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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA CP_1 P.IVA_1
LETIZIA, elettivamente domiciliata in presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto nr. 3262/2023 con il quale le è stato ingiunto, in qualità di fideiussore di il pagamento, in favore della Controparte_2 convenuta opposta, della somma di euro 20.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di insoluto per una pagina 1 di 4 locazione finanziaria stipulata tra la società debitrice principale ora dichiarata Controparte_2 fallita, e pagamento da effettuarsi in favore di allegatasi cessionaria Controparte_3 Controparte_1 del credito.
Nello specifico parte attrice, asserita l'ammissibilità dell'opposizione tardiva essendo ella consumatrice e non avendo il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo rilevato tale qualità, chiedeva la revoca del decreto eccependo la nullità del contratto di fideiussione in considerazione della presenza di alcune clausole da ella ritenute vessatorie.
All'esito della costituzione della convenuta opposta e del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
I. La qualifica di consumatrice dell'attrice
Parte attrice ha rilasciato la fideiussione in favore di della quale era socia al Controparte_2
5%.
L'attuale arresto della giurisprudenza Unionale e della Suprema Corte prevede che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_1
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. C. Cass. 742/2020).
Peraltro “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr. paragrafo 29 causa C-74/15, Tarcau);
Nel caso in esame è pacifico che l'opponente non ha rivestito cariche sociali né risulta aver svolto attività di amministrazione.
E' pur vero che il capitale sociale era in capo ad una parente dell'attrice ma ciò non è da solo pagina 2 di 4 sufficiente a far ritenere sussistente il collegamento professionale o funzionale richiesto dalla Suprema
Corte.
In considerazione di quanto sopra deve essere accertata la qualifica di consumatore dell'opponente con conseguente ammissibilità dell'opposizione tardiva in forza di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza nr. 9479/23 alla cui motivazione si rinvia.
II. L'incompetenza del Tribunale adito
Parte convenuta opposta, in via subordinata al rigetto dell'eccezione di “improcedibilità” per tardività dell'opposizione, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, implicitamente sollevata dall'opponente, in favore del Tribunale di Torino.
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, deve essere revocato.
III. Le spese di lite
L'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa (cfr. C. Cass. 15017/22).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Torino e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 3262/2023 concedendo termine massimo di legge per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente;
nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Brescia, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA CP_1 P.IVA_1
LETIZIA, elettivamente domiciliata in presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto nr. 3262/2023 con il quale le è stato ingiunto, in qualità di fideiussore di il pagamento, in favore della Controparte_2 convenuta opposta, della somma di euro 20.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di insoluto per una pagina 1 di 4 locazione finanziaria stipulata tra la società debitrice principale ora dichiarata Controparte_2 fallita, e pagamento da effettuarsi in favore di allegatasi cessionaria Controparte_3 Controparte_1 del credito.
Nello specifico parte attrice, asserita l'ammissibilità dell'opposizione tardiva essendo ella consumatrice e non avendo il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo rilevato tale qualità, chiedeva la revoca del decreto eccependo la nullità del contratto di fideiussione in considerazione della presenza di alcune clausole da ella ritenute vessatorie.
All'esito della costituzione della convenuta opposta e del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
I. La qualifica di consumatrice dell'attrice
Parte attrice ha rilasciato la fideiussione in favore di della quale era socia al Controparte_2
5%.
L'attuale arresto della giurisprudenza Unionale e della Suprema Corte prevede che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_1
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. C. Cass. 742/2020).
Peraltro “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr. paragrafo 29 causa C-74/15, Tarcau);
Nel caso in esame è pacifico che l'opponente non ha rivestito cariche sociali né risulta aver svolto attività di amministrazione.
E' pur vero che il capitale sociale era in capo ad una parente dell'attrice ma ciò non è da solo pagina 2 di 4 sufficiente a far ritenere sussistente il collegamento professionale o funzionale richiesto dalla Suprema
Corte.
In considerazione di quanto sopra deve essere accertata la qualifica di consumatore dell'opponente con conseguente ammissibilità dell'opposizione tardiva in forza di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza nr. 9479/23 alla cui motivazione si rinvia.
II. L'incompetenza del Tribunale adito
Parte convenuta opposta, in via subordinata al rigetto dell'eccezione di “improcedibilità” per tardività dell'opposizione, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, implicitamente sollevata dall'opponente, in favore del Tribunale di Torino.
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, deve essere revocato.
III. Le spese di lite
L'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa (cfr. C. Cass. 15017/22).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Torino e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 3262/2023 concedendo termine massimo di legge per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente;
nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Brescia, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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