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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza dell'11.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 267 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RAIMONDI Parte_1
FELICE giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANO LUCA giusta procura in atti CP_1
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Vasto pubblicata il
21/12/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.6.2023 la ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Vasto che, in parziale accoglimento della domanda del dott. CP_2
dirigente medico della , che lamentavano la mancata Parte_2
fruizione dei giorni di riposo compensativo a seguito dello svolgimento di turni di pronta reperibilità, ha così disposto:
“condanna la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le causali di cui in premessa, della somma di €
17.332,70, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal
10.02.2020 al saldo;
”
Il Tribunale ha ritenuto che l'appellante abbia diritto al risarcimento per riposi compensativi non goduti (calcolati, sulla base di TU contabile, nel numero di 77 giorni), a lui spettante in base alla disciplina contrattuale (art. 17 CCNL 2005) a fronte dei turni di pronta disponibilità attiva svolti in giorni di riposo. Ha escluso che i riposi compensativi spettassero a fronte dei turni di pronta disponibilità passiva e a fronte di turni di pronta disponibilità attiva notturna feriale e in giorni festivi, purchè fosse stato goduto il giorno di riposo. Parte La ha impugnato la sentenza limitatamente al conteggio dei riposi compensativi spettanti al lavoratore, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le conclusioni del
TU poichè dalle risultanze peritali si evincerebbe un diverso numero di riposi compensativi effettivamente goduti dagli appellati, ma non sottratti a quelli da godere.
In particolare dal prospetto elaborato dal TU si evincerebbe che il dott. abbia svolto CP_1
servizio di pronta disponibilità attiva ricadente nel giorno di riposo settimanale per un totale di 89 volte (v.si colonna “Pronta Disp. Attiva gg riposo”), usufruendo complessivamente di
42 riposi compensativi (v.si colonna “ Riposo compensat.”). Org_1
Pertanto, al netto dei riposi compensativi fruiti, i giorni da indennizzare sarebbero 47 (89 turni di pronta disponibilità attiva ricadenti nel giorno di riposo settimanale meno 42 giorni di riposo compensativo fruiti), e non 77 come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
L'appellato si è costituito, contestando la fondatezza dell'appello con riferimento al mancato Parte conteggio dei riposi fruiti, eccependo che le contestazioni della erano state già formulate in sede di osservazioni alla TU, a cui il TU aveva esaurientemente risposto con riferimento all'impossibilità di collegare i riposi fruiti ai turni di pronta disponibilità svolti, e che le conclusioni dell'esperto sono state correttamente interpretate e recepite dal Tribunale. Preliminarmente si osserva che oggetto del contendere è unicamente il numero dei riposi compensativi dei quali avrebbe dovuto godere l'appellato a fronte dello svolgimento di turni di pronta disponibilità attiva nei giorni di riposo, essendo passate in giudicato tutte le altre statuizioni, tra cui l'esclusione del riposo compensativo a fronte di turni di pronta disponibilità passiva e pronta disponibilità notturna feriale e festiva, e le modalità di calcolo del risarcimento in relazione ai riposi compensativi dovuti e non goduti.
L'appello è infondato, avendo il giudice di primo grado riconosciuto all'appellato il diritto al risarcimento per un numero di riposi non goduti addirittura inferiore a quelli dovuti secondo i dati che emergono dalla lettura della TU (e non essendo stato formulato appello incidentale).
Il quesito assegnato al TU (non contestato da nessuna delle parti) è stato il seguente:
“Sulla base della documentazione in atti, il TU:
1) indichi, tra i turni evidenziati dalla parte ricorrente negli estratti del cartellino marcatempo e nei relativi prospetti riepilogativi, in quali giorni il lavoratore ha svolto turni di pronta disponibilità attiva, specificando se si è trattato di turni espletati in orario notturno, in giorni festivi o nel giorno di riposo settimanale;
2) dica se e quando, a fronte dell'espletamento di ogni turno di pronta disponibilità attiva, il ricorrente ha goduto del rispettivo riposo compensativo;
3) elenchi quindi, nel dettaglio, per quali turni di pronta disponibilità attiva il ricorrente non ha beneficiato del relativo riposo compensativo e ne indichi altresì il numero complessivo;
4) specifichi, sulla base delle buste paga in atti, a quanto ammonta la retribuzione oraria prevista per l'attività di lavoro ordinario e la retribuzione per un giorno di ferie non goduto”.
Il TU ha risposto al quesito evidenziando i seguenti dati:
Sulla base dei cartellini marcatempo e dei prospetti allegati il dott. ha svolto: CP_1
n. 303 turni di pronta disponibilità notturna;
n. 12 turni di pronta disponibilità festiva;
n. 89 turni di pronta disponibilità in giorno di riposo.
Dal prospetto predisposto si evince inoltre che il dott. ha svolto ulteriori 14 turni di CP_1 pronta reperibilità attiva che però fuoriescono dall'oggetto del giudizio, non avendo richiesto riposi in relazione ad essi. Al contempo l'appellato, in tutto il periodo in questione, ha usufruito di n. 42 giorni di riposo, tuttavia il TU ha chiaramente evidenziato – sia nella perizia che nelle risposte alle osservazioni – che non è stato possibile in alcun modo ricondurre i riposi fruiti ai turni di pronta reperibilità attiva sopra individuati: “Infatti i riposi compensativi sono stati fruiti, nella quasi totalità dei casi, senza uno schema che possa consentire di ricondurli ai turni di pronta disponibilità attiva;
quasi sempre goduti in archi temporali distanti dai turni stessi, a volte, anche in anticipo rispetto ad essi”. In questo modo il TU ha risposto ai quesiti n. 2 e 3 formulati dal giudice di primo grado, con cui gli si chiedeva di associare i riposi compensativi goduti in relazione all'espletamento di turni di pronta disponibilità attiva. Dalle risposte del TU alle osservazioni delle parti si evince peraltro che egli ha considerato nei riposi fruiti qualsiasi tipo di riposo (comprensivo dei riposi settimanali, e dei riposi goduti in relazione a qualsiasi tipo di turno, anche non oggetto della presente controversia) proprio perché dalle buste paga in atti non è possibile evincere a cosa tali riposi siano stati riferiti, e non essendo la collocazione dei riposi utile a ricondurli ai turni per cui è causa.
Giova osservare che la Cassazione ha affermato che mentre grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè di aver reso la prestazione di un'attività che dà diritto al riposo compensativo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il godimento dei riposi compensativi (con riferimento alle pause e riposi compensativi previsti dal CCNL Istituti di Vigilanza: “Non compete, infatti, al lavoratore anche l'allegazione e la prova del "mancato godimento" dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, "sostitutivi delle pause non godute", integrando il godimento di riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l'eccepisca”,
Cass. n. 8626 del 2/4/2024).
E' evidente quindi che nel caso di specie, in mancanza della riconducibilità dei riposi individuati dal TU rispetto ai turni di pronta disponibilità, e considerato che tali riposi sono stati fruiti in momenti distanti dai turni di pronta disponibilità oggetto del presente giudizio, non può ritenersi che il datore di lavoro abbia assolto in alcun modo all'onere di provare il godimento dei riposi rispetto ai turni di pronta disponibilità qui in esame, e dunque i riposi individuati non possono essere scomputati da quelli in relazione ai quali il lavoratore ha diritto al risarcimento.
L'appello pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri e DM 55/2014, e dell'esistenza di più controversie aventi ad oggetto la medesima questione.
PQM
- Respinge il ricorso
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado nella misura di euro
1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario dell'appellato.
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 11/07/2024
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza dell'11.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 267 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RAIMONDI Parte_1
FELICE giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANO LUCA giusta procura in atti CP_1
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Vasto pubblicata il
21/12/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.6.2023 la ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Vasto che, in parziale accoglimento della domanda del dott. CP_2
dirigente medico della , che lamentavano la mancata Parte_2
fruizione dei giorni di riposo compensativo a seguito dello svolgimento di turni di pronta reperibilità, ha così disposto:
“condanna la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le causali di cui in premessa, della somma di €
17.332,70, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal
10.02.2020 al saldo;
”
Il Tribunale ha ritenuto che l'appellante abbia diritto al risarcimento per riposi compensativi non goduti (calcolati, sulla base di TU contabile, nel numero di 77 giorni), a lui spettante in base alla disciplina contrattuale (art. 17 CCNL 2005) a fronte dei turni di pronta disponibilità attiva svolti in giorni di riposo. Ha escluso che i riposi compensativi spettassero a fronte dei turni di pronta disponibilità passiva e a fronte di turni di pronta disponibilità attiva notturna feriale e in giorni festivi, purchè fosse stato goduto il giorno di riposo. Parte La ha impugnato la sentenza limitatamente al conteggio dei riposi compensativi spettanti al lavoratore, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le conclusioni del
TU poichè dalle risultanze peritali si evincerebbe un diverso numero di riposi compensativi effettivamente goduti dagli appellati, ma non sottratti a quelli da godere.
In particolare dal prospetto elaborato dal TU si evincerebbe che il dott. abbia svolto CP_1
servizio di pronta disponibilità attiva ricadente nel giorno di riposo settimanale per un totale di 89 volte (v.si colonna “Pronta Disp. Attiva gg riposo”), usufruendo complessivamente di
42 riposi compensativi (v.si colonna “ Riposo compensat.”). Org_1
Pertanto, al netto dei riposi compensativi fruiti, i giorni da indennizzare sarebbero 47 (89 turni di pronta disponibilità attiva ricadenti nel giorno di riposo settimanale meno 42 giorni di riposo compensativo fruiti), e non 77 come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
L'appellato si è costituito, contestando la fondatezza dell'appello con riferimento al mancato Parte conteggio dei riposi fruiti, eccependo che le contestazioni della erano state già formulate in sede di osservazioni alla TU, a cui il TU aveva esaurientemente risposto con riferimento all'impossibilità di collegare i riposi fruiti ai turni di pronta disponibilità svolti, e che le conclusioni dell'esperto sono state correttamente interpretate e recepite dal Tribunale. Preliminarmente si osserva che oggetto del contendere è unicamente il numero dei riposi compensativi dei quali avrebbe dovuto godere l'appellato a fronte dello svolgimento di turni di pronta disponibilità attiva nei giorni di riposo, essendo passate in giudicato tutte le altre statuizioni, tra cui l'esclusione del riposo compensativo a fronte di turni di pronta disponibilità passiva e pronta disponibilità notturna feriale e festiva, e le modalità di calcolo del risarcimento in relazione ai riposi compensativi dovuti e non goduti.
