Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 61/2024 RG lavoro
TRA
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Antonella Trovati e Silvana
Mariotti
Appellante
E
, rappr.to e difeso a per procura alle liti in atti dall'Avv. Maria Controparte_1
Ambra Furiani
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, nell'accogliere la domanda di , dichiarava il diritto di quest'ultimo di Controparte_1
percepire la pensione di reversibilità in conseguenza del decesso della madre, quindi condannava
CP_ l' alla relativa erogazione nella misura e con la decorrenza di legge, oltre accessori di legge e spese di lite. CP_ Avverso tale statuizione l' ha proposto appello, censurando l'errore del Tribunale nel ritenere la sussistenza del requisito sanitario imposto dalla legge, a tal fine conformandosi
CP_ determinare l'assoluta incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L' ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado, o quantomeno con compensazione integrale delle stesse.
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame;
nel Controparte_1
merito ne ha chiesto il rigetto.
Disposta nuova CTU, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile in quanto adeguatamente esplicativo delle ragioni di fatto e giuridiche in forza delle quali viene criticato il percorso argomentativo del primo giudice e la portata delle relative statuizioni.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In ordine all'accertamento dello stato di totale inabilità dell'odierno appellante, appaiono convincenti e condivisibili, in quanto frutto di attenta indagine, condotta con metodo scientifico, le conclusioni del ctu nominato nel presente grado di giudizio, le cui considerazioni sono sorrette da argomenti di intrinseca valenza e coerenza, e possono essere senz'altro mutuate dal Collegio ai fini del decidere.
Sottolinea il ctu nella propria relazione, sulla scorta della documentazione clinica acquisita agli atti, che l'originario ricorrente, affetto da Disturbo Bipolare Tipo I con prevalenti Episodi Maniacali con componente psicotica, non è assolutamente in grado di svolgere alcuna proficua attività lavorativa, sottolineando come tale assoluta incapacità possa farsi risalire anche all'epoca del decesso del genitore titolare di pensione. In proposito, il CTU evidenzia che il trattamento dei disturbi Bipolari tipo I è principalmente farmacologico, mediante utilizzo degli stabilizzatori dell'umore, la cui necessità è data dalla scoperta in campo medico-scientifico che il continuo alternarsi degli episodi maniacali e depressivi, non adeguatamente stabilizzati, determina il deterioramento delle facoltà cognitive del soggetto;
che nel caso di specie la prognosi di grave disturbo di salute mentale è aggravata dalla presenza di un Disturbo borderline di Personalità, dal Disturbo del Gioco D'Azzardo e dal
Disturbo da Utilizzo di Alcool;
che il disturbo di Personalità, inquadrabile nei disturbi si classe b del DSM 5, è caratterizzato da disfunzione nella percezione del Sé e Interpersonale, quindi da incapacità di dominare e gestire la sfera affettiva e emozionale;
che siffatta condizione di grave e completa compromissione della sfera psichica era senz'altro presente all'epoca del decesso della madre del ricorrente, già riconosciuto invalido civile al 100 %; che, sebbene tale riconoscimento vada riferito alla nozione di capacità lavorativa generica, meno ristretta di quella mutuata dall'art. 2 della Legge 222/84, tuttavia la surriferita diagnosi comunque non permetteva al ricorrente all'epoca del decesso della madre - così come non gli permette ad oggi - di lavorare quotidianamente, soprattutto a causa dell'alternarsi dei quadri clinici del disturbo mentale grave, peggiorato dall'aggravarsi della salute fisica (Ipertensione
Arteriosa, Osteocondrosi interapofisaria posteriore diffusa, stenosi lombare, Discopatia degenerativa con protusioni discali in 12-13,/3-14, 14-5 e L5-s1 con fenomeni compressivi neuroradicolari, Esiti di Angioplastica Cardiaca, di osteoma osteoide al terzo superiore della tibia sx e di TIA cerebrale in Vasculopatia Cerebrale Cronica). CP_ Il CTU ha, inoltre, evidenziato, in risposta alle osservazioni formulate dall' alla bozza dell'elaborato, che queste muovono da evidente svalorizzazione dell'enorme incidenza che la gravissima menomazione, costituita dalla malattia mentale, esercita sugli aspetti basilari della vita, tra i quali senza dubbio rientra la capacità di essere produttivo, attraverso un lavoro stabile, e di avere una vita di relazione adeguata, quindi conclude categoricamente affermando che la patologia psichica, da cui è affetto il ricorrente sin da epoca anteriore al decesso della madre, non conferisce al medesimo la capacità di svolgere quotidianamente qualunque impegno lavorativo, che sia a basso od alto peso di sedentarietà, nel senso che tutte le malattie riscontrate a suo carico giungono “…ad annullare completamente ogni proficuo margine di validità somatica e psichica e che quindi non può essere impiegato in una qualunque attività lavorativa anche a basso impegno energetico, di tipo del tutto sedentario…”.
Le surriferite, chiare, conclusioni del CTU nominato in questa sede, nella parte in cui rappresentano la necessità di non sottovalutare l'aspetto impattante della patologia mentale, lungi dal necessitare di ulteriori chiarimenti, sono valutazioni medico legali alle quali l'Ausiliario del Giudice è affatto legittimato – anche in ciò, per l'appunto, risolvendosi l'oggetto dell'incarico conferito dal Collegio – poiché le stesse non sono frutto di considerazioni puramente personali, ossia avulse dal corredo documentale acquisito agli atti, bensì trovano in questo adeguato sostegno.
Il Collegio non ha, dunque, motivo di discostarsi dal parere del CTU nominato in secondo grado, tenuto conto, altresì, della sua sostanziale conformità al parere già espresso dal CTU nominato in primo grado. Quanto al - parimenti essenziale - requisito della vivenza a carico, la sua ricorrenza nel caso di specie non ha formato oggetto di contestazione, così che la sentenza impugnata può essere integralmente confermata, anche in punto di governo delle spese di lite, che seguono la soccombenza per l'intero giudizio. Le spese di ctu si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 3.310,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF come per legge, con distrazione;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 3 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente