Art. 2.
Per i Comuni e le Province delle regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, le disposizioni di cui all' art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288 .
Per i Comuni e le Province delle regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, le disposizioni di cui all' art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288 .