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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 10/06/2025, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3220 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
OPPOSIZION A DECRETO INGIUNTIVO,
e vertente
TRA
Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. NABORRE CAMILLO,
OPPONENTI
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO E CHRISTIAN CECERE
OPPOSTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
della , conduttrice di immobile di sua proprietà, nonché di Parte_1 Pt_2
garante delle obbligazione della conduttrice.
[...]
L'intimazione era relativa ai canoni non pagati pari ad euro 12.000.
La società conduttrice e il garante presentavano opposizione.
Costituitosi il conduttore, il giudice accordava la provvisoria esecuzione e avanzava alle parti proposta ex art. 185 bis che comunque contemplava l'intero pagamento dei canoni ingiunti nonché una quota delle spese di lite.
Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo non novativo, in base al quale gli opponenti avrebbero dovuto versare la somma onnicomprensiva di euro
13.500.
Venivano disposti numerosi rinvii per permettere l'adempimento dell'accordo, che dopo una prima fase regolare, avveniva sempre con maggiori difficoltà.
All'odierna udienza il locatore ha riconosciuto di avere ricevuto soltanto la somma di euro 10.500, per cui insiste per la somma residua di euro 1.500 e per le spese di lite.
Nulla viene replicato dagli opponenti i quali nelle ultime udienze hanno omesso di comparire.
L'opposizione è da ritenere infondata per le ragioni diffusamente illustrate nella ordinanza con la quale è stata accordata la provvisoria esecuzione;
ordinanza che qui si richiama.
È tuttavia da prendere atto dei pagamenti intervenuti in corso di causa dei quali ha dato atto lo stesso locatore.
Consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Permanendo tuttavia un debito residuo pari ad euro 1.500,00 la domanda di pagamento va accolta nella corrispondente misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che è da ascrivere agli opponenti, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro a pagare all'opposto la somma di euro
1.500,00;
3) condanna gli opponenti a pagare all'opposto le spese di lite, che si liquidano in euro 1.950,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
IL GIUDICE
Raffaele Califano