Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2024, proposto da
CE SE, rappresentato e difeso dall'avvocato Quirino Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, n. 129/2024 depositata in data 21/03/2024 nel giudizio avente numero di R.G. 31/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 21.3.2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda del Prof. CE LI, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 il dott. IL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 129/2024, il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro notificata in data 21.3.2024, e passata in giudicato, ha accolto la domanda del Prof. CE LI, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per quanto oggetto del presente giudizio di ottemperanza, a riconoscere per l’a.s. 2023/2024 a parte ricorrente l’attribuzione della Carta Elettronica del docente, per un importo pari al valore di € 500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all’effettivo soddisfo ;
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico, nonché di condanna del medesimo alle penalità di mora, ex art.114, comma 4 c.p.a..
Nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza del Tribunale ordinario, nonché l’avvenuto superamento del termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997).
A tal proposito, nonostante la presenza anche di pronunce di diverso avviso, quanto alla ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo cui “ ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31/12/1996, n. 669: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La trascritta norma, evidentemente calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7/4/2015, n. 1772 e 22/5/2014, n. 2654), ma con i necessari adattamenti. In particolare il citato art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale tuttavia solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva; al contrario l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ” (Tar RA, sentenza 186 del 2023).
Si rileva inoltre che, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento “ adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione ”; dunque l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.
Ne consegue che il gravame va accolto, perché fondato, nei termini di seguito esposti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve procedere alla esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario - che menziona infatti espressamente la cd. carta del docente - in favore dei ricorrenti con le modalità di seguito descritte.
Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini di cui all’articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015.
Il tutto con accessori come per legge, secondo quanto indicato dal medesimo Tribunale ordinario, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia decorso il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di RA, con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (cinquecento/00) oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
IL NI, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NI | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO