Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 1673/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 02/04/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. FILIPPO SPARTÀ per delega dell'avv. BRUNO
TASSONE;
Per la parte appellata è comparso l'avv. CARMELA ZAGARELLA per delega dell'avv.
MATTEO CASTIONI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'avv. Spartà insiste nelle contestazioni avverso le difese della parte appellata;
l'avv. Zagarella si riporta;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1673 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO TASSONE per procura in atti appellante
E
(C.F. ) (già ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CASTIONI per procura in atti appellata
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – contratto di trasporto aereo.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato il 24.01.2022 proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza n. 1073/2021, emessa dal Giudice di Pace di Catania, pubblicata in data 24.06.2021, con la quale era stata rigettata la domanda, da essa avanzata, di condanna pagina 2 di 11 della convenuta al pagamento della compensazione pecuniaria per la somma di € 500,00, prevista dagli artt. 5, 6 e 7, sez. 1 del Reg. CE n. 261/2014.
La sentenza appellata aveva escluso la legittimazione attiva della , quale Parte_2 cessionaria del credito di e di ad agire nei confronti di Parte_3 Parte_4
sulla base dell'art. 15.3 delle condizioni generali di contratto applicabili al caso di CP_1 specie – disposizione che vietava la cessione a terzi del diritto alla compensazione o al risarcimento del danno, a meno che il cessionario non fosse a conoscenza di detto patto di incedibilità – affermando la conoscenza in capo all'attrice del patto di incedibilità.
A sostegno del proprio atto di appello, formulava un unico articolato Parte_2 motivo, contestando la sentenza nella parte in cui aveva escluso la propria legittimazione attiva;
richiamava l'art. 1260 c.c., dichiarava l'intervenuta comunicazione dell'avvenuta cessione ex art. 1264 c.c.; eccepiva la vessatorietà della clausola di cui all'art. 15.3 delle condizioni generali, in difetto della prova della specifica negoziazione, nonché la violazione e falsa applicazione del Regolamento CE 261/2004.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda di condanna di al pagamento della somma di Euro 500,00 oltre interessi successivi, a titolo di CP_1 compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n.261/2004”.
Si costituiva in giudizio ribadendo la validità del patto di non cedibilità e CP_1 riproponendo le difese già spiegate nel giudizio di primo grado, ovvero: 1) la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, per essere competente il Tribunale irlandese, ai sensi della clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nell'art.
2.4. delle Condizioni Generali di
Trasporto di specificamente sottoscritta dai passeggeri;
2) la carenza di prova circa la CP_1 cessione del credito;
3) l'incedibilità del credito da parte dei passeggeri, ai sensi dell'art. 15.3 delle condizioni generali di contratto, clausola conosciuta dalla società attrice;
4) la carenza di legittimazione ad agire della società attrice in quanto non iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
6) la carenza di legittimazione dell'attrice anche sotto altro profilo, dovendosi qualificare il contratto da essa concluso come un mandato all'incasso; 7) la carenza di prova del diritto all'indennizzo.
pagina 3 di 11 Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 31.05.2022, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.11.2022, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'indisponibilità dei locali sede della Sezione e dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 24.06.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del
02.04.2025, alla quale viene decisa.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Va affermata la giurisdizione del giudice italiano, con integrazione della motivazione della sentenza appellata sul punto.
L'appellante ha agito per ottenere la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. n.
261/2004, dunque l'individuazione del giudice munito di giurisdizione deve avvenire non già sulla base dei criteri di collegamento dettati dalla Convenzione di Montreal, ma sulla base delle regole dettate dal Reg. UE n. 1215/2012.
Giova, al riguardo, richiamare la sentenza del 18 novembre 2020, causa C- 519/19, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nell'ambito di una controversia del tutto analoga alla presente, nella quale, premessa l'applicabilità nella specie dell'art. 25 del
Reg. UE n. 1215/2012, in merito alle modalità di stipulazione e all'opponibilità al cessionario del credito della clausola di deroga della giurisdizione ha osservato che: “42… una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula di tale contratto. 46…una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto di trasporto tra un passeggero e una compagnia aerea non può, in linea di principio, essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito, per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata sulla base del regolamento n. 261/2004 nei confronti di tale compagnia… 47
pagina 4 di 11 Unicamente nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi la clausola attributiva di competenza, alla quale il terzo non ha prestato il suo consenso, potrebbe cionondimeno vincolarlo”.
L'articolo 25 del Reg. UE n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva UE n. 93/13.
La circostanza sottesa alle difese di in primo grado, relative Parte_2 all'applicazione della disciplina consumeristica – avendo i passeggeri cedenti acquistato il biglietto aereo al di fuori della loro attività professionale - non è stata contestata in primo grado, né sono evincibili elementi di segno contrario sul punto.
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto sopra chiarito, va in ogni caso esclusa l'operatività della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nei contratti stipulati dai passeggeri con il vettore aereo, atteso che, se si esclude che il cessionario sia subentrato nella medesima posizione contrattuale dei passeggeri cedenti, tale clausola non gli è opponibile, mentre, se si reputa il cessionario vincolato dal regolamento negoziale intercorso tra le parti originarie, allora, rivestendo i cedenti la qualità di consumatori, la predetta clausola, pur astrattamente opponibile al cessionario, va, comunque, dichiarata nulla, in quanto vessatoria.
