TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9526 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.33981/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NN GI RB, all'esito della discussione orale della causa all'udienza odierna del 10.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33981/2025 R.G. promossa da:
Succursale di Milano (viale ER e LB Parte_1
Pirelli n. 10/b) con sede legale in Eindhoven, Olanda, iscritta al registro di imprese di Milano con Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. , in persona della P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratrice Speciale giusta Procura Speciale, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano, Via Quadronno n.24, presso lo Studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F.
) che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Maria C.F._1
ON MA (C.F. ) in virtù di procura in atti. C.F._2
RICORRENTE CONTRO
, in persona del titolare firmatario, C.F. Controparte_1
, P.IVA con sede legale in Via Palmas-09047 Selargius (CA). C.F._3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di leasing – inadempimento contratto CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, - Accertare e dichiarare l'inadempimento del Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a – Succursale di Milano per il Parte_1 complessivo importo o di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996; - Condannare il Resistente al pagamento dell'importo di 26.452,52 (di cui Euro 16.230,12 a titolo di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze. pagina 1 di 4
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.9.2025 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 10.10.2025 a mezzo PEC ad , in persona del Controparte_1 titolare firmatario, unitamente al decreto di fissazione udienza, Controparte_2
di Milano, in persona della Procuratrice Speciale ha chiesto
[...] Parte_2 al Tribunale di Milano di condannare l'odierno resistente al pagamento dell'importo di Euro 26.452,52 di cui Euro 16.230,12 a titolo di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento del contratto di leasing, oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L.108/1996 , ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente deduceva:
➢ di aver stipulato con , in persona del titolare Controparte_1 firmatario, in data 17.09.2019, il contratto di locazione finanziaria n.4401671 avente ad oggetto i seguenti beni mobili: : “N.1 SEMIRIMORCHIO CARGOBULL Per_1
MOD.SCS 24/L - 13.62 E B TELAIO WSM00000003343372 Telaio: WSM00000003343372 oltre accessori;
N.1 24/L - Parte_3
13.62 E B WSM00000003343371 Telaio: WSM00000003343371 oltre accessori;
Pt_4
N.1 24/L - 13.62 E B Parte_3 Pt_4
WSM00000003343375 + Telaio: WSM00000003343375 oltre Parte_5 accessori” (doc.1, 2 e 3);
➢ che l'Utilizzatore si rendeva inadempiente nel pagamento di n.6 canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, aventi scadenza in data 16.04.2024 di Euro 1.713,90 a lordi di IVA e in data 16.11.2023, 16.12.2023, 16.01.2024, 16.03.2024 e 16.05.2024 di Euro 1.701,70 a lordo di IVA cadauno e pertanto, per complessivi Euro 10.222,40 (doc.ti 4 e 5);
➢ A seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, LL ha inviato la comunicazione di risoluzione del contratto intimando la restituzione dei beni e il pagamento delle somme dovute (doc.6).
➢ I beni oggetto del contratto sono stati restituiti e venduti per Euro 34.200,00 oltre IVA. (doc.ti 7 e 7 bis).
➢ Il corrispettivo della vendita dei beni veniva così imputato all'importo dovuto a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 del Contratto;
➢ Pertanto, il credito vantato nei confronti dell risultava essere pari ad Euro Parte_6
16.230,12 (così composto: Euro 27.125,12 oltre IVA a titolo di canoni a scadere in linea capitale, cui si sommano Euro 23.305,00 oltre IVA a titolo di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, da cui sono stati detratti Euro 34.200,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo della vendita dei beni) (doc.ti 8 e 9);
➢ La resistente non provvedeva al pagamento delle somme spettanti alla concedente.
pagina 2 di 4 Parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 10.12.2025. Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che
[...] in data 17.09.2019 ha sottoscritto (v. doc. n. 1 ricorrente) con Parte_1 [...]
il contratto di locazione finanziaria n. 4401671 ed i beni mobili oggetto del Controparte_1 contratto è stato consegnato all'Utilizzatrice, come si evince dal verbale di consegna, accettazione e collaudo dei beni (doc.n.2) L' si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni a partire dal mese di Parte_7 novembre 2023 (doc.ti 4 e 5) e la società di leasing si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita all'art.17 delle condizioni generali del contratto (doc.1) mediante intimazione di pagamento dei canoni e rilascio dei beni comunicata all'utilizzatrice a mezzo PEC in data 03.06.2024 con la quale la concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa (doc.n.6). Infine, i beni oggetto del contratto di locazione sono stati restituiti e venduti per Euro 34.200,00 oltre IVA (doc.ti 7 e 7 bis) e la concedente, prima di procedere alla vendita ha inoltrato PEC in data 17.9.2024 all' comunicando di essere in Controparte_1 procinto di vendere i beni ed invitando l'utilizzatrice e comunicare eventualmente il nominativo di un altro acquirente disponibile all'acquisto. Va rammentato, al riguardo, che il creditore che agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cfr. Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Parte ricorrente, come esposto, ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice e ha dimostrato sia la stipula del contratto di leasing che la consegna dei beni mobili, oltre alla comunicazione della risoluzione di diritto del contratto di leasing e alla vendita dei predetti beni. Il resistente nulla ha eccepito né in fase stragiudiziale, né in questa fase, restando contumace, come verificato all'udienza del 10.12.2025. Le domande di parte ricorrente meritano, dunque, accoglimento. Pertanto, il credito allegato dalla concedente è riscontrato dalla documentazione prodotta ed è conforme alle pattuizioni contrattuali. In particolare, il contratto di leasing n. 4401671 stipulato tra
[...]
