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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania
Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3025/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in primo grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 446/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 16.02.22, notificato in data
21.02.22.
TRA
(CF/PI , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., dom. to per la carica in , alla via Nizza n. Pt_1
146, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Guido
Verderosa ( con il quale elettivamente domicilia in C.F._1
, alla via Nizza n.146, presso la Struttura Complessa “Funzione Affari Pt_1
Legali”, pec: Email_1
OPPONENTE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ) - già titolare Controparte_1 C.F._2
dell'omonima farmacia sita in alla via Pietro Del Pezzo 4/D (P.IVA Pt_1
), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli P.IVA_2
avv.ti Luigi Rossini (c.f. ) e Raffaele Carrano (c.f. C.F._3
) presso i quali elettivamente domiciliata in Battipaglia, C.F._4
alla via Rosa Iemma n°2, giusto mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, con decreto ingiuntivo n. 446/2022 , accogliendo il ricorso presentato dal dott. CP_1
, già titolare della Farmacia sita in alla via Pietro Del Pezzo 4/D
[...] Pt_1
(P.IVA ), e convenzionata con il ha ingiunto all'odierna P.IVA_2 CP_2
opponente il pagamento della somma di euro 49.000,58, oltre interessi al tasso legale, spese e competenze, per differenze sui corrispettivi per la spedizione di ricette di specialità medicinali, relative al periodo da gennaio a maggio 2012.
Avverso detto decreto ha proposto opposizione l' Parte_1
, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome non
[...]
provato il precedente credito per interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e infondata giuridicamente la presupposta imputazione di pagamento. Costituitosi in giudizio il dott. ha prodotto copia dei decreti ingiuntivi CP_1
esecutivi in forza dei quali era stata al tempo era stata operata l'imputazione di pagamento ex art. 1194 c.c., con analitico prospetto accluso anche agli atti di
Parte imputazione trasmessi alla immediatamente dopo l'esecuzione dei pagina 2 di 7 pagamenti da quest'ultima operati per le mensilità da febbraio a maggio 2012, i cui crediti residui sono oggetto dell'ingiunzione di cui al presente giudizio.
Trattenuta la causa in riserva all'udienza del 20.09.2022 il giudice ha concesso la concessione della provvisoria esecuzione, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste di mezzi istruttori la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 gennaio 2025 e, quindi, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di legge.
L'opposizione non merita accoglimento. In particolare, quanto al primo motivo di opposizione, con il quale l' contestata la circostanza per cui la Parte_3
Farmacia opposta potesse vantare nei confronti dell' un credito Parte_3
residuo per interessi da ritardato pagamento, si osserva che l'opposta ha prodotto con la comparsa di costituzione i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi recanti la condanna della al pagamento degli interessi ex Parte_3
D.lgs. 231/02 i cui crediti per interessi sono stati oggetto delle imputazioni ex art. 1194 c.c.. Con il secondo motivo di opposizione l' contestava la Parte_3
pretesa di parte opposta di poter formulare, nella specie, un'imputazione ex artt.
1194 c.c., sostenendo di poter esercitare, essa stessa, una facoltà di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., rispetto alla quale nessuna eccezione o contestazione poteva essere sollevata dal creditore. Anche tale motivo è infondato. A tale riguardo, in diritto si evidenzia che il rapporto tra le farmacie ed il è disciplinato dal decreto del Presidente della Controparte_3
Repubblica numero 371 del 1998, contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia pagina 3 di 7 (ottenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, la sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del
, il quale rimborsa le somme anticipate previa Controparte_3
esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite. Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza. Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero
371 del 1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal , Controparte_3
in relazione alle ricette mediche spedite nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali errori da parte della di cui all'articolo 10 Controparte_4
del decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento. E, all'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime ed adempiute con carattere di continuità, laddove, invece, il rimborso da parte del avviene con carattere di Controparte_3
periodicità, ferma restando l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato.
Ciò comporta, con riferimento alla vicenda in esame, che l' Parte_1
pagina 4 di 7 non avrebbe potuto imputare i pagamenti secondo la sua Parte_1
discrezionalità ex art. 1193, comma 1, c.c. ostandovi il criterio generale previsto dall'articolo 1194, comma primo, del codice civile, in virtù del quale l'imputazione sarebbe dovuta avvenire prima con riferimento agli interessi ed alle spese e poi al capitale (in tal senso si è espressa, su un caso del tutto analogo la Corta d'Appello di Salerno con sentenza 340/2023). Questa regola vale anche quando i vari crediti sono portati da titoli diversi, in quanto la norma presuppone unicamente l'omogeneità (nel senso “della stessa specie”, per come si esprime l'art. 1193 citato) dei debiti e non certo l'assoluta identità. Da questa premessa discende che, adempiuta l'obbligazione degli interessi attraverso il procedimento di imputazione, quella relativa al capitale resta (in tutto o in parte) in piedi e può essere fatta valere dal creditore secondo le caratteristiche del credito, compresa quella che esso è portato da titoli di credito (vedi ex plurimis
Cass., Sez. III, 20.07.93, n. 8063). L' , quindi, non avrebbe dovuto Parte_3
e potuto imputare quei pagamenti al debito per capitale giacché esistente, come sopra detto, anche un debito per interessi che doveva, carente il consenso del creditore a fare diversamente, essere estinto prima di quello per capitale.
Pertanto, l'imputazione, come voluta dall'opponente, del pagamento effettuato con bonifico così come quella relativa a tutti i successivi pagamenti di cui si legge nell'avverso atto di opposizione e non accettata dal creditore, per tutto quanto sopra, è stata compiuta contra legem, giacché imputata in conto capitale piuttosto che prima agli interessi già maturati. Il primo comma dell'art.1194
c.c., infatti, pone un limite alla facoltà di imputazione altrimenti spettante al debitore ex art. 1193 c.c.: in caso di simultanea esistenza di un credito per pagina 5 di 7 capitale e un credito accessorio, “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. La simultaneità dell'unico debito deriva dall'essere state le prestazioni fonti dello stesso eseguite nell'ambito di un rapporto a esecuzione continuata. Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale - in difetto di consenso del creditore - è una conseguenza automatica di ogni pagamento, non incombendo sul creditore neanche l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, gravando, invece, sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass., 20 maggio 2005, n. 10692,
Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053). In ragione della serialità delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna dell'
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice, della restante metà (1/2) delle Pt_3
stesse, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 3025/22 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 446/22.
2. compensa per metà le spese processuali e condanna l' al Parte_3
pagamento, in favore della opposta, della restante metà (1/2) delle stesse, che vengono liquidate per intero (1/1) in euro 4.200,00 per compenso professionale, pagina 6 di 7 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania
Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3025/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in primo grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 446/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 16.02.22, notificato in data
21.02.22.
TRA
(CF/PI , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., dom. to per la carica in , alla via Nizza n. Pt_1
146, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Guido
Verderosa ( con il quale elettivamente domicilia in C.F._1
, alla via Nizza n.146, presso la Struttura Complessa “Funzione Affari Pt_1
Legali”, pec: Email_1
OPPONENTE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ) - già titolare Controparte_1 C.F._2
dell'omonima farmacia sita in alla via Pietro Del Pezzo 4/D (P.IVA Pt_1
), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli P.IVA_2
avv.ti Luigi Rossini (c.f. ) e Raffaele Carrano (c.f. C.F._3
) presso i quali elettivamente domiciliata in Battipaglia, C.F._4
alla via Rosa Iemma n°2, giusto mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, con decreto ingiuntivo n. 446/2022 , accogliendo il ricorso presentato dal dott. CP_1
, già titolare della Farmacia sita in alla via Pietro Del Pezzo 4/D
[...] Pt_1
(P.IVA ), e convenzionata con il ha ingiunto all'odierna P.IVA_2 CP_2
opponente il pagamento della somma di euro 49.000,58, oltre interessi al tasso legale, spese e competenze, per differenze sui corrispettivi per la spedizione di ricette di specialità medicinali, relative al periodo da gennaio a maggio 2012.
Avverso detto decreto ha proposto opposizione l' Parte_1
, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome non
[...]
provato il precedente credito per interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e infondata giuridicamente la presupposta imputazione di pagamento. Costituitosi in giudizio il dott. ha prodotto copia dei decreti ingiuntivi CP_1
esecutivi in forza dei quali era stata al tempo era stata operata l'imputazione di pagamento ex art. 1194 c.c., con analitico prospetto accluso anche agli atti di
Parte imputazione trasmessi alla immediatamente dopo l'esecuzione dei pagina 2 di 7 pagamenti da quest'ultima operati per le mensilità da febbraio a maggio 2012, i cui crediti residui sono oggetto dell'ingiunzione di cui al presente giudizio.
Trattenuta la causa in riserva all'udienza del 20.09.2022 il giudice ha concesso la concessione della provvisoria esecuzione, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste di mezzi istruttori la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 gennaio 2025 e, quindi, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di legge.
