Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.
N. 00321/2024 REG.RIC.
N. 00281/2025 REG.RIC.
N. 00282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Carbonafta & Carbometalli S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pesaresi e Roberto Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della Provincia, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Carbonafta & Carbometalli Servizi Immobiliari S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pesaresi e Roberto Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della Provincia, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2025, proposto da
Carbonafta & Carbometalli S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pesaresi e Roberto Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Provincia di Ancona;
Ministero della Cultura;
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2025, proposto da
Carbonafta & Carbometalli Servizi Immobiliari S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pesaresi e Roberto Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato GI Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Provincia di Ancona;
Ministero della Cultura;
per
nei ricorsi nn. 320 e 321 del 2024:
l'annullamento, in parte qua, del Piano Urbanistico Comunale (PUC 2023) del Comune di Osimo approvato in via definitiva con la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/3/2024 e relativi allegati,
e per
- ordinare all'amministrazione di provvedere a localizzare e perimetrare l’impianto IPPC, sito in Osimo, Via del Pignocco 51-53, nelle tavole del PUC;
- accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità e/o inefficacia giuridica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 comma 2 del D.l.gs. n. 42/2004, del vincolo imposto sull’area delle ricorrenti;
nei ricorsi n. 281 e 282 del 2025:
l'annullamento, in parte qua, della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Osimo con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 7/4/2025 e relativi allegati,
e per
- accertare l’inesistenza e/o inefficacia del vincolo archeologico imposto sull’area delle ricorrenti;
- ordinare all'amministrazione di provvedere a localizzare e perimetrare l’impianto IPPC, sito in Osimo, Via del Pignocco 51-53, nelle tavole del PUC,
infine per
il risarcimento del danno.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Osimo, della Provincia di Ancona, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino e della Regione Marche;
Visti tutti gli atti dei ricorsi in epigrafe;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le odierne ricorrenti, rispettivamente proprietaria e gestore, impugnano gli atti in epigrafe relativi all’area produttiva ubicata nel Comune di Osimo, in via Del Pignocco n. 51 e 53, distinta in Catasto al Foglio 32, particella 123.
Sull’area esiste un impianto di stoccaggio e di recupero rifiuti speciali e pericolosi per il quale la Provincia di Ancona rilasciava, da ultimo, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1042 del 9/8/2022 (in precedenza era stata rilasciata l’AIA n. 21 VAA 08 del 18/2/2010).
Con i ricorsi nn. 320 e 321 del 2024 si contestava, in sintesi, che il Piano Urbanistico Comunale (PUC), approvato in via definitiva nel 2024, non aveva correttamente recepito le previsioni dell’AIA che costituisce variante urbanistica su cui il Comune, una volta rilasciato detto titolo, non ha il potere di interferire. Inoltre si contestava che l’area risultava essere stata illegittimamente sottoposta a vincoli di tutela archeologica che non esistono in fonti e atti di pianificazione di livello superiore a quello comunale.
A seguito dei predetti gravami il Comune, con delibera 7/4/2025 n. 8 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, ha rilevato la fondatezza della prima doglianza provvedendo così all’adeguamento degli elaborati del PUC per la localizzazione dell’attività autorizzata con la ricordata AIA del 2022.
Con riguardo al secondo profilo di doglianza il Comune ha confermato e chiarito che il vincolo di tutela archeologica non riguarda l’area delle ricorrenti, ma l’area confinante da considerarsi riconducibile alla tipologia ex art. 41, lett. b), delle NTA del PPAR ovvero “altre aree archeologiche di particolare interesse”. Ha inoltre chiarito che tale vincolo non comporta alcun riflesso sull’area delle ricorrenti (neanche per fascia di rispetto) poiché da considerarsi esente dalle prescrizioni del PPAR ai sensi dell’art. 60 delle relative NTA.
Quest’ultima deliberazione non ha tuttavia soddisfatto le ricorrenti che l’hanno impugnata con i ricorsi nn. 281 e 282 del 2025. In sintesi lamentano che il riconoscimento dell’esenzione ex art. 60 del PPAR costituisce un inaccettabile “escamotage” per confermare un vincolo archeologico imposto illegittimamente sull’area limitrofa; vincolo che verrebbe poi esteso indirettamente all’area delle ricorrenti attraverso la fascia di rispetto. Il Comune avrebbe dovuto invece seguire la via maestra e radicale ovvero eliminare il vincolo archeologico sull’area limitrofa perché illegittimamente imposto. Questo “modus operandi” avrebbe garantito alle ricorrenti che nessun ulteriore riflesso negativo si sarebbe esteso alla propria area.
