Articolo 9 della Legge 18 febbraio 1983, n. 50
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 marzo 1983
Art. 9.
Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvedera' ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalita' di cui all' articolo 12 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.
Entrata in vigore il 13 marzo 1983