La clausola in esame rientra, effettivamente, tra quelle indicate come abusive dal legislatore europeo nell'allegato alla direttiva UE n. 93/13 citata (n. 1, lettera q), in quanto avente “per oggetto o per effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore”. Infatti, attraverso tale pattuizione, il professionista, per un verso, impone al consumatore di assoggettarsi alla competenza di un tribunale in genere distante dal proprio domicilio, rendendo in tal modo più difficoltosa e più costosa la comparizione in giudizio, disincentivando l'esercizio delle azioni legali, anche avuto riguardo al valore in genere modesto delle domande rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 7 e 9 del Reg. UE n. 261/2004
e, per altro verso, si avvantaggia della concentrazione di tutto il contenzioso attinente alla pagina 5 di 11 propria attività professionale dinanzi ad un unico giudice, agevolando la propria comparizione in giudizio e rendendola meno onerosa (cfr. in argomento Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea C- 137/2008).
Pertanto, poiché, per quanto sopra detto, ai fini della individuazione del giudice dotato di giurisdizione, deve farsi applicazione dei criteri di collegamento previsti all'art. 7, punto 1, lett.
b) del Reg. UE n. 1215/12, trattandosi nella specie di prestazione di servizi, opera il riferimento al “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” coincidente, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Giustizia, con il luogo di partenza o di arrivo dell'aereo quali indicati nel contratto.
In ragione di quanto sopra, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in quanto giudice del luogo sia di partenza che di arrivo del volo aereo di cui ai contratti di trasporto stipulati dai passeggeri. Il giudice nazionale, investito di una controversia come quella in esame, in applicazione della normativa dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta normativa conformemente alle prescrizioni della direttiva UE n. 93/13, dovrà verificare l'eventuale carattere abusivo della clausola, posto che dal testo dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti.
Occorre ora esaminare la clausola di incedibilità del credito da compensazione pecuniaria, contenuta nell'art. 15.3 delle condizioni generali di trasporto.
Sul punto l'appello merita accoglimento.
La clausola in esame risulta vessatoria.
Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che, eccependo la vessatorietà, e, dunque,
l'inefficacia del divieto di cessione, il cessionario fa valere diritti e svolge difese volte alla realizzazione del credito ceduto e all'attuazione del negozio di trasferimento, in relazione alle quali ha, dunque, legittimazione.
pagina 6 di 11 Ciò detto, il divieto in esame incide sui diritti che sorgono in capo al consumatore a seguito dell'inadempimento contrattuale del vettore e ne determina una restrizione, escludendo che di tali diritti egli possa disporre anche con il trasferimento in favore di qualsivoglia soggetto.
Anche nell'ipotesi di cessione del credito da parte del consumatore ad un professionista risulta applicabile il diritto dei consumatori dell'Unione Europea di cui alla dir. 93/13 e ciò in quanto il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto (cfr. sentenza del 18 novembre 2020, causa C-519/19, punto 53, che, a sua volta, richiama la sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, punto 20).
Ora, detta clausola risulta vessatoria sia alla stregua della direttiva UE n. 93/13, sia della stessa normativa irlandese (art. 53, paragr. 3, lett. d) del Consumer Protection Act del 2007).
La clausola in esame, infatti, si risolve in una impropria limitazione dei “diritti legali del consumatore nei confronti del professionista” (v. allegato alla direttiva cit., punto 1b).
La disciplina nazionale, segnatamente l'art. 33, c. 2, lett t), del d. lgs. n. 206/2005, prevede la vessatorietà, fino a prova contraria, delle clausole che hanno per oggetto o per effetto “di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Nel caso di specie, il divieto di cessione del credito contenuto nelle condizioni generali di contratto integra una restrizione della libertà contrattuale dei passeggeri nei rapporti con i terzi e la relativa pattuizione risulta vessatoria, ai sensi degli artt. 33 e 35 del d. lgs. n. 206/2005, pertanto nulla.
Né, del resto, l'applicabilità della disciplina consumeristica può essere esclusa in considerazione della qualità di professionista di , la quale è subentrata nei Parte_2 diritti dei consumatori cedenti, così come sostenuto da CP_1
A ciò si aggiunga che il credito per cui è causa non ha carattere strettamente personale e non rientra tra quelli per i quali l'art. 1260 c.c. stabilisce la incedibilità (v. Cass. n. 21765/2019,
pagina 7 di 11 la quale esclude la ricorrenza di divieti normativi in ordine alla cedibilità dei crediti risarcitori, categoria alla quale è lato sensu riconducibile anche il diritto alla compensazione pecuniaria).
Le considerazioni appena svolte, ma prima ancora la circostanza che la notifica della cessione del credito è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, escludono la fondatezza dei rilievi svolti dall'appellata con riguardo alla comunicazione in merito all'inefficacia di ogni eventuale cessione del credito inviata a . Parte_2
Dalla nullità della clausola in esame discende l'irrilevanza della conoscenza della stessa da parte del cessionario (espressamente valorizzata dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata).