Nei ricorsi nn. 320 e 321 del 2024 si sono costituiti il Comune di Osimo e la Provincia di Ancona. Nei ricorsi 281 e 282 del 2025 si sono costituiti il Comune di Osimo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino. Nel ricorso n. 281/2025 è altresì costituita la Regione Marche.
2. I ricorsi vanno previamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
3. A giudizio dell’odierno Collegio assumono rilevanza preminente alcune eccezioni in rito dedotte dal Comune di Osimo secondo cui (in sintesi) i ricorsi nn. 320 e 321 del 2024 sono divenuti improcedibili per effetto del provvedimento n. 8 del 7/4/2025, mentre i ricorsi nn. 281 e 282 del 2025 sono (parzialmente) inammissibili “ab origine” perché le ricorrenti contestano un vincolo diretto che non riguarda la loro proprietà, ma la proprietà confinante. Il Comune aggiunge che il vincolo sulla proprietà confinante non produce alcun effetto indiretto sull’area delle ricorrenti perché si tratta di vincolo derivante dal PPAR e non da provvedimenti di vincolo archeologico apposto in base alla normativa statale sui beni culturali. L’area delle ricorrenti è esente dai vincoli del PPAR ai sensi dell’art. 60 delle relative NTA (“aree urbanizzate”), per cui la presenza di una proprietà confinante soggetta a vincolo archeologico risulta essere del tutto irrilevante.
3.1 Le eccezioni vanno condivise nei termini che seguono e che affrontano alcune delle principali questioni di merito dedotte dalle ricorrenti.
3.2 Attraverso l’istruttoria disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 15/2025, confermata dagli scritti successivi delle controparti resistenti, è stato accertato che nessun vincolo archeologico, imposto ai sensi della Legge n. 1089/1939 e normative statali successive, esiste sull’area confinante con quella delle ricorrenti.
È stato infatti accertato che l’originaria procedura avviata dalla Soprintendenza con atto 12/5/1984 prot. 3377, per sollecitare l’allora Ministero dei Beni Culturali ad apporre la tutela archeologica ai sensi della Legge n. 1089/1939, non giunse a compimento e nessuna ulteriore procedura analoga è stata avviata successivamente.
Di conseguenza nessun vincolo (diretto o indiretto) di questa natura risulta essere stato apposto sull’area delle ricorrenti e ciò soddisfa l’istanza (lett. b) dedotta in via gradata nelle conclusioni di cui ai ricorsi nn. 281 e 282 del 2025.
3.3 Relativamente al vincolo derivante dalla trasposizione del PPAR nel PUC, che le amministrazioni resistenti riconducono alla tipologia ex art. 41, lett. b), delle relative NTA (“altre aree archeologiche di particolare interesse”), va osservato che questo vincolo non si estende all’area delle ricorrenti per le ragioni condivisibilmente dedotte dal Comune di Osimo, ovvero:
- il vincolo diretto riguarda solo l’area confinante di proprietà di soggetti terzi e su cui sono stati effettivamente rinvenuti reperti archeologici di epoca romana come ripetutamente segnalato dalla Soprintendenza di Ancona;
- tale vincolo non influisce tuttavia sull’area delle ricorrenti (neppure come fascia di rispetto) poiché dichiarata esente ex art. 60 delle NTA del PPAR.
Le ricorrenti non hanno quindi ragioni per dolersi di previsioni pianificatorie che riguardano terreni di soggetti terzi (peraltro neanche evocati nell’odierno giudizio) senza alcuna influenza o ripercussione negativa sulle aree di propria pertinenza.
4. Da quanto sopra si può quindi trarre la conclusione che con la delibera ultima del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 7/4/2025, la vicenda può considerarsi chiusa, poiché:
- l’AIA del 2022 è stata correttamente recepita nel PUC che imprime alla particella 123 del Foglio 32 la destinazione a “Zona D1 – Artigianale - Produttiva di completamento” con ulteriore simbolo grafico distintivo di localizzazione compatibile con l’attività autorizzata;
- è stato chiarito che sia l’area delle ricorrenti, che l’area limitrofa, non sono soggette al vincolo ex art. 41, lett. a), delle NTA del PPAR (“aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39”);
- è stato chiarito che solo l’area confinante è soggetta al vincolo ex art. 41, lett. b), delle NTA del PPAR (“altre aree archeologiche di particolare interesse”);
- è stato infine chiarito che quest’ultimo vincolo non influisce, in alcun modo, sull’area delle ricorrenti poiché dichiarata esente ex art. 60 delle NTA del PPAR. Al riguardo il Comune ha anche precisato che tale esenzione è riferita alle “aree urbanizzate” (punto 1a, art. 60 del PPAR) e quindi non risulta essere quella limitata alla fattispecie di cui al punto 1c) del citato art. 60 (cfr. da ultimo, paragrafo 6 memorie di replica del Comune di Osimo depositate in data 4/2/2026).
5. Per completezza della trattazione, l’odierno Collegio ritiene comunque utile aggiungere altre sintetiche considerazioni di merito sul vincolo impresso all’area confinante che le ricorrenti contestano sotto diversi profili.
Si può convenire, con parte ricorrente, che la riconducibilità dell’area in questione alla tipologia ex art. 41, lett. b), delle NTA del PPAR non risulta essere immediatamente percepibile attraverso i documenti tecnici dello stesso PPAR (Tavv. 10 e 17 ed elenco allegato 2).
A norma dell’art. 41, ultimo comma, delle NTA del PPAR, spetta tuttavia ai comuni, in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici generali, “completare ed aggiornare il censimento e l’identificazione delle aree di cui al primo comma”.
Non si può altresì negare che su tale area sono stati effettivamente rinvenuti importanti reperti archeologici di epoca romana (necropoli) così come emerso dalla ricordata istruttoria (ordinanza n. 15/2025) e dagli ulteriori documenti versati in atti.
L’area di possibile interesse, per nuovi reperti archeologici, non può considerarsi essere stata definitivamente cristallizzata nella planimetria allegata alla richiesta della Soprintendenza in data 12/5/1984 prot. 3377 per l’apposizione della tutela archeologica (procedura non giunta a conclusione presso il Ministero), poiché la questione è stata riprospettata al Comune e alla Regione anche in occasione dei successivi aggiornamenti delle previsioni urbanistiche.
Di conseguenza il Comune, in attuazione dei propri oneri di cui al ricordato dell’art. 41, ultimo comma, delle NTA del PPAR, non poteva ignorare del tutto l’esigenza di mantenere la tutela archeologica, sull’area in oggetto, anche nell’odierno strumento urbanistico come previsto nei precedenti strumenti urbanistici a partire dall’anno 1996 (cfr. Delibera di Giunta Regionale 20/5/1996 n. 1407 e parere della Soprintendenza delle Marche prot. 12164/93 ivi citato).
6. Riguardo all’istanza risarcitoria va osservato che le ricorrenti non hanno sciolto la riserva di quantificazione economica in corso di causa. Di conseguenza l’istanza va respinta.
7. Le spese di giudizio possono complessivamente essere compensate considerati l’epilogo dei gravami e la complessità, anche tecnica, della vicenda. Il contributo unificato deve tuttavia essere posto a carico del Comune di Osimo, sia in relazione ai ricorsi nn. 320 e 321 del 2024 (che avevano dedotto questioni poi recepite, sebbene in parte, dal provvedimento n. 8 del 7/4/2025), che ai successivi ricorsi nn. 281 e 282 del 2025 poiché, stante comunque la permanenza di alcuni profili di incertezza, viene accolta l’istanza subordinata di accertamento di cui al punto b) delle conclusioni.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe previamente riuniti:
- dichiara improcedibili i ricorsi nn. 320 e 321 del 2024;
- in accoglimento dell’istanza subordinata di cui al punto b) delle conclusioni rassegnate nei ricorsi nn. 281 e 282 del 2025, accerta, allo stato, l’inesistenza del vincolo archeologico sulla particella 123 del Foglio 32;
- respinge l’istanza di risarcimento del danno.
Spese compensate salva la ripetizione dei contributi unificati come in motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
GI RI, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO