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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 649/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1
SS DU
-APPELLANTI- contro
; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; ; , rappresentati e di- Controparte_4 CP_5 Controparte_6 fesi dall'Avv.to Francesco Todaro
-APPELLATI
All'udienza del GIORNO 18 DICEMBRE 2025 la Corte ha deciso la causa mediante lettura della seguente sentenza completa di motivazione.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 616/2023 del Tribunale di Termini Imerese, chiedendone la riforma;
rilevato che all'udienza del 23.9.2025 la parte appellante non è comparsa e che la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art.348 cpc, all'udienza del giorno 18.12.2025 della quale le è stata data rituale comunicazione;
1
considerato che
la parte appellante non è comparsa neanche a tale ultima udienza, sicchè, in applicazione dell'art. 348 cpc, l'appello va dichiarato improcedibile;
ritenuto che
neanche gli appellati sono comparsi il che denota il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione verosimilmente conseguente alla conciliazione della controversia in sede stragiudiziale, donde la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 616/2023 del Tribunale di Termini Imerese. Spese processuali di questo grado compensate. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 18 dicembre 2025. Il Presidente estensore Maria G Di Marco
2
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 649/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1
SS DU
-APPELLANTI- contro
; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; ; , rappresentati e di- Controparte_4 CP_5 Controparte_6 fesi dall'Avv.to Francesco Todaro
-APPELLATI
All'udienza del GIORNO 18 DICEMBRE 2025 la Corte ha deciso la causa mediante lettura della seguente sentenza completa di motivazione.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 616/2023 del Tribunale di Termini Imerese, chiedendone la riforma;
rilevato che all'udienza del 23.9.2025 la parte appellante non è comparsa e che la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art.348 cpc, all'udienza del giorno 18.12.2025 della quale le è stata data rituale comunicazione;
1
considerato che
la parte appellante non è comparsa neanche a tale ultima udienza, sicchè, in applicazione dell'art. 348 cpc, l'appello va dichiarato improcedibile;
ritenuto che
neanche gli appellati sono comparsi il che denota il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione verosimilmente conseguente alla conciliazione della controversia in sede stragiudiziale, donde la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 616/2023 del Tribunale di Termini Imerese. Spese processuali di questo grado compensate. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 18 dicembre 2025. Il Presidente estensore Maria G Di Marco
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