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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1868/2024 da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Sagliocco (C.F.
) e dall'Avv. Giuseppe Natale (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso il loro Studio Legale in Aversa (CE) alla Via Enrico Fermi n.25 come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
corrente in Controparte_1
Via Cal di Breda n. 116, rappresentato e difeso dai dott. Stefano Rozza e Raffaele Cortese,
funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Tribunale di Treviso
previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015,
dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2024/25 conseguentemente condannare il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei
docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per l' anno scolastico scolastici 2024/25 condannare il al pagamento della Controparte_1
somma di €500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del
danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore
degli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024, la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
tribunale esponendo di aver prestato servizio quale docente a tempo determinato e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" per l'anno scolastico 2024/2025, pari a € 500,00, ai sensi dell'art. 1 della
Legge n. 107/2015.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto la natura discriminatoria della normativa nazionale,
così come interpretata dai D.P.C.M. attuativi, che limita il beneficio ai soli docenti di ruolo,
ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria (Direttiva 1999/70/CE) e con i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che la Carta del docente non costituisce una "condizione di impiego" e che la differenziazione tra personale di ruolo e personale a termine è giustificata da ragioni oggettive, connesse alla diversa natura degli obblighi formativi, che per i docenti di ruolo sono "obbligatori, permanenti e strutturali". Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e, in via subordinata, ha chiesto che l'eventuale importo riconosciuto fosse rapportato al servizio effettivamente prestato.
- 3 - Tribunale di Treviso
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha prestato servizio per l'Amministrazione resistente in virtù di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto
Comprensivo IC Conegliano 2 Cima.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
- 4 - Tribunale di Treviso
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a
- 5 - Tribunale di Treviso
danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 1. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della 1. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. "E non vi
- 6 - Tribunale di Treviso
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché
si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già
ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
"l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la CP_1
Corte di Giustizia ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali
[...]" (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
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2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati [...]
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito [...]" (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto annuale per l'a.s. 2024/2025. Il non ha poi allegato e offerto CP_1
di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego). Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo,
salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
- 8 - Tribunale di Treviso
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato in data 15.06.2025 e il diritto rivendicato attiene all'anno scolastico
2024/2025, sorto in data non antecedente al quinquennio.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
per l'a.s. 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1
complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 9 - Tribunale di Treviso
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di Euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1868/2024 da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Sagliocco (C.F.
) e dall'Avv. Giuseppe Natale (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso il loro Studio Legale in Aversa (CE) alla Via Enrico Fermi n.25 come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
corrente in Controparte_1
Via Cal di Breda n. 116, rappresentato e difeso dai dott. Stefano Rozza e Raffaele Cortese,
funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Tribunale di Treviso
previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015,
dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2024/25 conseguentemente condannare il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei
docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per l' anno scolastico scolastici 2024/25 condannare il al pagamento della Controparte_1
somma di €500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del
danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore
degli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024, la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
tribunale esponendo di aver prestato servizio quale docente a tempo determinato e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" per l'anno scolastico 2024/2025, pari a € 500,00, ai sensi dell'art. 1 della
Legge n. 107/2015.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto la natura discriminatoria della normativa nazionale,
così come interpretata dai D.P.C.M. attuativi, che limita il beneficio ai soli docenti di ruolo,
ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria (Direttiva 1999/70/CE) e con i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che la Carta del docente non costituisce una "condizione di impiego" e che la differenziazione tra personale di ruolo e personale a termine è giustificata da ragioni oggettive, connesse alla diversa natura degli obblighi formativi, che per i docenti di ruolo sono "obbligatori, permanenti e strutturali". Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e, in via subordinata, ha chiesto che l'eventuale importo riconosciuto fosse rapportato al servizio effettivamente prestato.
- 3 - Tribunale di Treviso
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha prestato servizio per l'Amministrazione resistente in virtù di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto
Comprensivo IC Conegliano 2 Cima.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
- 4 - Tribunale di Treviso
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a
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danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 1. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della 1. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. "E non vi
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è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché
si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già
ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
"l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la CP_1
Corte di Giustizia ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali
[...]" (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
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2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati [...]
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito [...]" (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto annuale per l'a.s. 2024/2025. Il non ha poi allegato e offerto CP_1
di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego). Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo,
salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
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Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato in data 15.06.2025 e il diritto rivendicato attiene all'anno scolastico
2024/2025, sorto in data non antecedente al quinquennio.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
per l'a.s. 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1
complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
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Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di Euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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