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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 386 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello
D A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccobono Girolama e Tiziana Parte_1
Staropoli, ed elettivamente domiciliata in Palermo, nel Corso Finocchiaro Aprile n. 124 presso lo studio dell'Avv. Staropoli appellante
C O N T R O rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna CP_1
Rizzo. Antonino Rizzo, ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura distrettuale Inps sita in Palermo nella via F. Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 25 febbraio 2021 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo,
dipendente dell'Ospedale ISMETT di Palermo, premesso di aver richiesto Parte_1 ed ottenuto l'autorizzazione alla fruizione dei congedi straordinari ex art. 42 comma 5 e 5 bis del D.Lg.vo n.151/2001, al fine di assistere il coniuge persona con disabilità, ha impugnato 7 provvedimenti dell' (notificati il 15.03.2020) con i quali, in seguito CP_1 al parere sfavorevole del C.M.L. di Palermo, le era stata comunicata la “…Reiezione della domanda di per assistere il familiare …”, relativamente ai singoli periodi richiesti, Pt_2 atteso che il coniuge, persona con disabilità, a far data dall'1.12.2018 risultava prestare attività lavorativa presso il Ministero della Salute di Trieste ed a far data dal 06.08.2019 non era “più portatore di handicap grave”.
Pag.1 CP_ A tal fine ha dedotto che “…l' sulla erronea convinzione che il coniuge convivente della ricorrente non fosse invalido con la gravità di cui all'art. 3, comma 3, della 104/92 nel periodo in cui risulta goduto il congedo e che il congedo parentale non potesse richiedersi qualora il beneficiario fosse un soggetto lavoratore ha emesso i provvedimenti oggi impugnati. Provvedimenti che emessi a distanza di un anno dalla richiesta di congedo, hanno ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento sull'accoglimento della domanda…” di talché, ha invocato l'applicazione dei principi che nella subiecta materia escludono la ripetibilità dell'indebito assistenziale qualora, in assenza di dolo del beneficiario, si sia ingenerato un principio di affidamento in quest'ultimo ad aver diritto alla prestazione assistenziale.
Ha, eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione poiché l' non aveva CP_1 comunicato l'indebito “…entro l'anno solare immediatamente successivo..” al suo determinarsi e, nel merito, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per usufruire del congedo straordinario ed in particolare “…a) coniuge convivente in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della Legge 104/1992; b) disabile non ricoverato a tempo pieno;
c) nessuna disposizione normativa disponeva che il congedo, come il permesso, non potesse essere usufruito se il disabile è un lavoratore…”. Costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza delle domande della CP_1
sostenendo che, “…la ricorrente ha presentato già due ricorsi ( n. 1721/2021 RG e n. Pt_1
1788/2021 RG) che, previa riunione, sono stati decisi favorevolmente per con sentenza n. CP_1
1509/2022 (1721/2021 RG) di codesto Tribunale di Palermo…”, aventi ad oggetto altre domande di congedo straordinario per l'anno 2018, e che dall'esame delle domande oggetto del presente giudizio - relative al successivo anno 2019 - era emerso per la prima volta che il coniuge era impegnato in attività lavorativa “…presso il Comune di Capaci già dal lontano 24/12/2007 e fino al 30/11/2018, per poi transitare in mobilità presso una articolazione periferica del Ministero della Salute dall'1/12/2018, con svolgimento dell'attività lavorativa nella città di Trieste…”. Indi, ha contestato la sussistenza del requisito della “convivenza” atteso che il coniuge (persona con disabilità) nei periodi in contestazione aveva Controparte_2 prestato attività lavorativa presso una città diversa (Trieste) da quella di residenza della ricorrente (Palermo), difettando, in tal modo, il requisito della “convivenza” di cui all'art. 42 del D.Lg.vo n.151/01. Il Giudice adito, con sentenza n.1072/2023 resa il 29.03.2023, ha rigettato il ricorso.
In particolare, il Tribunale - dopo aver premesso che l' aveva revocato i CP_1 provvedimenti autorizzativi “difettando la prova dell'effettiva convivenza” e ritenuto insussistente un legittimo affidamento in quanto l'indennità oggetto di causa “è solo anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità …. è l'istituto previdenziale l'ente erogatore con la conseguenza che quest'ultimo effettua autonomamente i controlli e le valutazioni di competenza …” – ha affermato che la ricorrente non avesse provato, come era suo onere, la sussistenza dell'indefettibile requisito della
Pag.2 convivenza con il coniuge (persona con disabilità), intesa quale “quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita” atteso che lo svolgimento dell'attività lavorativa del CP_2
a Trieste e della ricorrente a Palermo presupponeva “…la non convivenza dei coniugi (intesa come dimora comune abituale), non potendosi interpretare il requisito della convivenza richiesto dalla disposizione normativa solo limitatamente ai giorni di fruizione del congedo straordinario de quo ma essendo piuttosto il presupposto per la fruizione stessa…”. Ha aggiunto che, ai fini dell'indennità in parola non fosse sufficiente la mera assistenza occasionale per le visite mediche cosi come dedotto dalla ricorrente ….” essendo richiesta la
“quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato Parte_1 il 3 maggio 2023, chiedendone la riforma.
L'appellante deduce l'errore in sarebbe incorso il Tribunale per non aver esaminato correttamente le premesse fattuali sottese alla res controversa nonché il compendio probatorio sottoposto alla sua valutazione ed aver, conseguentemente, ritenuto non sussistente il requisito della convivenza tra i coniugi. All'uopo sostiene di aver documentato (attraverso certificazioni contributive, certificato di residenza, titoli di viaggio ed estratti conti bancari) per i periodi interessati dal congedo straordinario - ovvero dal 30/03/2019 al 31/03/2019, dal 05/04/2019 al
28/04/2019, dal 25/05/2019 al 26/05/2019, dal 01/05/2019 al 23/05/2019, dal 01/06/2019 al 30/06/2019, dal 06/07/2019 al 30/07/2019 e dal 03/08/2019 al
25/08/2019 - proprio “…quella “quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura”, richiesti dal giudicante al fine di dimostrare il requisito della convivenza ai fini del beneficio del congedo straordinario...”.
Ripropone, poi, gli argomenti circa il legittimo affidamento rispetto al Cont provvedimento adottato dall' due anni dopo, come tale, foriero di un danno patrimoniale e non patrimoniale;
in subordine chiede la compensazione delle spese processuali del primo grado.
Con memoria depositata il 14 aprile 2025, ha resistito all'appello l' eccependo, CP_1 in via preliminare, il giudicato “…che nelle more si è determinato sui fatti di causa in forza della sentenza di codesta Corte n.473/2024 che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato che aveva diritto a fruire dei congedi per l'assistenza del coniuge affetto da Parte_1 handicap grave, limitatamente a quelli richiesti - ed ottenuti - sino al 30 novembre 2018, confermando invece la sentenza di primo grado, in quel giudizio impugnata, e quindi il rigetto della domanda di controparte per quanto attiene i periodi di congedo successivi a tale data...”.
Evidenzia che i periodi di congedo oggetto del presente giudizio sono successivi alla data del 30.11.2018.
Nel resto, chiede, la conferma della sentenza impugnata. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Pag.3 2) E' fondata l'eccezione di giudicato sollevata dall' in memoria. CP_1
Questa Corte, infatti, con sentenza n.473/2024 del 6 giugno 2024 (il cui passaggio in giudicato è incontroverso) resa tra le medesime parti ed avente ad oggetto la revoca del congedo straordinario fruito dalla (anche) nel periodo intercorrente dal 30 Pt_1 novembre 2018 al 24 marzo 2019, ha ritenuto insussistente il requisito della convivenza per il periodo successivo all'1.12.2018. In particolare, in tale sentenza si è affermato: “…Quanto al periodo successivo, il trasferimento del coniuge della a Trieste per ivi svolgere stabilmente attività lavorativa, ha Pt_1 certamente fatto venire meno il requisito della convivenza, in difetto di prova contraria, non desumibile dai documenti che la ricorrente offre a supporto. I titoli di viaggio - di cui si reitera la richiesta di produzione e l'ammissione - attestano unicamente, ed in maniera confusa – essendo stati, peraltro, allegati telematicamente in un unico file di diverse pagine - solo, che in determinati giorni, peraltro non coincidenti con le date dei congedi di cui si discute (domanda del 9.2.2019 per il periodo dal 2.3.2019 al 24.3.2019 e domanda del 12.1.2019, per il periodo dal 3.2.2019 al 24.2.2019. v. CP_ doc n.2 fasc i coniugi hanno acquistato un biglietto aereo con la medesima destinazione….”. La questione della convivenza, ad ogni evidenza, è stata risolta, con il vincolo del giudicato, in senso sfavorevole alla prospettazione della di talchè, costituendone Pt_1 indefettibile presupposto logico-giuridico ai fini della decisione da adottare in questa sede, non può più essere messa in discussione. Deve, infatti, trovare applicazione l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. n.5486/2019, Cass. n.6091/2020, Cass. n.9712/2020, Cass. n.16/2020). Nello stesso senso gli stessi Giudici di legittimità hanno affermato che “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto…” (Cassazione Civile, n.11754/2018). Come è noto il giudicato - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - conferisce carattere di incontrovertibilità all'accertamento del Giudice e preclude la possibilità per le stesse parti di avere un'ulteriore pronuncia sulla medesima res controversa, Pag.4 nel rispetto del ne bis in idem che copre il dedotto ed il deducibile, a tutela della certezza dei rapporti giuridici. Per altro, “L'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione…”
(Cass. n. 16847/2018). Nella vicenda che occupa, si osserva, il presupposto logico-giuridico, ossia il requisito della convivenza, ai fini della legittima fruizione del congedo straordinario ex art. 42 D.lgs 151/01 nell'anno 2019 - nel corso del quale il coniuge persona con disabilità ha prestato attività lavorativa a Trieste mentre l'appellante era dipendente dell'Ismett di Palermo – è stato ritenuto insussistente con sentenza ormai definitiva resa tra le stesse parti.
Seppure i periodi di congedo straordinario qui in contestazione non sono coincidenti con quelli oggetto del precedente giudizio, sono, tuttavia, relativi alla parte residua della medesima annualità e al medesimo rapporto giuridico. Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua.
In disparte l'infondatezza nel merito del ricorso e la carenza di qualsivoglia allegazione e prova circa la sussistenza di un danno non patrimoniale, inammissibile, invece, deve reputarsi il secondo motivo di gravame in quanto esso si limita a reiterare pedissequamente quanto argomentato a sostegno del legittimo affidamento senza minimamente confrontarsi (censurandolo specificamente) col percorso motivazionale seguito, al riguardo, dal primo Giudice.
Quanto, infine, alla doglianza che si appunta sul regolamento delle spese operato in prime cure, ritiene la Corte che il Tribunale non abbia fatto altro che applicare correttamente il principio della soccombenza non ricorrendo i presupposti per la qui richiesta compensazione. Per le ragioni svolte, l'appello va disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
Pag.5 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.1072/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 29.3.2023.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute.
Palermo 24 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.6