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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2024, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 05.11.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), ivi residente in Contrada Piano Canne 108, elettivamente domiciliata in C.F._1 S. GA IL (ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro (
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso per procura come da atto allegato e che dichiara, C.F._2 formalmente, ai sensi dell'art. 170 4° comma c.p.c., di accettare le comunicazioni di cancelleria al telefax n. 0932-862692 ovvero all'indirizzo di posta certificata: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
- , in persona del Presidente pro tempore, Via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, EUR Roma;
-resistente-
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato rg. n. 4063/2020 parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione di inabilità n.07705166 cat. Invciv. con decorrenza dal 01.01.2013; che, con comunicazione di riliquidazione CP_ d'ufficio del 04.03.2020 l' la informava che la pensione numero 07705166 categoria INVCIV a lei intestata era stata ricalcolata a decorrere dal 01.03.2015 e che, tale prestazione viene trasformata in assegno sociale dal 01 novembre 2020 mese successivo al raggiungimento del requisito di età stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della Legge n. 214/201; che, dal prospetto di liquidazione allegato alla citata nota, si evinceva che l' a decorrere dal 01.01.2020 non prevedeva né all'erogazione della CP_2 pensione di inabilità civile né all'erogazione dell'assegno sociale a decorrere dal 01.11.2020; che, con nota del 15.09.2020 proponeva ricorso amministrativo avverso tali illegittime mancate erogazioni e chiedeva il ripristino delle prestazioni illegittimamente sospese senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
che, come si evince dalla prodotta dichiarazione sostitutiva sussistono tutti i presupposti per il mantenimento della pensione di invalidità civile nel periodo 01.01.2020 – 31.10.2020 nonché per il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dal 01.11.2020. Di conseguenza chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità civile, a decorrere dal 01.01.2020 sino al 31.10.2020 CP_ di cui era titolare e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in proprio favore dei ratei della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data di cessazione della erogazione, ossia dal 01.01.2020 della provvidenza già riconosciuta sino al 31.10.2020, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo ritenendo quindi illegittima la mancata CP_ erogazione dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in suo favore dei ratei dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 sino all'effettivo pagamento, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
CP_ Con memoria di costituzione, depositata in data 15.10.2021, si costituiva in giudizio l' rilevando la correttezza del proprio operato non sussistendo, in capo alla ricorrente, il requisito reddituale previsto dalla legge per il mantenimento della pensione di inabilità civile in precedenza riconosciuta. Rilevava che tale superamento dei limiti reddituali era comprovato dalla certificazione Unica 2021 allegata alla memoria di costituzione nella quale veniva documentato il percepimento di un reddito, nell'anno 2020, di € 17.232,96 in misura superiore al limite di € 16.982,49 fissato dalla legge.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni ed il giudice emetteva contestuale sentenza.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Ed infatti, diversamente da quanto affermato dall' , la sig.ra , nell'anno 2020, non CP_2 Controparte_1 era titolare di redditi in misura superiore ai limiti reddituali previsti dalla legge per il mantenimento della pensione di inabilità civile.
La Suprema Corte, ribaltando il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass.,
Sez. lav., n. 4223/2012), ha affermato (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014,
14026/2016) che, ai fini della concessione della pensione di invalidità, dal computo del reddito va escluso quello della casa di abitazione.
Ed ancora, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con sentenza n. 5450/17 del 03.03.2017, ha stabilito che “è da ritenersi che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili indicati dell'art. 10 del TUIR”;
L'art. 10 del TUIR nell'elencare gli indica al punto b): le spese mediche sostenute dal Parte_1 contribuente.
Occorre, pertanto, operare una ulteriore decurtazione al fine di determinare il reddito necessario per non superare i limiti reddituali previsto dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile;
ossia detrarre dalla base imponibile Irpef dei redditi percepiti dalla odierna ricorrente, le spese mediche sostenute nell'anno di riferimento.
Nell'anno 2020, come si evince dal quadro E del modello 730/21 che la sig.ra ha Controparte_1 prodotto in atti la stessa ha sostenuto spese sanitarie pari ad € 647,00.
Per cui detraendo dal reddito di € 17.347,00 complessivamente percepito nell'anno 2020, il reddito della casa di abitazione pari ad € 114,00 e il costo delle spese mediche sostenute pari ad € 647,00, non si verifica alcun superamento dei limiti reddituali per il conseguimento della pensione di inabilità civile risultando la sig.ra titolare di un reddito pari ad € 16.586,00 (€ 17.347,00 - € 114,00 - € 647,00). CP_1
Di conseguenza, va annullato il provvedimento datato 04.03.2020 privandolo di ogni effetto di legge. Con condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente di quanto richiesto in ricorso ovvero i ratei della pensione di invalidità civile dal 01.01.2020 al 31.10.2020 oltre interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo;
oltre al pagamento dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 con interessi legali sempre dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento impugnato datato 04.03.2020 privandolo di ogni effetto di legge, così come in parte motiva;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della CP_2 ricorrente di quanto richiesto in ricorso ovvero i ratei della pensione di invalidità civile dal 01.01.2020 al
31.10.2020 oltre interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo;
oltre al pagamento dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 con interessi legali sempre dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo, così come in parte motiva;
-condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 05.11.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 05.11.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), ivi residente in Contrada Piano Canne 108, elettivamente domiciliata in C.F._1 S. GA IL (ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro (
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso per procura come da atto allegato e che dichiara, C.F._2 formalmente, ai sensi dell'art. 170 4° comma c.p.c., di accettare le comunicazioni di cancelleria al telefax n. 0932-862692 ovvero all'indirizzo di posta certificata: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
- , in persona del Presidente pro tempore, Via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, EUR Roma;
-resistente-
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato rg. n. 4063/2020 parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione di inabilità n.07705166 cat. Invciv. con decorrenza dal 01.01.2013; che, con comunicazione di riliquidazione CP_ d'ufficio del 04.03.2020 l' la informava che la pensione numero 07705166 categoria INVCIV a lei intestata era stata ricalcolata a decorrere dal 01.03.2015 e che, tale prestazione viene trasformata in assegno sociale dal 01 novembre 2020 mese successivo al raggiungimento del requisito di età stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della Legge n. 214/201; che, dal prospetto di liquidazione allegato alla citata nota, si evinceva che l' a decorrere dal 01.01.2020 non prevedeva né all'erogazione della CP_2 pensione di inabilità civile né all'erogazione dell'assegno sociale a decorrere dal 01.11.2020; che, con nota del 15.09.2020 proponeva ricorso amministrativo avverso tali illegittime mancate erogazioni e chiedeva il ripristino delle prestazioni illegittimamente sospese senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
che, come si evince dalla prodotta dichiarazione sostitutiva sussistono tutti i presupposti per il mantenimento della pensione di invalidità civile nel periodo 01.01.2020 – 31.10.2020 nonché per il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dal 01.11.2020. Di conseguenza chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità civile, a decorrere dal 01.01.2020 sino al 31.10.2020 CP_ di cui era titolare e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in proprio favore dei ratei della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data di cessazione della erogazione, ossia dal 01.01.2020 della provvidenza già riconosciuta sino al 31.10.2020, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo ritenendo quindi illegittima la mancata CP_ erogazione dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in suo favore dei ratei dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 sino all'effettivo pagamento, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
CP_ Con memoria di costituzione, depositata in data 15.10.2021, si costituiva in giudizio l' rilevando la correttezza del proprio operato non sussistendo, in capo alla ricorrente, il requisito reddituale previsto dalla legge per il mantenimento della pensione di inabilità civile in precedenza riconosciuta. Rilevava che tale superamento dei limiti reddituali era comprovato dalla certificazione Unica 2021 allegata alla memoria di costituzione nella quale veniva documentato il percepimento di un reddito, nell'anno 2020, di € 17.232,96 in misura superiore al limite di € 16.982,49 fissato dalla legge.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni ed il giudice emetteva contestuale sentenza.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Ed infatti, diversamente da quanto affermato dall' , la sig.ra , nell'anno 2020, non CP_2 Controparte_1 era titolare di redditi in misura superiore ai limiti reddituali previsti dalla legge per il mantenimento della pensione di inabilità civile.
La Suprema Corte, ribaltando il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass.,
Sez. lav., n. 4223/2012), ha affermato (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014,
14026/2016) che, ai fini della concessione della pensione di invalidità, dal computo del reddito va escluso quello della casa di abitazione.
Ed ancora, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con sentenza n. 5450/17 del 03.03.2017, ha stabilito che “è da ritenersi che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili indicati dell'art. 10 del TUIR”;
L'art. 10 del TUIR nell'elencare gli indica al punto b): le spese mediche sostenute dal Parte_1 contribuente.
Occorre, pertanto, operare una ulteriore decurtazione al fine di determinare il reddito necessario per non superare i limiti reddituali previsto dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile;
ossia detrarre dalla base imponibile Irpef dei redditi percepiti dalla odierna ricorrente, le spese mediche sostenute nell'anno di riferimento.
Nell'anno 2020, come si evince dal quadro E del modello 730/21 che la sig.ra ha Controparte_1 prodotto in atti la stessa ha sostenuto spese sanitarie pari ad € 647,00.
Per cui detraendo dal reddito di € 17.347,00 complessivamente percepito nell'anno 2020, il reddito della casa di abitazione pari ad € 114,00 e il costo delle spese mediche sostenute pari ad € 647,00, non si verifica alcun superamento dei limiti reddituali per il conseguimento della pensione di inabilità civile risultando la sig.ra titolare di un reddito pari ad € 16.586,00 (€ 17.347,00 - € 114,00 - € 647,00). CP_1
Di conseguenza, va annullato il provvedimento datato 04.03.2020 privandolo di ogni effetto di legge. Con condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente di quanto richiesto in ricorso ovvero i ratei della pensione di invalidità civile dal 01.01.2020 al 31.10.2020 oltre interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo;
oltre al pagamento dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 con interessi legali sempre dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento impugnato datato 04.03.2020 privandolo di ogni effetto di legge, così come in parte motiva;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della CP_2 ricorrente di quanto richiesto in ricorso ovvero i ratei della pensione di invalidità civile dal 01.01.2020 al
31.10.2020 oltre interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo;
oltre al pagamento dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.11.2020 con interessi legali sempre dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo, così come in parte motiva;
-condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 05.11.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA