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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 483/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. PANZITTA STEFANIA e , elettivamente domiciliato in VI P. SCROFANI, 5 20010 ARLUNO presso il difensore avv. PANZITTA STEFANIA
ATTORE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMIROTTI
[...] P.IVA_2
ROBERTO e elettivamente domiciliato in VI L. MANARA, 17 20100 MILANO presso il difensore avv. TOMIROTTI ROBERTO
CONVENUTO con la procuratrice speciale (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) rappresentato e difeso dall'avv. TOMIROTTI ROBERTO e elettivamente domiciliato P.IVA_3 in VI L. MANARA, 17 20100 MILANO presso il difensore avv. TOMIROTTI ROBERTO
(C.F. ) con la mandataria (C.F. Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
) con il patrocinio dell'Avv. Aldo Bulgarelli, codice fiscale , P.IVA_5 CodiceFiscale_3 con Studio in 37121 Verona, Piazza Bra 26/D, tel. 045-8030212, PEC Email_1
INTERVENUTI
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 7.11.2023:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 13 Voglia l'adito Tribunale contrariis rejectis, così giudicare:
IN VI PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
accertare e dichiarare l'avvenuta notifica del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 20658/2019 alla società oltre il Parte_1 termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c. e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del predetto titolo nei confronti dell'odierna opponente;
previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, e della fondatezza della proposta opposizione, disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto impugnato n. 20658/2019 (R.G. 43839/2019);
sospendere il procedimento di opposizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 28/10
e successive modifiche, concedendo un termine per riassumere la causa avanti l'intestato Tribunale.
NEL MERITO
IN VI RI
accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato nel presente atto, revocare e dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 20658/2019 (R.G.
43839/2019), emesso il 30.09.2019, notificato tardivamente alla società
, in data 17.12.2019, al sig. in data Parte_1 Parte_2
11.11.2019 e al Sig. , in data 25.11.2019, sia perché Parte_3 emesso fuori dalla condizioni di legge, sia per la carenza di requisiti di certezza ed esigibilità del credito azionato da parte della convenuta opposta, per i motivi esposti in narrativa;
IN VI SUBORDINATA:
in caso di mancato accoglimento della domanda esperita in via principale, dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito pagina 2 di 13 effettuato da senza alcun valido titolo, ha addebitato Controparte_1 all'odierna opponente, importi a vario titolo non dovuti e conseguentemente ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo, tenuto conto delle violazioni tutte poste in essere dall'istituto di credito.
IN VI RICONVENZIONALE:
IN VI RI :
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario del 23.04.2010 e del connesso atto di fideiussione per i motivi tutti dedotti in narrativa;
accertato e dichiarato che la banca opposta, a fronte delle violazioni e degli inadempimenti posti in essere, durante l'intero rapporto, ha cagionato un grave danno alla , condannare Parte_1
l'opposta al risarcimento in favore dell'opponente dei danni subiti e subendi a causa delle illegittime condotte assunte, da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria e/o la quantificazione è rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale con liquidazione anche in via equitativa.
IN VI SUBORDINATA:
accertare e dichiarare che, nel corso del rapporto, Controparte_1
ha addebitato somme non dovute alla mutuataria e procedere alla compensazione delle predette con l'eventuale credito che risulterà vantare l'istituto di credito nei confronti degli opponenti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VI ISTRUTTORIA
Si chiede, alla stregua delle deduzioni di fatto e diritto esposte e della normativa vigente, fin d'ora l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare l'ammontare della somma effettivamente dovuta, tenuto conto della presenza nel caso di specie di un mutuo di scopo e si rapporti sottostanti al predetto, e l'ammontare complessivo delle competenze addebitate e comunque di ricostruire l'intero rapporto intercorso tra le parti, sia in relazione al contratto di pagina 3 di 13 finanziamento che al conto corrente n. 3982, considerate e valutate le eccezioni formulate nel presente atto di opposizioni e la documentazione prodotto dalla parte opponente.
Si chiede, altresì, che l'On. Tribunale adito voglia disporre e ordinare l'esibizione e l'acquisizione di tutta la documentazione della Banca odierna convenuta opposta relativa al rapporto di finanziamento del 23.04.2010, al conto corrente n. 3982 e ad ogni altro rapporto ad essi collegato.
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1) Vero che la somma di euro 1.000.000,00=, erogata formalmente in data 26.04.2010 da a , a Organizzazione_1 Parte_1 seguito di stipula di contratto di mutuo del 23.04.2010, è stata utilizzata, nella realtà, su richiesta dalle mutuante, per sanare debiti pregressi maturati da società collegate agli opponenti nei confronti di
[...]
e , entrambi Organizzazione_2 Organizzazione_3 Cont istituti di credito facenti parte del gruppo
2) Vero che la società è stata, fin dal Parte_1
principio, privata della possibilità di utilizzare le somme formalmente a
Lei erogate;
3) Vero che l'operazione di risanamento finanziario, che ha portato alla stipula del contratto di mutuo chirografario de quo, è stata pianificata dal gestore Dott. il quale ha raggruppato le Persona_1
esposizioni di tutte le società collegate alla società Parte_1
;
[...]
4) Vero che la somma di euro 1.000,000,00= di cui al mutuo de quo è stata solo formalmente erogata a favore di in data Controparte_6
23.04.2010, e che, nella stessa data, è stata utilizzata, su richiesta di
[...]
, per sanare le posizioni debitorie delle società, tutte collegate agli Org_1
opponenti, Controparte_7 CP_6 Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 aventi in essere rapporti di conto corrente con Organizzazione_3
pagina 4 di 13 e entrate anch'esse a far parte del Organizzazione_2 [...]
come di evince da doc. 18, che si esibisce;
Org_4
5) Vero che i rapporti di conto corrente, come si evince dal documento 6 di parte opponente, che si esibisce, intrattenuti dalle società . Controparte_7 CP_6 Controparte_8
con Controparte_9 Controparte_10
, a seguito Organizzazione_5
delle disposizioni di bonifico di cui al punto precedente, sono stati immediatamente estinti, a seguito a richiesta pervenuta in data 26.04.2010
(data di accredito della somma di euro 1.000,000,00= di cui al mutuo chirografario de quo).
Si indicano a testi su tutti i capitoli di cui sopra: 1) Sig. , Testimone_1
residente in [...].
Ci si oppone fin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova di controparte formulati in via generica, negativa e/o contenenti giudizi e valutazione e/o comunque riferiti a circostanze non rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio. In caso di accoglimento dei predetti, si chiede in ogni caso, sin da ora, di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente ex adverso articolate e con i testi ivi indicati. e Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
IN VI RI NEL MERITO Previa declaratoria di estromissione dal giudizio di (oggi respingere l'opposizione Controparte_1 Controparte_11
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Pt_2
e e condannare la società al
[...] Parte_3 Parte_1 pagamento della somma di €1.097.719,80 oltre interessi al tasso legale dal
01/01/2018 al saldo.
IN VI SUBORDINATA NEL MERITO Condannare la società Parte_1
, e al pagamento della somma di
[...] Parte_2 Parte_3
€1.097.719,80, o quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi al tasso legale dal 01/01/2018 al saldo.
pagina 5 di 13 IN OGNI CASO Con rifusione di spese e competenze professionali oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA.
Controparte_4
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
IN VI RI NEL MERITO
Previa declaratoria di estromissione dal giudizio di (oggi Controparte_1 Controparte_11
respingere la proposta opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto nei confronti degli odierni opponenti e sig. Parte_1 Parte_3
e e condannare i medesimi in via tra loro solidale al pagamento della somma di Parte_2
€1.097.719,80 oltre interessi al tasso legale dal 01/01/2018 al saldo in favore di CP_12
, per essa, rappresentata da
[...] Controparte_5 Controparte_5
quale cessionaria e successorie a titolo particolare ex art. 111 cpc nel credito oggetto di
[...]
ingiunzione.
IN VI SUBORDINATA NEL MERITO
Condannare la società , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in via tra loro solidale, della somma di €1.097.719,80, o quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi al tasso legale dal 01/01/2018 al saldo, in favore in favore di e, per essa, - Controparte_4 Controparte_5
quale cessionaria e successorie a titolo particolare ex art. 111 cpc nel credito oggetto di ingiunzione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO Cont Su ricorso di questo Tribunale ha emesso decreto Controparte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di € 1.097.719,80, oltre interessi e spese del procedimento, a carico della società , debitrice principale, e di Parte_1 Parte_4
quali garanti in forza di fideiussione rilasciata il 23.4.2010 fino alla concorrenza di €
[...]
1.800.000,00, a titolo di pagamento di quanto ancora dovuto per mancato rimborso di un finanziamento chirografario.
Hanno tempestivamente proposto opposizione gli ingiunti società (in Parte_1
precedenza , e che in via preliminare hanno chiesto di Controparte_6 Parte_2 Parte_3
pagina 6 di 13 dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato nei confronti della società con
[...]
oltre il termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c. e comunque di sospendere la Parte_1
provvisoria esecutorietà del decreto ricorrendo gravi motivi anche per consentire l'esperimento del preventivo obbligatorio procedimento di mediazione.
Nel merito, hanno chiesto di “revocare e dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque improduttivo di effetti” il decreto opposto emesso in mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito e, in subordine, anche per erroneità della somma ingiunta in quanto comprensiva di addebiti non dovuti oltre alla indeterminatezza degli interessi da ricalcolare al tasso sostitutivo di cui all'art.117
TUB.
In via riconvenzionale hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità sia del contratto di mutuo in quanto le somme mutuate avevano avuto una destinazione diversa dallo scopo del contratto, ovvero quella di estinguere debiti pregressi della società o di società ad essa collegate e non la funzione propria di prestito, sia delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto.
La società ha lamentato di aver subito a causa della condotta della banca un grave danno del quale ha chiesto il risarcimento oltre all'accertamento dell'addebito di somme non dovute da eventualmente compensare ove risultasse un credito dell'istituto bancario nei confronti degli opponenti.
In via istruttoria hanno chiesto di disporre consulenza tecnica al fine di determinare la somma effettivamente dovuta e di ordinare alla banca l'esibizione di tutta la documentazione relativa al rapporto di finanziamento, al conto corrente e ad ogni altro rapporto ad essi collegato.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti e nonché la condanna della Parte_2 Parte_3
Part società al pagamento di quella stessa somma già oggetto dell'ingiunzione riconoscendo, per questa parte, la fondatezza della eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni.
Nel merito, ha contestato ciascuna delle allegazioni degli attori in particolare rilevando che: il contratto di finanziamento oggetto del giudizio è un ordinario contratto che non è qualificabile come mutuo di scopo così come preteso dagli attori opponenti;
inoltre i diversi istituti di credito indicati da controparte che avrebbero ricevuto somme per estinguere la pregressa posizione debitoria della società o di società ad essa collegate, non erano, all'epoca della sottoscrizione del contratto, in alcun modo collegati con le fideiussioni omnibus prestate dai signori e sono pienamente valide, CP_1 Pt_3 Pt_2
pagina 7 di 13 contengono l'importo massimo garantito e pertanto non è ravvisabile alcuna ipotesi di indeterminatezza;
l'importo dovuto emerge con chiarezza dal contenuto del contratto e dalle sue clausole, dal documento di sintesi allegato, dal piano di ammortamento.
Ha ricordato che la società in data 02/08/2016 aveva riconosciuto la propria posizione debitoria e formulato una proposta transattiva per la sua definizione, alla quale aveva fatto seguito una proposta migliorativa tuttavia non rispettata nonostante l'accettazione della banca.
Ha evidenziato l'assoluta mancanza di prova della domanda di risarcimento del danno e si è opposta alle istanze istruttorie avanzate da controparte rilevando la natura meramente esplorativa della richiesta di consulenza e la genericità dell'ordine di esibizione.
Alla prima udienza (3.11.2020) il precedente istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del decreto avanzata dal garanti e , istanza accolta nei confronti della società Parte_2 Parte_3
ritenuta fondata l'eccezione di inefficacia del decreto per tardiva notifica. Ha tuttavia accolto l'istanza della convenuta opposta di emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti della società per quella stessa somma già oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Ha quindi assegnato termine per l'introduzione della procedura di mediazione.
In data 16.3.2021 ha depositato ricorso per intervento ex art.111 c.p.c. Controparte_3
quale procuratrice speciale di resasi cessionaria del ramo di azienda di
[...] Controparte_2 [...]
comprensivo anche della filiale presso la quale era intrattenuto il rapporto oggetto del presente CP_1
giudizio.
Alla successiva udienza del 23.3.2021 questo giudice ha assegnato i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, respinte le istanze di consulenza tecnica e istruttorie degli attori opponenti, ha rinviato la causa all'udienza del 07/11/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, in data 1.4.2022 ha depositato ricorso per intervento ex art.111 c.p.c. con Controparte_4
la mandataria dichiarasi cessionaria del credito come da contratto del Controparte_5
28.07.2021.
All'esito dell'udienza del 7.11.2023, sostituita dal deposito di notte scritte, con provvedimento in pari data la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e del termine di legge per le repliche.
Nessuna delle cedenti è stata estromessa e il giudizio è proseguito con le parti originarie.
*** pagina 8 di 13 Preliminarmente va dato atto che il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace nei confronti della società
in quanto ad essa notificato oltre il termine di sessanta giorni come previsto Parte_1 dall'art.644 c.p.c..
Va inoltre ribadito che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuta nelle more dell'esaurimento del procedimento di mediazione introdotto dopo la prima udienza, non rende necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, poichè la condizione di procedibilità
è già stata soddisfatta nei confronti dell'alienante.
• L'opposizione proposta da e va respinta in quanto infondata sotto Parte_2 Parte_3
ciascuno dei motivi dedotti e va accolta la domanda della convenuta opposta di condanna della società
al pagamento della stessa somma già oggetto della ingiunzione. Parte_1
In data 23.4.2010 la società stipulava con l'allora un contratto di Controparte_6 Organizzazione_6
mutuo chirografario a tasso variabile dell'importo di € 1.000.000,00 (doc.3 fascicolo monitorio nuovamente depositato in questa sede).
Assume l'attrice opponente che il contratto di mutuo sarebbe affetto da nullità per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., perché la somma non è mai entrata “nell'effettiva disponibilità” della parte, è stata utilizzata “per sanare debiti pregressi, all'interno di un rapporto non paritetico tra le parti” e il contratto va considerato un mutuo di scopo “frutto di una coercizione” da parte della banca.
La prospettazione non è fondata.
Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (cfr Cass. n.15929/2018), caratteristiche affatto assenti nel caso di specie ove manca una indicazione della destinazione delle somme mutuate.
Inoltre, anche a voler accedere alla tesi difensiva, rileva in contrario che la Suprema Corte esclude che costituisca mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente (cfr Cass n.1517/2021) e che
Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del pagina 9 di 13 mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate -pacificamente avvenuto nel caso di specie come si vede nell'estratto conto relativo prodotto dagli stessi attori quale doc.4- è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. (Cass.
n.23149/2022).
• Gli opponenti signori e affermano che la garanzia fideiussoria da loro rilasciata il Pt_3 Pt_2
23.4.2010 (doc.12 fascicolo monitorio nuovamente depositato in questa sede) sarebbe affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, se ben si è inteso perché concessa “a garanzia di rapporti molteplici non ben identificati”.
Si tratta di una fideiussione omnibus, estesa a tutte le obbligazioni della società garantita, già in essere o che dovessero insorgere in futuro, pienamente legittima anche con riguardo al suo oggetto quando, come nel caso di specie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1938 c.c. è precisato l'importo massimo garantito (€ 1.800.000,00).
Legittima anche la deroga all'art. 1957 c.c., previsione derogabile come avvenuto nel caso di specie con doppia specifica approvazione della relativa clausola n.6, così parimenti della successiva clausola di impegno al pagamento “a semplice richiesta scritta”.
• E' infondata anche la dedotta erroneità della quantificazione del credito con allegazione della non riconducibilità del documento di sintesi al contratto in esame, della mancata sottoscrizione del piano di ammortamento, della pattuizione del suo metodo e delle modalità di ricalcolo della rata di ammortamento, della omessa indicazione di TAEG/ISC e TAE con conseguente necessità di un ricalcolo degli interessi dovuti con tasso sostitutivo in applicazione del comma 7 dell'art. 117 TUB.
Come correttamente e in modo condivisibile evidenziato dalla banca, al contratto di finanziamento sottoscritto il 23.4.2010 per l'importo di € 1.000.000,00 è allegato il documento di sintesi, regolarmente sottoscritto dalla società, le cui indicazioni (tra le quali data, numero di contratto, importo, numero di rate) consentono senza possibilità di equivoco di ricondurre il documento al mutuo del 23.4.2010.
Considerazione estensibile anche all'allegato piano di ammortamento e alla sua rimodulazione a seguito di richiesta di variazione delle modalità di rimborso da parte della società. pagina 10 di 13 Ed invero la società opponente neppure ha prospettato che quel documento di sintesi (del quale non è contestata sottoscrizione) e il piano di ammortamento possano riferirsi ad altro e diverso rapporto intrattenuto con l'istituto bancario.
Contratto e documento di sintesi contengono inoltre l'indicazione del tasso di interesse applicato, il parametro di riferimento da utilizzare per la variazione dei tassi, il TAEG/ISC.
Peraltro TAEG/ISC e TAE non rientrano tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo, svolgono una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento e la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/2021).
Nel metodo di ammortamento c.d. alla francese -ossia con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce- non è ravvisabile alcuna violazione del principio di trasparenza.
Si ritiene comunque opportuno ricordare che il piano di ammortamento alla francese, oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporta nemmeno la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1282 c.c., poiché trattasi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. Così operando si esclude che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su sé stessi, producendo il paventato effetto anatocistico.
• Infondata la domanda di risarcimento del danno affatto priva della benchè minima allegazione delle ragioni della pretesa. pagina 11 di 13 • Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace nei confronti della società
[...]
ma, nei confronti di detta parte, va comunque accolta la domanda di condanna avanzata Parte_1 dalla banca per lo stesso importo di cui all'ingiunzione.
Va respinta l'opposizione di e con conseguente definitiva esecutività Parte_3 Parte_2
del decreto opposto.
Da ultimo si rileva che non vi è alcuna necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dagli attori, né di svolgere altra attività istruttoria.
L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
Se le allegazioni e produzioni di parte sono, tuttavia, come nel caso di specie, idonee ad escludere che sussistano le lamentate nullità contrattuali, non è necessario, ai fini del decidere, alcun accertamento tecnico.
La prova testimoniale dedotta, anche ove assunta con esito favorevole alla parte deducente (così superando i profili di inammissibilità per genericità e contenuto valutativo dei capitoli), non potrebbe portare a diversa conclusione.
• Le spese lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo le tariffe forensi e con riduzione di quelle per la fase istruttoria, in favore di e in Controparte_1 Controparte_2
solido, originario creditore e primo cessionario, soggetti che hanno svolto l'intera attività difensiva nel presente giudizio, non estromessi, alla quale l'intervenuta ha prestato integrale adesione CP_4
senza alcun significativo apporto.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.20658/2019 del 30.9.2019 – RG n.43893/2019 nei confronti di;
Parte_1 Parte_1
-rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
n.20658/2019 del 30.9.2019 – RG n.43893/2019 emesso su ricorso di che per l'effetto Controparte_1
conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 12 di 13 , in solido con e , al pagamento in Parte_5 Parte_2 Parte_3
favore di e, per essa, rappresentata da Controparte_4 Controparte_5 [...]
della somma di € 1.097.719,80 oltre interessi al tasso legale del 1.1.2018; Controparte_5
g , e in solido al pagamento in Controparte_13 Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore delle convenute e in solido, delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 30.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e
Iva.
Milano, 15 gennaio 2024
Il giudice
Laura Massari
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 483/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. PANZITTA STEFANIA e , elettivamente domiciliato in VI P. SCROFANI, 5 20010 ARLUNO presso il difensore avv. PANZITTA STEFANIA
ATTORE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMIROTTI
[...] P.IVA_2
ROBERTO e elettivamente domiciliato in VI L. MANARA, 17 20100 MILANO presso il difensore avv. TOMIROTTI ROBERTO
CONVENUTO con la procuratrice speciale (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) rappresentato e difeso dall'avv. TOMIROTTI ROBERTO e elettivamente domiciliato P.IVA_3 in VI L. MANARA, 17 20100 MILANO presso il difensore avv. TOMIROTTI ROBERTO
(C.F. ) con la mandataria (C.F. Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
) con il patrocinio dell'Avv. Aldo Bulgarelli, codice fiscale , P.IVA_5 CodiceFiscale_3 con Studio in 37121 Verona, Piazza Bra 26/D, tel. 045-8030212, PEC Email_1
INTERVENUTI
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 7.11.2023:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 13 Voglia l'adito Tribunale contrariis rejectis, così giudicare:
IN VI PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
accertare e dichiarare l'avvenuta notifica del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 20658/2019 alla società oltre il Parte_1 termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c. e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del predetto titolo nei confronti dell'odierna opponente;
previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, e della fondatezza della proposta opposizione, disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto impugnato n. 20658/2019 (R.G. 43839/2019);
sospendere il procedimento di opposizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 28/10
e successive modifiche, concedendo un termine per riassumere la causa avanti l'intestato Tribunale.
NEL MERITO
IN VI RI
accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato nel presente atto, revocare e dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 20658/2019 (R.G.
43839/2019), emesso il 30.09.2019, notificato tardivamente alla società
, in data 17.12.2019, al sig. in data Parte_1 Parte_2
11.11.2019 e al Sig. , in data 25.11.2019, sia perché Parte_3 emesso fuori dalla condizioni di legge, sia per la carenza di requisiti di certezza ed esigibilità del credito azionato da parte della convenuta opposta, per i motivi esposti in narrativa;
IN VI SUBORDINATA:
in caso di mancato accoglimento della domanda esperita in via principale, dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito pagina 2 di 13 effettuato da senza alcun valido titolo, ha addebitato Controparte_1 all'odierna opponente, importi a vario titolo non dovuti e conseguentemente ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo, tenuto conto delle violazioni tutte poste in essere dall'istituto di credito.
IN VI RICONVENZIONALE:
IN VI RI :
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario del 23.04.2010 e del connesso atto di fideiussione per i motivi tutti dedotti in narrativa;
accertato e dichiarato che la banca opposta, a fronte delle violazioni e degli inadempimenti posti in essere, durante l'intero rapporto, ha cagionato un grave danno alla , condannare Parte_1
l'opposta al risarcimento in favore dell'opponente dei danni subiti e subendi a causa delle illegittime condotte assunte, da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria e/o la quantificazione è rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale con liquidazione anche in via equitativa.
IN VI SUBORDINATA:
accertare e dichiarare che, nel corso del rapporto, Controparte_1
ha addebitato somme non dovute alla mutuataria e procedere alla compensazione delle predette con l'eventuale credito che risulterà vantare l'istituto di credito nei confronti degli opponenti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VI ISTRUTTORIA
Si chiede, alla stregua delle deduzioni di fatto e diritto esposte e della normativa vigente, fin d'ora l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare l'ammontare della somma effettivamente dovuta, tenuto conto della presenza nel caso di specie di un mutuo di scopo e si rapporti sottostanti al predetto, e l'ammontare complessivo delle competenze addebitate e comunque di ricostruire l'intero rapporto intercorso tra le parti, sia in relazione al contratto di pagina 3 di 13 finanziamento che al conto corrente n. 3982, considerate e valutate le eccezioni formulate nel presente atto di opposizioni e la documentazione prodotto dalla parte opponente.
Si chiede, altresì, che l'On. Tribunale adito voglia disporre e ordinare l'esibizione e l'acquisizione di tutta la documentazione della Banca odierna convenuta opposta relativa al rapporto di finanziamento del 23.04.2010, al conto corrente n. 3982 e ad ogni altro rapporto ad essi collegato.
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1) Vero che la somma di euro 1.000.000,00=, erogata formalmente in data 26.04.2010 da a , a Organizzazione_1 Parte_1 seguito di stipula di contratto di mutuo del 23.04.2010, è stata utilizzata, nella realtà, su richiesta dalle mutuante, per sanare debiti pregressi maturati da società collegate agli opponenti nei confronti di
[...]
e , entrambi Organizzazione_2 Organizzazione_3 Cont istituti di credito facenti parte del gruppo
2) Vero che la società è stata, fin dal Parte_1
principio, privata della possibilità di utilizzare le somme formalmente a
Lei erogate;
3) Vero che l'operazione di risanamento finanziario, che ha portato alla stipula del contratto di mutuo chirografario de quo, è stata pianificata dal gestore Dott. il quale ha raggruppato le Persona_1
esposizioni di tutte le società collegate alla società Parte_1
;
[...]
