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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Dei Rossi con domicilio Parte_1 eletto presso il suo studio sito in Roma, via Montaione 32
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 383/2018 della Corte di Appello di Roma
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 15955 del 7/6/2024 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza, n. 383/2018 con cui la Corte di Appello di Roma aveva integralmente respinto le domande avanzate da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
[...] La Corte di appello aveva in particolare riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma la quale, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi sino al 31/12/2007 tra e l' Parte_1 [...]
(successivamente denominato Controparte_2
) ed il suo diritto al trattamento Controparte_1 economico di Ricercatore di III livello secondo il C.C.N.L. Enti di ricerca con decorrenza dal 1/8/2002 con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive rispetto al trattamento ricevuto.
Co In particolare la , in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, censurava la sentenza della Corte di appello ove aveva escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la e l' Parte_1 CP_2 in ragione dell'avvenuta qualificazione tra le parti del rapporto di lavoro come autonomo e stante l'assenza di assidui controlli sull'esecuzione della sua prestazione lavorativa e sulla eterodeterminazione da parte della suddetta lavoratrice di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente, nonché sulla mancata conferma di obblighi di presenza, di giustificazione delle assenze o di richiesta di ferie e permessi per assentarsi.
Co Affermava la la non conformità di quanto statuito in proposito dalla Corte di appello ai principi enunciati in materia di subordinazione dalla giurisprudenza di legittimità in particolare con riferimento a quei rapporti di lavoro in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto e della peculiarità delle mansioni, in particolare in ragione della loro natura intellettuale e professionale, e questo stante anche la peculiarità della disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori, quali l'odierna ricorrente in riassunzione, così come regolata dalla contrattazione collettiva del settore (in particolare con riferimento alle disposizioni relative all'orario di lavoro e all'autonomia della loro prestazione lavorativa).
Co La accoglieva anche il sesto motivo di ricorso (ritenendo invece assorbito il quinto che censurava l'inadeguata valutazione di prove documentali da parte della Corte di appello) ove veniva censurata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore dell'ente appellato, nonostante quest'ultimo fosse stato rappresentato e difeso in tale sede da funzionari.
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla la quale insisteva per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni cui al ricorso di primo grado limitatamente a quelle rassegnate al capo a) di tale atto e accolte dal Tribunale di Roma, e cioè “accertare e dichiarare che tra la ricorrente e l' è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 CP_2 determinato dal 15.2.2002 al 31.12.2007, o in subordine del diverso periodo ritenuto di giustizia, e per l'effetto relativamente al suddetto periodo di tempo il diritto della ricorrente - ed il conseguente obbligo dell' - alla corresponsione da parte dell' del trattamento CP_2 CP_2 economico di ricercatore – III° livello detratti gli importi medio tempore percepiti, oltre interessi sui ratei di credito sino al soddisfo, nonchè alla ricostruzione del proprio trattamento previdenziale con conseguente iscrizione all'ente previdenziale preposto e versamento dei relativi importi da parte dell'ente convenuto” chiedendo la conferma, per l'effetto, del dispositivo della Sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 11948/13 depositata il 20.12.2013.
L' pur ritualmente citato, non si costituiva nella presente fase di riassunzione rimanendo CP_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere la natura subordinata Parte_1 dell'attività lavorativa prestata in favore dell' sulla base, sotto il profilo formale, di CP_2 numerosi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il suddetto ente nel periodo compreso tra il 15/02/2002 e il 31/12/2007 (dal 15/02/2002 al 31/07/2002; dal 01/08/2002 al 31/12/2002; dal 07/10/2003 al 31/12/2003; dal 15/01/2004 al 31/12/2004; dal 01/02/2005 al 31/03/2005; dal 01/04/2005 al 31/12/2005; dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dalla 09/02/2007 al 31/12/2007).
Allegava di avere svolto durante tale periodo, anche nei periodi intermedi tra i contratti, attività di assistenza e ricerca afferente a progetti finalizzati dall'ente resistente (meglio descritta in ricorso), riconducibile al livello di Ricercatore-3° livello C.C.N.L. Enti di ricerca, prestando la propria opera a tempo pieno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) presso gli uffici dell'area sistemi e metodologie per la formazione usufruendo di una propria postazione di lavoro e in condizioni di subordinazione gerarchica rispetto a figure di coordinamento preposte ai gruppi di lavoro ed alla unità organizzativa a cui era stata assegnata, venendo successivamente assunta, il 3/3/2008, a tempo determinato con scadenza 31/12/2013, come ricercatore di III livello C.C.N.L. Enti di ricerca, a seguito di procedura di selezione pubblica basata sulla sua precedente esperienza lavorativa come collaboratrice autonoma.
Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi la natura subordinata ed ininterrotta del rapporto CP_ dedotto in giudizio con obbligo dell' convenuto a corrisponderle le conseguenti differenze retributive e a regolarizzare la sua posizione previdenziale.
Chiedeva altresì dichiararsi:
b) il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l' nel profilo di Ricercatore - III livello ai sensi dell'art. 1, comma 519, l. 296/2006 con CP_2 decorrenza dalla medesima data stabilita dall' per la stabilizzazione disposte a seguito di CP_2 delibera dell'ente del 07/12/2007 (o in subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia);
c) comunque l'avvenuta costituzione con tale ente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore di III livello a decorrere dal 31/01/2003, o in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 5 comma 2, d.lgs. 368/2001.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, accoglieva parzialmente tali domande.
Accertava la natura subordinata della prestazione lavorativa della evidenziando a Parte_1 tale proposito tanto il contenuto dell'incarico così come descritto nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti (in quanto “definito immediatamente in termini di assistenza ad un preposto responsabile di progetto, e del tutto privo delle specificazioni necessarie a rendere possibile, anche in astratto, la sua esecuzione in modo organizzativamente e funzionalmente autonomo, ed in particolare a prescindere da indicazioni conformative”), il compenso fisso previsto contrattualmente articolato in rate mensili e l'esito della prova per testi assunta tale da confermare lo svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente con modalità proprie della subordinazione.
Riconosceva la natura subordinata di tale prestazione lavorativa, solo per i periodi formalizzati contrattualmente non essendo emersi riscontri decisivi in ordine allo svolgimento di attività lavorativa anche tra un contratto e l'altro.
Riconosceva pertanto, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il diritto della per tali periodi di Parte_1 lavoro, alle differenze retributive tra il trattamento economico del Ricercatore di III livello e quello percepito escludendo però il diritto della lavoratrice alla regolarizzazione contributiva
“essendo ad oggi spirato all'ultimo ratio (dicembre 2007) il termine prescrizionale quinquennale inderogabilmente posto dall'art. 3, co.9, della legge n. 335/95”.
Riconosceva alla lavoratrice tali differenze retributive, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , solo a partire dal 1/8/2002. CP_2
Respingeva invece la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto intercorso tra le parti accertandone l'infondatezza tanto con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 5 del d.lgs. 368/2001 (essendo la conversione impedita nel pubblico impiego dall'art. 36 d.lgs. 165/2001) che con riferimento al suo preteso diritto alla stabilizzazione di cui all'art. 1, commi 519 e 520, l. 296/2006.
Si osserva che l'odierna ricorrente in riassunzione, come dalla stessa affermato, ha prestato parziale acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello 383/2014 per quanto riguarda il rigetto delle domande stabilizzazione e di costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 368/01 e dell'art. 1, comma 519, l. n. 296/2006, limitando le proprie rivendicazioni al riconoscimento della natura subordinata delle prestazioni rese e alle relative differenze retributive.