L'opposizione non merita accoglimento. In particolare, quanto al primo motivo di opposizione, con il quale l' contestata la circostanza per cui la Parte_3
Farmacia opposta potesse vantare nei confronti dell' un credito Parte_3
residuo per interessi da ritardato pagamento, si osserva che l'opposta ha prodotto con la comparsa di costituzione i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi recanti la condanna della al pagamento degli interessi ex Parte_3
D.lgs. 231/02 i cui crediti per interessi sono stati oggetto delle imputazioni ex art. 1194 c.c.. Con il secondo motivo di opposizione l' contestava la Parte_3
pretesa di parte opposta di poter formulare, nella specie, un'imputazione ex artt.
1194 c.c., sostenendo di poter esercitare, essa stessa, una facoltà di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., rispetto alla quale nessuna eccezione o contestazione poteva essere sollevata dal creditore. Anche tale motivo è infondato. A tale riguardo, in diritto si evidenzia che il rapporto tra le farmacie ed il è disciplinato dal decreto del Presidente della Controparte_3
Repubblica numero 371 del 1998, contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia pagina 3 di 7 (ottenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, la sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del
, il quale rimborsa le somme anticipate previa Controparte_3
esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite. Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza. Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero
371 del 1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal , Controparte_3
in relazione alle ricette mediche spedite nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali errori da parte della di cui all'articolo 10 Controparte_4
del decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento. E, all'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime ed adempiute con carattere di continuità, laddove, invece, il rimborso da parte del avviene con carattere di Controparte_3
periodicità, ferma restando l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato.
Ciò comporta, con riferimento alla vicenda in esame, che l' Parte_1
pagina 4 di 7 non avrebbe potuto imputare i pagamenti secondo la sua Parte_1
discrezionalità ex art. 1193, comma 1, c.c. ostandovi il criterio generale previsto dall'articolo 1194, comma primo, del codice civile, in virtù del quale l'imputazione sarebbe dovuta avvenire prima con riferimento agli interessi ed alle spese e poi al capitale (in tal senso si è espressa, su un caso del tutto analogo la Corta d'Appello di Salerno con sentenza 340/2023). Questa regola vale anche quando i vari crediti sono portati da titoli diversi, in quanto la norma presuppone unicamente l'omogeneità (nel senso “della stessa specie”, per come si esprime l'art. 1193 citato) dei debiti e non certo l'assoluta identità. Da questa premessa discende che, adempiuta l'obbligazione degli interessi attraverso il procedimento di imputazione, quella relativa al capitale resta (in tutto o in parte) in piedi e può essere fatta valere dal creditore secondo le caratteristiche del credito, compresa quella che esso è portato da titoli di credito (vedi ex plurimis
Cass., Sez. III, 20.07.93, n. 8063). L' , quindi, non avrebbe dovuto Parte_3
e potuto imputare quei pagamenti al debito per capitale giacché esistente, come sopra detto, anche un debito per interessi che doveva, carente il consenso del creditore a fare diversamente, essere estinto prima di quello per capitale.
Pertanto, l'imputazione, come voluta dall'opponente, del pagamento effettuato con bonifico così come quella relativa a tutti i successivi pagamenti di cui si legge nell'avverso atto di opposizione e non accettata dal creditore, per tutto quanto sopra, è stata compiuta contra legem, giacché imputata in conto capitale piuttosto che prima agli interessi già maturati. Il primo comma dell'art.1194
c.c., infatti, pone un limite alla facoltà di imputazione altrimenti spettante al debitore ex art. 1193 c.c.: in caso di simultanea esistenza di un credito per pagina 5 di 7 capitale e un credito accessorio, “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. La simultaneità dell'unico debito deriva dall'essere state le prestazioni fonti dello stesso eseguite nell'ambito di un rapporto a esecuzione continuata. Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale - in difetto di consenso del creditore - è una conseguenza automatica di ogni pagamento, non incombendo sul creditore neanche l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, gravando, invece, sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass., 20 maggio 2005, n. 10692,
Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053). In ragione della serialità delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna dell'
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice, della restante metà (1/2) delle Pt_3
stesse, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 3025/22 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 446/22.
2. compensa per metà le spese processuali e condanna l' al Parte_3
pagamento, in favore della opposta, della restante metà (1/2) delle stesse, che vengono liquidate per intero (1/1) in euro 4.200,00 per compenso professionale, pagina 6 di 7 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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