Succursale di Milano e , Parte_1 Controparte_1 in persona del titolare firmatario, in data 17.09.2019, è stato risolto di diritto con effetto dal 03.06.2024. I beni mobili oggetto del contratto sono stati restituiti dall'utilizzatore e venduti dall'odierno ricorrente al prezzo di € 34.200,00 oltre IVA e tale corrispettivo è stato imputato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, accertata la risoluzione di diritto del contratto di leasing e l'inadempimento del resistente contumace lo condanna al pagamento della somma di 26.452,52 (di cui Euro 16.230,12 a titolo di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda (deposito del ricorso in data 17.9.2025) e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L.108/1996.
pagina 3 di 4 Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, applicando lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ed i parametri medi, con riferimento alla fase di studio ed alla fase introduttiva tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, ed i parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria e decisoria considerato lo svolgimento di un'unica udienza di trattazione e decisione della causa, l'assenza della fase istruttoria e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa NN GI RB, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
- Succursale di Milano contro Parte_1 [...]
, in persona del titolare firmatario, contumace, così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte da Parte_8 di Milano ed accertata l'intervenuta risoluzione di diritto con efficacia dal 03.06.2024 del contratto di locazione finanziaria concluso tra le parti in data 17.09.2019, condanna
, in persona del titolare firmatario, contumace al Controparte_1 pagamento della somma di euro € 26.452,52 oltre agli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dal 17.9.2025 e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b. condanna , in persona del titolare firmatario, in Controparte_1 favore di - Succursale di Milano delle spese Parte_1 processuali che liquida nella somma complessiva di € 5.261,00 per compenso di avvocato, ed e 545,00 a titolo di spese oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
NN GI RB
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NN GI RB, all'esito della discussione orale della causa all'udienza odierna del 10.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33981/2025 R.G. promossa da:
Succursale di Milano (viale ER e LB Parte_1
Pirelli n. 10/b) con sede legale in Eindhoven, Olanda, iscritta al registro di imprese di Milano con Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. , in persona della P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratrice Speciale giusta Procura Speciale, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano, Via Quadronno n.24, presso lo Studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F.
) che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Maria C.F._1
ON MA (C.F. ) in virtù di procura in atti. C.F._2
RICORRENTE CONTRO
, in persona del titolare firmatario, C.F. Controparte_1
, P.IVA con sede legale in Via Palmas-09047 Selargius (CA). C.F._3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di leasing – inadempimento contratto CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, - Accertare e dichiarare l'inadempimento del Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a – Succursale di Milano per il Parte_1 complessivo importo o di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996; - Condannare il Resistente al pagamento dell'importo di 26.452,52 (di cui Euro 16.230,12 a titolo di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze. pagina 1 di 4
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.9.2025 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 10.10.2025 a mezzo PEC ad , in persona del Controparte_1 titolare firmatario, unitamente al decreto di fissazione udienza, Controparte_2
di Milano, in persona della Procuratrice Speciale ha chiesto
[...] Parte_2 al Tribunale di Milano di condannare l'odierno resistente al pagamento dell'importo di Euro 26.452,52 di cui Euro 16.230,12 a titolo di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento del contratto di leasing, oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L.108/1996 , ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente deduceva:
➢ di aver stipulato con , in persona del titolare Controparte_1 firmatario, in data 17.09.2019, il contratto di locazione finanziaria n.4401671 avente ad oggetto i seguenti beni mobili: : “N.1 SEMIRIMORCHIO CARGOBULL Per_1
MOD.SCS 24/L - 13.62 E B TELAIO WSM00000003343372 Telaio: WSM00000003343372 oltre accessori;
N.1 24/L - Parte_3
13.62 E B WSM00000003343371 Telaio: WSM00000003343371 oltre accessori;
Pt_4
N.1 24/L - 13.62 E B Parte_3 Pt_4
WSM00000003343375 + Telaio: WSM00000003343375 oltre Parte_5 accessori” (doc.1, 2 e 3);
➢ che l'Utilizzatore si rendeva inadempiente nel pagamento di n.6 canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, aventi scadenza in data 16.04.2024 di Euro 1.713,90 a lordi di IVA e in data 16.11.2023, 16.12.2023, 16.01.2024, 16.03.2024 e 16.05.2024 di Euro 1.701,70 a lordo di IVA cadauno e pertanto, per complessivi Euro 10.222,40 (doc.ti 4 e 5);
➢ A seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, LL ha inviato la comunicazione di risoluzione del contratto intimando la restituzione dei beni e il pagamento delle somme dovute (doc.6).
➢ I beni oggetto del contratto sono stati restituiti e venduti per Euro 34.200,00 oltre IVA. (doc.ti 7 e 7 bis).
➢ Il corrispettivo della vendita dei beni veniva così imputato all'importo dovuto a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 del Contratto;
➢ Pertanto, il credito vantato nei confronti dell risultava essere pari ad Euro Parte_6
16.230,12 (così composto: Euro 27.125,12 oltre IVA a titolo di canoni a scadere in linea capitale, cui si sommano Euro 23.305,00 oltre IVA a titolo di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, da cui sono stati detratti Euro 34.200,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo della vendita dei beni) (doc.ti 8 e 9);
➢ La resistente non provvedeva al pagamento delle somme spettanti alla concedente.
pagina 2 di 4 Parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 10.12.2025. Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che
[...] in data 17.09.2019 ha sottoscritto (v. doc. n. 1 ricorrente) con Parte_1 [...]
il contratto di locazione finanziaria n. 4401671 ed i beni mobili oggetto del Controparte_1 contratto è stato consegnato all'Utilizzatrice, come si evince dal verbale di consegna, accettazione e collaudo dei beni (doc.n.2) L' si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni a partire dal mese di Parte_7 novembre 2023 (doc.ti 4 e 5) e la società di leasing si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita all'art.17 delle condizioni generali del contratto (doc.1) mediante intimazione di pagamento dei canoni e rilascio dei beni comunicata all'utilizzatrice a mezzo PEC in data 03.06.2024 con la quale la concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa (doc.n.6). Infine, i beni oggetto del contratto di locazione sono stati restituiti e venduti per Euro 34.200,00 oltre IVA (doc.ti 7 e 7 bis) e la concedente, prima di procedere alla vendita ha inoltrato PEC in data 17.9.2024 all' comunicando di essere in Controparte_1 procinto di vendere i beni ed invitando l'utilizzatrice e comunicare eventualmente il nominativo di un altro acquirente disponibile all'acquisto. Va rammentato, al riguardo, che il creditore che agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cfr. Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Parte ricorrente, come esposto, ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice e ha dimostrato sia la stipula del contratto di leasing che la consegna dei beni mobili, oltre alla comunicazione della risoluzione di diritto del contratto di leasing e alla vendita dei predetti beni. Il resistente nulla ha eccepito né in fase stragiudiziale, né in questa fase, restando contumace, come verificato all'udienza del 10.12.2025. Le domande di parte ricorrente meritano, dunque, accoglimento. Pertanto, il credito allegato dalla concedente è riscontrato dalla documentazione prodotta ed è conforme alle pattuizioni contrattuali. In particolare, il contratto di leasing n. 4401671 stipulato tra
[...]
Succursale di Milano e , Parte_1 Controparte_1 in persona del titolare firmatario, in data 17.09.2019, è stato risolto di diritto con effetto dal 03.06.2024. I beni mobili oggetto del contratto sono stati restituiti dall'utilizzatore e venduti dall'odierno ricorrente al prezzo di € 34.200,00 oltre IVA e tale corrispettivo è stato imputato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, accertata la risoluzione di diritto del contratto di leasing e l'inadempimento del resistente contumace lo condanna al pagamento della somma di 26.452,52 (di cui Euro 16.230,12 a titolo di penale residua ed Euro 10.222,40 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda (deposito del ricorso in data 17.9.2025) e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L.108/1996.
pagina 3 di 4 Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, applicando lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ed i parametri medi, con riferimento alla fase di studio ed alla fase introduttiva tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, ed i parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria e decisoria considerato lo svolgimento di un'unica udienza di trattazione e decisione della causa, l'assenza della fase istruttoria e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa NN GI RB, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
- Succursale di Milano contro Parte_1 [...]
, in persona del titolare firmatario, contumace, così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte da Parte_8 di Milano ed accertata l'intervenuta risoluzione di diritto con efficacia dal 03.06.2024 del contratto di locazione finanziaria concluso tra le parti in data 17.09.2019, condanna
, in persona del titolare firmatario, contumace al Controparte_1 pagamento della somma di euro € 26.452,52 oltre agli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dal 17.9.2025 e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b. condanna , in persona del titolare firmatario, in Controparte_1 favore di - Succursale di Milano delle spese Parte_1 processuali che liquida nella somma complessiva di € 5.261,00 per compenso di avvocato, ed e 545,00 a titolo di spese oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
NN GI RB
pagina 4 di 4