4) Vero che la somma di euro 1.000,000,00= di cui al mutuo de quo è stata solo formalmente erogata a favore di in data Controparte_6
23.04.2010, e che, nella stessa data, è stata utilizzata, su richiesta di
[...]
, per sanare le posizioni debitorie delle società, tutte collegate agli Org_1
opponenti, Controparte_7 CP_6 Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 aventi in essere rapporti di conto corrente con Organizzazione_3
pagina 4 di 13 e entrate anch'esse a far parte del Organizzazione_2 [...]
come di evince da doc. 18, che si esibisce;
Org_4
5) Vero che i rapporti di conto corrente, come si evince dal documento 6 di parte opponente, che si esibisce, intrattenuti dalle società . Controparte_7 CP_6 Controparte_8
con Controparte_9 Controparte_10
, a seguito Organizzazione_5
delle disposizioni di bonifico di cui al punto precedente, sono stati immediatamente estinti, a seguito a richiesta pervenuta in data 26.04.2010
(data di accredito della somma di euro 1.000,000,00= di cui al mutuo chirografario de quo).
Si indicano a testi su tutti i capitoli di cui sopra: 1) Sig. , Testimone_1
residente in [...].
Ci si oppone fin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova di controparte formulati in via generica, negativa e/o contenenti giudizi e valutazione e/o comunque riferiti a circostanze non rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio. In caso di accoglimento dei predetti, si chiede in ogni caso, sin da ora, di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente ex adverso articolate e con i testi ivi indicati. e Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
IN VI RI NEL MERITO Previa declaratoria di estromissione dal giudizio di (oggi respingere l'opposizione Controparte_1 Controparte_11
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Pt_2
e e condannare la società al
[...] Parte_3 Parte_1 pagamento della somma di €1.097.719,80 oltre interessi al tasso legale dal
01/01/2018 al saldo.
IN VI SUBORDINATA NEL MERITO Condannare la società Parte_1
, e al pagamento della somma di
[...] Parte_2 Parte_3
€1.097.719,80, o quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi al tasso legale dal 01/01/2018 al saldo.
pagina 5 di 13 IN OGNI CASO Con rifusione di spese e competenze professionali oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA.
Controparte_4
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
IN VI RI NEL MERITO
Previa declaratoria di estromissione dal giudizio di (oggi Controparte_1 Controparte_11
respingere la proposta opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto nei confronti degli odierni opponenti e sig. Parte_1 Parte_3
e e condannare i medesimi in via tra loro solidale al pagamento della somma di Parte_2
€1.097.719,80 oltre interessi al tasso legale dal 01/01/2018 al saldo in favore di CP_12
, per essa, rappresentata da
[...] Controparte_5 Controparte_5
quale cessionaria e successorie a titolo particolare ex art. 111 cpc nel credito oggetto di
[...]
ingiunzione.
IN VI SUBORDINATA NEL MERITO
Condannare la società , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in via tra loro solidale, della somma di €1.097.719,80, o quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi al tasso legale dal 01/01/2018 al saldo, in favore in favore di e, per essa, - Controparte_4 Controparte_5
quale cessionaria e successorie a titolo particolare ex art. 111 cpc nel credito oggetto di ingiunzione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO Cont Su ricorso di questo Tribunale ha emesso decreto Controparte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di € 1.097.719,80, oltre interessi e spese del procedimento, a carico della società , debitrice principale, e di Parte_1 Parte_4
quali garanti in forza di fideiussione rilasciata il 23.4.2010 fino alla concorrenza di €
[...]
1.800.000,00, a titolo di pagamento di quanto ancora dovuto per mancato rimborso di un finanziamento chirografario.
Hanno tempestivamente proposto opposizione gli ingiunti società (in Parte_1
precedenza , e che in via preliminare hanno chiesto di Controparte_6 Parte_2 Parte_3
pagina 6 di 13 dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato nei confronti della società con
[...]
oltre il termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c. e comunque di sospendere la Parte_1
provvisoria esecutorietà del decreto ricorrendo gravi motivi anche per consentire l'esperimento del preventivo obbligatorio procedimento di mediazione.
Nel merito, hanno chiesto di “revocare e dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque improduttivo di effetti” il decreto opposto emesso in mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito e, in subordine, anche per erroneità della somma ingiunta in quanto comprensiva di addebiti non dovuti oltre alla indeterminatezza degli interessi da ricalcolare al tasso sostitutivo di cui all'art.117
TUB.
In via riconvenzionale hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità sia del contratto di mutuo in quanto le somme mutuate avevano avuto una destinazione diversa dallo scopo del contratto, ovvero quella di estinguere debiti pregressi della società o di società ad essa collegate e non la funzione propria di prestito, sia delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto.
La società ha lamentato di aver subito a causa della condotta della banca un grave danno del quale ha chiesto il risarcimento oltre all'accertamento dell'addebito di somme non dovute da eventualmente compensare ove risultasse un credito dell'istituto bancario nei confronti degli opponenti.
In via istruttoria hanno chiesto di disporre consulenza tecnica al fine di determinare la somma effettivamente dovuta e di ordinare alla banca l'esibizione di tutta la documentazione relativa al rapporto di finanziamento, al conto corrente e ad ogni altro rapporto ad essi collegato.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti e nonché la condanna della Parte_2 Parte_3
Part società al pagamento di quella stessa somma già oggetto dell'ingiunzione riconoscendo, per questa parte, la fondatezza della eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni.
Nel merito, ha contestato ciascuna delle allegazioni degli attori in particolare rilevando che: il contratto di finanziamento oggetto del giudizio è un ordinario contratto che non è qualificabile come mutuo di scopo così come preteso dagli attori opponenti;
inoltre i diversi istituti di credito indicati da controparte che avrebbero ricevuto somme per estinguere la pregressa posizione debitoria della società o di società ad essa collegate, non erano, all'epoca della sottoscrizione del contratto, in alcun modo collegati con le fideiussioni omnibus prestate dai signori e sono pienamente valide, CP_1 Pt_3 Pt_2
pagina 7 di 13 contengono l'importo massimo garantito e pertanto non è ravvisabile alcuna ipotesi di indeterminatezza;
l'importo dovuto emerge con chiarezza dal contenuto del contratto e dalle sue clausole, dal documento di sintesi allegato, dal piano di ammortamento.
Ha ricordato che la società in data 02/08/2016 aveva riconosciuto la propria posizione debitoria e formulato una proposta transattiva per la sua definizione, alla quale aveva fatto seguito una proposta migliorativa tuttavia non rispettata nonostante l'accettazione della banca.
Ha evidenziato l'assoluta mancanza di prova della domanda di risarcimento del danno e si è opposta alle istanze istruttorie avanzate da controparte rilevando la natura meramente esplorativa della richiesta di consulenza e la genericità dell'ordine di esibizione.
Alla prima udienza (3.11.2020) il precedente istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del decreto avanzata dal garanti e , istanza accolta nei confronti della società Parte_2 Parte_3
ritenuta fondata l'eccezione di inefficacia del decreto per tardiva notifica. Ha tuttavia accolto l'istanza della convenuta opposta di emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti della società per quella stessa somma già oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Ha quindi assegnato termine per l'introduzione della procedura di mediazione.
In data 16.3.2021 ha depositato ricorso per intervento ex art.111 c.p.c. Controparte_3
quale procuratrice speciale di resasi cessionaria del ramo di azienda di
[...] Controparte_2 [...]
comprensivo anche della filiale presso la quale era intrattenuto il rapporto oggetto del presente CP_1
giudizio.
Alla successiva udienza del 23.3.2021 questo giudice ha assegnato i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, respinte le istanze di consulenza tecnica e istruttorie degli attori opponenti, ha rinviato la causa all'udienza del 07/11/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, in data 1.4.2022 ha depositato ricorso per intervento ex art.111 c.p.c. con Controparte_4
la mandataria dichiarasi cessionaria del credito come da contratto del Controparte_5
28.07.2021.
All'esito dell'udienza del 7.11.2023, sostituita dal deposito di notte scritte, con provvedimento in pari data la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e del termine di legge per le repliche.
Nessuna delle cedenti è stata estromessa e il giudizio è proseguito con le parti originarie.
*** pagina 8 di 13 Preliminarmente va dato atto che il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace nei confronti della società
in quanto ad essa notificato oltre il termine di sessanta giorni come previsto Parte_1 dall'art.644 c.p.c..
Va inoltre ribadito che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuta nelle more dell'esaurimento del procedimento di mediazione introdotto dopo la prima udienza, non rende necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, poichè la condizione di procedibilità
è già stata soddisfatta nei confronti dell'alienante.
• L'opposizione proposta da e va respinta in quanto infondata sotto Parte_2 Parte_3
ciascuno dei motivi dedotti e va accolta la domanda della convenuta opposta di condanna della società
al pagamento della stessa somma già oggetto della ingiunzione. Parte_1
In data 23.4.2010 la società stipulava con l'allora un contratto di Controparte_6 Organizzazione_6
mutuo chirografario a tasso variabile dell'importo di € 1.000.000,00 (doc.3 fascicolo monitorio nuovamente depositato in questa sede).
Assume l'attrice opponente che il contratto di mutuo sarebbe affetto da nullità per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., perché la somma non è mai entrata “nell'effettiva disponibilità” della parte, è stata utilizzata “per sanare debiti pregressi, all'interno di un rapporto non paritetico tra le parti” e il contratto va considerato un mutuo di scopo “frutto di una coercizione” da parte della banca.
La prospettazione non è fondata.
Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (cfr Cass. n.15929/2018), caratteristiche affatto assenti nel caso di specie ove manca una indicazione della destinazione delle somme mutuate.
Inoltre, anche a voler accedere alla tesi difensiva, rileva in contrario che la Suprema Corte esclude che costituisca mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente (cfr Cass n.1517/2021) e che
Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del pagina 9 di 13 mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate -pacificamente avvenuto nel caso di specie come si vede nell'estratto conto relativo prodotto dagli stessi attori quale doc.4- è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. (Cass.
n.23149/2022).
• Gli opponenti signori e affermano che la garanzia fideiussoria da loro rilasciata il Pt_3 Pt_2
23.4.2010 (doc.12 fascicolo monitorio nuovamente depositato in questa sede) sarebbe affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, se ben si è inteso perché concessa “a garanzia di rapporti molteplici non ben identificati”.
Si tratta di una fideiussione omnibus, estesa a tutte le obbligazioni della società garantita, già in essere o che dovessero insorgere in futuro, pienamente legittima anche con riguardo al suo oggetto quando, come nel caso di specie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1938 c.c. è precisato l'importo massimo garantito (€ 1.800.000,00).
Legittima anche la deroga all'art. 1957 c.c., previsione derogabile come avvenuto nel caso di specie con doppia specifica approvazione della relativa clausola n.6, così parimenti della successiva clausola di impegno al pagamento “a semplice richiesta scritta”.
• E' infondata anche la dedotta erroneità della quantificazione del credito con allegazione della non riconducibilità del documento di sintesi al contratto in esame, della mancata sottoscrizione del piano di ammortamento, della pattuizione del suo metodo e delle modalità di ricalcolo della rata di ammortamento, della omessa indicazione di TAEG/ISC e TAE con conseguente necessità di un ricalcolo degli interessi dovuti con tasso sostitutivo in applicazione del comma 7 dell'art. 117 TUB.
Come correttamente e in modo condivisibile evidenziato dalla banca, al contratto di finanziamento sottoscritto il 23.4.2010 per l'importo di € 1.000.000,00 è allegato il documento di sintesi, regolarmente sottoscritto dalla società, le cui indicazioni (tra le quali data, numero di contratto, importo, numero di rate) consentono senza possibilità di equivoco di ricondurre il documento al mutuo del 23.4.2010.
Considerazione estensibile anche all'allegato piano di ammortamento e alla sua rimodulazione a seguito di richiesta di variazione delle modalità di rimborso da parte della società. pagina 10 di 13 Ed invero la società opponente neppure ha prospettato che quel documento di sintesi (del quale non è contestata sottoscrizione) e il piano di ammortamento possano riferirsi ad altro e diverso rapporto intrattenuto con l'istituto bancario.
Contratto e documento di sintesi contengono inoltre l'indicazione del tasso di interesse applicato, il parametro di riferimento da utilizzare per la variazione dei tassi, il TAEG/ISC.
Peraltro TAEG/ISC e TAE non rientrano tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo, svolgono una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento e la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/2021).
Nel metodo di ammortamento c.d. alla francese -ossia con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce- non è ravvisabile alcuna violazione del principio di trasparenza.
Si ritiene comunque opportuno ricordare che il piano di ammortamento alla francese, oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporta nemmeno la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1282 c.c., poiché trattasi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. Così operando si esclude che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su sé stessi, producendo il paventato effetto anatocistico.
• Infondata la domanda di risarcimento del danno affatto priva della benchè minima allegazione delle ragioni della pretesa. pagina 11 di 13 • Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace nei confronti della società
[...]
ma, nei confronti di detta parte, va comunque accolta la domanda di condanna avanzata Parte_1 dalla banca per lo stesso importo di cui all'ingiunzione.
Va respinta l'opposizione di e con conseguente definitiva esecutività Parte_3 Parte_2
del decreto opposto.
Da ultimo si rileva che non vi è alcuna necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dagli attori, né di svolgere altra attività istruttoria.
L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
Se le allegazioni e produzioni di parte sono, tuttavia, come nel caso di specie, idonee ad escludere che sussistano le lamentate nullità contrattuali, non è necessario, ai fini del decidere, alcun accertamento tecnico.
La prova testimoniale dedotta, anche ove assunta con esito favorevole alla parte deducente (così superando i profili di inammissibilità per genericità e contenuto valutativo dei capitoli), non potrebbe portare a diversa conclusione.
• Le spese lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo le tariffe forensi e con riduzione di quelle per la fase istruttoria, in favore di e in Controparte_1 Controparte_2
solido, originario creditore e primo cessionario, soggetti che hanno svolto l'intera attività difensiva nel presente giudizio, non estromessi, alla quale l'intervenuta ha prestato integrale adesione CP_4
senza alcun significativo apporto.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.20658/2019 del 30.9.2019 – RG n.43893/2019 nei confronti di;
Parte_1 Parte_1
-rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
n.20658/2019 del 30.9.2019 – RG n.43893/2019 emesso su ricorso di che per l'effetto Controparte_1
conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 12 di 13 , in solido con e , al pagamento in Parte_5 Parte_2 Parte_3
favore di e, per essa, rappresentata da Controparte_4 Controparte_5 [...]
della somma di € 1.097.719,80 oltre interessi al tasso legale del 1.1.2018; Controparte_5
g , e in solido al pagamento in Controparte_13 Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore delle convenute e in solido, delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 30.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e
Iva.
Milano, 15 gennaio 2024
Il giudice
Laura Massari
pagina 13 di 13