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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2571/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2024 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F.: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BAVAZZANO FILIPPO e dell'avv. P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patro- Controparte_1 P.IVA_2 cinio dell'avv. TESTAI CRISTIANA e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 30 Ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note depositate in pct in data 21/29 Ottobre 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente così concludeva: accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto il 25 marzo 2013, sue successive modifiche ed integrazioni, integra e costituisce la fattispecie di
1 un contratto oneroso (e non gratuito) da qualificarsi come contratto di locazione di immo- bile ad uso ricettivo alberghiero, avente durata di anni 9+9 ai sensi dell'art. 27 della L.
392/1978; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui il contratto del 25 marzo 2013, sue successive modifiche ed integrazioni, venga considerato come comodato gratuito o comun- que come contratto di godimento d'azienda, accertare e dichiarare che la sua durata venga stabilita in base alla destinazione d'uso dell'immobile ad all'attività ricettiva alberghiera.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura, oltre accessori e spese gene- rali come per legge. *** In via Istruttoria si insite per l'ammissione dei mezzi istruttori co- sì come richiesti nel ricorso introduttivo e qui da intendersi integralmente richiamati.
parte resistente così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE DI LIVORNO: IN PRI-
MIS: accertata la natura di comodato gratuito del contratto del 25.03.2013 rogato Notaio Per_
Rep. 69327/27013 e sue successive modificazioni, rigettare radicalmente il ricorso di parte avversaria in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE: in denegata ipotesi di accoglimento (parziale) del ricorso, qualora ritenesse e dichiarasse la natura onerosa del contratto del 25.03.2025 e sue successive modificazioni, rigettare comunque la richiesta di qualificare il contratto medesimo come locazione dichiarandone piuttosto la natura di contratto atipico (eventualmente a prestazioni corrispettive), dichia- rando al contempo l'inapplicabilità al medesimo della disciplina della locazione e confer- mandone la scadenza contrattualmente convenuta al 31.03.2025. IN OGNI CASO: con vit- toria di spese ed onorari di giudizio”.
₪₪₪
L'elemento distintivo del contratto di comodato è la gratuità (art. 1803 comma 2 c.c.): se per l'uso della cosa fosse stabilito un corrispettivo, si ricadrebbe sotto lo schema del con- tratti di locazione ex art. 1571 c.c. Tale requisito, peraltro, non viene meno se a carico del comodatario sono poste prestazioni accessorie (comodato modale), purché rimangano nell'ambito di mere prestazioni modali e non siano tali da snaturare il rapporto assumendo il carattere di corrispettivo del godimento della cosa e dunque la natura di una contropre- stazione (Cass. sez. III, 11 febbraio 2010 n. 3087) 3 . Proprio la gratuità del negozio spie-
2 ga la realità dello schema contrattuale: essendo il comodato gratuito, la consegna della res si ritiene sia l'unico indice oggettivo da cui desumere l'effettiva volontà del comodante di instaurare, con il comodatario, un vincolo giuridicamente rilevante.
Insomma, gli obblighi imposti al comodatario devono assumere un peso minimo all'interno dell'economia del contratto e non possono essere equiparabili alla perdita della disponibi- lità del bene da parte del comodante. Diversamente si snaturerebbe il comodato privandolo del requisito essenziale della gratuità (Cass. civ. sez. II, 15 ottobre 1973, n. 2591); requisi- to destinato a venire meno, tuttavia, quando il vantaggio conseguito dal comodatario “si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione” (Cass. civ. sez. III, 28 giugno 2005, n. 13920).
Alla luce delle considerazioni esposte, occorre valutare “l'entità dell'onere economico” po- sto a carico del comodatario.
Sebbene controparte affermi che parte ricorrente non avesse alcun obbligo contrattuale, ma una semplice facoltà-possibilità di procedere, per sua libera scelta, alla ristrutturazione dell'immobile, come appurabile in atti, nel corso degli anni, parte ricorrente ebbe ad effet- tuare una serie di lavori manutentivi ( vedasi le fatture fornitori doc. 16: 15 fattura Pt_2
25 Manetti;
OB , fatture fornitori, 34; 38; 44) opere che consentono allo stato di qua- lificare che il contratto che le parti hanno stipulato a decorrere dal 2013, non possa conside- rarsi gratuito, evidenziandosi un palese vantaggio ed arricchimento economico per il co- modante. La domanda deve trovare accoglimento, il contratto sottoscritto il 25 marzo 2013, deve qualificarsi un contratto oneroso, le spese seguono la soccombenza. Rigettata ogni al- tra domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) il contratto deve qualificarsi un contratto oneroso,
2) condanna parte resistente a rimborsare le spese processuali, che liquida € 1700,00 per la fase di studio della controversia, € 1200,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed €
2900,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3 Così deciso in data 5 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2024 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F.: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BAVAZZANO FILIPPO e dell'avv. P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patro- Controparte_1 P.IVA_2 cinio dell'avv. TESTAI CRISTIANA e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 30 Ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note depositate in pct in data 21/29 Ottobre 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente così concludeva: accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto il 25 marzo 2013, sue successive modifiche ed integrazioni, integra e costituisce la fattispecie di
1 un contratto oneroso (e non gratuito) da qualificarsi come contratto di locazione di immo- bile ad uso ricettivo alberghiero, avente durata di anni 9+9 ai sensi dell'art. 27 della L.
392/1978; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui il contratto del 25 marzo 2013, sue successive modifiche ed integrazioni, venga considerato come comodato gratuito o comun- que come contratto di godimento d'azienda, accertare e dichiarare che la sua durata venga stabilita in base alla destinazione d'uso dell'immobile ad all'attività ricettiva alberghiera.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura, oltre accessori e spese gene- rali come per legge. *** In via Istruttoria si insite per l'ammissione dei mezzi istruttori co- sì come richiesti nel ricorso introduttivo e qui da intendersi integralmente richiamati.
parte resistente così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE DI LIVORNO: IN PRI-
MIS: accertata la natura di comodato gratuito del contratto del 25.03.2013 rogato Notaio Per_
Rep. 69327/27013 e sue successive modificazioni, rigettare radicalmente il ricorso di parte avversaria in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE: in denegata ipotesi di accoglimento (parziale) del ricorso, qualora ritenesse e dichiarasse la natura onerosa del contratto del 25.03.2025 e sue successive modificazioni, rigettare comunque la richiesta di qualificare il contratto medesimo come locazione dichiarandone piuttosto la natura di contratto atipico (eventualmente a prestazioni corrispettive), dichia- rando al contempo l'inapplicabilità al medesimo della disciplina della locazione e confer- mandone la scadenza contrattualmente convenuta al 31.03.2025. IN OGNI CASO: con vit- toria di spese ed onorari di giudizio”.
₪₪₪
L'elemento distintivo del contratto di comodato è la gratuità (art. 1803 comma 2 c.c.): se per l'uso della cosa fosse stabilito un corrispettivo, si ricadrebbe sotto lo schema del con- tratti di locazione ex art. 1571 c.c. Tale requisito, peraltro, non viene meno se a carico del comodatario sono poste prestazioni accessorie (comodato modale), purché rimangano nell'ambito di mere prestazioni modali e non siano tali da snaturare il rapporto assumendo il carattere di corrispettivo del godimento della cosa e dunque la natura di una contropre- stazione (Cass. sez. III, 11 febbraio 2010 n. 3087) 3 . Proprio la gratuità del negozio spie-
2 ga la realità dello schema contrattuale: essendo il comodato gratuito, la consegna della res si ritiene sia l'unico indice oggettivo da cui desumere l'effettiva volontà del comodante di instaurare, con il comodatario, un vincolo giuridicamente rilevante.
Insomma, gli obblighi imposti al comodatario devono assumere un peso minimo all'interno dell'economia del contratto e non possono essere equiparabili alla perdita della disponibi- lità del bene da parte del comodante. Diversamente si snaturerebbe il comodato privandolo del requisito essenziale della gratuità (Cass. civ. sez. II, 15 ottobre 1973, n. 2591); requisi- to destinato a venire meno, tuttavia, quando il vantaggio conseguito dal comodatario “si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione” (Cass. civ. sez. III, 28 giugno 2005, n. 13920).
Alla luce delle considerazioni esposte, occorre valutare “l'entità dell'onere economico” po- sto a carico del comodatario.
Sebbene controparte affermi che parte ricorrente non avesse alcun obbligo contrattuale, ma una semplice facoltà-possibilità di procedere, per sua libera scelta, alla ristrutturazione dell'immobile, come appurabile in atti, nel corso degli anni, parte ricorrente ebbe ad effet- tuare una serie di lavori manutentivi ( vedasi le fatture fornitori doc. 16: 15 fattura Pt_2
25 Manetti;
OB , fatture fornitori, 34; 38; 44) opere che consentono allo stato di qua- lificare che il contratto che le parti hanno stipulato a decorrere dal 2013, non possa conside- rarsi gratuito, evidenziandosi un palese vantaggio ed arricchimento economico per il co- modante. La domanda deve trovare accoglimento, il contratto sottoscritto il 25 marzo 2013, deve qualificarsi un contratto oneroso, le spese seguono la soccombenza. Rigettata ogni al- tra domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) il contratto deve qualificarsi un contratto oneroso,
2) condanna parte resistente a rimborsare le spese processuali, che liquida € 1700,00 per la fase di studio della controversia, € 1200,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed €
2900,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3 Così deciso in data 5 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
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