L'appellata ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione ad agire della società attrice in relazione alla domanda di nullità della predetta clausola, in quanto cessionaria del credito e non anche del contratto stipulato dai passeggeri.
L'appellante, tuttavia, non ha agito al fine di far accertare la nullità del contratto di trasporto stipulato dai cedenti, ma ha solo eccepito il carattere vessatorio della clausola di incedibilità del credito da compensazione pecuniaria contenuta in detto contratto.
Deve, pertanto, escludersi che in tal modo l'appellante abbia inteso esercitare una delle azioni inerenti all'essenza del contratto, riservate ai cedenti anche dopo la cessione del credito.
Del tutto inconferente risulta l'ulteriore rilievo, svolto dall'appellata, relativo alla mancanza di prova in ordine alla sussistenza, in capo a , dell'autorizzazione ad Parte_2 esercitare in Italia l'attività di “recupero crediti”, atteso che, per quanto sopra detto circa la qualificazione dei contratti intercorsi tra quest'ultima e i passeggeri in termini di cessione del credito, la suddetta ha agito in giudizio per il soddisfacimento di un credito Parte_2 di cui ha acquisito la titolarità esclusiva e non già di una attività di concessione di finanziamenti avente ad oggetto l'“acquisto” di crediti, della specie di quello in esame, in assenza del prescritto provvedimento autorizzativo previsto dall'art. 106 TUB e della relativa iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
pagina 8 di 11 Si esclude, comunque, la nullità della cessione di credito ai sensi dell'art. 106 TUB, non sussistendo elementi che connotano lo scopo di finanziamento nel contratto di cessione intercorso con i passeggeri, dato che la dazione di denaro da parte della cessionaria ai cedenti risulta solo eventuale e comunque successiva alla fruttuosa escussione del ceduto (cfr. C. Cass.,
n. 4427/2024).
L'appellata, infine, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione della compensazione pecuniaria, stante il verificarsi di una circostanza del tutto eccezionale
(condizioni metereologiche avverse) in grado di esimere il vettore dall'obbligo di risarcire i passeggeri.
La vicenda in fatto va sussunta nelle fattispecie prevista dall'art. 7, par. 3, del Reg. UE n.
261/2004, il quale prevede: “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria
a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
A dire di la cancellazione del volo FR7453 Bergamo- Catania del 27.07.2018 era CP_1 stata determinata da circostanze eccezionali.
La nozione di “circostanza eccezionale”, idonea ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, si ricava dai considerando nn. 12, 14 e 15 del Regolamento, ove si specifica che tali circostanze possono incorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, scioperi, una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno che provochi un lungo ritardo.
L'onere probatorio sul punto grava sul vettore aereo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
Regolamento CE n. 261/2004. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione con l'ordinanza n. 1584 del 23 gennaio 2018, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal
Regolamento CE n. 261/2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a
pagina 9 di 11 quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004. Pertanto, se la compagnia aerea convenuta in giudizio non produce materiale in grado di soddisfare l'onere probatorio su di essa gravante, ovvero che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è responsabile della cancellazione del volo”.
Sulla base del predetto principio, applicazione specifica degli ordinari principi in materia di riparto dell'onere della prova, spetta al vettore convenuto fornire la prova della causa di esonero da responsabilità, restando a suo carico la c.d. “causa ignota”.
Nel caso di specie, non ha dimostrato l'effettiva esistenza di una circostanza CP_1 eccezionale, né ha provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il disservizio o di essersi trovata nell'impossibilità di adottarle.
Di conseguenza, stante l'inadempimento imputabile all'appellata e la mancanza di prova liberatoria, ne deriva il diritto dell'appellante di ottenere la compensazione pecuniaria in applicazione dell'art. 7 del Reg. UE n. 261/2004.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, all'accoglimento dell'appello; conseguentemente la sentenza impugnata va riformata e deve essere condannata CP_1
a corrispondere a la somma di € 500,00 a titolo di compensazione Parte_2 pecuniaria dei passeggeri e (€ 250,00 ciascuno), oltre Parte_3 Parte_4 interessi legali dalla domanda.
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), l'appellata va condannata alle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 200,00 per il primo grado (€ 50,00 per la fase pagina 10 di 11 di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 50,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per la fase decisionale) e per il presente grado d'appello in € 450,00 (€ 100,00 per la fase di studio, €
100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione - cfr. C. Cass., n. 8561/2023 -
€ 150,00 per la fase decisionale), oltre € 91,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
1673/2022 R.G, vertente tra , in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore (appellante) e in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(appellata), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1073/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Catania, condanna a corrispondere a CP_1 Parte_2 la somma di € 500,00, oltre interessi come in motivazione;
[...]
- Condanna al pagamento in favore di delle spese legali, CP_1 Parte_2
che liquida, per il primo grado, in € 250,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado d'appello, in €
450,00 per compensi e in € 91,50 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 02/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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