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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 9097/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Damiani Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, con sede in Torino, via Reduzzi 19/A CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente accertare e dichiarare il diritto ad essere inquadrata nel terzo livello della classificazione del CCNL servizi di telecomunicazione, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 14.546,61, o maggiore o minore somma accertanda, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Affermava di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 3 dicembre 2018 al 23 settembre
2020, formalmente con contratto part - time di 20 ore settimanali, con la qualifica di addetta call center inbound ed inquadramento al livello 1° del CCNL servizi di telecomunicazione;
forniva telefonicamente informazioni all'utenza e programmava gli appuntamenti per gli agenti che si occupavano di concludere i contratti con l'utenza stessa, contratti stipulati per l'erogazione di energia elettrica e gas per conto Eni ed Enel;
in realtà l'orario effettivamente svolto si articolava dal lunedì al pagina 1 di 3 venerdì, in media dalle 9:00 alle 14:00, o dalle 14:00 alle 19:00, o dalle 9:00 alle
17:00; lamentava l'omesso pagamento del compenso per le ore di lavoro supplementare effettivamente lavorate, l'omesso pagamento della retribuzione da maggio 2020,
l'omesso pagamento delle spettanze di fine rapporto, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta stante la giusta causa delle dimissioni;
sosteneva inoltre l'ascrivibilità delle mansioni svolte al terzo livello del CCNL applicato, al quale appartengono i lavoratori “che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici/social/digital mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela (…); svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center", mentre al 1° livello appartengono i lavoratori “che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali”, e chiedeva anche il pagamento delle differenze dovute per il superiore inquadramento. A sostegno della domanda produceva il contratto individuale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2018, le buste paga da dicembre 2018 ad aprile 2020 (ad eccezione di febbraio 2020); parte convenuta rimaneva contumace;
in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che la ricorrente lavorava in ufficio, in una postazione e con apparecchiature fornite dalla convenuta (teste ), era Tes_1
addetta al call center (teste ), contattava i potenziali clienti per proporre Tes_2
contratti di luce e gas, oppure contattava i clienti già acquisiti per aggiornare le tariffe (testi , ), usava un PC con un gestionale aziendale che indicava i Tes_1 Tes_2
nominativi da contattare, poteva anche chiamare clienti diversi da quelli indicati sul gestionale, come partenti e amici, faceva la chiamata e poi sullo stesso gestionale pagina 2 di 3 profilava l'esito della chiamata, ivi compresa l'eventualità di dover richiamare il potenziale cliente (teste ), se la telefonata andava a buon fine fissava Tes_2
l'appuntamento per l'addetto commerciale che poi andava dal cliente (testi , Tes_1
); l'orario di lavoro era di 4 ore al giorno (teste ), di 5 ore al giorno per Tes_2 Tes_2
tutti i dipendenti (teste ), i turni erano 9,00-14,00 e 14,00-19,00 (teste Tes_1
), al mattino l'orario di lavoro era dalle 9,00 alle 14,00, nel pomeriggio forse Tes_1
dalle 15,00 alle 18,00, la ricorrente lavorava al mattino, in parte del periodo lavorava nel pomeriggio (teste ); Tes_2
l'istruttoria testimoniale confermava lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso e l'orario di lavoro osservato: la parte datoriale (che non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette indirette e differite richieste in ricorso), deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo riportato in dispositivo per tutti i titoli azionati;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 14.546,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 10 dicembre 2024.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 9097/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Damiani Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, con sede in Torino, via Reduzzi 19/A CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente accertare e dichiarare il diritto ad essere inquadrata nel terzo livello della classificazione del CCNL servizi di telecomunicazione, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 14.546,61, o maggiore o minore somma accertanda, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Affermava di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 3 dicembre 2018 al 23 settembre
2020, formalmente con contratto part - time di 20 ore settimanali, con la qualifica di addetta call center inbound ed inquadramento al livello 1° del CCNL servizi di telecomunicazione;
forniva telefonicamente informazioni all'utenza e programmava gli appuntamenti per gli agenti che si occupavano di concludere i contratti con l'utenza stessa, contratti stipulati per l'erogazione di energia elettrica e gas per conto Eni ed Enel;
in realtà l'orario effettivamente svolto si articolava dal lunedì al pagina 1 di 3 venerdì, in media dalle 9:00 alle 14:00, o dalle 14:00 alle 19:00, o dalle 9:00 alle
17:00; lamentava l'omesso pagamento del compenso per le ore di lavoro supplementare effettivamente lavorate, l'omesso pagamento della retribuzione da maggio 2020,
l'omesso pagamento delle spettanze di fine rapporto, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta stante la giusta causa delle dimissioni;
sosteneva inoltre l'ascrivibilità delle mansioni svolte al terzo livello del CCNL applicato, al quale appartengono i lavoratori “che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici/social/digital mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela (…); svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center", mentre al 1° livello appartengono i lavoratori “che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali”, e chiedeva anche il pagamento delle differenze dovute per il superiore inquadramento. A sostegno della domanda produceva il contratto individuale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2018, le buste paga da dicembre 2018 ad aprile 2020 (ad eccezione di febbraio 2020); parte convenuta rimaneva contumace;
in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che la ricorrente lavorava in ufficio, in una postazione e con apparecchiature fornite dalla convenuta (teste ), era Tes_1
addetta al call center (teste ), contattava i potenziali clienti per proporre Tes_2
contratti di luce e gas, oppure contattava i clienti già acquisiti per aggiornare le tariffe (testi , ), usava un PC con un gestionale aziendale che indicava i Tes_1 Tes_2
nominativi da contattare, poteva anche chiamare clienti diversi da quelli indicati sul gestionale, come partenti e amici, faceva la chiamata e poi sullo stesso gestionale pagina 2 di 3 profilava l'esito della chiamata, ivi compresa l'eventualità di dover richiamare il potenziale cliente (teste ), se la telefonata andava a buon fine fissava Tes_2
l'appuntamento per l'addetto commerciale che poi andava dal cliente (testi , Tes_1
); l'orario di lavoro era di 4 ore al giorno (teste ), di 5 ore al giorno per Tes_2 Tes_2
tutti i dipendenti (teste ), i turni erano 9,00-14,00 e 14,00-19,00 (teste Tes_1
), al mattino l'orario di lavoro era dalle 9,00 alle 14,00, nel pomeriggio forse Tes_1
dalle 15,00 alle 18,00, la ricorrente lavorava al mattino, in parte del periodo lavorava nel pomeriggio (teste ); Tes_2
l'istruttoria testimoniale confermava lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso e l'orario di lavoro osservato: la parte datoriale (che non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette indirette e differite richieste in ricorso), deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo riportato in dispositivo per tutti i titoli azionati;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 14.546,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 10 dicembre 2024.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI pagina 3 di 3