Deve rilevarsi inoltre che nella presente fase di riassunzione, la lavoratrice, pur dichiarando di insistere nelle conclusioni di cui al capo a) del ricorso (come sopra riportate) ha tuttavia richiesto la conferma del dispositivo emesso dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado, con il quale era stata accertata la natura subordinata del rapporto, ed il conseguente diritto della lavoratrice alle maggiori retribuzioni, solo con riferimento ai periodi contrattualizzati prestando così implicitamente ma chiaramente acquiescenza anche al rigetto di quella parte della domanda finalizzata a fare valere la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata nei periodi intercorsi tra un contratto e l'altro (acquiescenza che, del resto, trova conferma anche nel complessivo tenore del ricorso in riassunzione ove non è stata compiutamente ribadita la fondatezza delle originarie rivendicazioni con riferimento a tali periodi intermedi).
Trattasi, del resto, di statuizione, quella relativa al rigetto delle domande attoree per la parte finalizzata fare valere la prestazione di attività subordinata nei periodi intermedi non compresi nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti, su cui deve ritenersi essersi formato il giudicato interno non essendo quanto statuito a tale proposito dal giudice di prime cure stato oggetto di impugnazione in sede di appello da parte della lavoratrice.
L'oggetto del presente giudizio in sede di riassunzione risulta quindi limitato al riconoscimento della natura subordinata dei periodi contrattualizzati e del diritto della lavoratrice alle conseguenti rivendicazioni retributive e in tali termini risulta fondata.
Co Si osserva che la nel censurare la gravata sentenza della Corte di appello ove aveva escluso la natura subordinata delle prestazioni rese dalla aveva rilevato quanto segue:”Questa Parte_1
Corte ha infatti chiarito che la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo carattere prevalente, in caso di contestazione, l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016); si è inoltre affermato che l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato dal giudice di merito (Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009) e che, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. S.U. n. 379/1999; Cass. n. 22083/2023; Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009), che ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se è la soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale) ad assumere la funzione di parametro normativo principale di individuazione della natura subordinata del rapporto, tuttavia, soprattutto in particolari realtà lavorative, anche ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla formale contraria volontà manifestata dalle medesime (Cass. S.U. n.379/1999; Cass. n.4171/2006; Cass. n.5645/2009; Cass. n. 11207/2009, tutte richiamate da Cass. n. 2212/2017). La rilevanza dei criteri sussidiari e la necessità della loro valutazione globale è stata ribadita con riferimento alle ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto e della peculiarità delle mansioni, ed in particolare della loro natura intellettuale o professionale;
questa Corte ha infatti chiarito che in tali casi occorre fare riferimento a criteri complementari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 5436/2019 e Cass. n.6946/2023).
8. Tali principi vanno calati nello specifico contesto del rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori e tecnologi, come delineato CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001 (applicabile ratione temporis).
9. In particolare, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del suddetto CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001, l'orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi non è individuato in misura fissa e determinata, ma è pari 36 ore medie settimanali nel trimestre, mentre il comma 2 prevede che i ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. L'art. 60 del medesimo CCNL prevede che gli enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l'autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, e l'art. 27, comma 2, secondo cui i ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari soltanto per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell'art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, e in caso di violazioni dei doveri disciplinati nell'articolo 20 del CCNL stesso possono, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, subire le sanzioni disciplinari dal rimprovero verbale fino al licenziamento senza preavviso (art. 27, comma 1). 10. La sentenza impugnata non è conforme ai principi enunciati da questa Corte, in quanto, pur avendo dato atto delle risultanze della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado, non le ha valutate globalmente, alla luce della peculiarità della prestazione e della sua connotazione intellettuale;
ha infatti ravvisato la mancata prova della sottoposizione della al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro ritenendo che Parte_1 avrebbe dovuto estrinsecarsi in assidui controlli sull'esecuzione della prestazione e sull'eterodeterminazione di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente ed ha reputato dirimente la mancata osservanza di un orario di lavoro da parte della Parte_1 nonché la mancata conferma della sussistenza di un obbligo di presenza e di giustificazione delle assenze, ovvero di richiedere ferie e permessi per assentarsi. Ai fini della qualificazione del rapporto, la Corte territoriale non ha valutato le circostanze (evidenziate dal Tribunale e riportate nella sentenza impugnata) che la la quale aveva svolto ricerche e analisi Parte_1 dati in materia di competenze nel mercato del lavoro, aveva lavorato in modo quotidiano per cinque giorni alla settimana fruendo di una postazione di lavoro attrezzata e svolgendo i compiti a lei via via devoluti, era entrata in servizio poco dopo i colleghi dipendenti nell'ambito dell'Area diretta da un dipendente di ruolo, ed aveva svolto un lavoro che dipendeva dall'organizzazione imposta dal con cui collaborava, sotto il coordinamento dei preposti. 11. La sentenza CP_5 impugnata non ha nemmeno considerato che in forza delle disposizioni del CCNL del Comparto i ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, che il loro orario di lavoro non è individuato in misura fissa e determinata, ma è individuato nella misura media di 36 ore nel trimestre e questo non esclude di per sé la subordinazione atipica propria del lavoro di ricerca di cui tratta;
non ha inoltre considerato l'autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca prevista da tali disposizioni, che escludono la soggezione di ricercatori e tecnologi a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale, ma non l'esercizio nei loro confronti del potere disciplinare per comportamenti al di fuori del suddetto contesto. La sentenza impugnata, in relazione all'attività svolta dalla lavoratrice e alla peculiarità della disciplina contrattuale collettiva, non ha dunque considerato le caratteristiche proprie del lavoro dei ricercatori e quindi gli indici sintomatici della subordinazione desumibili dalle disposizioni del contratto collettivo sull'orario di lavoro e soprattutto sulle sanzioni disciplinari, e non ha valutato nel loro complesso gli elementi di fatto emersi in giudizio, e relativi alla collaborazione, alla continuità della prestazione della ricorrente, al coordinamento dell'attività lavorativa della medesima con l'assetto organizzativo del datore di lavoro, all'assenza in capo alla lavoratrice di una seppur minima struttura imprenditoriale, e va pertanto cassata in relazione a tali profili” (cfr. Cass. 19995/2024 in parte motiva).
In applicazione di tali principi deve riconoscersi, in conformità a quanto accertato dal Tribunale, la natura subordinata dell'attività lavorativa dell'odierna ricorrente in riassunzione, trattandosi di prestazione, avente oggetto attività di ricerca, di natura eminentemente intellettuale, a cui risultano pienamente applicabili i principi propri della “subordinazione attenuata” enunciati dalla SC nella sentenza rescindente.
Si osserva che nel periodo oggetto di rivendicazione l'odierna ricorrente in riassunzione aveva prestato attività lavorativa presso l' sulla base formale di otto contratti di collaborazione, CP_2 stipulati per i periodi dal 15/02/2002 al 31/07/2002, dal 01/08/2002 al 31/12/2002, dal 07/10/2003 al 31/12/2003, dal 15/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/02/2005 al 31/03/2005, dal 01/04/2005 al 31/12/2005, dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dal 09/02/2007 al 31/12/2007, venendo successivamente assunta alle dipendenze dell'ente, a tempo determinato (periodo 03/03/2008-31/12/2013) come Ricercatore - III livello (all. 1 ricorso di primo grado).
Così come risulta dai contratti di collaborazione prodotti in atti, l'incarico ricevuto dalla consisteva nel fornire assistenza o partecipazione ai vari progetti indicati nel Parte_1 CP_2 contratto e da svolgersi sotto la direzione del coordinatore del progetto ( per Persona_1
i primi sette e per l'ottavo) e con compenso stabilito globalmente per l'intera Persona_2 durata del contratto ma da corrispondersi in rate mensili.
La predetta attività era indicata nei contratti come attività di assistenza o di collaborazione alla realizzazione del progetto indicato e descritta solo genericamente quanto al suo oggetto con la previsione che la stessa avrebbe dovuto svolgersi sotto la direzione del coordinatore dello stesso (significative in tal senso le espressioni utilizzate a tale proposito nel primo di tali contratti, così come riportate nella sentenza di primo grado, alla cui stregua tale attività sarebbe consistita “ nell'effettuazione delle attività previste dal progetto, sotto la direzione del dr. In CP_5 particolare Ella dovrà svolgere attività di assistenza alla realizzazione del progetto (ricerche bibliografiche, editing testi, sbobinature etc.). Per qualsiasi esigenza connessa all'espletamento del presente incarico Ella dovrà fare riferimento al dr. , espressioni queste Persona_3 sostanzialmente analoghe a quelle utilizzate negli altri contratti stipulati tra le parti).
All'esito della prova per testi assunta nel corso del giudizio di primo grado, è emerso con chiarezza come l'odierna ricorrente in riassunzione abbia svolto, nel periodo oggetto di rivendicazione, attività di ricerca e analisi di dati nell'ambito del progetto a cui era stata assegnata presso l'area Sistemi e Metodologie per l'Apprendimento dell' . CP_2
Trattasi di attività resa avvalendosi di una postazione di lavoro fornitagli dall'ente resistente e caratterizzata da presenza quotidiana (nei giorni dal lunedì al venerdì) ed estesa, in sostanza, all'intera giornata lavorativa e con assoggettamento alle direttive del coordinatore del progetto (esercitate, in particolare, nel corso di riunioni tenute con i collaboratori ) e della responsabile dell'Area , usufruendo di periodi di riposo e permessi previa richiesta o Parte_2 avviso al responsabile del progetto (cfr. in particolare dichiarazioni rese dal teste ”…Cap Tes_1
1) È vero che la ricorrente ha lavorato nell'Area nel periodo dedotto al cap. Lavorava quotidianamente dal lunedì al venerdì. Aveva come tutti noi un orario regolare, di ore 7,42 al giorno con flessibilità in entrata e in uscita… a noi dipendenti rilevavano l'orario giornaliero. Ai collaboratori no. Però più o meno lavoravano quanto noi… Cap. 3) Aveva una postazione di lavoro attrezzata con computer, telefono e una casella di posta…faceva parte di un gruppo di lavoro formato dal come coordinatore, lei e un altro collaboratore…In genere i CP_5 coordinatori assegnavano ai vari addetti gli incarichi specifici, che poi erano destinati a confluire in un risultato finale, controllavano i contributi e, poiché l'esito del progetto era responsabilità dei coordinatori, chiedevano alla bisogna le integrazioni correttive opportune
…Cap. 7) …informalmente i collaboratori chiedevano i periodi di riposo ai responsabili di progetto…Cap 8) I collaboratori se non venivano avvisavano i responsabili di progetto…”).
Il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal teste non risulta, sul punto, idoneamente Tes_1 smentito da quelle rese dalla teste (responsabile dell'Area Sistemi e Testimone_2
Metodologia per l'Apprendimento dal 2000 sino al 2011) la quale, pur negando la sussistenza in capo alla di obblighi di presenza o di orario, ha tuttavia confermato la disponibilità in Parte_1 suo capo di una postazione lavorativa, la quotidianità della sua presenza e, in sostanza, l'assoggettamento della sua attività lavorativa al potere direttivo del ( :” CP_5 Tes_2
“…sicuramente sebbene non avesse obblighi di presenza e orario, la sua collaborazione era pressoché quotidiana, malgrado non le fosse richiesto. Veniva quando voleva e andava via quando voleva. Di fatto la vedevo spesso;
quando veniva la vedevo sia la mattina che il pomeriggio…Cap 3) C'erano delle postazioni di lavoro attrezzate;
non so se fossero oggetto di assegnazioni individuali;
è verosimile che lei per comodità usasse sempre la stessa…Cap 4) È vero che per un certo periodo nell'Area il dipendente di ruolo;
che era coordinatore CP_5 delle attività e responsabile di progetto. La ricorrente, almeno nei primi contratti, lavoro col
collaborando ad attività di ricerca di cui il era responsabile. Lei faceva CP_5 CP_5 studi e ricerche sugli argomenti indicati nei contratti. L'attività di coordinamento del CP_5 consisteva in ciò: poniamo che il risultato finale fosse un rapporto di ricerca sull'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese…teneva riunioni nelle quali erano definiti obiettivi, gli eventuali questionari, la eventuale letteratura da analizzare. Ad esempio poteva dire alla ricorrente di redigere un documento sulle innovazioni tecnologiche nel settore manifatturiero. Nella redazione di ciò i collaboratori erano autonomi. In apposite riunioni il poteva CP_5 ritenersi soddisfatto come invece chiedere approfondimenti…Cap 7) I collaboratori non possono richiedere periodi per i riposi, né permessi si faceva un piano ferie, contrariamente ai dipendenti. Penso che i collaboratori informalmente partecipavano delle loro esigenze, ossia che non Contr avrebbero partecipato alle riunioni, pur nel rispetto del rapporto da consegnare disponeva il suo tempo di lavoro nel rispetto del fatto che c'erano degli obiettivi previsti dal contratto).
Il carattere continuativo della presenza sul lavoro, estesa all'intera giornata lavorativa, della ricorrente ed il suo assoggettamento al potere direttivo datoriale trova del resto riscontro nella documentazione prodotta in atti.
Risultano in particolare significativi in tal senso, per quanto riguarda il primo di tali aspetti, le relazioni in data 18/10/2017 a firma del coordinatore e in data 26/10/2017, della CP_5 responsabile ove avevano definito l'attività di collaborazione dell'odierna Parte_2 ricorrente come resa “full time” (cfr. copia delle predette relazioni prodotte come all.ti 19 e 20 del ricorso di primo grado) nonché, quanto all'assoggettamento dell'attività della ricorrente, al potere direttivo del e della anche nella corrispondenza e-mail prodotta CP_5 Tes_2 in allegato al ricorso significativa quest'ultima dell'impartizione alla suddetta ricorrente di specifiche direttive in ordine all'attività da svolgere (cfr, in particolare email inviate dalla prodotte come all.ti 42, 44, 46 e 48 e dalla prodotte come all.ti 47, 53, CP_5 Tes_2
61 e 82 nel ricorso di primo grado).
Non può del resto porsi in dubbio come la presenza della sul lavoro, contrariamente Parte_1
a quanto affermato dalla e così come rilevato dal Tribunale, fosse da ritenersi Tes_2 obbligatoria.
Questo alla luce dello stesso contenuto degli incarichi conferiti, in quanto solo genericamente descritti nel loro oggetto e strettamente strumentali al progetto assegnato (tali quindi da richiedere la necessaria presenza della sul luogo di lavoro così come trova riscontro anche Parte_1 dall'assegnazione al suo interno di una postazione fissa ) e caratterizzata di fatto, in quanto tale, inevitabilmente, da una etero-organizzazione incompatibile con la natura formalmente autonoma del contratto stipulato, presupponendo necessariamente la costante presenza della lavoratrice sul luogo di lavoro e l'assegnazione di compiti in particolare da parte del coordinatore del progetto, (non risultando quindi credibile, in tale contesto, quanto affermato dalla teste in Parte_2 ordine alla possibilità della ricorrente di andare e venire “quando voleva”, affermazione che, alla stregua delle precedenti considerazioni, risulta scarsamente verosimile).
Emergono pertanto con chiarezza, all'esito dell'istruttoria espletata, con riferimento alla prestazione lavorativa della quelle caratteristiche, pure evidenziate dalla sentenza Parte_1 rescindente, in termini , di “svolgimento del lavoro quotidiano per cinque giorni alla settimana fruendo di una postazione di lavoro attrezzata e svolgendo i compiti a lei via via devoluti” e di dipendenza dell'attività svolta dall'organizzazione del coordinatore del progetto.
La ravvisate caratteristiche in termini di continuità e personalità della prestazione, utilizzo dei mezzi aziendali, obbligo di presenza, etero-organizzazione delle prestazione e compenso da corrispondersi in modo fisso (di fatto a periodicità mensile così come si desume dallo stesso tenore dei contratti stipulati) e sostanzialmente svincolato dal risultato della prestazione (obbligo di risultato che non risulta specificamente desumibile dai contratti stipulati) porta a qualificare, alla stregua dei principi affermati dalla SC in sede rescindente, come subordinata la prestazione lavorativa della Parte_1
Tale natura subordinata emerge a maggior ragione alla luce delle stesse caratteristiche dell'attività di lavoro dipendente del ricercatore così come desumibili dalla contrattazione Co collettiva applicabile ed evidenziate dalla stessa con la pronuncia rescindente, in termini di autonoma determinabilità del proprio tempo di lavoro (essendo l'orario di lavoro sulla base di una media di 36 ore settimanali nell'ambito del trimestre) e di autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca, caratteristiche queste ultime che portano ad escludere la possibilità di attribuire rilievo decisivo in senso contrario all'assenza di veri e propri vincoli di orario giornaliero o di direttive stringenti nello svolgimento degli incarichi assegnati, caratteristiche quest'ultime pienamente compatibili con la natura subordinata dell'attività lavorativa della ricorrente.
La prestazione lavorativa, avente ad oggetto attività di ricerca, risulta senz'altro riconducibile al livello di Ricercatore di III livello (il più basso tra i livelli di inquadramento del ricercatore), così come ritenuto dal giudice di prime cure con conseguente diritto alle relative differenze retributive secondo quanto stabilito per tale livello di inquadramento dalla contrattazione collettiva.
Il rapporto di lavoro dedotto in giudizio in quanto qualificabile come rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della P.A., costituito in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego, comporta l'applicabilità in favore della lavoratrice della tutela tipica ex art. 2126 c.c.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare". In tal senso, ex multis, Cass. n. 4360 del 13/02/2023 e Cass. n 1639 del 03/02/2012).
Ne consegue che, all'esito del presente giudizio di rinvio dovrà dichiararsi, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado (e nei limiti della domanda così come riproposta in sede di rinvio), la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dall'odierna ricorrente in riassunzione nei periodi dal 15/02/2002 al 31/07/2002, dal 01/08/2002 al 31/12/2002, dal 07/12/2003 al 31/12/2003, dal 15/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/02/2005 al 31/03/2005, dal 01/04/2005 al 31/12/2005, dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dal 09/02/2007 al 31/12/2007, con diritto della stessa per tali periodi al trattamento economico di ricercatore di III livello e, conseguentemente alla corresponsione delle differenze retributive rispetto al trattamento ricevuto.
Su tali importi saranno dovuti gli interessi legali dalla maturazione al saldo dovendo la mancata menzione di tale diritto nel dispositivo della presente sentenza imputarsi a mero refuso che qui si provvede a correggere.
Tale diritto dovrà essere integralmente riconosciuto alla lavoratrice in relazione a tutti i periodi contrattualizzati non potendo darsi seguito alla eccezione di parziale prescrizione sollevata dall' nelle precedenti fasi del giudizio, eccezione che non risulta essere stata reiterata, così CP_2 come sarebbe stato necessario ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella presente fase di rinvio in cui il predetto ente resistente è rimasto contumace.
Parimenti non potrà trovare accoglimento in ordine a tali differenze retributive la domanda, originariamente avanzata dalla ricorrente in riassunzione, di condanna dell'ente resistente alla regolarizzazione contributiva.
A tale proposito deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente alla inammissibilità di tale domanda in ragione della mancata evocazione in giudizio del competente ente previdenziale, unico soggetto titolare di legittimazione ad agire dal momento che il rapporto contributivo si svolge necessariamente tra datore di lavoro ed istituti previdenziali ed assicurativi.
Il diritto al versamento dei contributi è infatti azionabile esclusivamente dall'istituto previdenziale nei confronti del datore di lavoro entro il termine di prescrizione stabilito dalla legge (eventualmente su sollecito o denuncia del lavoratore stesso) con la conseguenza che non può comunque essere emessa una statuizione di condanna del datore di lavoro alla ricostruzione di una posizione contributiva senza l'intervento dell'istituto previdenziale e senza alcuna domanda di quest'ultimo (a cui un'eventuale pronuncia non potrebbe essere opposta per non avere partecipato al giudizio).
Né, è opportuno osservare, potrebbe disporsi nella presente fase di rinvio l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto ente previdenziale, trattandosi di questione non dedotta o rilevata nella precedente fase di legittimità.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (Cass. n. 21096 del 11/09/2017 e Cass. n. 5061 del 05/03/2007).
Tali i motivi della presente decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite il complessivo esito di tali fasi del giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di primo grado e di appello, liquidate per l'intero come in dispositivo, nella misura della metà ponendo il residuo a carico dell'ente resistente.
Le stesse saranno regolamentate in applicazione del criterio della soccombenza quanto al giudizio di legittimità e alla presente fase di rinvio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, in parziale accoglimento del ricorso dichiara la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dall'odierna ricorrente nei periodi dal 15/02/2002 al 31/07/2002, dal 01/08/2002 al 31/12/2002, dal 07/12/2003 al 31/12/2003, dal 15/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/02/2005 al 31/03/2005, dal 01/04/2005 al 31/12/2005, dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dal 09/02/2007 al 31/12/2007, con diritto della lavoratrice al trattamento economico di ricercatore di III livello e, conseguentemente, Controparte_7 condanna l'ente resistente al pagamento in suo favore delle maggiori retribuzioni dovute rispetto alle somme percepite, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo. Dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva. Compensa parzialmente tra le parti nella misura della metà le spese di lite di primo grado e di appello, da porsi per il residuo a carico dell'ente resistente e che liquida per l'intero in € 3.600 quanto al primo grado ed in € 3.308 per l'appello
Condanna l'ente resistente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio che liquida, quanto al giudizio di legittimità in € 3.200 e quanto alla presente fase di rinvio in € 3.473 per la presente fase di rinvio. In tutti i casi oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Dei Rossi con domicilio Parte_1 eletto presso il suo studio sito in Roma, via Montaione 32
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 383/2018 della Corte di Appello di Roma
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 15955 del 7/6/2024 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza, n. 383/2018 con cui la Corte di Appello di Roma aveva integralmente respinto le domande avanzate da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
[...] La Corte di appello aveva in particolare riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma la quale, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi sino al 31/12/2007 tra e l' Parte_1 [...]
(successivamente denominato Controparte_2
) ed il suo diritto al trattamento Controparte_1 economico di Ricercatore di III livello secondo il C.C.N.L. Enti di ricerca con decorrenza dal 1/8/2002 con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive rispetto al trattamento ricevuto.
Co In particolare la , in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, censurava la sentenza della Corte di appello ove aveva escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la e l' Parte_1 CP_2 in ragione dell'avvenuta qualificazione tra le parti del rapporto di lavoro come autonomo e stante l'assenza di assidui controlli sull'esecuzione della sua prestazione lavorativa e sulla eterodeterminazione da parte della suddetta lavoratrice di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente, nonché sulla mancata conferma di obblighi di presenza, di giustificazione delle assenze o di richiesta di ferie e permessi per assentarsi.
Co Affermava la la non conformità di quanto statuito in proposito dalla Corte di appello ai principi enunciati in materia di subordinazione dalla giurisprudenza di legittimità in particolare con riferimento a quei rapporti di lavoro in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto e della peculiarità delle mansioni, in particolare in ragione della loro natura intellettuale e professionale, e questo stante anche la peculiarità della disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori, quali l'odierna ricorrente in riassunzione, così come regolata dalla contrattazione collettiva del settore (in particolare con riferimento alle disposizioni relative all'orario di lavoro e all'autonomia della loro prestazione lavorativa).
Co La accoglieva anche il sesto motivo di ricorso (ritenendo invece assorbito il quinto che censurava l'inadeguata valutazione di prove documentali da parte della Corte di appello) ove veniva censurata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore dell'ente appellato, nonostante quest'ultimo fosse stato rappresentato e difeso in tale sede da funzionari.
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla la quale insisteva per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni cui al ricorso di primo grado limitatamente a quelle rassegnate al capo a) di tale atto e accolte dal Tribunale di Roma, e cioè “accertare e dichiarare che tra la ricorrente e l' è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 CP_2 determinato dal 15.2.2002 al 31.12.2007, o in subordine del diverso periodo ritenuto di giustizia, e per l'effetto relativamente al suddetto periodo di tempo il diritto della ricorrente - ed il conseguente obbligo dell' - alla corresponsione da parte dell' del trattamento CP_2 CP_2 economico di ricercatore – III° livello detratti gli importi medio tempore percepiti, oltre interessi sui ratei di credito sino al soddisfo, nonchè alla ricostruzione del proprio trattamento previdenziale con conseguente iscrizione all'ente previdenziale preposto e versamento dei relativi importi da parte dell'ente convenuto” chiedendo la conferma, per l'effetto, del dispositivo della Sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 11948/13 depositata il 20.12.2013.
L' pur ritualmente citato, non si costituiva nella presente fase di riassunzione rimanendo CP_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare valere la natura subordinata Parte_1 dell'attività lavorativa prestata in favore dell' sulla base, sotto il profilo formale, di CP_2 numerosi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il suddetto ente nel periodo compreso tra il 15/02/2002 e il 31/12/2007 (dal 15/02/2002 al 31/07/2002; dal 01/08/2002 al 31/12/2002; dal 07/10/2003 al 31/12/2003; dal 15/01/2004 al 31/12/2004; dal 01/02/2005 al 31/03/2005; dal 01/04/2005 al 31/12/2005; dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dalla 09/02/2007 al 31/12/2007).
Allegava di avere svolto durante tale periodo, anche nei periodi intermedi tra i contratti, attività di assistenza e ricerca afferente a progetti finalizzati dall'ente resistente (meglio descritta in ricorso), riconducibile al livello di Ricercatore-3° livello C.C.N.L. Enti di ricerca, prestando la propria opera a tempo pieno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) presso gli uffici dell'area sistemi e metodologie per la formazione usufruendo di una propria postazione di lavoro e in condizioni di subordinazione gerarchica rispetto a figure di coordinamento preposte ai gruppi di lavoro ed alla unità organizzativa a cui era stata assegnata, venendo successivamente assunta, il 3/3/2008, a tempo determinato con scadenza 31/12/2013, come ricercatore di III livello C.C.N.L. Enti di ricerca, a seguito di procedura di selezione pubblica basata sulla sua precedente esperienza lavorativa come collaboratrice autonoma.
Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi la natura subordinata ed ininterrotta del rapporto CP_ dedotto in giudizio con obbligo dell' convenuto a corrisponderle le conseguenti differenze retributive e a regolarizzare la sua posizione previdenziale.
Chiedeva altresì dichiararsi:
b) il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l' nel profilo di Ricercatore - III livello ai sensi dell'art. 1, comma 519, l. 296/2006 con CP_2 decorrenza dalla medesima data stabilita dall' per la stabilizzazione disposte a seguito di CP_2 delibera dell'ente del 07/12/2007 (o in subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia);
c) comunque l'avvenuta costituzione con tale ente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore di III livello a decorrere dal 31/01/2003, o in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 5 comma 2, d.lgs. 368/2001.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, accoglieva parzialmente tali domande.
Accertava la natura subordinata della prestazione lavorativa della evidenziando a Parte_1 tale proposito tanto il contenuto dell'incarico così come descritto nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti (in quanto “definito immediatamente in termini di assistenza ad un preposto responsabile di progetto, e del tutto privo delle specificazioni necessarie a rendere possibile, anche in astratto, la sua esecuzione in modo organizzativamente e funzionalmente autonomo, ed in particolare a prescindere da indicazioni conformative”), il compenso fisso previsto contrattualmente articolato in rate mensili e l'esito della prova per testi assunta tale da confermare lo svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente con modalità proprie della subordinazione.
Riconosceva la natura subordinata di tale prestazione lavorativa, solo per i periodi formalizzati contrattualmente non essendo emersi riscontri decisivi in ordine allo svolgimento di attività lavorativa anche tra un contratto e l'altro.
Riconosceva pertanto, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il diritto della per tali periodi di Parte_1 lavoro, alle differenze retributive tra il trattamento economico del Ricercatore di III livello e quello percepito escludendo però il diritto della lavoratrice alla regolarizzazione contributiva
“essendo ad oggi spirato all'ultimo ratio (dicembre 2007) il termine prescrizionale quinquennale inderogabilmente posto dall'art. 3, co.9, della legge n. 335/95”.
Riconosceva alla lavoratrice tali differenze retributive, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , solo a partire dal 1/8/2002. CP_2
Respingeva invece la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto intercorso tra le parti accertandone l'infondatezza tanto con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 5 del d.lgs. 368/2001 (essendo la conversione impedita nel pubblico impiego dall'art. 36 d.lgs. 165/2001) che con riferimento al suo preteso diritto alla stabilizzazione di cui all'art. 1, commi 519 e 520, l. 296/2006.
Si osserva che l'odierna ricorrente in riassunzione, come dalla stessa affermato, ha prestato parziale acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello 383/2014 per quanto riguarda il rigetto delle domande stabilizzazione e di costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 368/01 e dell'art. 1, comma 519, l. n. 296/2006, limitando le proprie rivendicazioni al riconoscimento della natura subordinata delle prestazioni rese e alle relative differenze retributive.
Deve rilevarsi inoltre che nella presente fase di riassunzione, la lavoratrice, pur dichiarando di insistere nelle conclusioni di cui al capo a) del ricorso (come sopra riportate) ha tuttavia richiesto la conferma del dispositivo emesso dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado, con il quale era stata accertata la natura subordinata del rapporto, ed il conseguente diritto della lavoratrice alle maggiori retribuzioni, solo con riferimento ai periodi contrattualizzati prestando così implicitamente ma chiaramente acquiescenza anche al rigetto di quella parte della domanda finalizzata a fare valere la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata nei periodi intercorsi tra un contratto e l'altro (acquiescenza che, del resto, trova conferma anche nel complessivo tenore del ricorso in riassunzione ove non è stata compiutamente ribadita la fondatezza delle originarie rivendicazioni con riferimento a tali periodi intermedi).
Trattasi, del resto, di statuizione, quella relativa al rigetto delle domande attoree per la parte finalizzata fare valere la prestazione di attività subordinata nei periodi intermedi non compresi nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti, su cui deve ritenersi essersi formato il giudicato interno non essendo quanto statuito a tale proposito dal giudice di prime cure stato oggetto di impugnazione in sede di appello da parte della lavoratrice.
L'oggetto del presente giudizio in sede di riassunzione risulta quindi limitato al riconoscimento della natura subordinata dei periodi contrattualizzati e del diritto della lavoratrice alle conseguenti rivendicazioni retributive e in tali termini risulta fondata.
Co Si osserva che la nel censurare la gravata sentenza della Corte di appello ove aveva escluso la natura subordinata delle prestazioni rese dalla aveva rilevato quanto segue:”Questa Parte_1
Corte ha infatti chiarito che la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo carattere prevalente, in caso di contestazione, l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016); si è inoltre affermato che l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato dal giudice di merito (Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009) e che, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. S.U. n. 379/1999; Cass. n. 22083/2023; Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009), che ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se è la soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale) ad assumere la funzione di parametro normativo principale di individuazione della natura subordinata del rapporto, tuttavia, soprattutto in particolari realtà lavorative, anche ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla formale contraria volontà manifestata dalle medesime (Cass. S.U. n.379/1999; Cass. n.4171/2006; Cass. n.5645/2009; Cass. n. 11207/2009, tutte richiamate da Cass. n. 2212/2017). La rilevanza dei criteri sussidiari e la necessità della loro valutazione globale è stata ribadita con riferimento alle ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto e della peculiarità delle mansioni, ed in particolare della loro natura intellettuale o professionale;
questa Corte ha infatti chiarito che in tali casi occorre fare riferimento a criteri complementari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 5436/2019 e Cass. n.6946/2023).
8. Tali principi vanno calati nello specifico contesto del rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori e tecnologi, come delineato CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001 (applicabile ratione temporis).
9. In particolare, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del suddetto CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001, l'orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi non è individuato in misura fissa e determinata, ma è pari 36 ore medie settimanali nel trimestre, mentre il comma 2 prevede che i ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. L'art. 60 del medesimo CCNL prevede che gli enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l'autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, e l'art. 27, comma 2, secondo cui i ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari soltanto per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell'art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, e in caso di violazioni dei doveri disciplinati nell'articolo 20 del CCNL stesso possono, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, subire le sanzioni disciplinari dal rimprovero verbale fino al licenziamento senza preavviso (art. 27, comma 1). 10. La sentenza impugnata non è conforme ai principi enunciati da questa Corte, in quanto, pur avendo dato atto delle risultanze della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado, non le ha valutate globalmente, alla luce della peculiarità della prestazione e della sua connotazione intellettuale;
ha infatti ravvisato la mancata prova della sottoposizione della al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro ritenendo che Parte_1 avrebbe dovuto estrinsecarsi in assidui controlli sull'esecuzione della prestazione e sull'eterodeterminazione di un orario di lavoro rigido da osservare obbligatoriamente ed ha reputato dirimente la mancata osservanza di un orario di lavoro da parte della Parte_1 nonché la mancata conferma della sussistenza di un obbligo di presenza e di giustificazione delle assenze, ovvero di richiedere ferie e permessi per assentarsi. Ai fini della qualificazione del rapporto, la Corte territoriale non ha valutato le circostanze (evidenziate dal Tribunale e riportate nella sentenza impugnata) che la la quale aveva svolto ricerche e analisi Parte_1 dati in materia di competenze nel mercato del lavoro, aveva lavorato in modo quotidiano per cinque giorni alla settimana fruendo di una postazione di lavoro attrezzata e svolgendo i compiti a lei via via devoluti, era entrata in servizio poco dopo i colleghi dipendenti nell'ambito dell'Area diretta da un dipendente di ruolo, ed aveva svolto un lavoro che dipendeva dall'organizzazione imposta dal con cui collaborava, sotto il coordinamento dei preposti. 11. La sentenza CP_5 impugnata non ha nemmeno considerato che in forza delle disposizioni del CCNL del Comparto i ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, che il loro orario di lavoro non è individuato in misura fissa e determinata, ma è individuato nella misura media di 36 ore nel trimestre e questo non esclude di per sé la subordinazione atipica propria del lavoro di ricerca di cui tratta;
non ha inoltre considerato l'autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca prevista da tali disposizioni, che escludono la soggezione di ricercatori e tecnologi a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale, ma non l'esercizio nei loro confronti del potere disciplinare per comportamenti al di fuori del suddetto contesto. La sentenza impugnata, in relazione all'attività svolta dalla lavoratrice e alla peculiarità della disciplina contrattuale collettiva, non ha dunque considerato le caratteristiche proprie del lavoro dei ricercatori e quindi gli indici sintomatici della subordinazione desumibili dalle disposizioni del contratto collettivo sull'orario di lavoro e soprattutto sulle sanzioni disciplinari, e non ha valutato nel loro complesso gli elementi di fatto emersi in giudizio, e relativi alla collaborazione, alla continuità della prestazione della ricorrente, al coordinamento dell'attività lavorativa della medesima con l'assetto organizzativo del datore di lavoro, all'assenza in capo alla lavoratrice di una seppur minima struttura imprenditoriale, e va pertanto cassata in relazione a tali profili” (cfr. Cass. 19995/2024 in parte motiva).
In applicazione di tali principi deve riconoscersi, in conformità a quanto accertato dal Tribunale, la natura subordinata dell'attività lavorativa dell'odierna ricorrente in riassunzione, trattandosi di prestazione, avente oggetto attività di ricerca, di natura eminentemente intellettuale, a cui risultano pienamente applicabili i principi propri della “subordinazione attenuata” enunciati dalla SC nella sentenza rescindente.
Si osserva che nel periodo oggetto di rivendicazione l'odierna ricorrente in riassunzione aveva prestato attività lavorativa presso l' sulla base formale di otto contratti di collaborazione, CP_2 stipulati per i periodi dal 15/02/2002 al 31/07/2002, dal 01/08/2002 al 31/12/2002, dal 07/10/2003 al 31/12/2003, dal 15/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/02/2005 al 31/03/2005, dal 01/04/2005 al 31/12/2005, dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dal 09/02/2007 al 31/12/2007, venendo successivamente assunta alle dipendenze dell'ente, a tempo determinato (periodo 03/03/2008-31/12/2013) come Ricercatore - III livello (all. 1 ricorso di primo grado).
Così come risulta dai contratti di collaborazione prodotti in atti, l'incarico ricevuto dalla consisteva nel fornire assistenza o partecipazione ai vari progetti indicati nel Parte_1 CP_2 contratto e da svolgersi sotto la direzione del coordinatore del progetto ( per Persona_1
i primi sette e per l'ottavo) e con compenso stabilito globalmente per l'intera Persona_2 durata del contratto ma da corrispondersi in rate mensili.
La predetta attività era indicata nei contratti come attività di assistenza o di collaborazione alla realizzazione del progetto indicato e descritta solo genericamente quanto al suo oggetto con la previsione che la stessa avrebbe dovuto svolgersi sotto la direzione del coordinatore dello stesso (significative in tal senso le espressioni utilizzate a tale proposito nel primo di tali contratti, così come riportate nella sentenza di primo grado, alla cui stregua tale attività sarebbe consistita “ nell'effettuazione delle attività previste dal progetto, sotto la direzione del dr. In CP_5 particolare Ella dovrà svolgere attività di assistenza alla realizzazione del progetto (ricerche bibliografiche, editing testi, sbobinature etc.). Per qualsiasi esigenza connessa all'espletamento del presente incarico Ella dovrà fare riferimento al dr. , espressioni queste Persona_3 sostanzialmente analoghe a quelle utilizzate negli altri contratti stipulati tra le parti).
All'esito della prova per testi assunta nel corso del giudizio di primo grado, è emerso con chiarezza come l'odierna ricorrente in riassunzione abbia svolto, nel periodo oggetto di rivendicazione, attività di ricerca e analisi di dati nell'ambito del progetto a cui era stata assegnata presso l'area Sistemi e Metodologie per l'Apprendimento dell' . CP_2
Trattasi di attività resa avvalendosi di una postazione di lavoro fornitagli dall'ente resistente e caratterizzata da presenza quotidiana (nei giorni dal lunedì al venerdì) ed estesa, in sostanza, all'intera giornata lavorativa e con assoggettamento alle direttive del coordinatore del progetto (esercitate, in particolare, nel corso di riunioni tenute con i collaboratori ) e della responsabile dell'Area , usufruendo di periodi di riposo e permessi previa richiesta o Parte_2 avviso al responsabile del progetto (cfr. in particolare dichiarazioni rese dal teste ”…Cap Tes_1
1) È vero che la ricorrente ha lavorato nell'Area nel periodo dedotto al cap. Lavorava quotidianamente dal lunedì al venerdì. Aveva come tutti noi un orario regolare, di ore 7,42 al giorno con flessibilità in entrata e in uscita… a noi dipendenti rilevavano l'orario giornaliero. Ai collaboratori no. Però più o meno lavoravano quanto noi… Cap. 3) Aveva una postazione di lavoro attrezzata con computer, telefono e una casella di posta…faceva parte di un gruppo di lavoro formato dal come coordinatore, lei e un altro collaboratore…In genere i CP_5 coordinatori assegnavano ai vari addetti gli incarichi specifici, che poi erano destinati a confluire in un risultato finale, controllavano i contributi e, poiché l'esito del progetto era responsabilità dei coordinatori, chiedevano alla bisogna le integrazioni correttive opportune
…Cap. 7) …informalmente i collaboratori chiedevano i periodi di riposo ai responsabili di progetto…Cap 8) I collaboratori se non venivano avvisavano i responsabili di progetto…”).
Il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal teste non risulta, sul punto, idoneamente Tes_1 smentito da quelle rese dalla teste (responsabile dell'Area Sistemi e Testimone_2
Metodologia per l'Apprendimento dal 2000 sino al 2011) la quale, pur negando la sussistenza in capo alla di obblighi di presenza o di orario, ha tuttavia confermato la disponibilità in Parte_1 suo capo di una postazione lavorativa, la quotidianità della sua presenza e, in sostanza, l'assoggettamento della sua attività lavorativa al potere direttivo del ( :” CP_5 Tes_2
“…sicuramente sebbene non avesse obblighi di presenza e orario, la sua collaborazione era pressoché quotidiana, malgrado non le fosse richiesto. Veniva quando voleva e andava via quando voleva. Di fatto la vedevo spesso;
quando veniva la vedevo sia la mattina che il pomeriggio…Cap 3) C'erano delle postazioni di lavoro attrezzate;
non so se fossero oggetto di assegnazioni individuali;
è verosimile che lei per comodità usasse sempre la stessa…Cap 4) È vero che per un certo periodo nell'Area il dipendente di ruolo;
che era coordinatore CP_5 delle attività e responsabile di progetto. La ricorrente, almeno nei primi contratti, lavoro col
collaborando ad attività di ricerca di cui il era responsabile. Lei faceva CP_5 CP_5 studi e ricerche sugli argomenti indicati nei contratti. L'attività di coordinamento del CP_5 consisteva in ciò: poniamo che il risultato finale fosse un rapporto di ricerca sull'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese…teneva riunioni nelle quali erano definiti obiettivi, gli eventuali questionari, la eventuale letteratura da analizzare. Ad esempio poteva dire alla ricorrente di redigere un documento sulle innovazioni tecnologiche nel settore manifatturiero. Nella redazione di ciò i collaboratori erano autonomi. In apposite riunioni il poteva CP_5 ritenersi soddisfatto come invece chiedere approfondimenti…Cap 7) I collaboratori non possono richiedere periodi per i riposi, né permessi si faceva un piano ferie, contrariamente ai dipendenti. Penso che i collaboratori informalmente partecipavano delle loro esigenze, ossia che non Contr avrebbero partecipato alle riunioni, pur nel rispetto del rapporto da consegnare disponeva il suo tempo di lavoro nel rispetto del fatto che c'erano degli obiettivi previsti dal contratto).
Il carattere continuativo della presenza sul lavoro, estesa all'intera giornata lavorativa, della ricorrente ed il suo assoggettamento al potere direttivo datoriale trova del resto riscontro nella documentazione prodotta in atti.
Risultano in particolare significativi in tal senso, per quanto riguarda il primo di tali aspetti, le relazioni in data 18/10/2017 a firma del coordinatore e in data 26/10/2017, della CP_5 responsabile ove avevano definito l'attività di collaborazione dell'odierna Parte_2 ricorrente come resa “full time” (cfr. copia delle predette relazioni prodotte come all.ti 19 e 20 del ricorso di primo grado) nonché, quanto all'assoggettamento dell'attività della ricorrente, al potere direttivo del e della anche nella corrispondenza e-mail prodotta CP_5 Tes_2 in allegato al ricorso significativa quest'ultima dell'impartizione alla suddetta ricorrente di specifiche direttive in ordine all'attività da svolgere (cfr, in particolare email inviate dalla prodotte come all.ti 42, 44, 46 e 48 e dalla prodotte come all.ti 47, 53, CP_5 Tes_2
61 e 82 nel ricorso di primo grado).
Non può del resto porsi in dubbio come la presenza della sul lavoro, contrariamente Parte_1
a quanto affermato dalla e così come rilevato dal Tribunale, fosse da ritenersi Tes_2 obbligatoria.
Questo alla luce dello stesso contenuto degli incarichi conferiti, in quanto solo genericamente descritti nel loro oggetto e strettamente strumentali al progetto assegnato (tali quindi da richiedere la necessaria presenza della sul luogo di lavoro così come trova riscontro anche Parte_1 dall'assegnazione al suo interno di una postazione fissa ) e caratterizzata di fatto, in quanto tale, inevitabilmente, da una etero-organizzazione incompatibile con la natura formalmente autonoma del contratto stipulato, presupponendo necessariamente la costante presenza della lavoratrice sul luogo di lavoro e l'assegnazione di compiti in particolare da parte del coordinatore del progetto, (non risultando quindi credibile, in tale contesto, quanto affermato dalla teste in Parte_2 ordine alla possibilità della ricorrente di andare e venire “quando voleva”, affermazione che, alla stregua delle precedenti considerazioni, risulta scarsamente verosimile).
Emergono pertanto con chiarezza, all'esito dell'istruttoria espletata, con riferimento alla prestazione lavorativa della quelle caratteristiche, pure evidenziate dalla sentenza Parte_1 rescindente, in termini , di “svolgimento del lavoro quotidiano per cinque giorni alla settimana fruendo di una postazione di lavoro attrezzata e svolgendo i compiti a lei via via devoluti” e di dipendenza dell'attività svolta dall'organizzazione del coordinatore del progetto.
La ravvisate caratteristiche in termini di continuità e personalità della prestazione, utilizzo dei mezzi aziendali, obbligo di presenza, etero-organizzazione delle prestazione e compenso da corrispondersi in modo fisso (di fatto a periodicità mensile così come si desume dallo stesso tenore dei contratti stipulati) e sostanzialmente svincolato dal risultato della prestazione (obbligo di risultato che non risulta specificamente desumibile dai contratti stipulati) porta a qualificare, alla stregua dei principi affermati dalla SC in sede rescindente, come subordinata la prestazione lavorativa della Parte_1
Tale natura subordinata emerge a maggior ragione alla luce delle stesse caratteristiche dell'attività di lavoro dipendente del ricercatore così come desumibili dalla contrattazione Co collettiva applicabile ed evidenziate dalla stessa con la pronuncia rescindente, in termini di autonoma determinabilità del proprio tempo di lavoro (essendo l'orario di lavoro sulla base di una media di 36 ore settimanali nell'ambito del trimestre) e di autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca, caratteristiche queste ultime che portano ad escludere la possibilità di attribuire rilievo decisivo in senso contrario all'assenza di veri e propri vincoli di orario giornaliero o di direttive stringenti nello svolgimento degli incarichi assegnati, caratteristiche quest'ultime pienamente compatibili con la natura subordinata dell'attività lavorativa della ricorrente.
La prestazione lavorativa, avente ad oggetto attività di ricerca, risulta senz'altro riconducibile al livello di Ricercatore di III livello (il più basso tra i livelli di inquadramento del ricercatore), così come ritenuto dal giudice di prime cure con conseguente diritto alle relative differenze retributive secondo quanto stabilito per tale livello di inquadramento dalla contrattazione collettiva.
Il rapporto di lavoro dedotto in giudizio in quanto qualificabile come rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della P.A., costituito in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego, comporta l'applicabilità in favore della lavoratrice della tutela tipica ex art. 2126 c.c.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare". In tal senso, ex multis, Cass. n. 4360 del 13/02/2023 e Cass. n 1639 del 03/02/2012).
Ne consegue che, all'esito del presente giudizio di rinvio dovrà dichiararsi, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado (e nei limiti della domanda così come riproposta in sede di rinvio), la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dall'odierna ricorrente in riassunzione nei periodi dal 15/02/2002 al 31/07/2002, dal 01/08/2002 al 31/12/2002, dal 07/12/2003 al 31/12/2003, dal 15/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/02/2005 al 31/03/2005, dal 01/04/2005 al 31/12/2005, dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dal 09/02/2007 al 31/12/2007, con diritto della stessa per tali periodi al trattamento economico di ricercatore di III livello e, conseguentemente alla corresponsione delle differenze retributive rispetto al trattamento ricevuto.
Su tali importi saranno dovuti gli interessi legali dalla maturazione al saldo dovendo la mancata menzione di tale diritto nel dispositivo della presente sentenza imputarsi a mero refuso che qui si provvede a correggere.
Tale diritto dovrà essere integralmente riconosciuto alla lavoratrice in relazione a tutti i periodi contrattualizzati non potendo darsi seguito alla eccezione di parziale prescrizione sollevata dall' nelle precedenti fasi del giudizio, eccezione che non risulta essere stata reiterata, così CP_2 come sarebbe stato necessario ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella presente fase di rinvio in cui il predetto ente resistente è rimasto contumace.
Parimenti non potrà trovare accoglimento in ordine a tali differenze retributive la domanda, originariamente avanzata dalla ricorrente in riassunzione, di condanna dell'ente resistente alla regolarizzazione contributiva.
A tale proposito deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente alla inammissibilità di tale domanda in ragione della mancata evocazione in giudizio del competente ente previdenziale, unico soggetto titolare di legittimazione ad agire dal momento che il rapporto contributivo si svolge necessariamente tra datore di lavoro ed istituti previdenziali ed assicurativi.
Il diritto al versamento dei contributi è infatti azionabile esclusivamente dall'istituto previdenziale nei confronti del datore di lavoro entro il termine di prescrizione stabilito dalla legge (eventualmente su sollecito o denuncia del lavoratore stesso) con la conseguenza che non può comunque essere emessa una statuizione di condanna del datore di lavoro alla ricostruzione di una posizione contributiva senza l'intervento dell'istituto previdenziale e senza alcuna domanda di quest'ultimo (a cui un'eventuale pronuncia non potrebbe essere opposta per non avere partecipato al giudizio).
Né, è opportuno osservare, potrebbe disporsi nella presente fase di rinvio l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto ente previdenziale, trattandosi di questione non dedotta o rilevata nella precedente fase di legittimità.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (Cass. n. 21096 del 11/09/2017 e Cass. n. 5061 del 05/03/2007).
Tali i motivi della presente decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite il complessivo esito di tali fasi del giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di primo grado e di appello, liquidate per l'intero come in dispositivo, nella misura della metà ponendo il residuo a carico dell'ente resistente.
Le stesse saranno regolamentate in applicazione del criterio della soccombenza quanto al giudizio di legittimità e alla presente fase di rinvio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, in parziale accoglimento del ricorso dichiara la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dall'odierna ricorrente nei periodi dal 15/02/2002 al 31/07/2002, dal 01/08/2002 al 31/12/2002, dal 07/12/2003 al 31/12/2003, dal 15/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/02/2005 al 31/03/2005, dal 01/04/2005 al 31/12/2005, dal 09/01/2006 al 31/12/2006 e dal 09/02/2007 al 31/12/2007, con diritto della lavoratrice al trattamento economico di ricercatore di III livello e, conseguentemente, Controparte_7 condanna l'ente resistente al pagamento in suo favore delle maggiori retribuzioni dovute rispetto alle somme percepite, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo. Dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva. Compensa parzialmente tra le parti nella misura della metà le spese di lite di primo grado e di appello, da porsi per il residuo a carico dell'ente resistente e che liquida per l'intero in € 3.600 quanto al primo grado ed in € 3.308 per l'appello
Condanna l'ente resistente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio che liquida, quanto al giudizio di legittimità in € 3.200 e quanto alla presente fase di rinvio in € 3.473 per la presente fase di rinvio. In tutti i casi oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario