Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 69/2024-1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai magistrati
Dott. Luigi Cirillo - Presidente
Dott. Francesca Sirianni – Giudice rel.
Dott. Riccardo Ionta - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 69/2024-1 r.g. P.U.
promosso da
(P.IVA e C.F.: ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Walter Gibellieri
nei confronti di
, con sede legale in Ascoli Piceno Controparte_1
(AP), via Massaua, n. 2, C.F./P.IVA , REA AP-189870, con il patrocinio P.IVA_2 dell'avv. Massimiliano Castagna;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Dopo il rinnovo della notifica ordinato dal giudice delegato alla trattazione, si è costituita la società convenuta deducendo il mancato superamento delle soglie dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sono stati esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite, nonché sentito il Giudice relatore in camera di consiglio.
Quanto alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che la società ricorrente ha dimostrato di vantare un credito di € 90.000,00 oltre spese, portato da sentenza n. 71/2021 del Tribunale di
Ascoli Piceno (all. 1 al ricorso).
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, in quanto lo stesso – esercente tra l'altro attività di “gestione palestra” - non ha provato la propria qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Infatti, esso si è costituito in giudizio depositando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la domanda di liquidazione giudiziale e deducendo che dai medesimi si trarrebbe la prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, c. 1, lett. d),
CCII. Tuttavia, tali bilanci – contestati dalla ricorrente – non risultano attendibili.
Infatti, in primo luogo dalla visura del Registro Imprese inizialmente acquisita in atti
(21.1.2025) risultavano depositati solo i bilanci fino al 2020; quelli successivi sono, invece, stati depositati presso la Camera di Commercio tutti e tre il 26.3.2025 (v. visura del 3.4.2025, pag. 16, in atti), dunque solo in data successiva alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale e ben oltre i termini di legge rispetto alla chiusura dei rispettivi esercizi (art. 2435 c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2478 bis, c. 2, c.c.). Neppure vi è data certa antecedente al 26 marzo 2025 riguardo all'epoca della loro approvazione. Costituisce orientamento pacifico della Suprema Corte quello per cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c.; infatti, le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché – in tali casi – il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (cfr. Cass. ordinanza n. 13746 del
31/05/2017, Cass. sentenza n. 24548 del 01/12/2016, Cass. ordinanza n. 33091 del
20/12/2018).
Irrilevante è, poi, il fatto – allegato dal resistente – che l'art. 2 del CCII non farebbe riferimento ai bilanci ma alla situazione contabile, perché: da un lato i bilanci costituiscono comunque una fonte di prova privilegiata, anche in virtù di quanto stabilito dall'art. 41, c. 4, CCII, il quale richiede che il debitore, nel costituirsi in giudizio, depositi i bilanci e, solo se non è tenuto alla loro redazione, le dichiarazioni dei redditi;
dall'altro, il resistente non ha comunque depositato le proprie situazioni contabili né dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi antecedenti il ricorso, né altra documentazione a sostegno delle proprie asserzioni.
Inoltre, i bilanci depositati appaiono anche intrinsecamente inattendibili. Basti indicare che gli stessi non sono corredati delle rispettive note integrative (a differenza di quelli ritualmente depositati presso il registro delle imprese fino all'esercizio 2020), che per legge (art. 2423 c.c., sempre richiamato per le s.r.l. dall'art. 2478 bis c.c.) pur ne costituiscono parte integrante.
Non può, in conclusione, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sul debitore convenuto, il quale neppure ha depositato eventuali scritture contabili e/o documenti fiscali a dimostrazione dell'attendibilità dei bilanci.
Deve ritenersi che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli indici ed elementi di seguito esposti. Il credito della società ricorrente è piuttosto risalente e non è stato mai saldato. La ricorrente medesima ha tentato un pignoramento presso la sede sociale, rimasto sostanzialmente infruttuoso poiché, nel corso della procedura, emergeva che i beni mobili pignorati erano stati dalla debitrice consegnati a un terzo (doc. 3 e 4 allegati al ricorso). Dall'istruttoria d'ufficio sono emersi ulteriori debiti pari a € 50.793,17 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui alcuni per contributi Inps e Inail. Non risultano regolarmente depositati, per quanto sopra detto, i bilanci successivi al 2020. La resistente è in liquidazione dal 2024 e non ha dimostrato (né, a monte, allegato) che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Tutti tali elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso dell'incapacità della resistente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII.
Ricorre, pertanto, la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), via Massaua, n. 2,
[...]
C.F./P.IVA , REA AP-189870; P.IVA_2
nomina
la dott.ssa Francesca Sirianni Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore il dott. (con studio in San Benedetto del Tronto, via Crivelli, Persona_1
n. 11 ), che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle P.IVA_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 6 giugno 2025 alle ore 9:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesca Sirianni
dott. Luigi Cirillo