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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (c.f. ), rappresentati e difesi, nel presente Parte_2 C.F._1 giudizio, dall'avv. Flavio Dalla Giovanna, elettivamente domiciliati in via G.B. Scalabrini n. Pt_1
49, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTI contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale Pt_1 dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 15.04.2024, e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 CP_1
proponendo domanda di accertamento negativo con riferimento agli addebiti contribuitivi sollevati nei loro confronti con la diffida ad adempiere-verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022010387 del 14.02.2024 (n. 2024-PC-0000014 del 14.02.2024 congiunto ), con la quale, quindi, era CP_2 loro ingiunto il pagamento della somma di € 322.822,96, a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 12/2018 al 08/2023, e di € 185.838,07, a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 12/2018 al 08/2023, per complessivi € 508.661,03, così calcolate alla data del 15.03.2024. A riguardo, deducevano: 1) l'essere, nel caso di specie, l'onere della prova a carico dell' ; 2) l'omessa indicazione, nel verbale, delle fonti di prova, con conseguente CP_1 violazione del diritto di difesa;
3) l'intervenuta prescrizione;
4) la violazione del principio di collaborazione e buona fede;
5) l'illegittimo disconoscimento del contratto di prossimità stipulato;
6) la legittimità degli anticipi TFR corrisposti in busta paga dal luglio 2018 in poi;
7) la legittimità dei rimborsi chilometrici indicati nel LUL e, comunque, ove vi fossero state “registrazioni infedeli”,
l'essere le stesse addebitabili a “responsabile dell'ufficio amministrativo della società”, CP_3 nei cui confronti sarebbe “pendente un'iniziativa giudiziaria separata per i gravi fatti da lei commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Concludevano, quindi, chiedendo: in rito,
l'accertamento e la dichiarazione della prescrizione del credito previdenziale richiesto dall' ; nel CP_1 merito, l'accertamento dell'esatto importo della contribuzione complessivamente dovuta da
[...] all' nel periodo indicato nella diffida ad adempiere impugnata e nel pedissequo Parte_1 CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione, sia a titolo di contributi previdenziali obbligatori, sia a titolo di somme aggiuntive.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_1
della domanda ed il favore delle spese di lite. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le sanzioni amministrative irrogate al legale rappresentante/Presidente del conIGlio di amministrazione quale “trasgressore” in proprio. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla qualificazione dei contratti intermittenti per disconoscimento del contratto di prossimità, laddove di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel merito, rappresentava l'infondatezza di tutti gli assunti formulati da parte ricorrente.
1.2) Con ordinanza del 12.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.07.2024, il G.I. ammetteva le prove orali formulate da parte resistente, le quali venivano assunte all'udienza del 26.09.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza
2/16 di discussione. Alla successiva udienza del 13.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Preliminarmente, deve rilevarsi che, con la presente opposizione, ha Parte_1
impugnato il verbale conclusivo e gli accertamenti effettuati a suo carico, accertamenti che riguardano complessivamente il periodo da dicembre 2018 a gennaio 2023. In base al suddetto verbale, alla società ricorrente viene contestato di aver esposto, nel Libro Unico del Lavoro, somme sotto la voce “Anticipo
TFR” non assoggettandole a contribuzione, anche dopo il mese di giugno 2018. Parimenti, viene addebitato alla società di avere indebitamente registrato, sempre nel Libro Unico del Lavoro, rimborsi chilometrici e trasferte esenti sempre non assoggettando, ai soli fini elusivi, tali voci alla contribuzione obbligatoria dovuta all' . CP_1
Prima di valutare, nel merito, la fondatezza o meno dei motivi di opposizione in questa sede proposta, giova, in via preliminare, premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (cui può essere ricondotta l'opposizione ad un verbale di accertamento ispettivo, quanto ai principi generali) non viene impugnato un atto amministrativo (con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo) ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza,
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso, si vedano: Cass. civ., sez. I, 26.05.1999, n. 5095;
Cass. civ., sez. lav., 20.08.1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27.02.1996, n. 1531), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sempre in generale, poi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova premettere che: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto CP_1
ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14965 del 06.09.2012).
3/16 Ciò premesso, quanto ai vizi di regolarità formale denunciati in ricorso, non può sostenersi che sussista la denunciata omessa indicazione degli elementi probatori;
infatti, da un lato, l'articolato contenuto del ricorso consente di ritenere come parte opponente abbia compiutamente esercitato il suo diritto di difesa, dall'altro gli elementi probatori posti a fondamento della pretesa dell' sono stati CP_1
compiutamente indicati nel verbale impugnato.
Anche l'eccezione preliminare relativa alla prescrizione deve ritenersi infondata.
Infatti, premesso che la creditoria de qua è relativa al periodo da dicembre 2018 (termine per il CP_1
pagamento: gennaio 2019) ad agosto 2023 e che il verbale ispettivo oggetto di causa è del 14.02.2024, notificato a mezzo PEC il successivo 15.02.2024, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, non si è verificata alcuna prescrizione in danno dell'Istituto Previdenziale anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione speciale legata all'emergenza sanitaria Covid-19. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone, al comma
9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
2.1) Venendo al merito dell'opposizione, occorre osservare come parte ricorrente abbia contestato le affermazioni di cui al verbale ispettivo riguardanti il recupero dei contributi sulle somme erogate a titolo di “rimborsi chilometrici” e a titolo di rimborsi spese forfettari per “Trasferta Italia”.
Si legge, infatti, nel verbale ispettivo impugnato: “Le evidenze documentali e le dichiarazioni acquisite, infatti, hanno consentito di appurare che le voci degli importi “RIMBORSI CHILOMETRICI” (a fronte spesso di poche giornate di presenza mensile registrate) riportati sul libro unico del lavoro dei
4/16 dipendenti in forza non sono risultati veritieri in quanto dalle testimonianze acquisite è emerso che i lavoratori non utilizzavano mezzi propri ma aziendali per recarsi presso i cantieri di lavoro ed addirittura, in alcuni casi, i lavoratori intervistati non hanno riconosciuto come propria la firma apposta in calce sui moduli per il rimborso chilometrico prodotti dall'azienda. Ne consegue che a fronte di retribuzioni e imponibili estremamente bassi, registrati sul libro unico del lavoro dei dipendenti, il ricorso alla voce “RIMBORSI CHILOMETRICI” ha rappresentato un modo per eludere la normativa di riferimento in materia contributiva e fiscale e, pertanto, tali rimborsi sono da considerare elemento retributivo a tutti gli effetti […] In relazione alla posizione lavorativa della dipendente , nata a [...] il [...] assunta dalla società ispezionata a Parte_3
decorrere dal 04/10/2022 con contratto di lavoro intermittente e mansioni di addetta alla segreteria è emerso che sul libro unico del lavoro dei mesi di ottobre 2022 e novembre 2022, oltre alla voce
“RIMBORSI CHILOMETRICI”, è stata registrata la voce “TRASFERTA ITALIA”, con un importo pari ad euro 154,90 per ottobre ed euro 278,82 per novembre, in maniera infedele in quanto la stessa non ha mai prestato attività lavorativa fuori sede”.
Sul punto, parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, ha dedotto: “il rimborso chilometrico veniva erogato sulla base di quanto dichiarato dal lavoratore e poi annotato sulla busta paga. Il più delle volte il lavoratore anticipava le somme (al pari degli altri lavoratori che si trovavano sullo stesso veicolo) oppure utilizzava mezzi propri. In entrambi i casi il conteggio relativo al rimborso chilometrico veniva predisposto dal lavoratore e il relativo importo veniva erogato dall'ufficio amministrativo sulla base del conteggio fornito dal lavoratore. Occorre ammettere che, a partire da dicembre 2019, durante il periodo in cui ha svolto l'attività lavorativa, la IG.ra , nella CP_3 sua qualità di responsabile dell'ufficio amministrativo della società, gli importi relativi ai rimborsi chilometrici sono “lievitati” al pari di altre voci esposte in busta paga […] Si precisa che sulla persona della è pendente un'iniziativa giudiziaria separata per i gravi fatti da lei commessi CP_3 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, in qualità di responsabile dell'ufficio amministrativo della società […] Per quanto concerne la posizione lavorativa della dipendente Parte_3
occorre dedurre che la società si accordava con la dipendente affinché i percorsi chilometrici per recarsi dalla residenza al luogo di lavoro e viceversa fossero rimborsati. La richiesta di rimborso fu formulata dalla IG.ra e condivisa dalla società per agevolare la dipendente”. Parte_3
In argomento giova osservare come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte abbia confermato il carattere tassativo delle indennità escluse dal computo della contribuzione, così come l'onere a carico del datore di lavoro di dimostrare in maniera analitica le spese di viaggio oggetto del rimborso. Nell'ordinanza n. 17253 del 02.07.2018 si leggono i seguenti principi: “l'ammontare della
5/16 retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dalla legge (cfr. per indennità di trasferta, Cass., S.U., n. 27093 del
2017; Cass., S.U. n. 3292 del 1985)”; “secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 27093 del 2017) il compenso
(indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso,
l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.”; “il delineato quadro normativo è stato modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997, che, in esecuzione della potestà legislativa conferita al governo dalla Legge di Delegazione n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, ha armonizzato l'imposizione contributiva dei redditi da lavoro dipendente alle disposizioni in tema di imposte sui redditi, rendendo omogenea, nei diversi ambiti impositivi, la definizione di reddito di lavoro dipendente”; “ai sensi del D. Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, che richiama, espressamente, l'art. 46, comma 1, del TUIR: "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri..."”; “per il calcolo dei contributi, il D. Lgs. n. 314 cit., art. 6, comma 2, rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 48 del TUIR, articolo contestualmente modificato, dal citato D. Lgs. n.
314, art. 3, comma 1, con disposizione che recita: "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"”; “il D. Lgs. n. 314 cit., art. 3, comma 1, ha altresì modificato l'art. 48, comma 5, (ora art. 51, a seguito delle modifiche apportate col D. Lgs. n.
344 del 2003) del TUIR, in relazione alle trasferte cd. occasionali, con disposizione del seguente tenore: "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a
6/16 formare il reddito per la parte eccedente euro 46,49 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a lire 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito””.
Con specifico riferimento all'art. 51 (ex art. 48) del d.lgs. n. 917 del 1986 (“in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché
i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero”), riguardante l'ipotesi dei “trasfertisti occasionali”, nell'ordinanza n. 16579 del 22.06.2018 della Suprema Corte si legge come “i rimborsi chilometrici versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati […] in proposito, questa Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci » (Cass. nr. 2419 del 2012) […] l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto” […]; con riferimento alla - diversa - ipotesi dei “trasferisti abituali” di cui all'art. 51, comma 6, del TUIR “è intervenuto il D.L. nr. 193 del
2016, art. 7 quinquies, (conv. con legge nr. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha disposto, al comma 1, che «l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.R.P. 22 dicembre 1986, n. 917 (recte già art. 48 come sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. nr.
7/16 314 del 1997)», debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta», precisando poi, al comma 2, che « ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, del testo unico di cui al citato D.P.R. n.
917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art.
51, comma 5»”.
Nel caso di specie, parte opponente non ha né chiarito se i lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo dall' fossero da considerare “trasfertisti occasionali”, piuttosto che “trasfertisti abituali”, CP_1 né ha dedotto se i rimborsi spese contestati dall' avessero rivestito carattere risarcitorio o CP_1 contributivo, né ha fornito la prova degli elementi costituitivi dell'invocato diritto a giovarsi di una riduzione o di una esclusione degli emolumenti erogati ai dipendenti dall'imponibile contributivo, quantomeno nei termini richiesti dal quinto e dal sesto comma del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Laddove, infatti, i rimborsi contestati dall' per spese per trasferte o missioni fuori dal territorio CP_1 comunale si riferissero a spese documentate relative al viaggio e al trasporto, o al vitto e all'alloggio, oppure ad altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, sarebbe stato necessario che parte opponente fornisse la prova, di carattere necessariamente documentale, dei rimborsi chilometrici “con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci” (peraltro al fine di ottenere una esenzione contributiva entro il limite dell'importo massimo giornaliero di cui al comma 5 dell'art. 51 del TUIR); laddove, invece, parte opponente avesse invocato l'applicazione del regime di cui all'art. 51, comma 6, del TUIR, sarebbe stato necessario fornire la prova della sussistenza, contestuale, nel contratto o nella lettera di assunzione, dello “svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente” e della corresponsione “di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
8/16 Parte opponente, tuttavia, non ha prodotto il testo dei contratti o delle lettere di assunzione dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo (da cui poter comprendere quali fossero state le effettive pattuizioni intercorse con i dipendenti in relazione al luogo di lavoro), né ha dedotto, nella parte in fatto del ricorso, in ordine alla sussistenza delle altre due condizioni necessarie per invocare l'esenzione contributiva in questione. Stando alle circostanze sulle quali l'istruttoria è stata effettivamente svolta, considerata l'attività esercitata da può desumersi soltanto che i dipendenti di Parte_1 quest'ultima si sarebbero recati giornalmente dal luogo di residenza di ciascuno fino ai punti di ritrovo del cantiere con i propri mezzi e che la società ricorrente rimborsava, quindi, le spese sostenute da ognuno per la benzina e la manutenzione del mezzo e, occasionalmente, per altre spese accessorie.
Se dal tenore delle deduzioni può desumersi che l'ipotesi invocata sia quella dello svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente, si tratta, tuttavia, di deduzioni estremamente generiche, che non consentono di distinguere, in relazione a ciascun lavoratore, in quali occasioni i rimborsi fossero stati riconosciuti per le spese di viaggio o di trasporto, piuttosto che per altre spese o per fornire un alloggio.
In tale contesto di carenza istruttoria, il fatto che alcuni dei dipendenti in questione, pure escussi nel corso dell'istruttoria testimoniale, abbiano confermato di aver effettuato con la propria autovettura gli spostamenti indicati in ricorso, ricevendo il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento, per il carburante o per le riparazioni delle proprie autovetture personali, costituiscono circostanze irrilevanti ai fini della qualificazione dei rimborsi in questione e ai fini della riconducibilità all'uno o all'altro dei regimi di esenzione dalla contribuzione.
Il complesso delle deduzioni e delle prove a disposizione, pertanto, impedisce di ritenere integrata sia l'ipotesi della esenzione dai contributi nella misura di cui al comma 5, che quella di cui al comma CP_1
6 dell'art. 51 del TIUR e di ritenere assolto, da parte opponente, l'onere della prova in ordine al diritto all'esclusione dall'imponibile contributivo delle somme erogate per i vari rimborsi menzionati nelle buste paga emesse in favore dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo.
Per quanto riguarda, poi, la circostanza, dedotta da parte ricorrente, che gli importi relativi ai rimborsi chilometrici, al pari delle altre voci indicate in busta paga, sono lievitati a causa della condotta tenuta da ex responsabile dell'ufficio amministrativo della società e nei confronti della quale è CP_3
stata emessa, dalla Procura di Bologna, in data 29.11.2024, richiesta di rinvio a giudizio per gravi fatti commessi nei confronti di nel periodo compreso tra gennaio 2018 e giugno Parte_1
2022, deve ritenersi che la stessa potrebbe fondare un'azione di risarcimento danni nei confronti della ex dipendente, non certo legittimare evasioni/omissioni contributive nei confronti dell' . CP_1
9/16 2.2) Parte ricorrente, poi, ha contestato le affermazioni di cui al verbale ispettivo riguardanti il recupero dei contributi sulle somme erogate a titolo di “anticipazione TRF”.
A riguardo, nel verbale ispettivo si legge: “i riscontri eseguiti sulle registrazioni di legge operate sul libro unico del Lavoro hanno consentito di rilevare come la società ispezionata abbia registrato sistematicamente la voce “ANTICIPAZIONE T.F.R.” ai propri dipendenti […] la società ha esposto nel Libro Unico del Lavoro dei lavoratori somme sotto la voce “ANTICIPO TFR” non assoggettandole
a contribuzione, anche dopo il mese di giugno 2018. Tali somme, in realtà, sono da ricondurre alla retribuzione imponibile e non possono essere considerate somme erogate a titolo di “anticipo T.F.R.” in quanto la possibilità per i lavoratori dipendenti concessa dall'art. 1 c. 26 della Legge di Stabilità del 24 dicembre 2014, n. 190, di poter anticipare, su base volontaria, mensilmente in busta paga, il proprio trattamento di fine rapporto è stata prevista in via sperimentale per il periodo dal 01.03.2015 al 30.06.2018”.
I funzionari hanno, quindi, rilevato che le anticipazioni erano avvenute al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2120 c.c., per cui le stesse dovevano ritenersi illegittime, con assoggettamento delle somme anticipate alla contribuzione propria della retribuzione.
Com'è noto, l'art. 2120 c.c., dopo aver affermato il diritto del lavoratore di percepire il TFR e ciò alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e dopo aver regolato le modalità della sua determinazione, dal comma 6 in poi disciplina le ipotesi in cui il TFR può essere erogato in pendenza di rapporto, prevedendo una serie di condizioni: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto”. L'ultimo comma della norma dispone poi che: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazione”.
Secondo l'univoca interpretazione di queste previsioni proposta dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., n. 8480/2003 e Cass. civ., n. 4133/2007), la disciplina generale del TFR è certamente dotata di efficacia inderogabile, sia un melius, che in peius (e ciò vale non soltanto nell'ambito dell'autonomia
10/16 collettiva, alla quale è lasciata ampia discrezionalità soltanto nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ma anche nell'ambito dell'autonomia individuale, con la conseguenza che tutti i patti e condizioni che modificano la disciplina legale del TFR sono nulli. Il fatto, però, che non siano ammesse deroghe della disciplina del TFR (con riferimento alla sussistenza del diritto e alle modalità di calcolo del trattamento), non IGnifica che il divieto si estenda anche alla materia diversa delle anticipazioni del TFR, che, in taluni casi e a certe condizioni, il dipendente può ottenere dal datore di lavoro.
Ed invero, la disciplina inderogabile dell'art. 2120 c.c. riguarda le modalità di determinazione del TFR e la misura dello stesso, ma non le anticipazioni, posto che l'ultimo comma della norma, come visto, consente condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Questa previsione, come risulta anche dall'esplicito riferimento ai criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione da parte del lavoratore, si riferisce esattamente (ed esclusivamente) alla materia delle anticipazioni in pendenza del rapporto di lavoro.
Quella delle anticipazioni del TFR è una disciplina distinta rispetto a quella più generale del trattamento e della sua determinazione e, di conseguenza, l'inderogabilità di quest'ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che è, invece derogabile, per accordo tra le parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale.
Per quanto concerne, poi, l'ampiezza e la portata della previsione delle “condizioni di miglior favore”, già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142/1991, ha rilevato che la disciplina in questione pone soltanto le “condizioni minime” per l'accesso dei lavoratori al beneficio dell'anticipazione, con la conseguenza che queste possono essere certamente derogate e ampliate in meglio dalla contrattazione collettiva (la quale può, ad esempio, aggiungere altre ipotesi in cui è riconosciuto il diritto del lavoratore all'anticipazione). Non solo, le “condizioni minime” per l'accesso dei lavoratori all'anticipazione del TFR possono essere derogate anche da patti individuali, attesa l'esplicita indicazione normativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. (Cass. civ., n. 4133/2007).
Per quanto attiene, infatti, alle anticipazioni del TFR, occorre considerare che si tratta di istituto che va a beneficio del lavoratore, il quale può disporre subito di una parte di retribuzione differita che avrebbe diritto di ottenere soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, e le limitazioni per l'accesso a questo istituto previste dall'art. 2120 c.c. sono più a vantaggio del datore di lavoro che non del lavoratore, nel senso che evitano che il datore di lavoro si trovi esposto a continue istanze di anticipazioni non preventivabili e comportanti esborsi che lo stesso aveva ipotizzato di affrontare soltanto una volta cessato il rapporto di lavoro: ecco che, allora, l'art. 2120 c.c., pur prevedendo il diritto del lavoratore all'anticipazione del TFR, lo limita sensibilmente a due casi specifici (spese sanitarie e acquisto della
11/16 casa di abitazione) e limita, altresì, la soddisfazione delle domande di anticipazione dei dipendenti al solo 10% degli aventi titolo e comunque al solo 4% del numero totale dei dipendenti.