L'appello è infondato, avendo il giudice di primo grado riconosciuto all'appellato il diritto al risarcimento per un numero di riposi non goduti addirittura inferiore a quelli dovuti secondo i dati che emergono dalla lettura della TU (e non essendo stato formulato appello incidentale).
Il quesito assegnato al TU (non contestato da nessuna delle parti) è stato il seguente:
“Sulla base della documentazione in atti, il TU:
1) indichi, tra i turni evidenziati dalla parte ricorrente negli estratti del cartellino marcatempo e nei relativi prospetti riepilogativi, in quali giorni il lavoratore ha svolto turni di pronta disponibilità attiva, specificando se si è trattato di turni espletati in orario notturno, in giorni festivi o nel giorno di riposo settimanale;
2) dica se e quando, a fronte dell'espletamento di ogni turno di pronta disponibilità attiva, il ricorrente ha goduto del rispettivo riposo compensativo;
3) elenchi quindi, nel dettaglio, per quali turni di pronta disponibilità attiva il ricorrente non ha beneficiato del relativo riposo compensativo e ne indichi altresì il numero complessivo;
4) specifichi, sulla base delle buste paga in atti, a quanto ammonta la retribuzione oraria prevista per l'attività di lavoro ordinario e la retribuzione per un giorno di ferie non goduto”.
Il TU ha risposto al quesito evidenziando i seguenti dati:
Sulla base dei cartellini marcatempo e dei prospetti allegati il dott. ha svolto: CP_1
n. 303 turni di pronta disponibilità notturna;
n. 12 turni di pronta disponibilità festiva;
n. 89 turni di pronta disponibilità in giorno di riposo.
Dal prospetto predisposto si evince inoltre che il dott. ha svolto ulteriori 14 turni di CP_1 pronta reperibilità attiva che però fuoriescono dall'oggetto del giudizio, non avendo richiesto riposi in relazione ad essi. Al contempo l'appellato, in tutto il periodo in questione, ha usufruito di n. 42 giorni di riposo, tuttavia il TU ha chiaramente evidenziato – sia nella perizia che nelle risposte alle osservazioni – che non è stato possibile in alcun modo ricondurre i riposi fruiti ai turni di pronta reperibilità attiva sopra individuati: “Infatti i riposi compensativi sono stati fruiti, nella quasi totalità dei casi, senza uno schema che possa consentire di ricondurli ai turni di pronta disponibilità attiva;
quasi sempre goduti in archi temporali distanti dai turni stessi, a volte, anche in anticipo rispetto ad essi”. In questo modo il TU ha risposto ai quesiti n. 2 e 3 formulati dal giudice di primo grado, con cui gli si chiedeva di associare i riposi compensativi goduti in relazione all'espletamento di turni di pronta disponibilità attiva. Dalle risposte del TU alle osservazioni delle parti si evince peraltro che egli ha considerato nei riposi fruiti qualsiasi tipo di riposo (comprensivo dei riposi settimanali, e dei riposi goduti in relazione a qualsiasi tipo di turno, anche non oggetto della presente controversia) proprio perché dalle buste paga in atti non è possibile evincere a cosa tali riposi siano stati riferiti, e non essendo la collocazione dei riposi utile a ricondurli ai turni per cui è causa.
Giova osservare che la Cassazione ha affermato che mentre grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè di aver reso la prestazione di un'attività che dà diritto al riposo compensativo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il godimento dei riposi compensativi (con riferimento alle pause e riposi compensativi previsti dal CCNL Istituti di Vigilanza: “Non compete, infatti, al lavoratore anche l'allegazione e la prova del "mancato godimento" dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, "sostitutivi delle pause non godute", integrando il godimento di riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l'eccepisca”,
Cass. n. 8626 del 2/4/2024).
E' evidente quindi che nel caso di specie, in mancanza della riconducibilità dei riposi individuati dal TU rispetto ai turni di pronta disponibilità, e considerato che tali riposi sono stati fruiti in momenti distanti dai turni di pronta disponibilità oggetto del presente giudizio, non può ritenersi che il datore di lavoro abbia assolto in alcun modo all'onere di provare il godimento dei riposi rispetto ai turni di pronta disponibilità qui in esame, e dunque i riposi individuati non possono essere scomputati da quelli in relazione ai quali il lavoratore ha diritto al risarcimento.
L'appello pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri e DM 55/2014, e dell'esistenza di più controversie aventi ad oggetto la medesima questione.
PQM
- Respinge il ricorso
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado nella misura di euro
1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario dell'appellato.
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 11/07/2024
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga