Art. 9.
Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvedera' ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalita' di cui all' articolo 12 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.
Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvedera' ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalita' di cui all' articolo 12 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.