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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7084 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43773/2020
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 43773/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Demis Terzoni e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gianluca Gazzola, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Santa Franca n. 49/a, presso lo studio dell'avv. Gazzola
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: «Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di € 126.361,53, ovvero di quell'altro importo accertato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, in conseguenza degli accordi di cessione del contratto di lavoro agli atti di causa;
per l'effetto, condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della
[...] somma di € 126.361,53, o quel differente importo che risulterà provato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria in misura di legge;
- con vittoria di spese di giudizio». In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale, e per interrogatorio formale del titolare della convenuta (sui capitoli non già ammessi), sui CP_1 seguenti capitoli di prova:
1. vero che, con effetto dal 01.12.2018, cessava la collaborazione tra
[...] e e quest'ultima, per far fronte agli impegni conseguenti al contratto di appalto CP_1 Parte_1 del 1° luglio 2017 stipulato con SITAV, subentrava nei contratti lavorativi in essere con i dipendenti di
2. vero che il passaggio dei lavoratori da a avveniva in data Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 01.12.2018 e assumeva nei confronti dei lavoratori, da tale momento, la veste del datore di Parte_1 lavoro;
3. vero che quantificava in € 64.748,77 (cfr. doc. 9 che si rammostra al teste) Controparte_1 l'importo dalla stessa dovuto a per il TFR maturato a favore dei lavoratori ceduti nel Parte_1 periodo anteriore alla cessione;
4. vero che l'amministrazione di sulla base della Parte_1 documentazione fornita dall'amministrazione di quantificava in € 61.612,76 (cfr. doc. Controparte_1 10 che si rammostra al teste) l'importo dovuto da quest'ultima a per le ferie e i permessi Parte_1 residui maturati dai lavoratori ceduti nel periodo anteriore alla cessione;
5. vero che l'amministrazione di comunicava all'amministrazione di le somme che quest'ultima avrebbe Parte_1 Controparte_1 dovuto versare per le ferie, i permessi e il TFR maturati a favore dei lavoratori ceduti con riferimento al periodo anteriore alla cessione dei contratti di lavoro;
6. vero che affermava che Controparte_1 avrebbe corrisposto in breve tempo le somme dovute per il TFR, le ferie e i permessi residui dei lavoratori ceduti. Si indicano quali testi, anche a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i sigg.ri: - Sig. , residente in [...] (su tutti i capitoli di Testimone_1 prova); - Sig.ra residente in [...] (su tutti i Testimone_2 capitoli di prova); - Rag. , presso RS Studio s.r.l. in Corsico (MI), Via dei Lavoratori n. Testimone_3
45 (su tutti i capitoli di prova). Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, ove ritenuta occorrente dall'Ill.mo Sig. Giudice, finalizzata a verificare i conteggi prodotti, con autorizzazione al Consulente d'Ufficio ad acquisire, presso privati e/o pubblici uffici, tutta la documentazione ritenuta opportuna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare che in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, era debitrice di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di euro 126.361,53, ovvero di quell'altro importo accertato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, in conseguenza degli accordi di cessione del contratto di lavoro agli atti di causa;
per l'effetto, chiedeva di condannare in persona del legale Controparte_1
pagina 2 di 5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 126.361,53, o di quel differente importo che risultasse provato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria in misura di legge;
con vittoria di spese di giudizio. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- con atto a ministero Notaio del 23.02.2017, rep. Persona_1 CP 3.468 – racc. 2.381, e si costituivano in associazione Parte_1 CP_1 temporanea di imprese per partecipare alle gare d'appalto bandite da CP_2
[...]
- in data 1.07.2017 l'a.t.i. composta da e concludeva con Parte_1 Controparte_1 un contratto di appalto, la cui durata era fissata al 31.12.2017 e poi CP_2 prorogata al 31.12.2018 con successive integrazioni contrattuali;
- in data 1.12.2018 cessava la collaborazione tra e Controparte_1 Parte_1 subentrando quest'ultima nei contratti lavorativi con i dipendenti di CP_1
[...]
- il trasferimento dei lavoratori da a avveniva in data Controparte_1 Parte_1
1.12.2018 ed era regolato con singoli atti di cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c., cui seguiva la comunicazione cosiddetta “VARdatori”;
- in ragione del trasferimento dei lavoratori, e Controparte_1 Parte_1 quantificavano concordemente il credito di quest'ultima nei confronti della prima in euro 64.748,77 per TFR e in euro 61.612,76 per ferie e permessi residui, ma non provvedeva al pagamento di quanto dovuto. Controparte_1
All'udienza del 16.05.2021 il Giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_1 assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 12.01.2022 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli 3 e 4, respingendo le ulteriori istanze di prova orale. All'udienza del 28.04.2022 il Giudice, dato atto della ritualità della notificazione del verbale di ammissione dell'interrogatorio formale, rilevato che fino ad ore 12.50 nessuno era comparso a rendere l'interrogatorio formale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di assegnazione della causa allo scrivente Giudice in data 20.9.2023, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositata la comparsa conclusionale da parte dell'attrice, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva L'art. 232 c.p.c. disciplina gli effetti della mancata risposta della parte di cui è stato ammesso l'interpello sia nell'ipotesi che non si presenti sia in quella che rifiuti di pagina 3 di 5 rispondere senza giustificato motivo, precisando che il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, “può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel presente giudizio parte attrice ha chiesto, e questo Giudice ha ammesso, l'interpello del legale rappresentante della convenuta contumace sui capitoli nn. 3 e 4, Controparte_1 dedotti dall'attrice con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., diretti a provocare la confessione della convenuta in relazione alla quantificazione degli importi dovuti da
[...] alla società attrice sia per TFR maturato a favore dei dipendenti ceduti nel CP_1 periodo anteriore alla cessione (euro 64.748,77), sia per ferie e permessi residui maturati dai lavoratori ceduti nel periodo anteriore alla cessione (euro 61.612,76). Tali obbligazioni erano state oggetto di preciso accordo contrattuale al momento della stipulazione degli atti di cessione dei singoli contratti di lavoro, come precisato al punto 4 di detti accordi (cfr. docc. 7.1 - 7.30 di parte attrice), e la stessa società ha Parte_1 prodotto i conteggi redatti, a suo dire, dalla convenuta. Ne dovrà conseguire che la mancata presentazione del convenuto, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli ammessi porta a dover considerare ammesse le circostanze capitolate da parte attrice. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel comportamento della convenuta, che non ha partecipato al giudizio per, in ipotesi, contestare la domanda attrice, che dovrà dunque essere accolta, stante la prova che è stata offerta in giudizio del credito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è debitrice di per complessivi euro 126.361,53 e, per Parte_1
l'effetto, condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 126.361,53, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 8.899,80, di cui euro 7.052,00 per compensi di avvocato, euro
1.057,80 per spese generali al 15% ed euro 790,00 per spese esenti, oltre cpa, Iva
e oneri fiscali.
Milano, il 24.9.25
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 43773/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Demis Terzoni e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gianluca Gazzola, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Santa Franca n. 49/a, presso lo studio dell'avv. Gazzola
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: «Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di € 126.361,53, ovvero di quell'altro importo accertato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, in conseguenza degli accordi di cessione del contratto di lavoro agli atti di causa;
per l'effetto, condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della
[...] somma di € 126.361,53, o quel differente importo che risulterà provato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria in misura di legge;
- con vittoria di spese di giudizio». In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale, e per interrogatorio formale del titolare della convenuta (sui capitoli non già ammessi), sui CP_1 seguenti capitoli di prova:
1. vero che, con effetto dal 01.12.2018, cessava la collaborazione tra
[...] e e quest'ultima, per far fronte agli impegni conseguenti al contratto di appalto CP_1 Parte_1 del 1° luglio 2017 stipulato con SITAV, subentrava nei contratti lavorativi in essere con i dipendenti di
2. vero che il passaggio dei lavoratori da a avveniva in data Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 01.12.2018 e assumeva nei confronti dei lavoratori, da tale momento, la veste del datore di Parte_1 lavoro;
3. vero che quantificava in € 64.748,77 (cfr. doc. 9 che si rammostra al teste) Controparte_1 l'importo dalla stessa dovuto a per il TFR maturato a favore dei lavoratori ceduti nel Parte_1 periodo anteriore alla cessione;
4. vero che l'amministrazione di sulla base della Parte_1 documentazione fornita dall'amministrazione di quantificava in € 61.612,76 (cfr. doc. Controparte_1 10 che si rammostra al teste) l'importo dovuto da quest'ultima a per le ferie e i permessi Parte_1 residui maturati dai lavoratori ceduti nel periodo anteriore alla cessione;
5. vero che l'amministrazione di comunicava all'amministrazione di le somme che quest'ultima avrebbe Parte_1 Controparte_1 dovuto versare per le ferie, i permessi e il TFR maturati a favore dei lavoratori ceduti con riferimento al periodo anteriore alla cessione dei contratti di lavoro;
6. vero che affermava che Controparte_1 avrebbe corrisposto in breve tempo le somme dovute per il TFR, le ferie e i permessi residui dei lavoratori ceduti. Si indicano quali testi, anche a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i sigg.ri: - Sig. , residente in [...] (su tutti i capitoli di Testimone_1 prova); - Sig.ra residente in [...] (su tutti i Testimone_2 capitoli di prova); - Rag. , presso RS Studio s.r.l. in Corsico (MI), Via dei Lavoratori n. Testimone_3
45 (su tutti i capitoli di prova). Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, ove ritenuta occorrente dall'Ill.mo Sig. Giudice, finalizzata a verificare i conteggi prodotti, con autorizzazione al Consulente d'Ufficio ad acquisire, presso privati e/o pubblici uffici, tutta la documentazione ritenuta opportuna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare che in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, era debitrice di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di euro 126.361,53, ovvero di quell'altro importo accertato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, in conseguenza degli accordi di cessione del contratto di lavoro agli atti di causa;
per l'effetto, chiedeva di condannare in persona del legale Controparte_1
pagina 2 di 5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 126.361,53, o di quel differente importo che risultasse provato in corso di causa o comunque determinato anche in via equitativa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria in misura di legge;
con vittoria di spese di giudizio. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- con atto a ministero Notaio del 23.02.2017, rep. Persona_1 CP 3.468 – racc. 2.381, e si costituivano in associazione Parte_1 CP_1 temporanea di imprese per partecipare alle gare d'appalto bandite da CP_2
[...]
- in data 1.07.2017 l'a.t.i. composta da e concludeva con Parte_1 Controparte_1 un contratto di appalto, la cui durata era fissata al 31.12.2017 e poi CP_2 prorogata al 31.12.2018 con successive integrazioni contrattuali;
- in data 1.12.2018 cessava la collaborazione tra e Controparte_1 Parte_1 subentrando quest'ultima nei contratti lavorativi con i dipendenti di CP_1
[...]
- il trasferimento dei lavoratori da a avveniva in data Controparte_1 Parte_1
1.12.2018 ed era regolato con singoli atti di cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c., cui seguiva la comunicazione cosiddetta “VARdatori”;
- in ragione del trasferimento dei lavoratori, e Controparte_1 Parte_1 quantificavano concordemente il credito di quest'ultima nei confronti della prima in euro 64.748,77 per TFR e in euro 61.612,76 per ferie e permessi residui, ma non provvedeva al pagamento di quanto dovuto. Controparte_1
All'udienza del 16.05.2021 il Giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_1 assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 12.01.2022 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli 3 e 4, respingendo le ulteriori istanze di prova orale. All'udienza del 28.04.2022 il Giudice, dato atto della ritualità della notificazione del verbale di ammissione dell'interrogatorio formale, rilevato che fino ad ore 12.50 nessuno era comparso a rendere l'interrogatorio formale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di assegnazione della causa allo scrivente Giudice in data 20.9.2023, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositata la comparsa conclusionale da parte dell'attrice, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva L'art. 232 c.p.c. disciplina gli effetti della mancata risposta della parte di cui è stato ammesso l'interpello sia nell'ipotesi che non si presenti sia in quella che rifiuti di pagina 3 di 5 rispondere senza giustificato motivo, precisando che il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, “può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel presente giudizio parte attrice ha chiesto, e questo Giudice ha ammesso, l'interpello del legale rappresentante della convenuta contumace sui capitoli nn. 3 e 4, Controparte_1 dedotti dall'attrice con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., diretti a provocare la confessione della convenuta in relazione alla quantificazione degli importi dovuti da
[...] alla società attrice sia per TFR maturato a favore dei dipendenti ceduti nel CP_1 periodo anteriore alla cessione (euro 64.748,77), sia per ferie e permessi residui maturati dai lavoratori ceduti nel periodo anteriore alla cessione (euro 61.612,76). Tali obbligazioni erano state oggetto di preciso accordo contrattuale al momento della stipulazione degli atti di cessione dei singoli contratti di lavoro, come precisato al punto 4 di detti accordi (cfr. docc. 7.1 - 7.30 di parte attrice), e la stessa società ha Parte_1 prodotto i conteggi redatti, a suo dire, dalla convenuta. Ne dovrà conseguire che la mancata presentazione del convenuto, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli ammessi porta a dover considerare ammesse le circostanze capitolate da parte attrice. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel comportamento della convenuta, che non ha partecipato al giudizio per, in ipotesi, contestare la domanda attrice, che dovrà dunque essere accolta, stante la prova che è stata offerta in giudizio del credito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è debitrice di per complessivi euro 126.361,53 e, per Parte_1
l'effetto, condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 126.361,53, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 8.899,80, di cui euro 7.052,00 per compensi di avvocato, euro
1.057,80 per spese generali al 15% ed euro 790,00 per spese esenti, oltre cpa, Iva
e oneri fiscali.
Milano, il 24.9.25
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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