TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2897/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente tra
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Palmiero, dom.to come in atti;
Parte_1
appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Lucia Cocozza, dom.to come in atti;
appellato
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 103/2022 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Cervinara nel procedimento R.g. 322/2021 depositata il 21.06.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 126/2021 redatto dalla Polizia Municipale, statuendo nulla sulle spese di lite.
In particolare l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza essendo affetta la sentenza di primo grado da erroneità al ritenuto difetto legittimazione attiva, errata compilazione del verbale di accertamento ed infine la nullità della sentenza atteso che il si sarebbe costituito in giudizio CP_1 con il Comandante , il quale aveva provveduto, unitamente ad altro agente, alla Parte_2 redazione del verbale di accertamento impugnato.
Si costituiva in giudizio il contestando in toto i motivi di appello, chiedendone l'integrale CP_1 rigetto, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L'appello è infondato e viene deciso sulla base della questione avente carattere preliminare ed assorbente rispetto alle altre proposte.
Non ha errato il giudice di prime cure nel pronunciare la inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Va premesso che per pacifica giurisprudenza revede che legittimato alla proposizione di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è – anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà- esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto (v. tra le altre, di recente, Cass. civ., sent. n. 14098 del 2006; sent., n. 4506 del 2006; sent., n. 18474 del 2005).
In particolare nella sentenza n. 18474/05 la Suprema Corte così si esprime:“ Invero, la legittimazione all'opposizione tanto all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanziona amministrativa (Cass.
6549/q993, 5833/1997 e 12240/2003) tanto all'accertamento di una violazione cui consegua una sanzione amministrativa, deriva dall'interasse giuridico che il soggetto ha alla rimozione di un provvedimento o di un accertamento del quale asso sia diretto destinatario e non da un semplice interessa di fatto. Tale, in particolare, si deve ritenere l'interesse fondato su un rapporto familiare ovvero sul fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso”
Ovvero per essere legittimato alla impugnazione è necessario che l'atto impugnato abbia tra i suoi destinatari colui che propone impugnazione.
La legittimazione a proporre opposizione non può derivare dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma va necessariamente collegata ad un interesse giuridico, che non può che fondarsi sulla qualità di soggetto destinatario della contestazione e della successiva ordinanza: ne consegue che anche ove si configuri un vincolo di solidarietà, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, o dell'art. 196 C.d.S., se nei confronti della persona o dell'ente che avrebbe potuto rispondere in solido non sia stato emesso in concreto alcun provvedimento, tale soggetto non è legittimato a proporre opposizione, stante l'autonomia della relativa posizione, che non rimane pregiudicata dal provvedimento emesso” (Cass. civ., sent. n. 325 del 2007).
Nel caso in esame l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa solo nei confronti di , conducente del veicolo, non è stata proposta da quest'ultimo, unico legittimato in CP_2 quanto destinatario del provvedimento sanzionatorio, bensì da , titolare della ditta Parte_1 individuale “Zampetti Multiservice di Zampetti Francesco”, intestataria del veicolo, soggetto diverso da quello destinatario del verbale n. 126/2021 e che non risulta dall'atto impugnato quale destinatario di alcuna sanzione, neanche in solido.
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali è evidente nella fattispecie in esame la carenza di legittimazione attiva del sig. ricorrente in primo grado e titolare della ditta Parte_1 individuale Zampetti Multiservice di Zampetti Francesco, il quale ha opposto un provvedimento emesso nei confronti del trasgressore sig. , quindi privo di titolo ad impugnare CP_2
l'ordinanza ingiunzione opposta, poiché non a lui diretta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 103/2022 R.g. 322/2021 del Giudice di Pace di Cervinara;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 650,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino il 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2897/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente tra
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Palmiero, dom.to come in atti;
Parte_1
appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Lucia Cocozza, dom.to come in atti;
appellato
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 103/2022 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Cervinara nel procedimento R.g. 322/2021 depositata il 21.06.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 126/2021 redatto dalla Polizia Municipale, statuendo nulla sulle spese di lite.
In particolare l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza essendo affetta la sentenza di primo grado da erroneità al ritenuto difetto legittimazione attiva, errata compilazione del verbale di accertamento ed infine la nullità della sentenza atteso che il si sarebbe costituito in giudizio CP_1 con il Comandante , il quale aveva provveduto, unitamente ad altro agente, alla Parte_2 redazione del verbale di accertamento impugnato.
Si costituiva in giudizio il contestando in toto i motivi di appello, chiedendone l'integrale CP_1 rigetto, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L'appello è infondato e viene deciso sulla base della questione avente carattere preliminare ed assorbente rispetto alle altre proposte.
Non ha errato il giudice di prime cure nel pronunciare la inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Va premesso che per pacifica giurisprudenza revede che legittimato alla proposizione di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è – anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà- esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto (v. tra le altre, di recente, Cass. civ., sent. n. 14098 del 2006; sent., n. 4506 del 2006; sent., n. 18474 del 2005).
In particolare nella sentenza n. 18474/05 la Suprema Corte così si esprime:“ Invero, la legittimazione all'opposizione tanto all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanziona amministrativa (Cass.
6549/q993, 5833/1997 e 12240/2003) tanto all'accertamento di una violazione cui consegua una sanzione amministrativa, deriva dall'interasse giuridico che il soggetto ha alla rimozione di un provvedimento o di un accertamento del quale asso sia diretto destinatario e non da un semplice interessa di fatto. Tale, in particolare, si deve ritenere l'interesse fondato su un rapporto familiare ovvero sul fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso”
Ovvero per essere legittimato alla impugnazione è necessario che l'atto impugnato abbia tra i suoi destinatari colui che propone impugnazione.
La legittimazione a proporre opposizione non può derivare dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma va necessariamente collegata ad un interesse giuridico, che non può che fondarsi sulla qualità di soggetto destinatario della contestazione e della successiva ordinanza: ne consegue che anche ove si configuri un vincolo di solidarietà, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, o dell'art. 196 C.d.S., se nei confronti della persona o dell'ente che avrebbe potuto rispondere in solido non sia stato emesso in concreto alcun provvedimento, tale soggetto non è legittimato a proporre opposizione, stante l'autonomia della relativa posizione, che non rimane pregiudicata dal provvedimento emesso” (Cass. civ., sent. n. 325 del 2007).
Nel caso in esame l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa solo nei confronti di , conducente del veicolo, non è stata proposta da quest'ultimo, unico legittimato in CP_2 quanto destinatario del provvedimento sanzionatorio, bensì da , titolare della ditta Parte_1 individuale “Zampetti Multiservice di Zampetti Francesco”, intestataria del veicolo, soggetto diverso da quello destinatario del verbale n. 126/2021 e che non risulta dall'atto impugnato quale destinatario di alcuna sanzione, neanche in solido.
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali è evidente nella fattispecie in esame la carenza di legittimazione attiva del sig. ricorrente in primo grado e titolare della ditta Parte_1 individuale Zampetti Multiservice di Zampetti Francesco, il quale ha opposto un provvedimento emesso nei confronti del trasgressore sig. , quindi privo di titolo ad impugnare CP_2
l'ordinanza ingiunzione opposta, poiché non a lui diretta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 103/2022 R.g. 322/2021 del Giudice di Pace di Cervinara;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 650,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino il 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino