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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2024, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente Rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 353 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 312/2024 in data 23 gennaio 2024 dal
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli
- posta in decisione l'11 giugno 2024
promossa da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore sig. , con sede legale in Milano alla via Marcona 45, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Domenico Rolandi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano;
Appellante
contro
, rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 CP_2 CP_3
Federica Romano, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Lamezia Terme
(CZ) alla via Trento 18. Appellati
OGGETTO: Rivendicazioni differenze retributive e per TFR insolute.
Conclusioni per la Società appellante:
“NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito affermato in primo grado in capo alla Sig.ra
[...] nei confronti della per l'importo di €.7.799,37= lordi a titolo di differenze CP_1 Parte_1 retributive, per i motivi tutti dedotti al capoverso 1A dei sopra svolti motivi di appello;
- accertare e dichiarare che il Sig. non è creditore verso la dell'importo CP_3 Parte_1 di €.38.253,14= lordi a titolo di TFR, ma della diversa ed inferiore somma di €.34.525,86= lordi, per i motivi tutti dedotti al capoverso 1B dei sopra svolti motivi di appello;
- provvedere circa le spese del primo grado di giudizio , disponendo, in applicazione del principio di soccombenza,
1 a) l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado tra la Sig.ra e la CP_1 [...]
Parte_1 b) la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado, nella misura di 1/3 o in quell'altra che sarà ritenuta di giustizia, tra i Sigg.ri e da una parte e la CP_3 CP_2 [...] dall'altra, Parte_1 per i motivi tutti dedotti al capoverso 2 dei sopra svolti motivi di appello. Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato del presente grado di giudizio, con le addizionali di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario, per anticipazione fattane”.
Conclusioni per gli appellati:
“- preliminarmente, qualora lo ritenesse indispensabile ai fini della decisione, ammettere, ex art. 437 c.p.c., la produzione della busta paga relativa al mese di giugno 2023 della sig.ra CP_1
- nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata Sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 312/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha in gran parte accolto, condannando la resistente a rifondere le spese del grado, le domande proposte dai tre lavoratori ora costituitisi in veste di appellati, nei confronti della loro datrice di lavoro Parte_2 essi di essere licenziati il 13 luglio 2023 per g.m.o., avevano lavorato come Pt_3 operaio, cuoco e commis di sala di IV e V livello CCNL Pubblici Esercizi- per conseguire il pagamento di differenze retributive insolute e del TFR, sulla base del seguente dispositivo: “condanna la convenuta a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: alla ricorrente € 7.799,37 lordi a titolo di differenze retributive ed € 7.241,71 lordi CP_1
a titolo di t.f.r.; al ricorrente € 7.855,007 lordi a titolo di differenze CP_2 retributive ed € 20.795,55 lordi a titolo di t.f.r.; al ricorrente € 1.393,18 netti a CP_3 titolo di differenze retributive ed € 38.253,14 lordi a titolo di t.f.r.; rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00;”.
Disattendendo la domanda formulata dalla per vedersi risarcito da parte CP_1 datoriale il danno derivante dall'inesatto versamento in favore della Controparte_4
delle quote retributive da quest'ultima accreditate e riducendo l'importo
[...] preteso dal lavoratore in relazione alle mensilità retributive rimaste insolute CP_3
(per effetto di un anticipo già erogato dalla convenuta), in ordine a tutte le altre CP_5 pretese solutorie formulate dai tre lavoratori il primo Giudice ha fondamentalmente considerato che la datrice di lavoro non si era adoperata per dimostrare gli effettivi pagamenti di tutte quante le competenze da loro rivendicate al lordo e non al netto delle ritenute di legge nonché sulla base delle buste paga in loro possesso.
La Società soccombente ha impugnato la sentenza svolgendo tre motivi di appello: il primo attiene alle differenze retributive riconosciute alla per i mesi di giugno e CP_1 luglio 2023; il secondo è orientato a censurare l'entità dell'importo riconosciuto al per competenze di fine rapporto;
la terza censura è invece appuntata sulla CP_3
2 mancata compensazione delle spese di lite poiché in sentenza era stata contrassegnata anche la parziale soccombenza di alcune delle domande.
Con il primo motivo di appello, la ricorrente ribadisce quanto esposto in primo grado, ovvero che la aveva lamentato il mancato pagamento di due mensilità CP_1 retributive, indicando a pag. 2 del ricorso introduttivo i mesi di giugno e luglio 2023, mentre alla pag.4 del ricorso medesimo ha indicato i mesi di maggio e luglio 2023.
Sempre alla pag.4 del ricorso, il credito era quantificato in complessivi € 7.799,37 al lordo delle ritenute di legge, riferendosi all'allegato 2, il quale però non conteneva le biste paga in questione, contenute invece nel pdf denominato 2023 (doc. 2).
Ribadisce inoltre l'illeggibilità della busta paga di maggio e rileva che quale fonte di prova del mancato pagamento del TFR stava l'allegato 6, costituito invero dal
“prospetto pagamenti . Conclude quindi sostenendo che la non CP_4 CP_1 avrebbe assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Col secondo motivo attinente alla differenza retributiva spettante al per il TFR CP_3 maturato nel corso del rapporto, si osserva che l'importo è quello indicata nella busta paga di agosto 2023 (doc.7 fascicolo di parte resistente di primo grado) ed è quindi pari ad €.34.525,86= lordi.
La terza censura, riferita alle spese processuali, si appunta sulla parziale soccombenza dei lavoratori quale ragione in grado di determinare una diversa distribuzione delle spese di lite del grado.
All'udienza dell'11 giugno 2024, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
L'appello stato promosso sulla base di ragioni marcatamente infondate.
Per la lavoratrice vengono in questione le due buste paga di giugno e luglio CP_1
2023.
Di esse non era chiaramente leggibile solo la prima: al proposito, l' aveva Pt_4 formulato soltanto una contestazione generica non contrapponendo, specie in rapporto alla busta paga di luglio 2023, elementi probatori documentali in grado contrastare gli assunti rivendicativi avversari in buonissima parte supportati da probanti evidenze scritte la cui complessiva portata non era stata efficacemente smentita.
Stesso ordine di considerazioni, peraltro rinvenibili nella motivazione resa dal primo
Giudice, devono valere a proposito del TFR spettante al lavoratore . CP_3
Infine, per come disposto in sentenza, la ripartizione delle spese del primo grado aveva tenuto conto dei prevalenti indici di soccombenza a carico della datrice di lavoro, difesasi sulla base di argomenti sterili.
3 Gli argomenti appena esposti recano alla reiezione dell'appello, come da dispositivo che segue, in cui le spese processuali del presente grado sono poste a carico dell'odierna ricorrente nella misura ivi liquidata applicando i criteri posti dal DM
10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria in questa fase.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 312/2024 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro.
Condanna la Società appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado liquidate in complessivi € 2.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Milano, 11 giugno 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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