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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. LO CI Presidente
Dott. Raffaele Viglione Giudice
Dott. PE De NC Giudice est. nel procedimento R.G. n. 156-1/2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. ccii promosso da
, residente in [...], con l'avv. Francesco Cacciola del Parte_1 za del gestore della crisi nominato dall'O.c.c. incaricato, avv. Caterina Rizzo;
udito il giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.25 ed esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso a mezzo del quale il signor ha chiesto che Parte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazio atrimonio;
esaminata la documentazione prodotta e, in particolare, la relazione redatta dall'O.c.c.; sentiti il difensore ed il debitore personalmente comparso in occasione della udienza di comparizione i quali, pur a fronte delle rilevate criticità segnalate dal giudice delegato in ordine alle ragioni dell'indebitamento, hanno insistito nella domanda di apertura della procedura liquidatoria, riservando di dedurre a riguardo in modo più analitico al momento della domanda di esdebitazione;
ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:
• ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, ccii, dal momento che l'istante ha la residenza nel relativo circondario;
• sussiste la legittimazione del debitore ricorrente ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 ccii, non risultando egli assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• al ricorso risulta allegata la relazione redatta dall'O.c.c. rispettosa del contenuto prescritto dall'art. 269 co. 2, ccii;
• non risultano avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, ccii;
ritenuta, inoltre, la sussistenza del presupposto oggettivo della situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), ccii, desumibile dalla relazione dell'O.c.c. e dalla documentazione versata in atti, in ragione della evidente sproporzione tra le entrate ed i rilevanti debiti correnti;
rilevato altresì, come attestato dall'O.c.c. ai sensi dell'articolo 268 co. 3 ccii, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, riveniente, allo stato, dalla quota parte dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal ricorrente al netto delle spese di mantenimento del nucleo familiare, nonché dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie che il liquidatore avrà cura di valutare scrupolosamente in occasione della predisposizione del programma di liquidazione, a tal fine vagliando i singoli atti dispositivi segnalati nella relazione ed offrendone in ogni caso accurata evidenza nella relazione finale in vista dell'eventuale istanza di esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 ccii, e che conseguentemente possa essere dato luogo all'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, ccii;
ritenuta, inoltre, l'opportunità di stabilire in via anticipata e provvisoria il limite entro cui il reddito del ricorrente debba essere escluso dal patrimonio liquidabile ex art. 268, co. 4 lett. b) ccii affinchè sia destinato al suo mantenimento ed a quello della famiglia (composta dallo stesso debitore, dalla consorte inoccupata e da tre figli percettori di redditi modesti e comunque nel complesso idonei a contribuire al fabbisogno familiare), a tal fine tenuto conto, in concreto, delle strette ed essenziali esigenze del nucleo familiare sì come precisate nel ricorso e verificate dall'O.c.c. ed avuto nel contempo riguardo alla soglia di incapienza prevista dall'art. 283 co. 2 ccii, riservando al giudice delegato ogni più approfondita valutazione a seguito di eventuale informativa dell'O.c.c. al cospetto di significativi mutamenti delle condizioni reddituali dei componenti il nucleo familiare di cui il liquidatore dovrà dar conto, allegando la relativa documentazione, in occasione del deposito dei rapporti riepilogativi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269 e 270, ccii,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del signor
[...]
, (c.f. ), residente in [...], p.zza Parte_1 C.F._1 co n. 23
NOMINA
Giudice Delegato il dott. PE De NC;
NOMINA liquidatore, confermandolo ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b), ccii, il gestore della crisi designato dall'O.c.c., avv. Caterina Rizzo;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;
ORDINA al debitore:
• il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e/o delle scritture contabili e/o fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
• la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva manifesta e attestata antieconomicità, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto senza indugio in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 ccii;
DETERMINA in via immediata e provvisoria l'importo netto della parte dello stipendio mensile percepito dal ricorrente non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 lett. b), ccii, in quanto occorrente al mantenimento suo e dei soli figli minori nella misura di € 1.380 mensili per dodici mensilità, riservando al giudice delegato ogni eventuale successiva più approfondita determinazione su impulso dell'O.c.c., cui sono sin d'ora demandati, nel corso della procedura, i doverosi accertamenti relativi alla persistenza delle dette condizioni, anche in ordine al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e dei componenti del nucleo familiare;
DISPONE che dal giorno della comunicazione della presente sentenza al datore di lavoro cessino tutte le trattenute operate a qualsiasi titolo sullo stipendio del debitore e che la parte eccedente la suindicata misura mensile sia versata dal datore di lavoro direttamente sul conto corrente intestato alla procedura;
PRECISA che ai sensi dell'art. 272 comma 3 bis, ccii, sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengano al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
DISPONE che il liquidatore provveda:
• ad aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
• entro 2 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a curare le necessarie comunicazioni al datore di lavoro affinchè l'eccedenza degli stipendi e delle pensioni rispetto al prefissato limite siano riversate direttamente e senza ritardo sul predetto conto;
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, ccii, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni con la modalità e nei termini, a pena di inammissibilità, prescritti dall'art. 270 co. 2 lett. d) ccii;
• entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, ccii, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
• alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo, ed alle conseguenti attività, ai sensi dell'art. 273, ccii;
• a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, ccii, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2, ccii, risulti rilevante ai fini della esdebitazione;
il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori con successivo deposito nel fascicolo telematico delle relative ricevute di comunicazione ed accettazione;
• non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
• a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, ccii, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276 ccii, con contestuale deposito di una relazione che dia atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
• a depositare, decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 ccii;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Controparte_1
a cura del liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa,
[...] à la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
ORDINA in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272 ccii, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.12.25.
Il Giudice Estensore Il Presidente
PE De NC LO CI
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. LO CI Presidente
Dott. Raffaele Viglione Giudice
Dott. PE De NC Giudice est. nel procedimento R.G. n. 156-1/2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. ccii promosso da
, residente in [...], con l'avv. Francesco Cacciola del Parte_1 za del gestore della crisi nominato dall'O.c.c. incaricato, avv. Caterina Rizzo;
udito il giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.25 ed esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso a mezzo del quale il signor ha chiesto che Parte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazio atrimonio;
esaminata la documentazione prodotta e, in particolare, la relazione redatta dall'O.c.c.; sentiti il difensore ed il debitore personalmente comparso in occasione della udienza di comparizione i quali, pur a fronte delle rilevate criticità segnalate dal giudice delegato in ordine alle ragioni dell'indebitamento, hanno insistito nella domanda di apertura della procedura liquidatoria, riservando di dedurre a riguardo in modo più analitico al momento della domanda di esdebitazione;
ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:
• ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, ccii, dal momento che l'istante ha la residenza nel relativo circondario;
• sussiste la legittimazione del debitore ricorrente ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 ccii, non risultando egli assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• al ricorso risulta allegata la relazione redatta dall'O.c.c. rispettosa del contenuto prescritto dall'art. 269 co. 2, ccii;
• non risultano avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, ccii;
ritenuta, inoltre, la sussistenza del presupposto oggettivo della situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), ccii, desumibile dalla relazione dell'O.c.c. e dalla documentazione versata in atti, in ragione della evidente sproporzione tra le entrate ed i rilevanti debiti correnti;
rilevato altresì, come attestato dall'O.c.c. ai sensi dell'articolo 268 co. 3 ccii, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, riveniente, allo stato, dalla quota parte dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal ricorrente al netto delle spese di mantenimento del nucleo familiare, nonché dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie che il liquidatore avrà cura di valutare scrupolosamente in occasione della predisposizione del programma di liquidazione, a tal fine vagliando i singoli atti dispositivi segnalati nella relazione ed offrendone in ogni caso accurata evidenza nella relazione finale in vista dell'eventuale istanza di esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 ccii, e che conseguentemente possa essere dato luogo all'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, ccii;
ritenuta, inoltre, l'opportunità di stabilire in via anticipata e provvisoria il limite entro cui il reddito del ricorrente debba essere escluso dal patrimonio liquidabile ex art. 268, co. 4 lett. b) ccii affinchè sia destinato al suo mantenimento ed a quello della famiglia (composta dallo stesso debitore, dalla consorte inoccupata e da tre figli percettori di redditi modesti e comunque nel complesso idonei a contribuire al fabbisogno familiare), a tal fine tenuto conto, in concreto, delle strette ed essenziali esigenze del nucleo familiare sì come precisate nel ricorso e verificate dall'O.c.c. ed avuto nel contempo riguardo alla soglia di incapienza prevista dall'art. 283 co. 2 ccii, riservando al giudice delegato ogni più approfondita valutazione a seguito di eventuale informativa dell'O.c.c. al cospetto di significativi mutamenti delle condizioni reddituali dei componenti il nucleo familiare di cui il liquidatore dovrà dar conto, allegando la relativa documentazione, in occasione del deposito dei rapporti riepilogativi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269 e 270, ccii,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del signor
[...]
, (c.f. ), residente in [...], p.zza Parte_1 C.F._1 co n. 23
NOMINA
Giudice Delegato il dott. PE De NC;
NOMINA liquidatore, confermandolo ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b), ccii, il gestore della crisi designato dall'O.c.c., avv. Caterina Rizzo;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;
ORDINA al debitore:
• il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e/o delle scritture contabili e/o fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
• la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva manifesta e attestata antieconomicità, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto senza indugio in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 ccii;
DETERMINA in via immediata e provvisoria l'importo netto della parte dello stipendio mensile percepito dal ricorrente non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 lett. b), ccii, in quanto occorrente al mantenimento suo e dei soli figli minori nella misura di € 1.380 mensili per dodici mensilità, riservando al giudice delegato ogni eventuale successiva più approfondita determinazione su impulso dell'O.c.c., cui sono sin d'ora demandati, nel corso della procedura, i doverosi accertamenti relativi alla persistenza delle dette condizioni, anche in ordine al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e dei componenti del nucleo familiare;
DISPONE che dal giorno della comunicazione della presente sentenza al datore di lavoro cessino tutte le trattenute operate a qualsiasi titolo sullo stipendio del debitore e che la parte eccedente la suindicata misura mensile sia versata dal datore di lavoro direttamente sul conto corrente intestato alla procedura;
PRECISA che ai sensi dell'art. 272 comma 3 bis, ccii, sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengano al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
DISPONE che il liquidatore provveda:
• ad aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
• entro 2 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a curare le necessarie comunicazioni al datore di lavoro affinchè l'eccedenza degli stipendi e delle pensioni rispetto al prefissato limite siano riversate direttamente e senza ritardo sul predetto conto;
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, ccii, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni con la modalità e nei termini, a pena di inammissibilità, prescritti dall'art. 270 co. 2 lett. d) ccii;
• entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, ccii, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
• alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo, ed alle conseguenti attività, ai sensi dell'art. 273, ccii;
• a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, ccii, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2, ccii, risulti rilevante ai fini della esdebitazione;
il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori con successivo deposito nel fascicolo telematico delle relative ricevute di comunicazione ed accettazione;
• non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
• a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, ccii, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276 ccii, con contestuale deposito di una relazione che dia atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
• a depositare, decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 ccii;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Controparte_1
a cura del liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa,
[...] à la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
ORDINA in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272 ccii, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.12.25.
Il Giudice Estensore Il Presidente
PE De NC LO CI