo per la stessa, è prevista per un tempo futuro.
Allo stato, pertanto, non vi è alcuna posizione soggettiva incisa dall'accertamento amministrativo e la domanda mira solo ad evitare un rischio eventuale e futuro, cosicchè la stessa deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire. Le spese sono irripetibili in quanto si rinviene in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC .
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Spese irripetibili.
Roma 15.7.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6363 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to DELLE CURTI RAFFAELE , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal Funzionario Controparte_1 delegato ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 24.2.25 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di avere ottenuto in sede amministrativa l'accertamento di invalidità civile totale con necessità di assistenza continua, ma con revisione al settembre 2027, di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento della non necessità della revisione ma di avere ottenuto una pronuncia di inammissibilità, lamenta la sussistenza del diritto alla non revisione e conclude: “in via principale accertare e dichiarare il ricorrente con TOTALE e Pt_2 permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con data di decorrenza 26.09.2024 senza la necessità di revisione e condannare i resistenti al riconoscimento della ricorrente invalido INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con data di decorrenza 26.09.2024 senza la necessità di revisione;
In via istruttoria si chiede la nomina di un nuovo consulente medico per la verifica delle condizioni legittimanti la pretesa del ricorrente con particolare riferimento alla revisione a seguito di riconoscimento della invalidità (“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con data di decorrenza 26.09.2024”)”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale si è opposto alla nomina di CTU e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
La S.C. ha chiarito più volte che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv. 553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del
23/12/2009, Rv. 611498).
Non può dirsi attuale, né concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi, il cui esito, peraltro, ben avrebbe potuto essere diverso da quello ipotizzato, in via alternativa, dalla odierna parte ricorrente”. (v. Cass. Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024 ).
E invero, allo stato, nel caso di specie, non sussiste alcun interesse ad agire della parte ricorrente, in quanto la stessa fruisce attualmente del beneficio richiesto e la revisione, il cui esito potrebbe rivelarsi positivo per la stessa, è prevista per un tempo futuro.
Allo stato, pertanto, non vi è alcuna posizione soggettiva incisa dall'accertamento amministrativo e la domanda mira solo ad evitare un rischio eventuale e futuro, cosicchè la stessa deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire. Le spese sono irripetibili in quanto si rinviene in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC .
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Spese irripetibili.
Roma 15.7.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi