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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1558/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto preliminare di compravendita immobiliare
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Criscuolo, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, con sede in Nocera Inferiore alla via Via Controparte_1
G. Matteotti n. 46 (P. Iva ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025 ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2018
[...]
conveniva in giudizio la al fine di sentir Pt_1 Pt_2 Controparte_2 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita di un box-garage da realizzare alla via E. Siciliano di Nocera Inferiore, per inadempimento contrattuale della predetta società, chiedendone pertanto la condanna alla restituzione del prezzo nel frattempo versato pari ad euro 50.960,00, a mezzo di bonifici bancari, oltre al risarcimento del danno quantificato in euro
1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto contenuto nella somma di euro 52.000,00 con espressa rinuncia all'esubero. L'attore esponeva a fondamento della domanda di aver stipulato in data 16.07.2010 un contratto preliminare di vendita di un box-garage da realizzare, ritualmente registrato all'Agenzia delle Entrate, con la società (già CP_3 CP_4
, la quale, in qualità di promissaria venditrice, prometteva per di
[...] vendere al signor al prezzo di euro 54.000,00 oltre Iva il Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 suddetto cespite da realizzare delle dimensioni di circa mq. 23,85. All'atto della stipula il allegava di ver versato alla società un Pt_1 CP_3 primo acconto a mezzo bonifico bancario dell'importo di euro 26.000,00 , ricevendo in cambio dalla suindicata società la fattura n. 20 del 16.07.2010 ed, in seguito, di aver eseguito sempre in favore della medesima società un secondo e terzo bonifico a titolo di acconto pari, cadauno, ad euro 12.480,00 come da fatture n. 32 del 07.07.2011 e n. 5 del 13.01.2012, corrispondendo così un totale a titolo di acconti, in veste di promissario acquirente, complessivi euro 50.960,00. Evidenziava che nel contratto preliminare era stato specificato che la suindicata società era risultata aggiudicataria, in virtù di determina dirigenziale del 06.07.2009 del settore Affari Istituzionali e
Generali del Comune di Nocera Inferiore (Sa), dell'appalto con procedura aperta nel frattempo indetta dalla stessa P.A. per l'affidamento di lavori edili tesi alla realizzazione di un'area attrezzata in Nocera Inferiore (Sa) alla via E.
Siciliano con parcheggi e garages interrati, quest'ultimi da porre successivamente in vendita e tra cui, per l'appunto, il box-garage promesso in vendita all'odierno attore. Inoltre, sempre come richiamato nel preliminare, era inizialmente previsto che la in virtù del contratto di CP_3 appalto del 20.11.2009 stipulato con la P.a. di riferimento - concludesse la costruzione del compendio immobiliare sopra descritto entro 360 giorni dall'inizio dei lavori salvo sospensioni di forza maggiore. Tuttavia, in corso di esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso immobiliare di cui avrebbe dovuto far parte il predetto box-garage promesso in vendita, la senza onorare i patti assunti con il suindicato preliminare – e CP_3 dunque senza aver nel frattempo trasferito in vendita il bene immobile in questione ad esso attore – in data 19.03.2014, con atto notarile Rep. 27603
Racc. 17548 del Notaio con studio in Scafati – e così Persona_1 trasmesso per via telematica all'ufficio Registro Imprese di Salerno in data
01.04.2014 - stipulava una cessione di ramo d'azienda in favore della Pt_2
la quale subentrava, di diritto e nello specifico ai sensi Controparte_2 dell'art. 2558 c.c., in tutti i rapporti contrattuali in corso sino a quel momento in capo alla tra cui vi era da ricomprendersi anche il contratto CP_3 preliminare di vendita in precedenza sottoscritto con esso attore. Rilevava che ai sensi dell'art. 1 lettera f) punto 4) di cui all'atto di cessione di ramo d'azienda sopra citato, era scritto che la Pt_2 Controparte_2 subentrava nei debiti nei confronti dei prenotanti boxes di cui all'allegato B, ovvero, nel caso di specie, anche nel debito, inteso come passività di bilancio, di euro 50.960,00 , che la cedente società aveva nei confronti CP_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 del in considerazione dei bonifici in precedenza versati e del Parte_1 mancato adempimento contrattuale. Infatti, allo stesso tempo, la Pt_2 [...] era subentrata anche nel contratto di appalto in precedenza Controparte_2 stipulato dalla società con il Comune di Nocera Inferiore per la CP_3 realizzazione del compendio immobiliare sopra richiamato. Tuttavia, far data dal 19.03.2014 la si rendeva anch'essa Pt_2 Controparte_2 inadempiente nei confronti di esso attore poiché, in primis, non comunicava a quest'ultimo di aver acquisito, mediante l'atto di cessione di cui sopra, il ramo d'azienda dalla (già - e, pertanto, di aver CP_3 CP_4 acquisito la veste di parte promissaria venditrice in relazione al contratto preliminare di vendita del box-garage come più volte richiamato - ma Co soprattutto perché la stessa non aveva proceduto Pt_2 Controparte_2 al completamento del compendio immobiliare oggetto di appalto con la P.a. di Nocera Inferiore e, di conseguenza, non aveva ancora consegnato al Pt_1 il box-garage oggetto di contratto preliminare.
La convenuta società non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citata, per cui si procedeva in contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con il termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attore ha provato di aver onorato gli impegni assunti e quindi di aver versato nel tempo, in qualità di promissario acquirente, la complessiva somma di euro 50.960,00 mentre la società convenuta nulla ha opposto in difesa, rimanendo contumace, offrendo al giudice, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. , argomenti di prova ai fini dell'accoglimento della domanda. La Ca. Mi. quale cessionaria dell'azienda, non ha Controparte_2 provato di aver completato la realizzazione del compendio immobiliare di cui avrebbe dovuto far parte il box-garage promesso in vendita al
[...]
, impedendo dunque che venisse a concretizzarsi il contratto Pt_1 definitivo di compravendita tra le parti. La fattispecie in questione integra l'ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (risoluzione per grave inadempimento).
Per effetto della risoluzione del preliminare, il promittente-venditore è tenuto alla restituzione degli acconti versati dal promittente-acquirente, essendo venuta meno la causa delle corresponsioni.
L'attore, come parte adempiente, oltre che la restituzione della prestazione eseguita, ha anche chiesto il risarcimento del maggior danno
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 cagionatogli dalla parte inadempiente, quantificandolo nella modica e simbolica cifra di euro 1.000,00 quale differenza tra il valore di mercato dell'immobile nel momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo e il prezzo concordato in sede di preliminare. Anche tale domanda può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le domande attoree e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 16.07.2010 per grave inadempimento della convenuta e condanna la in qualità di Pt_2 Controparte_2 società acquirente del ramo di azienda della società alla CP_3 restituzione della somma di euro 50.960,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo nonché al pagamento di ulteriori euro
1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia al soddisfo
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 14.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1558/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto preliminare di compravendita immobiliare
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Criscuolo, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, con sede in Nocera Inferiore alla via Via Controparte_1
G. Matteotti n. 46 (P. Iva ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025 ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2018
[...]
conveniva in giudizio la al fine di sentir Pt_1 Pt_2 Controparte_2 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita di un box-garage da realizzare alla via E. Siciliano di Nocera Inferiore, per inadempimento contrattuale della predetta società, chiedendone pertanto la condanna alla restituzione del prezzo nel frattempo versato pari ad euro 50.960,00, a mezzo di bonifici bancari, oltre al risarcimento del danno quantificato in euro
1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto contenuto nella somma di euro 52.000,00 con espressa rinuncia all'esubero. L'attore esponeva a fondamento della domanda di aver stipulato in data 16.07.2010 un contratto preliminare di vendita di un box-garage da realizzare, ritualmente registrato all'Agenzia delle Entrate, con la società (già CP_3 CP_4
, la quale, in qualità di promissaria venditrice, prometteva per di
[...] vendere al signor al prezzo di euro 54.000,00 oltre Iva il Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 suddetto cespite da realizzare delle dimensioni di circa mq. 23,85. All'atto della stipula il allegava di ver versato alla società un Pt_1 CP_3 primo acconto a mezzo bonifico bancario dell'importo di euro 26.000,00 , ricevendo in cambio dalla suindicata società la fattura n. 20 del 16.07.2010 ed, in seguito, di aver eseguito sempre in favore della medesima società un secondo e terzo bonifico a titolo di acconto pari, cadauno, ad euro 12.480,00 come da fatture n. 32 del 07.07.2011 e n. 5 del 13.01.2012, corrispondendo così un totale a titolo di acconti, in veste di promissario acquirente, complessivi euro 50.960,00. Evidenziava che nel contratto preliminare era stato specificato che la suindicata società era risultata aggiudicataria, in virtù di determina dirigenziale del 06.07.2009 del settore Affari Istituzionali e
Generali del Comune di Nocera Inferiore (Sa), dell'appalto con procedura aperta nel frattempo indetta dalla stessa P.A. per l'affidamento di lavori edili tesi alla realizzazione di un'area attrezzata in Nocera Inferiore (Sa) alla via E.
Siciliano con parcheggi e garages interrati, quest'ultimi da porre successivamente in vendita e tra cui, per l'appunto, il box-garage promesso in vendita all'odierno attore. Inoltre, sempre come richiamato nel preliminare, era inizialmente previsto che la in virtù del contratto di CP_3 appalto del 20.11.2009 stipulato con la P.a. di riferimento - concludesse la costruzione del compendio immobiliare sopra descritto entro 360 giorni dall'inizio dei lavori salvo sospensioni di forza maggiore. Tuttavia, in corso di esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso immobiliare di cui avrebbe dovuto far parte il predetto box-garage promesso in vendita, la senza onorare i patti assunti con il suindicato preliminare – e CP_3 dunque senza aver nel frattempo trasferito in vendita il bene immobile in questione ad esso attore – in data 19.03.2014, con atto notarile Rep. 27603
Racc. 17548 del Notaio con studio in Scafati – e così Persona_1 trasmesso per via telematica all'ufficio Registro Imprese di Salerno in data
01.04.2014 - stipulava una cessione di ramo d'azienda in favore della Pt_2
la quale subentrava, di diritto e nello specifico ai sensi Controparte_2 dell'art. 2558 c.c., in tutti i rapporti contrattuali in corso sino a quel momento in capo alla tra cui vi era da ricomprendersi anche il contratto CP_3 preliminare di vendita in precedenza sottoscritto con esso attore. Rilevava che ai sensi dell'art. 1 lettera f) punto 4) di cui all'atto di cessione di ramo d'azienda sopra citato, era scritto che la Pt_2 Controparte_2 subentrava nei debiti nei confronti dei prenotanti boxes di cui all'allegato B, ovvero, nel caso di specie, anche nel debito, inteso come passività di bilancio, di euro 50.960,00 , che la cedente società aveva nei confronti CP_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 del in considerazione dei bonifici in precedenza versati e del Parte_1 mancato adempimento contrattuale. Infatti, allo stesso tempo, la Pt_2 [...] era subentrata anche nel contratto di appalto in precedenza Controparte_2 stipulato dalla società con il Comune di Nocera Inferiore per la CP_3 realizzazione del compendio immobiliare sopra richiamato. Tuttavia, far data dal 19.03.2014 la si rendeva anch'essa Pt_2 Controparte_2 inadempiente nei confronti di esso attore poiché, in primis, non comunicava a quest'ultimo di aver acquisito, mediante l'atto di cessione di cui sopra, il ramo d'azienda dalla (già - e, pertanto, di aver CP_3 CP_4 acquisito la veste di parte promissaria venditrice in relazione al contratto preliminare di vendita del box-garage come più volte richiamato - ma Co soprattutto perché la stessa non aveva proceduto Pt_2 Controparte_2 al completamento del compendio immobiliare oggetto di appalto con la P.a. di Nocera Inferiore e, di conseguenza, non aveva ancora consegnato al Pt_1 il box-garage oggetto di contratto preliminare.
La convenuta società non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citata, per cui si procedeva in contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con il termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attore ha provato di aver onorato gli impegni assunti e quindi di aver versato nel tempo, in qualità di promissario acquirente, la complessiva somma di euro 50.960,00 mentre la società convenuta nulla ha opposto in difesa, rimanendo contumace, offrendo al giudice, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. , argomenti di prova ai fini dell'accoglimento della domanda. La Ca. Mi. quale cessionaria dell'azienda, non ha Controparte_2 provato di aver completato la realizzazione del compendio immobiliare di cui avrebbe dovuto far parte il box-garage promesso in vendita al
[...]
, impedendo dunque che venisse a concretizzarsi il contratto Pt_1 definitivo di compravendita tra le parti. La fattispecie in questione integra l'ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (risoluzione per grave inadempimento).
Per effetto della risoluzione del preliminare, il promittente-venditore è tenuto alla restituzione degli acconti versati dal promittente-acquirente, essendo venuta meno la causa delle corresponsioni.
L'attore, come parte adempiente, oltre che la restituzione della prestazione eseguita, ha anche chiesto il risarcimento del maggior danno
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 cagionatogli dalla parte inadempiente, quantificandolo nella modica e simbolica cifra di euro 1.000,00 quale differenza tra il valore di mercato dell'immobile nel momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo e il prezzo concordato in sede di preliminare. Anche tale domanda può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le domande attoree e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 16.07.2010 per grave inadempimento della convenuta e condanna la in qualità di Pt_2 Controparte_2 società acquirente del ramo di azienda della società alla CP_3 restituzione della somma di euro 50.960,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo nonché al pagamento di ulteriori euro
1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia al soddisfo
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 14.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4