Tale essendo la ratio della disciplina legale delle anticipazioni del TFR, ne deriva che, se il datore di lavoro accetta l'ampliamento delle fattispecie in cui il lavoratore può accedere al beneficio in esame, sulla scorta di pattuizioni collettive o anche meramente individuali, non vi sono ragioni per ritenere che l'anticipazione non sia possibile o non sia legittima, proprio perché l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., come detto, consente previsioni di maggior favore a vantaggio del lavoratore.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente: da un lato, non ha prodotto né un accordo raggiunto a livello collettivo, né le pattuizioni individuali raggiunte con i lavoratori interessati dalle anticipazioni del TFR (ossia pattuizioni doverosamente concluse con l'accettazione scritta, da parte della società, della richiesta scritta di anticipazione da parte di ogni singolo lavoratore per varie ragioni, motivi familiari, ingenti spese personali, momentanea carenza di liquidità e spese odontoiatriche); dall'altro lato, non ha provato di aver rispettato i requisiti previsti dall'art. 2120 c.c. relativi all'anzianità di servizio, al numero di anticipazioni corrisposte in un anno e al rispetto dei parametri dimensionali del
10% e del 4% di cui sopra.
Anche sul punto, pertanto, deve confermarsi quanto richiesto dall' con il verbale opposto. CP_1
2.3) Per quanto riguarda, poi, l'accertamento dei rapporti di lavoro intermittente, che sono stati riqualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato parziale, giova considerare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 276/2003 (applicabile per il periodo dal 01.01.2015 al
24.06.2015): “
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le eIGenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tal caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età”. Il successivo art. 40 disponeva: “Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
12/16 Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma
13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1,
e dell'articolo 37, comma 2” [l'art. 37, comma 2, era abrogato sin dal 18.07.2012].
Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81/2015 (applicabile per il periodo successivo al
24.06.2015): “Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le eIGenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.
Le due normative, come si vede, sono largamente sovrapponibili in ordine ai requisiti per la legittima stipulazione dei contratti. Discende, quindi, che la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, per i lavoratori di età compresa fra 25 e 55 anni, è possibile solamente nei casi individuati dal D.M.
23.10.2004, da considerarsi come tuttora vigente dato che, dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 81/2015, non è stato emanato nessun nuovo decreto ministeriale.
L'ultimo articolo del suddetto decreto dispone: “1. È ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto
L'unico articolo di quel decreto dispone: “E' ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Re. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. 2. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli
33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non pregiudica l'applicazione delle clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già disciplinavano
l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata”.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente previsto che: “In tema di lavoro intermittente, l'art.
34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003 rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione delle eIGenze in presenza delle quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto
13/16 dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, .misura che denota la volontà del legislatore di garantire
l'operatività dell'istituto” (Cass., 12.09.2019, n. 29423); con questa sentenza, il giudice di legittimità ha statuito che i contratti collettivi possono prevedere lavorazioni per le quali è possibile utilizzare il lavoro intermittente ma non, come aveva fatto il CCNL applicabile, vietare puramente e semplicemente il ricorso al lavoro intermittente, sulla premessa della “genuinità del contratto di lavoro intermittente stipulato con riferimento alle eIGenze individuate in via sostitutiva della contrattazione collettiva dal Ministero del Lavoro con il DM 23.10.2004 n. 459” (sent. cit., in motiv.).
Ebbene, secondo la tesi sostenuta da parte ricorrente, i lavoratori di cui si discute sono stati assunti per lavorazioni indicate al n. 8 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
A riguardo, giova considerare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.
1/2017 del 13.07.2017, ha espressamente chiarito che il carattere della discontinuità, con conseguente possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittenti da parte di imprese del settore edile, è ammesso esclusivamente nell'ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale, così come previsto dal punto
32 della tabella del R. D. n. 2657/1923, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Vi è, quindi, da ritenere corretto quanto disposto dal verbale ispettivo de quo circa l'inquadramento di alcuni lavoratori dipendenti di Parte_1
2.4) Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, il verbale di accertamento per cui è causa deve essere senz'altro confermato (per le violazioni non prescritte) anche con riferimento all'applicazione del regime dell'evasione contributiva, determinata dalla mancata denuncia all' di imponibili CP_1 contributivi derivanti da attività rilevante ai fini dell'imposizione.
Sul punto, la ricorrente ha dedotto trattarsi, tuttalpiù, di una mera omissione contributiva ma non di una evasione contributiva ex art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, la quale presuppone un intentum fraudis non ravvisabile nell'operato della società.
La censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 116, comma 8 e ss. della L. 23.12.2000, n. 388: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: […] b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione
14/16 debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa,
i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto, secondo il quale: “l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i modelli DM10) di rapporti di CP_1
lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché, come nella specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) della richiamata L. n.
388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. A) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti” conseguentemente, sempre la Suprema Corte ha osservato che: “grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento
e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr., da ultimo, Cass., 18.01.2018, n. 1167 e la giurisprudenza ivi richiamata;
Cass., 25.08.2015, n. 17119; Cass., 25.06.2012, n. 10509).
Deve ritenersi, quindi, che proprio il rilievo da annettere all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e la prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (per inadempimenti derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare che le omesse e non veritiere denunce fossero imputabili ad inadempimenti derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti.
Si aggiunga, altresì, che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24358/2008, ha avuto modo di ribadire, conformemente ad un orientamento già consolidato (Cass., n. 17650/2003 ed altre), che: “L'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica
15/16 dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione secondo una predeterminazione legale, con presunzione iuris et de iure del danno cagionato all'ente previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o la colpa connessa all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato”. La giurisprudenza ha, infatti, da sempre ribadito che: “Le sanzioni civili, infatti, sono un mero accessorio del credito contributivo e, pertanto scaturiscono, ope legis, per effetto del mancato versamento dei contributi in virtù di un mero calcolo aritmetico, prescindendo dalla colpevolezza o dall'imputabilità del ritardo”.
Questa tesi, assolutamente dominante in giurisprudenza, è stata anche ribadita dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. S.U., 14.04.1994, n. 3476), che ritengono che tali somme costituiscano una conseguenza automatica dell'inadempimento e sono poste allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno cagionato all'istituto assicuratore.
La loro disciplina risulterebbe speciale rispetto alla normativa generale contenuta nell'art. 1224 c.c., in quanto con essa la legge opererebbe una presunzione legale iuris et de iure del danno subito dall'Ente
(cfr. Cass., 08.03.1995, n. 2689).
In conclusione, il regime sanzionatorio applicato dall' nel verbale di accertamento deve dirsi CP_1
corretto.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso la diffida ad adempiere - verbale Parte_1
unico di accertamento e notificazione n. 2022010387 del 14.02.2024 (n. 2024-PC-0000014 del
14.02.2024 congiunto ), che conferma;
CP_2
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere all' le spese da questi sostenute per il presente giudizio che, in considerazione del CP_1 valore della controversia e della complessità delle questioni oggetto di esame, si liquidano in €
9.500.00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge
Piacenza, 14.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (c.f. ), rappresentati e difesi, nel presente Parte_2 C.F._1 giudizio, dall'avv. Flavio Dalla Giovanna, elettivamente domiciliati in via G.B. Scalabrini n. Pt_1
49, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTI contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale Pt_1 dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 15.04.2024, e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 CP_1
proponendo domanda di accertamento negativo con riferimento agli addebiti contribuitivi sollevati nei loro confronti con la diffida ad adempiere-verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022010387 del 14.02.2024 (n. 2024-PC-0000014 del 14.02.2024 congiunto ), con la quale, quindi, era CP_2 loro ingiunto il pagamento della somma di € 322.822,96, a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 12/2018 al 08/2023, e di € 185.838,07, a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 12/2018 al 08/2023, per complessivi € 508.661,03, così calcolate alla data del 15.03.2024. A riguardo, deducevano: 1) l'essere, nel caso di specie, l'onere della prova a carico dell' ; 2) l'omessa indicazione, nel verbale, delle fonti di prova, con conseguente CP_1 violazione del diritto di difesa;
3) l'intervenuta prescrizione;
4) la violazione del principio di collaborazione e buona fede;
5) l'illegittimo disconoscimento del contratto di prossimità stipulato;
6) la legittimità degli anticipi TFR corrisposti in busta paga dal luglio 2018 in poi;
7) la legittimità dei rimborsi chilometrici indicati nel LUL e, comunque, ove vi fossero state “registrazioni infedeli”,
l'essere le stesse addebitabili a “responsabile dell'ufficio amministrativo della società”, CP_3 nei cui confronti sarebbe “pendente un'iniziativa giudiziaria separata per i gravi fatti da lei commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Concludevano, quindi, chiedendo: in rito,
l'accertamento e la dichiarazione della prescrizione del credito previdenziale richiesto dall' ; nel CP_1 merito, l'accertamento dell'esatto importo della contribuzione complessivamente dovuta da
[...] all' nel periodo indicato nella diffida ad adempiere impugnata e nel pedissequo Parte_1 CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione, sia a titolo di contributi previdenziali obbligatori, sia a titolo di somme aggiuntive.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_1
della domanda ed il favore delle spese di lite. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le sanzioni amministrative irrogate al legale rappresentante/Presidente del conIGlio di amministrazione quale “trasgressore” in proprio. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla qualificazione dei contratti intermittenti per disconoscimento del contratto di prossimità, laddove di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel merito, rappresentava l'infondatezza di tutti gli assunti formulati da parte ricorrente.
1.2) Con ordinanza del 12.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.07.2024, il G.I. ammetteva le prove orali formulate da parte resistente, le quali venivano assunte all'udienza del 26.09.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza
2/16 di discussione. Alla successiva udienza del 13.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Preliminarmente, deve rilevarsi che, con la presente opposizione, ha Parte_1
impugnato il verbale conclusivo e gli accertamenti effettuati a suo carico, accertamenti che riguardano complessivamente il periodo da dicembre 2018 a gennaio 2023. In base al suddetto verbale, alla società ricorrente viene contestato di aver esposto, nel Libro Unico del Lavoro, somme sotto la voce “Anticipo
TFR” non assoggettandole a contribuzione, anche dopo il mese di giugno 2018. Parimenti, viene addebitato alla società di avere indebitamente registrato, sempre nel Libro Unico del Lavoro, rimborsi chilometrici e trasferte esenti sempre non assoggettando, ai soli fini elusivi, tali voci alla contribuzione obbligatoria dovuta all' . CP_1
Prima di valutare, nel merito, la fondatezza o meno dei motivi di opposizione in questa sede proposta, giova, in via preliminare, premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (cui può essere ricondotta l'opposizione ad un verbale di accertamento ispettivo, quanto ai principi generali) non viene impugnato un atto amministrativo (con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo) ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza,
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso, si vedano: Cass. civ., sez. I, 26.05.1999, n. 5095;
Cass. civ., sez. lav., 20.08.1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27.02.1996, n. 1531), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sempre in generale, poi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova premettere che: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto CP_1
ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14965 del 06.09.2012).
3/16 Ciò premesso, quanto ai vizi di regolarità formale denunciati in ricorso, non può sostenersi che sussista la denunciata omessa indicazione degli elementi probatori;
infatti, da un lato, l'articolato contenuto del ricorso consente di ritenere come parte opponente abbia compiutamente esercitato il suo diritto di difesa, dall'altro gli elementi probatori posti a fondamento della pretesa dell' sono stati CP_1
compiutamente indicati nel verbale impugnato.
Anche l'eccezione preliminare relativa alla prescrizione deve ritenersi infondata.
Infatti, premesso che la creditoria de qua è relativa al periodo da dicembre 2018 (termine per il CP_1
pagamento: gennaio 2019) ad agosto 2023 e che il verbale ispettivo oggetto di causa è del 14.02.2024, notificato a mezzo PEC il successivo 15.02.2024, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, non si è verificata alcuna prescrizione in danno dell'Istituto Previdenziale anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione speciale legata all'emergenza sanitaria Covid-19. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone, al comma
9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
2.1) Venendo al merito dell'opposizione, occorre osservare come parte ricorrente abbia contestato le affermazioni di cui al verbale ispettivo riguardanti il recupero dei contributi sulle somme erogate a titolo di “rimborsi chilometrici” e a titolo di rimborsi spese forfettari per “Trasferta Italia”.
Si legge, infatti, nel verbale ispettivo impugnato: “Le evidenze documentali e le dichiarazioni acquisite, infatti, hanno consentito di appurare che le voci degli importi “RIMBORSI CHILOMETRICI” (a fronte spesso di poche giornate di presenza mensile registrate) riportati sul libro unico del lavoro dei
4/16 dipendenti in forza non sono risultati veritieri in quanto dalle testimonianze acquisite è emerso che i lavoratori non utilizzavano mezzi propri ma aziendali per recarsi presso i cantieri di lavoro ed addirittura, in alcuni casi, i lavoratori intervistati non hanno riconosciuto come propria la firma apposta in calce sui moduli per il rimborso chilometrico prodotti dall'azienda. Ne consegue che a fronte di retribuzioni e imponibili estremamente bassi, registrati sul libro unico del lavoro dei dipendenti, il ricorso alla voce “RIMBORSI CHILOMETRICI” ha rappresentato un modo per eludere la normativa di riferimento in materia contributiva e fiscale e, pertanto, tali rimborsi sono da considerare elemento retributivo a tutti gli effetti […] In relazione alla posizione lavorativa della dipendente , nata a [...] il [...] assunta dalla società ispezionata a Parte_3
decorrere dal 04/10/2022 con contratto di lavoro intermittente e mansioni di addetta alla segreteria è emerso che sul libro unico del lavoro dei mesi di ottobre 2022 e novembre 2022, oltre alla voce
“RIMBORSI CHILOMETRICI”, è stata registrata la voce “TRASFERTA ITALIA”, con un importo pari ad euro 154,90 per ottobre ed euro 278,82 per novembre, in maniera infedele in quanto la stessa non ha mai prestato attività lavorativa fuori sede”.
Sul punto, parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, ha dedotto: “il rimborso chilometrico veniva erogato sulla base di quanto dichiarato dal lavoratore e poi annotato sulla busta paga. Il più delle volte il lavoratore anticipava le somme (al pari degli altri lavoratori che si trovavano sullo stesso veicolo) oppure utilizzava mezzi propri. In entrambi i casi il conteggio relativo al rimborso chilometrico veniva predisposto dal lavoratore e il relativo importo veniva erogato dall'ufficio amministrativo sulla base del conteggio fornito dal lavoratore. Occorre ammettere che, a partire da dicembre 2019, durante il periodo in cui ha svolto l'attività lavorativa, la IG.ra , nella CP_3 sua qualità di responsabile dell'ufficio amministrativo della società, gli importi relativi ai rimborsi chilometrici sono “lievitati” al pari di altre voci esposte in busta paga […] Si precisa che sulla persona della è pendente un'iniziativa giudiziaria separata per i gravi fatti da lei commessi CP_3 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, in qualità di responsabile dell'ufficio amministrativo della società […] Per quanto concerne la posizione lavorativa della dipendente Parte_3
occorre dedurre che la società si accordava con la dipendente affinché i percorsi chilometrici per recarsi dalla residenza al luogo di lavoro e viceversa fossero rimborsati. La richiesta di rimborso fu formulata dalla IG.ra e condivisa dalla società per agevolare la dipendente”. Parte_3
In argomento giova osservare come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte abbia confermato il carattere tassativo delle indennità escluse dal computo della contribuzione, così come l'onere a carico del datore di lavoro di dimostrare in maniera analitica le spese di viaggio oggetto del rimborso. Nell'ordinanza n. 17253 del 02.07.2018 si leggono i seguenti principi: “l'ammontare della
5/16 retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dalla legge (cfr. per indennità di trasferta, Cass., S.U., n. 27093 del
2017; Cass., S.U. n. 3292 del 1985)”; “secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 27093 del 2017) il compenso
(indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso,
l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.”; “il delineato quadro normativo è stato modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997, che, in esecuzione della potestà legislativa conferita al governo dalla Legge di Delegazione n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, ha armonizzato l'imposizione contributiva dei redditi da lavoro dipendente alle disposizioni in tema di imposte sui redditi, rendendo omogenea, nei diversi ambiti impositivi, la definizione di reddito di lavoro dipendente”; “ai sensi del D. Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, che richiama, espressamente, l'art. 46, comma 1, del TUIR: "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri..."”; “per il calcolo dei contributi, il D. Lgs. n. 314 cit., art. 6, comma 2, rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 48 del TUIR, articolo contestualmente modificato, dal citato D. Lgs. n.
314, art. 3, comma 1, con disposizione che recita: "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"”; “il D. Lgs. n. 314 cit., art. 3, comma 1, ha altresì modificato l'art. 48, comma 5, (ora art. 51, a seguito delle modifiche apportate col D. Lgs. n.
344 del 2003) del TUIR, in relazione alle trasferte cd. occasionali, con disposizione del seguente tenore: "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a
6/16 formare il reddito per la parte eccedente euro 46,49 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a lire 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito””.
Con specifico riferimento all'art. 51 (ex art. 48) del d.lgs. n. 917 del 1986 (“in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché
i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero”), riguardante l'ipotesi dei “trasfertisti occasionali”, nell'ordinanza n. 16579 del 22.06.2018 della Suprema Corte si legge come “i rimborsi chilometrici versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati […] in proposito, questa Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci » (Cass. nr. 2419 del 2012) […] l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto” […]; con riferimento alla - diversa - ipotesi dei “trasferisti abituali” di cui all'art. 51, comma 6, del TUIR “è intervenuto il D.L. nr. 193 del
2016, art. 7 quinquies, (conv. con legge nr. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha disposto, al comma 1, che «l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.R.P. 22 dicembre 1986, n. 917 (recte già art. 48 come sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. nr.
7/16 314 del 1997)», debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta», precisando poi, al comma 2, che « ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, del testo unico di cui al citato D.P.R. n.
917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art.
51, comma 5»”.
Nel caso di specie, parte opponente non ha né chiarito se i lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo dall' fossero da considerare “trasfertisti occasionali”, piuttosto che “trasfertisti abituali”, CP_1 né ha dedotto se i rimborsi spese contestati dall' avessero rivestito carattere risarcitorio o CP_1 contributivo, né ha fornito la prova degli elementi costituitivi dell'invocato diritto a giovarsi di una riduzione o di una esclusione degli emolumenti erogati ai dipendenti dall'imponibile contributivo, quantomeno nei termini richiesti dal quinto e dal sesto comma del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Laddove, infatti, i rimborsi contestati dall' per spese per trasferte o missioni fuori dal territorio CP_1 comunale si riferissero a spese documentate relative al viaggio e al trasporto, o al vitto e all'alloggio, oppure ad altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, sarebbe stato necessario che parte opponente fornisse la prova, di carattere necessariamente documentale, dei rimborsi chilometrici “con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci” (peraltro al fine di ottenere una esenzione contributiva entro il limite dell'importo massimo giornaliero di cui al comma 5 dell'art. 51 del TUIR); laddove, invece, parte opponente avesse invocato l'applicazione del regime di cui all'art. 51, comma 6, del TUIR, sarebbe stato necessario fornire la prova della sussistenza, contestuale, nel contratto o nella lettera di assunzione, dello “svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente” e della corresponsione “di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
8/16 Parte opponente, tuttavia, non ha prodotto il testo dei contratti o delle lettere di assunzione dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo (da cui poter comprendere quali fossero state le effettive pattuizioni intercorse con i dipendenti in relazione al luogo di lavoro), né ha dedotto, nella parte in fatto del ricorso, in ordine alla sussistenza delle altre due condizioni necessarie per invocare l'esenzione contributiva in questione. Stando alle circostanze sulle quali l'istruttoria è stata effettivamente svolta, considerata l'attività esercitata da può desumersi soltanto che i dipendenti di Parte_1 quest'ultima si sarebbero recati giornalmente dal luogo di residenza di ciascuno fino ai punti di ritrovo del cantiere con i propri mezzi e che la società ricorrente rimborsava, quindi, le spese sostenute da ognuno per la benzina e la manutenzione del mezzo e, occasionalmente, per altre spese accessorie.
Se dal tenore delle deduzioni può desumersi che l'ipotesi invocata sia quella dello svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente, si tratta, tuttavia, di deduzioni estremamente generiche, che non consentono di distinguere, in relazione a ciascun lavoratore, in quali occasioni i rimborsi fossero stati riconosciuti per le spese di viaggio o di trasporto, piuttosto che per altre spese o per fornire un alloggio.
In tale contesto di carenza istruttoria, il fatto che alcuni dei dipendenti in questione, pure escussi nel corso dell'istruttoria testimoniale, abbiano confermato di aver effettuato con la propria autovettura gli spostamenti indicati in ricorso, ricevendo il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento, per il carburante o per le riparazioni delle proprie autovetture personali, costituiscono circostanze irrilevanti ai fini della qualificazione dei rimborsi in questione e ai fini della riconducibilità all'uno o all'altro dei regimi di esenzione dalla contribuzione.
Il complesso delle deduzioni e delle prove a disposizione, pertanto, impedisce di ritenere integrata sia l'ipotesi della esenzione dai contributi nella misura di cui al comma 5, che quella di cui al comma CP_1
6 dell'art. 51 del TIUR e di ritenere assolto, da parte opponente, l'onere della prova in ordine al diritto all'esclusione dall'imponibile contributivo delle somme erogate per i vari rimborsi menzionati nelle buste paga emesse in favore dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo.
Per quanto riguarda, poi, la circostanza, dedotta da parte ricorrente, che gli importi relativi ai rimborsi chilometrici, al pari delle altre voci indicate in busta paga, sono lievitati a causa della condotta tenuta da ex responsabile dell'ufficio amministrativo della società e nei confronti della quale è CP_3
stata emessa, dalla Procura di Bologna, in data 29.11.2024, richiesta di rinvio a giudizio per gravi fatti commessi nei confronti di nel periodo compreso tra gennaio 2018 e giugno Parte_1
2022, deve ritenersi che la stessa potrebbe fondare un'azione di risarcimento danni nei confronti della ex dipendente, non certo legittimare evasioni/omissioni contributive nei confronti dell' . CP_1
9/16 2.2) Parte ricorrente, poi, ha contestato le affermazioni di cui al verbale ispettivo riguardanti il recupero dei contributi sulle somme erogate a titolo di “anticipazione TRF”.
A riguardo, nel verbale ispettivo si legge: “i riscontri eseguiti sulle registrazioni di legge operate sul libro unico del Lavoro hanno consentito di rilevare come la società ispezionata abbia registrato sistematicamente la voce “ANTICIPAZIONE T.F.R.” ai propri dipendenti […] la società ha esposto nel Libro Unico del Lavoro dei lavoratori somme sotto la voce “ANTICIPO TFR” non assoggettandole
a contribuzione, anche dopo il mese di giugno 2018. Tali somme, in realtà, sono da ricondurre alla retribuzione imponibile e non possono essere considerate somme erogate a titolo di “anticipo T.F.R.” in quanto la possibilità per i lavoratori dipendenti concessa dall'art. 1 c. 26 della Legge di Stabilità del 24 dicembre 2014, n. 190, di poter anticipare, su base volontaria, mensilmente in busta paga, il proprio trattamento di fine rapporto è stata prevista in via sperimentale per il periodo dal 01.03.2015 al 30.06.2018”.
I funzionari hanno, quindi, rilevato che le anticipazioni erano avvenute al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2120 c.c., per cui le stesse dovevano ritenersi illegittime, con assoggettamento delle somme anticipate alla contribuzione propria della retribuzione.
Com'è noto, l'art. 2120 c.c., dopo aver affermato il diritto del lavoratore di percepire il TFR e ciò alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e dopo aver regolato le modalità della sua determinazione, dal comma 6 in poi disciplina le ipotesi in cui il TFR può essere erogato in pendenza di rapporto, prevedendo una serie di condizioni: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto”. L'ultimo comma della norma dispone poi che: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazione”.
Secondo l'univoca interpretazione di queste previsioni proposta dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., n. 8480/2003 e Cass. civ., n. 4133/2007), la disciplina generale del TFR è certamente dotata di efficacia inderogabile, sia un melius, che in peius (e ciò vale non soltanto nell'ambito dell'autonomia
10/16 collettiva, alla quale è lasciata ampia discrezionalità soltanto nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ma anche nell'ambito dell'autonomia individuale, con la conseguenza che tutti i patti e condizioni che modificano la disciplina legale del TFR sono nulli. Il fatto, però, che non siano ammesse deroghe della disciplina del TFR (con riferimento alla sussistenza del diritto e alle modalità di calcolo del trattamento), non IGnifica che il divieto si estenda anche alla materia diversa delle anticipazioni del TFR, che, in taluni casi e a certe condizioni, il dipendente può ottenere dal datore di lavoro.
Ed invero, la disciplina inderogabile dell'art. 2120 c.c. riguarda le modalità di determinazione del TFR e la misura dello stesso, ma non le anticipazioni, posto che l'ultimo comma della norma, come visto, consente condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Questa previsione, come risulta anche dall'esplicito riferimento ai criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione da parte del lavoratore, si riferisce esattamente (ed esclusivamente) alla materia delle anticipazioni in pendenza del rapporto di lavoro.
Quella delle anticipazioni del TFR è una disciplina distinta rispetto a quella più generale del trattamento e della sua determinazione e, di conseguenza, l'inderogabilità di quest'ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che è, invece derogabile, per accordo tra le parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale.
Per quanto concerne, poi, l'ampiezza e la portata della previsione delle “condizioni di miglior favore”, già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142/1991, ha rilevato che la disciplina in questione pone soltanto le “condizioni minime” per l'accesso dei lavoratori al beneficio dell'anticipazione, con la conseguenza che queste possono essere certamente derogate e ampliate in meglio dalla contrattazione collettiva (la quale può, ad esempio, aggiungere altre ipotesi in cui è riconosciuto il diritto del lavoratore all'anticipazione). Non solo, le “condizioni minime” per l'accesso dei lavoratori all'anticipazione del TFR possono essere derogate anche da patti individuali, attesa l'esplicita indicazione normativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. (Cass. civ., n. 4133/2007).
Per quanto attiene, infatti, alle anticipazioni del TFR, occorre considerare che si tratta di istituto che va a beneficio del lavoratore, il quale può disporre subito di una parte di retribuzione differita che avrebbe diritto di ottenere soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, e le limitazioni per l'accesso a questo istituto previste dall'art. 2120 c.c. sono più a vantaggio del datore di lavoro che non del lavoratore, nel senso che evitano che il datore di lavoro si trovi esposto a continue istanze di anticipazioni non preventivabili e comportanti esborsi che lo stesso aveva ipotizzato di affrontare soltanto una volta cessato il rapporto di lavoro: ecco che, allora, l'art. 2120 c.c., pur prevedendo il diritto del lavoratore all'anticipazione del TFR, lo limita sensibilmente a due casi specifici (spese sanitarie e acquisto della
11/16 casa di abitazione) e limita, altresì, la soddisfazione delle domande di anticipazione dei dipendenti al solo 10% degli aventi titolo e comunque al solo 4% del numero totale dei dipendenti.
Tale essendo la ratio della disciplina legale delle anticipazioni del TFR, ne deriva che, se il datore di lavoro accetta l'ampliamento delle fattispecie in cui il lavoratore può accedere al beneficio in esame, sulla scorta di pattuizioni collettive o anche meramente individuali, non vi sono ragioni per ritenere che l'anticipazione non sia possibile o non sia legittima, proprio perché l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., come detto, consente previsioni di maggior favore a vantaggio del lavoratore.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente: da un lato, non ha prodotto né un accordo raggiunto a livello collettivo, né le pattuizioni individuali raggiunte con i lavoratori interessati dalle anticipazioni del TFR (ossia pattuizioni doverosamente concluse con l'accettazione scritta, da parte della società, della richiesta scritta di anticipazione da parte di ogni singolo lavoratore per varie ragioni, motivi familiari, ingenti spese personali, momentanea carenza di liquidità e spese odontoiatriche); dall'altro lato, non ha provato di aver rispettato i requisiti previsti dall'art. 2120 c.c. relativi all'anzianità di servizio, al numero di anticipazioni corrisposte in un anno e al rispetto dei parametri dimensionali del
10% e del 4% di cui sopra.
Anche sul punto, pertanto, deve confermarsi quanto richiesto dall' con il verbale opposto. CP_1
2.3) Per quanto riguarda, poi, l'accertamento dei rapporti di lavoro intermittente, che sono stati riqualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato parziale, giova considerare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 276/2003 (applicabile per il periodo dal 01.01.2015 al
24.06.2015): “
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le eIGenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tal caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età”. Il successivo art. 40 disponeva: “Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
12/16 Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma
13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1,
e dell'articolo 37, comma 2” [l'art. 37, comma 2, era abrogato sin dal 18.07.2012].
Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81/2015 (applicabile per il periodo successivo al
24.06.2015): “Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le eIGenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.
Le due normative, come si vede, sono largamente sovrapponibili in ordine ai requisiti per la legittima stipulazione dei contratti. Discende, quindi, che la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, per i lavoratori di età compresa fra 25 e 55 anni, è possibile solamente nei casi individuati dal D.M.
23.10.2004, da considerarsi come tuttora vigente dato che, dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 81/2015, non è stato emanato nessun nuovo decreto ministeriale.
L'ultimo articolo del suddetto decreto dispone: “1. È ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto
L'unico articolo di quel decreto dispone: “E' ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Re. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. 2. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli
33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non pregiudica l'applicazione delle clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già disciplinavano
l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata”.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente previsto che: “In tema di lavoro intermittente, l'art.
34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003 rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione delle eIGenze in presenza delle quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto
13/16 dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, .misura che denota la volontà del legislatore di garantire
l'operatività dell'istituto” (Cass., 12.09.2019, n. 29423); con questa sentenza, il giudice di legittimità ha statuito che i contratti collettivi possono prevedere lavorazioni per le quali è possibile utilizzare il lavoro intermittente ma non, come aveva fatto il CCNL applicabile, vietare puramente e semplicemente il ricorso al lavoro intermittente, sulla premessa della “genuinità del contratto di lavoro intermittente stipulato con riferimento alle eIGenze individuate in via sostitutiva della contrattazione collettiva dal Ministero del Lavoro con il DM 23.10.2004 n. 459” (sent. cit., in motiv.).
Ebbene, secondo la tesi sostenuta da parte ricorrente, i lavoratori di cui si discute sono stati assunti per lavorazioni indicate al n. 8 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
A riguardo, giova considerare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.
1/2017 del 13.07.2017, ha espressamente chiarito che il carattere della discontinuità, con conseguente possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittenti da parte di imprese del settore edile, è ammesso esclusivamente nell'ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale, così come previsto dal punto
32 della tabella del R. D. n. 2657/1923, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Vi è, quindi, da ritenere corretto quanto disposto dal verbale ispettivo de quo circa l'inquadramento di alcuni lavoratori dipendenti di Parte_1
2.4) Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, il verbale di accertamento per cui è causa deve essere senz'altro confermato (per le violazioni non prescritte) anche con riferimento all'applicazione del regime dell'evasione contributiva, determinata dalla mancata denuncia all' di imponibili CP_1 contributivi derivanti da attività rilevante ai fini dell'imposizione.
Sul punto, la ricorrente ha dedotto trattarsi, tuttalpiù, di una mera omissione contributiva ma non di una evasione contributiva ex art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, la quale presuppone un intentum fraudis non ravvisabile nell'operato della società.
La censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 116, comma 8 e ss. della L. 23.12.2000, n. 388: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: […] b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione
14/16 debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa,
i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto, secondo il quale: “l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i modelli DM10) di rapporti di CP_1
lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché, come nella specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) della richiamata L. n.
388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. A) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti” conseguentemente, sempre la Suprema Corte ha osservato che: “grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento
e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr., da ultimo, Cass., 18.01.2018, n. 1167 e la giurisprudenza ivi richiamata;
Cass., 25.08.2015, n. 17119; Cass., 25.06.2012, n. 10509).
Deve ritenersi, quindi, che proprio il rilievo da annettere all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e la prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (per inadempimenti derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare che le omesse e non veritiere denunce fossero imputabili ad inadempimenti derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti.
Si aggiunga, altresì, che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24358/2008, ha avuto modo di ribadire, conformemente ad un orientamento già consolidato (Cass., n. 17650/2003 ed altre), che: “L'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica
15/16 dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione secondo una predeterminazione legale, con presunzione iuris et de iure del danno cagionato all'ente previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o la colpa connessa all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato”. La giurisprudenza ha, infatti, da sempre ribadito che: “Le sanzioni civili, infatti, sono un mero accessorio del credito contributivo e, pertanto scaturiscono, ope legis, per effetto del mancato versamento dei contributi in virtù di un mero calcolo aritmetico, prescindendo dalla colpevolezza o dall'imputabilità del ritardo”.
Questa tesi, assolutamente dominante in giurisprudenza, è stata anche ribadita dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. S.U., 14.04.1994, n. 3476), che ritengono che tali somme costituiscano una conseguenza automatica dell'inadempimento e sono poste allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno cagionato all'istituto assicuratore.
La loro disciplina risulterebbe speciale rispetto alla normativa generale contenuta nell'art. 1224 c.c., in quanto con essa la legge opererebbe una presunzione legale iuris et de iure del danno subito dall'Ente
(cfr. Cass., 08.03.1995, n. 2689).
In conclusione, il regime sanzionatorio applicato dall' nel verbale di accertamento deve dirsi CP_1
corretto.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso la diffida ad adempiere - verbale Parte_1
unico di accertamento e notificazione n. 2022010387 del 14.02.2024 (n. 2024-PC-0000014 del
14.02.2024 congiunto ), che conferma;
CP_2
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere all' le spese da questi sostenute per il presente giudizio che, in considerazione del CP_1 valore della controversia e della complessità delle questioni oggetto di esame, si liquidano in €
9.500.00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge
Piacenza, 14.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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