TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 287
TAR
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
>
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Mancato recepimento delle previsioni dell’AIA

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a seguito dell'adeguamento del PUC operato dal Comune con successiva delibera.

  • Improcedibile
    Adeguamento del PUC all’AIA

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a seguito dell'adeguamento del PUC operato dal Comune con successiva delibera.

  • Altro
    Vincolo di tutela archeologica illegittimamente imposto

    Accertata l'inesistenza di un vincolo archeologico diretto sull'area delle ricorrenti e che il vincolo sull'area confinante non ha ripercussioni negative sulle aree di pertinenza delle ricorrenti.

  • Rigettato
    Illegittimità del vincolo archeologico sull'area limitrofa

    Illegittimità del vincolo archeologico sull'area limitrofa non sussiste in quanto il Comune ha agito in attuazione dei propri oneri di cui all'art. 41, ultimo comma, delle NTA del PPAR, considerando anche il ritrovamento di reperti archeologici e le previsioni in strumenti urbanistici precedenti.

  • Accolto
    Assenza di vincolo archeologico diretto e indiretto

    Accertata l’inesistenza di un vincolo archeologico diretto sull'area delle ricorrenti e che il vincolo sull'area confinante non ha ripercussioni negative sulle aree di pertinenza delle ricorrenti.

  • Rigettato
    Adeguamento del PUC all’AIA

    L'AIA del 2022 è stata correttamente recepita nel PUC, che imprime alla particella 123 del Foglio 32 la destinazione a “Zona D1 – Artigianale - Produttiva di completamento” con ulteriore simbolo grafico distintivo di localizzazione compatibile con l’attività autorizzata.

  • Rigettato
    Mancanza di quantificazione economica

    Le ricorrenti non hanno quantificato economicamente il danno.

  • Improcedibile
    Mancato recepimento delle previsioni dell’AIA

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a seguito dell'adeguamento del PUC operato dal Comune con successiva delibera.

  • Improcedibile
    Adeguamento del PUC all’AIA

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a seguito dell'adeguamento del PUC operato dal Comune con successiva delibera.

  • Altro
    Vincolo di tutela archeologica illegittimamente imposto

    Accertata l'inesistenza di un vincolo archeologico diretto sull'area delle ricorrenti e che il vincolo sull'area confinante non ha ripercussioni negative sulle aree di pertinenza delle ricorrenti.

  • Rigettato
    Illegittimità del vincolo archeologico sull'area limitrofa

    Illegittimità del vincolo archeologico sull'area limitrofa non sussiste in quanto il Comune ha agito in attuazione dei propri oneri di cui all'art. 41, ultimo comma, delle NTA del PPAR, considerando anche il ritrovamento di reperti archeologici e le previsioni in strumenti urbanistici precedenti.

  • Accolto
    Assenza di vincolo archeologico diretto e indiretto

    Accertata l’inesistenza di un vincolo archeologico diretto sull'area delle ricorrenti e che il vincolo sull'area confinante non ha ripercussioni negative sulle aree di pertinenza delle ricorrenti.

  • Rigettato
    Adeguamento del PUC all’AIA

    L'AIA del 2022 è stata correttamente recepita nel PUC, che imprime alla particella 123 del Foglio 32 la destinazione a “Zona D1 – Artigianale - Produttiva di completamento” con ulteriore simbolo grafico distintivo di localizzazione compatibile con l’attività autorizzata.

  • Rigettato
    Mancanza di quantificazione economica

    Le ricorrenti non hanno quantificato economicamente il danno.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 287
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 287
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo