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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5263/2024 promossa da
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRIMALDI IDA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAMPESE ROBERTA LUISA e dall'Avv. CAMPESE LAURA
ELENA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Revocare l'assegnazione della casa familiare, sita in TH (VI), via dei Castagni n. 15, di proprietà esclusiva del sig. , disposta in favore della sig.ra in sede di separazione;
Pt_1 CP_1 ciò, stante il suo trasferimento in altra abitazione. La sig.ra sarà tenuta a liberare Parte_2
l'immobile da tutti i propri effetti personali ancora ivi presenti e alla restituzione immediata delle chiavi dello stesso.
2) Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , Per_1 mediante versamento diretto della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a carico di ciascun genitore), oltre al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie secondo il vigente protocollo del Tribunale di Vicenza nonché delle utenze relativa all'abitazione in cui vive. Per_1
3) I coniugi, al fine di definire il nuovo assetto della famiglia a seguito della crisi coniugale, hanno trovato un accordo in base al quale entrambi si impegnano a trasferire, il Sig. la nuda Pt_1 proprietà e la Signora l'usufrutto a favore del figlio , nato a [...]_1 CP_2
l'11/03/1995 residente a [...] che accetta dell'immobile sito in TH (VI), Via Biancospino, così catastalmente individuato:
Immobile n. 1
Comune L157 - NE (VI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 8 Particella 666 Subalterno 9
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Consistenza 5 vani
Indirizzo BIANCOSPINO N. civico - Piano S1 T.
Immobile n. 2
Comune L157 - NE (VI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 8 Particella 666 Subalterno 27
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE Consistenza 26 metri quadri
Indirizzo BIANCOSPINO N. civico –
Il trasferimento dell'abitazione sopra descritta – da formalizzarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Notaio di Persona_2
TH (VI) verrà effettuato da parte del sig. per la nuda proprietà e della Signora Pt_1 CP_1 per l'usufrutto, senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio.
Il Trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi matrimoniale (circolare 27/E del 21.06.2012 e circolare 2/E del
21.04.2014); a tal fine, le parti dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali
(totale esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come modificato dalla Corte Costituzionale (Ag. Entrate, risoluzione n. 65/E del
16.07.2015). Spese di registrazione, trascrizione e catastali a carico dei genitori Sigg.ri e Pt_1
CP_1
4) Le parti, a definizione totale della regolamentazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, hanno altresì trovato un accordo che vede l'impegno del Sig. all'acquisto di Pt_1 un'immobile di pari valore a quello ceduto al figlio , secondo relazione di stima sintetica CP_2 redatta dall'Ing. F. in data 10/06/2022 con studio in Breganze (VI), con valore di stima Per_3 arrotondato a € 169.000,00 accettata da entrambe le parti, da intestarsi alla figlia CP_3 nata il [...] a [...] residente a [...]
Ciò a seguito della vendita della casa familiare a lui intestata, sita in TH (VI), Via del Castagni
15, che nelle more continuerà ad essere abitata dalla figlia , fintanto che il Sig. non Per_1 Pt_1 darà corso a quanto concordato e salvo mutamenti della vita lavorativa della figlia stessa. Il Sig.
si impegna alla vendita della casa familiare e al contestuale acquisto dell'abitazione da Pt_1 intestare alla figlia entro e non oltre 3 anni dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio. Detto acquisto avverrà ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi matrimoniale, così come avvenuto per il figlio al CP_2 precedente punto 3).
5) I coniugi si dichiarano ciascuno economicamente autosufficiente, cosicché non è previsto alcun assegno di mantenimento né alcuna forma di contributo reciproco tra i coniugi;
gli stessi dichiarano, inoltre, di null'altro avere a pretendere l'una dall'altro, avendo già provveduto a regolamentare tutti
i loro rapporti economici, con piena reciproca soddisfazione.
6) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza (VI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altra incombenza prevista dall'art. 10 legge n. 898/1970;
7) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”.
Conclusioni del P.M.: il Pubblico Ministero, con visto del 21.05.2025, nulla ha opposto all'accoglimento delle conclusioni conformi delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Breganze (VI) in data 06/10/1990; che dall'unione erano nati Controparte_1
i figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e maggiorenne ma non CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente;
che con decreto del 05/04/2018 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale i coniugi non avevano avuto alcuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale, essendo definitivamente cessata l'affectio maritalis. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della moglie in sede di separazione, stante il suo trasferimento in altra abitazione;
che venisse previsto l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente. Per_1
Nella specie, il padre sig. provvederà al mantenimento alla figlia tramite concessione in Pt_1 comodato d'uso alla stessa dell'immobile che era adibito a casa familiare e sito in TH (VI), via dei Castagni n. 15, del quale è proprietario esclusivo e si farà carico al 50% delle utenze relative allo stesso e quantificabili in € 110,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio con revoca dell'assegnazione della casa coniugale. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti previsti ex art. 5 L. 898/70 a percepire un assegno divorzile di natura compensativa della somma di € 400,00 mensili o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente principale, chiedeva che venissero rigettate tutte le conclusioni ex adverso formulate in relazione alla revoca del contributo al mantenimento della figlia con obbligo in capo ai genitori di corrispondere il mantenimento diretto, oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e pertanto, con successive note scritte in sostituzione d'udienza, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di
Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione si è conclusa con omologa in data
24/04/2018; i certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi. Concordemente le parti hanno chiesto di concorrere al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne mediante versamento diretto della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a carico Per_1 di ciascun genitore), nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Va, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in TH (VI), via dei
Castagni n. 15, di proprietà esclusiva del sig. , disposta in favore della sig.ra in sede Pt_1 CP_1 di separazione, stante il suo trasferimento in altra abitazione.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Breganze (VI) in data 06/10/1990 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 suddetto Comune per l'anno 1990, parte II, serie A, numero 38, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5263/2024 promossa da
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRIMALDI IDA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAMPESE ROBERTA LUISA e dall'Avv. CAMPESE LAURA
ELENA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Revocare l'assegnazione della casa familiare, sita in TH (VI), via dei Castagni n. 15, di proprietà esclusiva del sig. , disposta in favore della sig.ra in sede di separazione;
Pt_1 CP_1 ciò, stante il suo trasferimento in altra abitazione. La sig.ra sarà tenuta a liberare Parte_2
l'immobile da tutti i propri effetti personali ancora ivi presenti e alla restituzione immediata delle chiavi dello stesso.
2) Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , Per_1 mediante versamento diretto della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a carico di ciascun genitore), oltre al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie secondo il vigente protocollo del Tribunale di Vicenza nonché delle utenze relativa all'abitazione in cui vive. Per_1
3) I coniugi, al fine di definire il nuovo assetto della famiglia a seguito della crisi coniugale, hanno trovato un accordo in base al quale entrambi si impegnano a trasferire, il Sig. la nuda Pt_1 proprietà e la Signora l'usufrutto a favore del figlio , nato a [...]_1 CP_2
l'11/03/1995 residente a [...] che accetta dell'immobile sito in TH (VI), Via Biancospino, così catastalmente individuato:
Immobile n. 1
Comune L157 - NE (VI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 8 Particella 666 Subalterno 9
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Consistenza 5 vani
Indirizzo BIANCOSPINO N. civico - Piano S1 T.
Immobile n. 2
Comune L157 - NE (VI)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 8 Particella 666 Subalterno 27
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE Consistenza 26 metri quadri
Indirizzo BIANCOSPINO N. civico –
Il trasferimento dell'abitazione sopra descritta – da formalizzarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Notaio di Persona_2
TH (VI) verrà effettuato da parte del sig. per la nuda proprietà e della Signora Pt_1 CP_1 per l'usufrutto, senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio.
Il Trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi matrimoniale (circolare 27/E del 21.06.2012 e circolare 2/E del
21.04.2014); a tal fine, le parti dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali
(totale esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come modificato dalla Corte Costituzionale (Ag. Entrate, risoluzione n. 65/E del
16.07.2015). Spese di registrazione, trascrizione e catastali a carico dei genitori Sigg.ri e Pt_1
CP_1
4) Le parti, a definizione totale della regolamentazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, hanno altresì trovato un accordo che vede l'impegno del Sig. all'acquisto di Pt_1 un'immobile di pari valore a quello ceduto al figlio , secondo relazione di stima sintetica CP_2 redatta dall'Ing. F. in data 10/06/2022 con studio in Breganze (VI), con valore di stima Per_3 arrotondato a € 169.000,00 accettata da entrambe le parti, da intestarsi alla figlia CP_3 nata il [...] a [...] residente a [...]
Ciò a seguito della vendita della casa familiare a lui intestata, sita in TH (VI), Via del Castagni
15, che nelle more continuerà ad essere abitata dalla figlia , fintanto che il Sig. non Per_1 Pt_1 darà corso a quanto concordato e salvo mutamenti della vita lavorativa della figlia stessa. Il Sig.
si impegna alla vendita della casa familiare e al contestuale acquisto dell'abitazione da Pt_1 intestare alla figlia entro e non oltre 3 anni dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio. Detto acquisto avverrà ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi matrimoniale, così come avvenuto per il figlio al CP_2 precedente punto 3).
5) I coniugi si dichiarano ciascuno economicamente autosufficiente, cosicché non è previsto alcun assegno di mantenimento né alcuna forma di contributo reciproco tra i coniugi;
gli stessi dichiarano, inoltre, di null'altro avere a pretendere l'una dall'altro, avendo già provveduto a regolamentare tutti
i loro rapporti economici, con piena reciproca soddisfazione.
6) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza (VI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altra incombenza prevista dall'art. 10 legge n. 898/1970;
7) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”.
Conclusioni del P.M.: il Pubblico Ministero, con visto del 21.05.2025, nulla ha opposto all'accoglimento delle conclusioni conformi delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Breganze (VI) in data 06/10/1990; che dall'unione erano nati Controparte_1
i figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e maggiorenne ma non CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente;
che con decreto del 05/04/2018 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale i coniugi non avevano avuto alcuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale, essendo definitivamente cessata l'affectio maritalis. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della moglie in sede di separazione, stante il suo trasferimento in altra abitazione;
che venisse previsto l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente. Per_1
Nella specie, il padre sig. provvederà al mantenimento alla figlia tramite concessione in Pt_1 comodato d'uso alla stessa dell'immobile che era adibito a casa familiare e sito in TH (VI), via dei Castagni n. 15, del quale è proprietario esclusivo e si farà carico al 50% delle utenze relative allo stesso e quantificabili in € 110,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio con revoca dell'assegnazione della casa coniugale. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti previsti ex art. 5 L. 898/70 a percepire un assegno divorzile di natura compensativa della somma di € 400,00 mensili o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente principale, chiedeva che venissero rigettate tutte le conclusioni ex adverso formulate in relazione alla revoca del contributo al mantenimento della figlia con obbligo in capo ai genitori di corrispondere il mantenimento diretto, oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e pertanto, con successive note scritte in sostituzione d'udienza, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di
Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione si è conclusa con omologa in data
24/04/2018; i certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi. Concordemente le parti hanno chiesto di concorrere al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne mediante versamento diretto della somma di euro 400,00 (euro 200,00 a carico Per_1 di ciascun genitore), nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Va, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in TH (VI), via dei
Castagni n. 15, di proprietà esclusiva del sig. , disposta in favore della sig.ra in sede Pt_1 CP_1 di separazione, stante il suo trasferimento in altra abitazione.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Breganze (VI) in data 06/10/1990 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 suddetto Comune per l'anno 1990, parte II, serie A, numero 38, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello