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8 aprile 1958
8 aprile 1958
Art. 8.
Il Comitato nazionale dei delegati e' composto:
a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;
b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.
Per la validita' dell'elezione di ogni membro e' necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.
Per le modalita' di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 .
I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato nazionale dei delegati e' composto:
a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;
b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.
Per la validita' dell'elezione di ogni membro e' necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.
Per le modalita' di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 .
I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/1989, n. 428Provvedimento: Le controversie, inerenti all'elezione di un ingegnere a componente del comitato della cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, spettano alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attengono a posizioni di diritto soggettivo, non a quella del consiglio nazionale degli ingegneri, considerato che l'art. 8 della legge 4 marzo 1958 n. 179, istitutiva di detta cassa, rinvia alla disciplina delle elezioni dei consigli degli ordini professionali (artt. 2 e segg. del d.l.l. 23 novembre 1944 n. 382) con riguardo alle modalità del procedimento elettorale, non anche alle speciali attribuzioni giurisdizionali assegnate, per tali elezioni professionali, al suddetto consiglio nazionale. ( Conf 394/88, mass n 456953).*Leggi di più...
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